INC.2004.51701
Estrazione fotocopie dagli atti
13 ottobre 2004Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.51701
Data decisione, Autorità:
13.10.2004, GIAR
Titolo:
Estrazione fotocopie dagli atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 79 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.51701
Lugano
13 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 13/14 settembre 2004 da
__________, __________
(rappr. dall'avv. __________,
__________)
contro
la decisione 1. settembre
2004 del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che le vieta
l'estrazione di fotocopie dagli atti dell'inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (27 settembre 2004) e dell'indagato __________
(28/29 settembre 2004);
ritenuto
che l'accusato __________ non ha presentato osservazioni e che quelle
presentate da chi non ha veste di parte nel procedimento non sono state
considerate (doc. 8 inc. GIAR 517.2004.1);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Con
scritto del 3 aprile 2002, __________ ha sporto denuncia contro ignoti per le
ipotesi di reato di appropriazione indebita (138 CP), truffa (146 CP), falsità
in documenti (251 CP), costituendosi parte civile (AI 1). Il fascicolo relativo
a tale denuncia risulta esser stato aperto dal Ministero pubblico il 22 agosto
2002 (cfr. mappetta rosa incarto).
Agli
atti vi è pure una querela/denuncia del 22 maggio 2001, sempre presentata da __________
(parte civile) e sempre contro ignoti, per i reati di cui agli artt.137/138,
141 e 141bis, 151 e 152 CP (AI 1bis). Quest'ultima (benché precedente)
denuncia,
sembrerebbe essersi conclusa con un non luogo a procedere (Decisione 1.
settembre 2004, pag. 2).
La
denuncia del 3 aprile 2002 concerne, sostanzialmente, beni della successione __________
e si fonda sull'ipotesi che "i beni di compendio della successione
presenti in __________ per oltre 50 milioni di franchi (conti bancari, azioni
di società, documenti, ecc.) siano spariti ad insaputa degli eredi legittimi"
(AI 1, pag. 3).
2.
Le
indagini hanno comportato l'emanazione di ordini di perquisizione e sequestro
(cfr. Elenco atti, in particolare n. 5, 6, 18, 19, 36), nonché l'audizione di
alcune persone in qualità di testi, indagati o accusati (cfr. Elenco verbali,
da 1 a 15).
L'accusa
è stata promossa, contro __________, per i reati di cui agli artt. 251 CP, in
relazione a determinati formulari A (cfr. Verbali PP 3.10.2003, pag. 8, e 8
giugno 2004, pag. 6), per il reato di cui all'art. 306 CP, in relazione alla
connessione tra i formulari menzionati e (per quanto dato comprendere) un
verbale reso presso la Pretura (Verbale PP 3.10.2003, pag. 8), e 305ter CP,
sempre in relazione ai menzionati formulari (Verbale PP 8 giugno 2004, pag. 8).
Non
risultano promozioni d'accusa nei confronti di altre persone, o per altri
titoli di reato.
Ne
consegue che, per gli altri fatti e altre ipotesi di reato esposte in denuncia,
così come nei confronti di altre persone, l'inchiesta si situa ancora nella
fase delle indagini preliminari (si veda, in particolare, la posizione di __________,
indagato per 138, 146, 251 e 305ter CP - verbali PP 24 giugno 2004, pag. 1, e
Fatti
30 luglio 2004, pag. 2).
3.
Dagli
atti emerge, inoltre (ed è opportuno evidenziarlo in quanto concerne la
motivazione della decisione), che la fattispecie oggetto di denuncia è, per
altri versi, oggetto di procedure civili (successorie o in rendiconto) e penali
presso altre giurisdizioni in __________ ed in __________ (cfr. AI 4, AI 57).
4.
In
data 16 agosto 2004 (doc. 2, inc. GIAR 517.2004.1), il magistrato inquirente ha
concesso alla denunciante, all'indagato ed all'accusato l'accesso agli atti
(cfr. classatore atti "da AI 5 a …", documento non ancora numerato).
Invero, l'accesso sembra essere stato concesso già in precedenza, fin dal
gennaio 2004 (AI 41 e 45). Il primo settembre, e con la decisione qui
impugnata, il Procuratore pubblico si è opposto a che la denunciante estraesse
copie dagli atti visionati, motivando il suo rifiuto con la volontà di "parare
l'indebito uso del procedimento penale per avere accesso a notizie da usare in
altra sede civile o privata", dato che "nel caso concreto il
procedimento penale si inserisce in una serie di procedure particolarmente
litigiose pendenti sia in __________ che in Italia, a loro volta inserite in
una vertenza ereditaria" promossa dalla denunciante, e qui reclamante;
e ciò "considerato altresì che nessuna decisione di merito é già stata
presa" (doc. 2, inc. GIAR 517.2004.1).
5.
Con
il presente reclamo (doc.1, inc. GIAR 517.2004.1), __________ chiede
l'annullamanto della decisione del magistrato inquirente.
La
reclamante riassume gli elementi (a suo giudizio) salienti dell'inchiesta e
richiama il testo dell'art. 79 cpv. 2 CPP e relativa giurisprudenza. Rileva,
poi, che la sentenza citata dal magistrato inquirente, a sostegno della sua
decisione, si riferisce alla fase delle indagini preliminari, mentre che, nel
caso in esame, nei confronti di __________ è già stata promossa l'accusa; col
che le motivazioni per negare accesso agli atti e fotocopie dovrebbero avere
tutt'altra pregnanza (Reclamo, punto 4).
Sostiene,
inoltre, che vi è disparità di trattamento tra lei, l'indiziato e l'accusato,
in quanto a questi ultimi la possibilità di estrarre fotocopie non è stata
negata: le altre parti al procedimento godrebbero, pertanto, di facilitazioni a
lei non concesse.
Inoltre
ancora, la decisione sarebbe iniqua e insostenibile perché intervenuta a
richiesta della difesa __________ e dopo la decisione di deposito degli atti
che non menziona alcuna restrizione.
Da
ultimo, il rischio addotto a motivazione della decisione, sarebbe infondato,
puramente ipotetico e discriminatorio perché invocato solo nei confronti di una
delle parti al procedimento, mentre che (anche) le altre avrebbero dimostrato
di far ampio uso (a suo dire altrettanto strumentale) dei giudizi civili __________
(Reclamo, punto 7).
6.
Con
le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 517.2004.1), il magistrato inquirente
precisa che la facoltà di limitare l'accesso agli atti alla parte civile
(giusta l'art. 79 cpv. 2 CPP) non è riservata alla fase delle informazioni
preliminari. Contesta disparità di trattamento in quanto la posizione della
parte civile non può essere paragonata a quella dell'indiziato e/o
dell'accusato. Indifferente, sempre secondo il Procuratore pubblico, chi abbia
formulato richiesta di decisione in merito alla limitazione; ciò che conta è
che il rischio di strumentalizzazione ci sia, senza che la stessa debba essere
(preventivamente) provata.
Quanto
alla proporzionalità, il magistrato inquirente precisa di aver adottato la
misura meno incisiva tra quelle possibili.
7.
Il
patrocinatore di __________ (doc. 9, inc. GIAR 517.2004.1), dopo essersi
diffusamente espresso sul merito dell'inchiesta, contesta che la reclamante sia
parte civile (e possa esserlo) nel procedimento che lo vede quale indagato,
visti i reati prospettati (artt. 251 e 305ter CP) e l'assenza di un danno che
ne deriverebbe (nella denegata ipotesi di un loro -dei reati- fondamento).
Sottolinea, inoltre, in merito a proporzionalità, come non sia stato negato
accesso agli atti, bensì solo la possibilità di estrarre fotocopie.
8.
Il
reclamo, presentato tempestivamente dalla destinataria della decisione, è
ricevibile in ordine (perlomeno, come si vedrà in seguito, in relazione a fatti
e reati per i quali vi è stata valida costituzione di parte civile).
9.
In
diritto, e per quanto concerne accesso agli atti e modalità d'esercizio di
tale diritto, si ha che:
"L’art. 60 cpv. 2 CPP conferisce all’accusato di
sempre prendere conoscenza degli atti ed anche di riceverne copia, in quanto
ciò risulti necessario al patrocinio epperò non vi ostino contrarie esigenze di
inchiesta. Per il privilegio del diritto alla difesa non è stata ripresa nei
lavori legislativi la formulazione proposta con il Messaggio concernente la
revisione totale del CPP dell’11 marzo 1987, più generica e limitativa
dell’eccezione (“se non vi si oppongano seri motivi”: art. 72, valevole per
tutte le parti, pure nel commento con maggior rigore per la parte civile): ora
solo per la parte civile l’eccezione al completo accesso agli atti è estesa a
contrari preminenti interessi dell’accusato o di terzi, secondo l’art. 79 cpv.
2, essendo stato sottolineato che “questa riserva vuole parare all’indebito uso
del procedimento penale per ottenere accesso a notizie da usare in altra sede,
civile o privata” (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 ad art. 63 ter nota
4), ciò che appunto non vale per l’accusato, i cui diritti “possono essere
limitati solo per concrete esigenze di inchiesta” (Rapporto della Commissione
granconsigliare del 22 luglio 1992, ad art. 61 quater)."
(sentenza 16 ottobre 1996 in re V., GIAR 569.1996.1)
Né
il testo di legge, né la giurisprudenza, né la dottrina, permettono di
affermare che limitazioni dell'accesso agli atti possono intervenire solo nella
fase delle indagini preliminari (cfr. art. 79 cpv. 2 CPP, L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro
nel processo penale, 2001, pag. 43 e citazioni). Certo, più l'istruttoria
avanza e più diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di
modalità d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti
concreti) senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento. Nel
contempo, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati
sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata
persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi, prima di
concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, anche (se non
in particolare), per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per
fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L.
Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.;6P.29/1999).
Pacifico,
poi, che l'accesso agli atti della parte civile deve, se del caso, essere
limitato a quelli che permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente
risarcimento, per i fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e
251 cpv. 3 CPP).
10.
Nel
caso in esame il rischio di un utilizzo di atti dell'incarto penale in altre
sedi non è solo ipotetico. A prescindere dalle caratteristiche
"successorie" della vertenza, procedure formali sono pendenti, come
si è detto, presso altre giurisdizioni (una di queste, tra l'altro, è un'azione
in rendiconto e, quindi, sede adeguata per accedere ad informazioni e
documentazione a fini civili) e in una decisione del 12.05.2004 del Tribunale
di __________ (cfr. allegato ad AI 58) si può leggere, in relazione ad
un'eccezione presentata al Tribunale, che "tale eccezione è argomentata
sull'avvenuta costituzione di parte civile della __________ nel procedimento
penale, instaurato per il delitto di sottrazione di cose comuni a carico del __________".Ora,
pur non essendo chiaro se il riferimento concerna la denuncia presentata in __________
(contro ignoti, già oggetto di un NLP, ripresa nel procedimento qui in esame ma
senza che risultino -allo stadio- informazioni preliminari contro __________),
è dimostrato l'interesse (e la sua concretizzazione) di far uso in altre sedi
delle risultanze (meglio, di elementi), anche non sostanziali, dei procedimenti
penali. Di principio, quindi, la limitazione non appare come priva di
fondamento e ingiustificata.
In
quest'ottica, non può essere considerato come privo di significato il fatto che
la reclamante intitoli la sua corrispondenza, al magistrato inquirente, "__________-
procedimento penale" (AI 68, 61, 57, solo per citarne alcuni), allorquando
la denuncia è stata presentata contro ignoti e la persona menzionata non
risulti, al momento attuale, neppure indagata.
11.
Occorre
ora valutare se la decisione impugnata non violi in modo inammissibile,
considerato stadio e oggetto della procedura penale di cui qui si tratta, i
diritti della parte reclamante, ovvero se sia rispettosa del principio di
proporzionalità e della parità di trattamento.
Questa
valutazione non può essere effettuata in termini generali (e astratti) ma deve
tener conto, come riconosciuto dalla stessa reclamante (Reclamo, pag. 5, punto
4), dello stadio del procedimento e del riconoscimento del ruolo di parte
civile, in relazione a fatti e imputazioni specifiche, nonché della relazione
(e dell'utilità) degli atti del procedimento per l'esercizio dei propri diritti
nelle specifiche situazioni "processuali".
In
proposito, si constata quanto segue:
a)
Per
le ipotesi di reato di cui agli artt. 138 e 146 CP, il procedimento si trova
ancora nella fase delle indagini preliminari, sia nei confronti di __________
che nei confronti di __________ (cfr. Verbali PP 3.10.2003, pag. 1, 24.06.2004,
pag. 1).
Analoga
constatazione per quanto concerne le ipotesi di reato di cui agli artt. 251 e
305ter CP nei confronti di __________ (cfr. Verbale 30.06.2004, pag. 2).
b)
L'accusa
è stata, invece, promossa nei confronti del solo __________, per le ipotesi di
reato di cui agli artt. 251 e 306 CP (Verbale 3.10.2003, pag. 8) con successiva
estensione anche al reato di cui all'art. 305ter CP e ad ulteriori
fatti/documenti per le due prime promozioni (Verbale 8.06.2004, pag. 6).
c)
L'osservante
__________, contesta la qualità di parte lesa della reclamante (Osservazioni
28.09.2004, pag.8). Tale contestazione concerne, di fatto, la facoltà di
costituirsi parte civile, condizione preliminare per accedere agli atti del
procedimento (e, perlomeno per quanto concerne la valida costituzione di parte
- art. 70 cpv. 2 CPP, rilevabile d'ufficio).
Nel
caso in esame, la costituzione di parte civile è avvenuta con l'atto di
denuncia (AI 1, pag. 18), per fatti e ipotesi di reato (artt. 138, 146 e 251)
menzionati nella denuncia stessa.
Di
contro non risulta esservi stata analoga (e valida) costituzione di parte
civile, per il reato di cui all'art. 305ter CP, oggetto della promozione
d'accusa nei confronti di __________ (verbale PP 24 giugno 2004), reato per il
quale sono anche in corso informazioni preliminari nei confronti di __________.
Non vi è, agli atti (cfr. Elenco atti istruttori da 1 a 68), una dichiarazione
di costituzione di parte civile per questa ipotesi di reato. La dichiarazione
non è un formalismo (eccessivo o non), bensì una formalità importante dato che
la costituzione di parte civile presuppone anche requisiti sostanziali (art. 69
CPP) la cui esistenza, in ogni singolo caso, deve essere verificata dal
magistrato inquirente e può essere contestata dalle altre parti al procedimento
(REP 1998, n. 101, cons. 1 primo paragrafo; si veda anche, per un caso di
decisione negativa da parte del magistrato inquirente, GIAR 25.07.2003 in re
C., 400.2003.1).
Invero,
nel caso in esame, neppure risulta che la reclamante sia stata indicata, quale
parte lesa, nelle promozioni d'accusa in questione (art. 188 lett. d. CPP),
rispettivamente che tali promozioni le siano state notificate (art. 69 cpv. 3
CPP; cfr. Elenco atti, n. 56 e ss.). Da quest'ultima circostanza si potrebbe,
tra l'altro, dedurre che il Procuratore pubblico non considera (per atti
concludenti) la qui reclamante quale possibile parte lesa dalle ipotesi di
reato in questione.
d)
Meno
chiara la situazione in relazione alla promozione dell'accusa per il reato di
cui all'art. 306 CP, nei confronti di __________.
La
promozione è avvenuta in presenza del rappresentante della denunciante (cfr.
Verbale PP 3 ottobre 2003) il quale, in scritti successivi al magistrato
inquirente, ha fatto esplicito riferimento al reato in questione, chiedendone
anche l'estensione ad altri fatti (AI 13, 42, 46), senza che vi siano state
reazioni (negative) sulla sua facoltà di proporre prove o altro in relazione a
tale reato. Anche in assenza di una chiara costituzione di parte civile, va
ritenuto che per il magistrato inquirente la costituzione è avvenuta e, allo
stadio attuale, non risulta formalmente contestata da alcuno.
e)
Per
le ipotesi di reato di cui all'art. 251 CP, invece, la situazione è chiara: la
costituzione è avvenuta ed in relazione a problematiche connesse con i
formulari A (cfr. AI1, pag. 15).Non risulta che tale costituzione sia stata rifiutata
o contestata a qualsiasi stadio della procedura. Quindi, per quanto è di
competenza di questo giudice, la reclamante è parte civile nell'istruttoria
formale contro __________ in relazione alle ipotesi di reato di falsità in
documenti, così come menzionate nei verbali 3 ottobre 2003 e 8 giugno 2004.
f)
Abbondanzialmente,
si precisa come non possa essere considerata, in materia di (valida)
costituzione (di parte civile), la semplice frase contenuta nel cappello della
denuncia "ogni altro titolo di reato alla fattispecie applicabile",
sia perché non vi è chiaro riferimento, nella denuncia, all'audizione di __________
del 24.10.2000 in sede civile, sia perché non è evidente come e quando il reato
di cui all'art. 305ter CP possa (eventualmente) ledere interessi privati.
g)
Da
ultimo, è meglio chiarire subito che, contrariamente a quanto sostiene la
reclamante (Reclamo, pag. 7, punto 6), non vi è ancora stato deposito degli
atti (ex art. 196 CPP) in relazione all'istruttoria formale in corso contro __________.
Infatti, la comunicazione del 16 agosto 2004 (a prescindere dalla stessa
definizione impostale dal magistrato inquirente: "visione atti"
invece dell'usuale "deposito atti" che, solitamente, menziona
esplicitamente l'art. 196 CPP), si riferisce sia ai reati ancora oggetto di
informazioni preliminari sia a quelli già oggetto d'istruttoria formale,
menziona sia il nome della persona formalmente accusata (di alcuni reati) che
di quella contro cui non è stata promossa alcuna accusa. Pertanto si tratta di
una semplice comunicazione della possibilità di visionare gli atti e non del
formale deposito degli stessi, mediante il quale il Procuratore pubblico
segnala (anche) di ritenere raggiunto lo scopo dell'istruzione formale.
12.
Ricordato
che non è qui questione di una limitazione totale dell'accesso agli atti, bensì
unicamente della facoltà di estrarre fotocopie, alla luce di tutto quanto
esposto ai considerandi precedenti (e cogliendo l'occasione per sottolineare
come le -spesso vituperate- formalità abbiano una loro specifica funzione e
utilità -nel caso specifico la definizione dei rapporti delle parti con
l'autorità e tra di loro, per l'esercizio dei rispettivi diritti e la
determinazione degli atti per rapporto ai quali possono essere esercitati, il tutto
anche a beneficio delle autorità di reclamo, ricorso e/o giudizio), si deve
concludere che il divieto di estrarre fotocopie non appare privo di fondamento
e, non viola il principio di parità di trattamento (diverse sono, infatti, le
posizioni di parte civile, indiziato e accusato) né quello di proporzionalità.
Ciò
vale, in particolare, per tutti gli atti relativi a quelle parti dell'inchiesta
che si trovano nella fase delle informazioni preliminari (in particolare i
reati patrimoniali), rispettivamente in quella dell'istruttoria formale in
relazione a fatti e ipotesi di reato per i quali non vi è stata costituzione di
parte civile (305ter CP).
Per
quanto concerne, invece, gli atti relativi all'istruttoria formale per falsità
in documenti e falsa dichiarazione di una parte in giudizio contro __________,
va detto che si tratta di un numero limitato di documenti (cfr. Verbale
3.10.2003, pag. 8-1 documento; verbale 8.06.2004, pag. 1-5 documenti), dal
contenuto semplice e comunque importante limitatamente ad una precisa
indicazione; la limitazione consistente nel rifiuto di rilasciare di fotocopie
(prima del deposito atti ex art. 196 CPP) non può essere considerata aggravio
tale da costituire impedimento significativo dell'esercizio dei diritti della
parte civile. Quindi, non appare lesivo del principio di proporzionalità
evitare, come fa la decisione impugnata, l'uso strumentale in altre procedure
dei documenti in questione, considerando prevalente l'interesse dei terzi.
13.
In
conclusione, il reclamo (parzialmente irricevibile per carenza di
legittimazione) è respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (laddove protestate) seguono la
soccombenza.
La
presente decisione è definitiva a livello cantonale e per quanto concerne i
rimedi ordinari (art. 284 e contrario CPP).
P.Q.M
viste
le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 251, 305ter, 306 CP,
1ss. 67ss., 69, 70, 78, 79, 173, 178, 196, 280ss, 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le
spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante. Non si assegnano
ripetibili in quanto non protestate.
3.
Intimazione a (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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