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Decisione

INC.2004.52001

Ordine di perquisizione e sequestro

13 dicembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con esposto 5/8 luglio 2004

__________ ha denunciato i figli __________ e __________ per titolo di truffa,

appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. In

sostanza i denunciati avrebbero formato un documento falso, segnatamente

apposto la dicitura sulla fotocopia del passaporto del padre, recante quale

firma "__________", con la quale la spettabile __________ (in seguito

__________), è stata incaricata di consegnare loro 12 certificati azionari

rappresentanti n. 60 azioni della __________ (in seguito __________r). Tale

documento avrebbe permesso ai denunciati di prendere in consegna i suddetti

certificati suddividendoli tra loro e la sorella __________, con esclusione

dell'altra sorella __________ e successivamente di escludere il padre non

soltanto dalla __________, ma anche da tutte le cariche societarie rivestite in

società italiane controllate dalla medesima, cioè __________ ed __________ l,

causando in tal modo un enorme danno patrimoniale.

B.

In data 9 settembre 2004 il

Procuratore pubblico ha - tra l'altro - emanato un ordine, con il quale ha

chiesto alla __________ l'identificazione delle relazioni bancarie di cui

__________ è o è stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario

economico nel periodo 1.1.2002-10.9.2004, il sequestro di ogni avere in essere

sulle relazioni comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della

relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto

patrimoniale al 9.9.2004) ed un ordine volto alla perquisizione degli uffici

della __________, ivi compresa la cassaforte ed ogni vano a disposizione, ed il

"sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere

importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché

soggetti a confisca, a devoluzione allo Stato o in vista dell'esecuzione del

risarcimento, in particolare tutte le azioni della società __________, di ogni

altro bene appartenente a __________, così come di ogni documento relativo a

beni appartenenti al prefato, ivi comprese relazioni bancarie (anche chiuse),

cassette di sicurezza, ecc".

Dal verbale di perquisizione e

sequestro 9 settembre 2004 risulta che presso gli uffici della __________ sono

stati sequestrati: certificato azionario n. 1 per 50 azioni al portatore della

__________, classeur __________ contabilità 2002/2003, 2 mappette bianche con

documentazione __________ (in seguito __________) relativa a conti della

suddetta società, fascicolo rosso "__________ " e fascicolo

"__________ " (actions annuléés 1 a 50).

Si precisa che in data 10

settembre 2004 il Procuratore pubblico ha emanato un ulteriore ordine di

perquisizione e sequestro, con il quale ha chiesto alla __________

l'identificazione delle relazioni facenti capo alla __________ (in seguito

__________) (titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico), il

sequestro di ogni avere in essere, e la trasmissione della relativa

documentazione, per il periodo 1.1.2002-10.9.2004. Detto ordine non è stato

impugnato.

In data 20 settembre 2004 la

__________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la documentazione richiesta, da

cui risulta che __________ è beneficiario economico della relazione __________

intestata alla società __________ ed aperta il 12.11.2002, nonché procuratore

della cassetta di sicurezza numero __________ intestata alla predetta società

con contratto di locazione 11 febbraio 2004.

Avverso i predetti ordini del 9

settembre 2004 sono tempestivamente insorti __________ e la società __________,

postulandone l'annullamento, essendo "l'oggetto del sequestro a prima

vista perfettamente estraneo alla vertenza in essere, ergo ingiustificato".

In particolare, non si

tratterebbe di beni provento di reato ed, inoltre, il sequestro non sarebbe

giustificato da "motivi di interesse pubblico e non deve essere

ordinato, a tappeto, su qualsiasi bene dell'individuo, segnatamente per assicurare

un eventuale risarcimento danni alla potenziale vittima": unico

scopo del denunciante sarebbe infatti quello di ritornare in possesso delle

azioni della __________ ed inoltre i figli non avrebbero commesso alcun

illecito ai danni del padre. In conclusione, rilevato che non sarebbero dati

seri e concreti indizi di colpevolezza nei confronti di __________, gli ordini

impugnati costituirebbero una ricerca indiscriminata di prove. A maggior

ragione tenuto conto del fatto che tutta la vicenda ruoterebbe attorno alle

azioni della __________: parte di tali azioni sono già state consegnate alle

Autorità inquirenti, mentre le rimanenti si trovano in possesso di __________,

che ha sempre dichiarato la propria disponibilità a consegnarle all'Autorità

che lo avrebbe interrogato.

C.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione del gravame. Dopo aver

evidenziato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di

__________, __________ ed __________, nei cui confronti ha promosso l'accusa in

data 21 settembre 2004 per titolo di truffa, falsità in documenti,

appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, rileva che per

i sette (dei dodici) certificati azionari __________ mancanti sussistono gravi

e concreti indizi trattarsi di provento di reato e che, vista la mancanza di

disponibilità del reclamante a consegnarli spontaneamente, era obbligo del

magistrato ordinare tutti le perquisizioni ed i sequestri idonei a ritrovare i

titoli mancanti. Inoltre, l'art. 59 cifra 2 CP prevede che se i valori

patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili può essere

ordinato un risarcimento equivalente. Gli ordini impugnati sarebbero pure

rispettosi del principio di proporzionalità.

Anche le parti civili hanno

chiesto la reiezione del gravame.

D.

Successivamente alla promozione

dell’accusa il Procuratore pubblico ha citato __________ ed __________ a

comparire presso gli uffici del Ministero Pubblico, sollecitandoli a consegnare

immediatamente allo stesso Ministero i certificati azionari della società

__________r in loro possesso.

Il 28 settembre 2004 __________ i

ha reso nota, tramite il suo avvocato, la propria volontà di essere sentito per

via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane, sostenendo poi che in

quella occasione avrebbe consegnato il certificato mancante (AI 49).

In risposta, il Procuratore

pubblico ha confermato che avrebbe inviato una commissione rogatoria alle

Autorità italiane per il suo interrogatorio ed ha specificato che, essendo

sette i certificati ancora mancanti e non uno, gli stessi dovevano essere

immediatamente consegnati al Ministero Pubblico (scritto 6 ottobre 2004, AI

50). A seguito di ciò, in data 11 ottobre 2004 il difensore di __________ ha

trasmesso al Procuratore pubblico il certificato azionario n. 8, rappresentante

5 azioni della __________ (AI 51).

Il 18 ottobre 2004 anche

__________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto di essere sentita per

via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane; il Procuratore pubblico ha

quindi annullato la citazione prevista per il 26 ottobre 2004, rilevando pure

che avrebbe provveduto in tal senso (AI 55).

In sostanza a tutt'oggi mancano

ancora 6 certificati azionari della __________.

Ritenuto in diritto

Considerandi

1.

La legittimazione di __________ -

denunciato ed ora accusato nel procedimento - e quella della società __________

- società di cui sono state sequestrate le azioni, nonché titolare del conto e

della cassetta di sicurezza oggetto di sequestro presso la __________ - è

pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In materia di perquisizione e

sequestro valgono i seguenti principi:

In diritto,

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di

tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,

alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di

confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare

gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e

quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva -

alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove

(sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR

516.97

, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come

in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti

individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo

unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di

connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli

incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni

immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).

Nella

rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale

(artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi

vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori

patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti

dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht

nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota

45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori

patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi

bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati:

essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus

Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,

qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito

trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,

Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai

sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia

propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi

impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea

che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni

sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del

bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare

deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore,

rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,

con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è

pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se

è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,

trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme

di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar,

nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente

rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2

cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in

favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in

applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una

confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti

direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima

frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni

passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro

sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per

la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota

171.

ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve

rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;

Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non

vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può

ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio,

confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3,

p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.

3.

d.aa p. 107).

Anche il

sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2

cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione

che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o

valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.

3.

I qui reclamanti si limitano a

genericamente sostenere l'inesistenza di "ogni e qualsiasi illecito da

parte dei figli nei confronti del padre", rispettivamente che il modo

di procedere dell’Autorità inquirente sarebbe “ingiustificato e abusivo

nella misura in cui costituisce una palese ricerca indiscriminata di prove,

basata su vaghi e generici indizi”, tanto più che "tutta la vicenda

ruota attorno alle azioni della __________ ".

A torto.

Per quanto concerne l'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, si premette che

nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi

limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e

non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in

maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Ciò premesso, si può affermare

che dagli atti emergono gravi indizi di colpevolezza in capo a __________ per

la commissione dei reati di falsità in documenti, truffa, in subordine di

appropriazione indebita, in danno del padre e della sorella __________,

entrambi costituitisi parte civile. Tali indizi si deducono dalle deposizioni

delle due parti civili, sia da quelle dei testi __________ e __________ (verb.

PP 2.9.2004 e 8.9.2004), nonché dal fatto che il 20 gennaio 2004, data apposta

sul contestato mandato, il denunciante era degente presso la __________ per aneurisma

femoropopliteo sinistro, dovendo essere sottoposto il giorno successivo ad un

delicato intervento chirurgico, in vista del quale aveva assunto diversi

farmaci (come risulta dalla cartella medica agli atti). Appare dunque

difficilmente credibile che il denunciante nelle suddette condizioni di salute

abbia sottoscritto il documento con il quale incaricava la __________A di

consegnare ai figli i certificati azionari __________r, circostanza peraltro da

lui negata. Del resto, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico in

sede di osservazioni, se l'intenzione fosse stata effettivamente quella di

incaricare i figli affinché procedessero al ritiro delle azioni, __________

avrebbe senz'altro redatto una delega secondo le regole ordinarie previste dalla

contabilità commerciale e non un documento tanto inusuale quale quello prodotto

con la denuncia (doc. R), sia nella forma che nel contenuto, che effettivamente

lo rendono quantomeno sospetto. A ciò si aggiunge che, per stessa ammissione di

__________, né lui né il fratello, una volta rientrati a __________, hanno

omesso di comunicare sia al padre che alla sorella __________ l'avvenuta presa

in consegna dei certificati azionari (verb. PP 12.7.2004), né tantomeno li

hanno consegnati alla sorella ed inoltre nel febbraio 2004 __________,

__________ ed __________ hanno tenuto un'assemblea straordinaria della

__________, senza convocare la sorella __________, dopo che quest'ultima si era

rifiutata di aderire al progetto di destituire l'anziano genitore.

Ciò che ha condotto il

Procuratore pubblico a promuovere l'accusa nei confronti di __________,

__________ ed __________ per titolo di truffa, falsità in documenti,

appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele.

Giova innanzitutto rilevare che i

certificati in questione rappresentano un patrimonio netto a bilancio di Euro

34.

milioni e che __________, benché regolarmente citato non ha dato seguito

alla citazione del magistrato inquirente, chiedendo di essere interrogato per

via rogatoriale, e soprattutto, non ha consegnato (a differenza del fratello

__________ che ne ha consegnati cinque) i certificati azionari della __________

(ad eccezione di uno prodotto in data 11 ottobre 2004), malgrado formalmente

richiesto in tal senso. A tutt'oggi mancano quindi sei dei dodici certificati

azionari.

Al fine di reperire i suddetti

certificati mancanti il Procuratore pubblico ha - tra l'altro - ordinato la

perquisizione degli uffici in uso alla __________ ed il conseguente sequestro

di tutti gli oggetti rinvenutivi importanti per l’istruzione del processo, sia

come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca, o devoluzione allo Stato

in vista del risarcimento, in particolare tutte le azioni della società

__________, di ogni altro bene appartenente a __________, così come di ogni

documento relativo a beni appartenenti al prefato, ivi comprese le relazioni

bancarie (anche chiuse) cassette di sicurezza ecc., rispettivamente, anche al

fine di assicurare l'esecuzione del risarcimento alle parti civili, ha ordinato

alla __________ l’identificazione delle relazioni di cui __________ è o è stato

titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico nel periodo

1.1.2002

- 10.9.2004 ed il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni di

cui sopra comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della

relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto

patrimoniale al 9.9.2004).

Detti provvedimenti risultano

essere, a giudizio di chi scrive, così come nelle intenzioni del magistrato

inquirente, idonei a ritrovare i sei certificati azionari della __________, per

i quali, come rilevato dallo stesso Procuratore pubblico, sussistono “gravi

e concreti indizi trattarsi di provento di reato", rispettivamente per

garantire, qualora i suddetti certificati non dovessero essere ritrovati,

l'eventuale risarcimento alle parti civili ex art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CP.; essi

appaiono inoltre connessi ai fatti oggetto del procedimento.

In particolare, per quanto

concerne il sequestro delle azioni della società __________, trattandosi di

società di cui il qui reclamante è azionista unico, circostanza espressamente

indicata dal teste __________ (verb. PP 2.9.2004) e non contestata dai

reclamanti, in considerazione sia del valore dei certificati della __________ e

considerato che l'ordine di sequestro ad essi relativo è rimasto infruttuoso,

ben si giustifica il sequestro dell'intero pacchetto azionario della suddetta

società, in vista di assicurare il presumibile risarcimento alle parti civili.

Ciò vale anche per le perquisizioni ordinate al fine di reperire valori

patrimoniali intestati a __________ o comunque a lui riconducibili, ordine

peraltro indirizzato ad una sola banca. Non va poi dimenticato che gli ordini

impugnati sono stati emanati dopo che la segretaria della __________,

__________ t, interrogata quale teste ha dichiarato che l'intero pacchetto

azionario della __________ si trovava depositato presso la __________A e che in

occasione della visita in __________ del 6 febbraio 2004 i fratelli __________

e __________ discussero dell'ipotesi di depositare i certificati __________

presso una cassetta di sicurezza al __________, banca presso cui "la

società __________ di __________ ha delle relazioni" (verb. PP

8.9

). Inoltre sia __________ t che __________, nei rispettivi verbali

(verb. PP 8.9.2004 e 2.9.2004) hanno riferito che __________ in passato faceva

inviare alla __________ documentazione relativa ad un conto bancario a lui

facente capo, asserzioni che, come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede

di osservazioni, giustificavano - tra l'altro - la perquisizione degli uffici

della __________A al fine di reperire beni appartenenti a __________ i e/o alla

società __________ così come ogni altro bene ad essi afferente (ivi comprese

relazioni bancarie e cassette di sicurezza) allo scopo di ordinare un

successivo sequestro.

In virtù di quanto precede gli

ordini impugnati devono essere confermati, in quanto emessi sulla base di

sufficienti indizi di reato, in relazione ad oggetto connesso con il procedimento

in corso - sia a fini probatori che confiscatori o devolutivi allo Stato (art.

161.

CPP, in relazione con l'art. 59 cifra 1 e cifra 2 CP) - , nonché rispettosi

del principio di proporzionalità.

Giova, infine, ricordare che i

reclamanti non hanno interposto reclamo contro l'ordine di perquisizione e

sequestro 10 settembre 2004 indirizzato al __________, contenente richieste

identiche a quello qui impugnato del 9 settembre 2004, ma con riferimento ai

conti facenti capo alla società __________ (identificazione di eventuali conti

facenti capo alla società __________, trasmissione dei documenti di apertura,

degli estratti conto dal 1.1.2002 al 10.9.2004 e dell'estratto patrimoniale al

10.9

, nonchè il sequestro di ogni avere su dette relazioni ivi comprese le

cassette di sicurezza).

4.

In virtù di quanto precede, il

reclamo deve essere è respinto. Tasse, spese di giudizio e ripetibili seguono

la soccombenza.

La presente decisione in materia

di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi

penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 138 cifra 1 e 158 cifra 1 CP, 59

CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, fr. 80.--, sono a carico

dei reclamanti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno alle parti civili

fr. 440.-- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Contro

la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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