INC.2004.52001
Ordine di perquisizione e sequestro
13 dicembre 2004Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.52001
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, GIAR
Titolo:
Ordine di perquisizione e sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2004.52001
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14
settembre 2004 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
gli ordini di perquisizione e sequestro 9 settembre 2004
emanati dal Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
preso atto delle osservazioni del
Procuratore pubblico (24 settembre 2004) e delle parti civili __________ e
__________ (27 settembre 2004);
visto, per quanto necessario,
l'inc. MP __________7;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A.
Con esposto 5/8 luglio 2004
__________ ha denunciato i figli __________ e __________ per titolo di truffa,
appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. In
sostanza i denunciati avrebbero formato un documento falso, segnatamente
apposto la dicitura sulla fotocopia del passaporto del padre, recante quale
firma "__________", con la quale la spettabile __________ (in seguito
__________), è stata incaricata di consegnare loro 12 certificati azionari
rappresentanti n. 60 azioni della __________ (in seguito __________r). Tale
documento avrebbe permesso ai denunciati di prendere in consegna i suddetti
certificati suddividendoli tra loro e la sorella __________, con esclusione
dell'altra sorella __________ e successivamente di escludere il padre non
soltanto dalla __________, ma anche da tutte le cariche societarie rivestite in
società italiane controllate dalla medesima, cioè __________ ed __________ l,
causando in tal modo un enorme danno patrimoniale.
B.
In data 9 settembre 2004 il
Procuratore pubblico ha - tra l'altro - emanato un ordine, con il quale ha
chiesto alla __________ l'identificazione delle relazioni bancarie di cui
__________ è o è stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario
economico nel periodo 1.1.2002-10.9.2004, il sequestro di ogni avere in essere
sulle relazioni comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della
relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto
patrimoniale al 9.9.2004) ed un ordine volto alla perquisizione degli uffici
della __________, ivi compresa la cassaforte ed ogni vano a disposizione, ed il
"sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere
importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché
soggetti a confisca, a devoluzione allo Stato o in vista dell'esecuzione del
risarcimento, in particolare tutte le azioni della società __________, di ogni
altro bene appartenente a __________, così come di ogni documento relativo a
beni appartenenti al prefato, ivi comprese relazioni bancarie (anche chiuse),
cassette di sicurezza, ecc".
Dal verbale di perquisizione e
sequestro 9 settembre 2004 risulta che presso gli uffici della __________ sono
stati sequestrati: certificato azionario n. 1 per 50 azioni al portatore della
__________, classeur __________ contabilità 2002/2003, 2 mappette bianche con
documentazione __________ (in seguito __________) relativa a conti della
suddetta società, fascicolo rosso "__________ " e fascicolo
"__________ " (actions annuléés 1 a 50).
Si precisa che in data 10
settembre 2004 il Procuratore pubblico ha emanato un ulteriore ordine di
perquisizione e sequestro, con il quale ha chiesto alla __________
l'identificazione delle relazioni facenti capo alla __________ (in seguito
__________) (titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico), il
sequestro di ogni avere in essere, e la trasmissione della relativa
documentazione, per il periodo 1.1.2002-10.9.2004. Detto ordine non è stato
impugnato.
In data 20 settembre 2004 la
__________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la documentazione richiesta, da
cui risulta che __________ è beneficiario economico della relazione __________
intestata alla società __________ ed aperta il 12.11.2002, nonché procuratore
della cassetta di sicurezza numero __________ intestata alla predetta società
con contratto di locazione 11 febbraio 2004.
Avverso i predetti ordini del 9
settembre 2004 sono tempestivamente insorti __________ e la società __________,
postulandone l'annullamento, essendo "l'oggetto del sequestro a prima
vista perfettamente estraneo alla vertenza in essere, ergo ingiustificato".
In particolare, non si
tratterebbe di beni provento di reato ed, inoltre, il sequestro non sarebbe
giustificato da "motivi di interesse pubblico e non deve essere
ordinato, a tappeto, su qualsiasi bene dell'individuo, segnatamente per assicurare
un eventuale risarcimento danni alla potenziale vittima": unico
scopo del denunciante sarebbe infatti quello di ritornare in possesso delle
azioni della __________ ed inoltre i figli non avrebbero commesso alcun
illecito ai danni del padre. In conclusione, rilevato che non sarebbero dati
seri e concreti indizi di colpevolezza nei confronti di __________, gli ordini
impugnati costituirebbero una ricerca indiscriminata di prove. A maggior
ragione tenuto conto del fatto che tutta la vicenda ruoterebbe attorno alle
azioni della __________: parte di tali azioni sono già state consegnate alle
Autorità inquirenti, mentre le rimanenti si trovano in possesso di __________,
che ha sempre dichiarato la propria disponibilità a consegnarle all'Autorità
che lo avrebbe interrogato.
C.
In sede di osservazioni il
Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione del gravame. Dopo aver
evidenziato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di
__________, __________ ed __________, nei cui confronti ha promosso l'accusa in
data 21 settembre 2004 per titolo di truffa, falsità in documenti,
appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, rileva che per
i sette (dei dodici) certificati azionari __________ mancanti sussistono gravi
e concreti indizi trattarsi di provento di reato e che, vista la mancanza di
disponibilità del reclamante a consegnarli spontaneamente, era obbligo del
magistrato ordinare tutti le perquisizioni ed i sequestri idonei a ritrovare i
titoli mancanti. Inoltre, l'art. 59 cifra 2 CP prevede che se i valori
patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili può essere
ordinato un risarcimento equivalente. Gli ordini impugnati sarebbero pure
rispettosi del principio di proporzionalità.
Anche le parti civili hanno
chiesto la reiezione del gravame.
D.
Successivamente alla promozione
dell’accusa il Procuratore pubblico ha citato __________ ed __________ a
comparire presso gli uffici del Ministero Pubblico, sollecitandoli a consegnare
immediatamente allo stesso Ministero i certificati azionari della società
__________r in loro possesso.
Il 28 settembre 2004 __________ i
ha reso nota, tramite il suo avvocato, la propria volontà di essere sentito per
via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane, sostenendo poi che in
quella occasione avrebbe consegnato il certificato mancante (AI 49).
In risposta, il Procuratore
pubblico ha confermato che avrebbe inviato una commissione rogatoria alle
Autorità italiane per il suo interrogatorio ed ha specificato che, essendo
sette i certificati ancora mancanti e non uno, gli stessi dovevano essere
immediatamente consegnati al Ministero Pubblico (scritto 6 ottobre 2004, AI
50). A seguito di ciò, in data 11 ottobre 2004 il difensore di __________ ha
trasmesso al Procuratore pubblico il certificato azionario n. 8, rappresentante
5 azioni della __________ (AI 51).
Il 18 ottobre 2004 anche
__________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto di essere sentita per
via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane; il Procuratore pubblico ha
quindi annullato la citazione prevista per il 26 ottobre 2004, rilevando pure
che avrebbe provveduto in tal senso (AI 55).
In sostanza a tutt'oggi mancano
ancora 6 certificati azionari della __________.
Ritenuto in diritto
Considerandi
1.
La legittimazione di __________ -
denunciato ed ora accusato nel procedimento - e quella della società __________
- società di cui sono state sequestrate le azioni, nonché titolare del conto e
della cassetta di sicurezza oggetto di sequestro presso la __________ - è
pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In materia di perquisizione e
sequestro valgono i seguenti principi:
In diritto,
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di
tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,
alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di
confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare
gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e
quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva -
alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove
(sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97
, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come
in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di
connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli
incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni
immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).
Nella
rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale
(artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi
vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori
patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti
dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht
nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota
45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori
patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi
bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati:
essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus
Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998,
qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito
trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento
dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid,
Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai
sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia
propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto.
4.3
, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi
impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea
che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni
sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del
bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare
deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore,
rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,
con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è
pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se
è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,
trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme
di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar,
nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente
rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2
cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in
favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in
applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una
confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.
4.3
, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti
direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima
frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni
passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro
sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per
la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota
171.
ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve
rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;
Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).
Per non
vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può
ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio,
confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3,
p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.
3.
d.aa p. 107).
Anche il
sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2
cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione
che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o
valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.
3.
I qui reclamanti si limitano a
genericamente sostenere l'inesistenza di "ogni e qualsiasi illecito da
parte dei figli nei confronti del padre", rispettivamente che il modo
di procedere dell’Autorità inquirente sarebbe “ingiustificato e abusivo
nella misura in cui costituisce una palese ricerca indiscriminata di prove,
basata su vaghi e generici indizi”, tanto più che "tutta la vicenda
ruota attorno alle azioni della __________ ".
A torto.
Per quanto concerne l'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, si premette che
nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi
limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio.
Ciò premesso, si può affermare
che dagli atti emergono gravi indizi di colpevolezza in capo a __________ per
la commissione dei reati di falsità in documenti, truffa, in subordine di
appropriazione indebita, in danno del padre e della sorella __________,
entrambi costituitisi parte civile. Tali indizi si deducono dalle deposizioni
delle due parti civili, sia da quelle dei testi __________ e __________ (verb.
PP 2.9.2004 e 8.9.2004), nonché dal fatto che il 20 gennaio 2004, data apposta
sul contestato mandato, il denunciante era degente presso la __________ per aneurisma
femoropopliteo sinistro, dovendo essere sottoposto il giorno successivo ad un
delicato intervento chirurgico, in vista del quale aveva assunto diversi
farmaci (come risulta dalla cartella medica agli atti). Appare dunque
difficilmente credibile che il denunciante nelle suddette condizioni di salute
abbia sottoscritto il documento con il quale incaricava la __________A di
consegnare ai figli i certificati azionari __________r, circostanza peraltro da
lui negata. Del resto, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico in
sede di osservazioni, se l'intenzione fosse stata effettivamente quella di
incaricare i figli affinché procedessero al ritiro delle azioni, __________
avrebbe senz'altro redatto una delega secondo le regole ordinarie previste dalla
contabilità commerciale e non un documento tanto inusuale quale quello prodotto
con la denuncia (doc. R), sia nella forma che nel contenuto, che effettivamente
lo rendono quantomeno sospetto. A ciò si aggiunge che, per stessa ammissione di
__________, né lui né il fratello, una volta rientrati a __________, hanno
omesso di comunicare sia al padre che alla sorella __________ l'avvenuta presa
in consegna dei certificati azionari (verb. PP 12.7.2004), né tantomeno li
hanno consegnati alla sorella ed inoltre nel febbraio 2004 __________,
__________ ed __________ hanno tenuto un'assemblea straordinaria della
__________, senza convocare la sorella __________, dopo che quest'ultima si era
rifiutata di aderire al progetto di destituire l'anziano genitore.
Ciò che ha condotto il
Procuratore pubblico a promuovere l'accusa nei confronti di __________,
__________ ed __________ per titolo di truffa, falsità in documenti,
appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele.
Giova innanzitutto rilevare che i
certificati in questione rappresentano un patrimonio netto a bilancio di Euro
34.
milioni e che __________, benché regolarmente citato non ha dato seguito
alla citazione del magistrato inquirente, chiedendo di essere interrogato per
via rogatoriale, e soprattutto, non ha consegnato (a differenza del fratello
__________ che ne ha consegnati cinque) i certificati azionari della __________
(ad eccezione di uno prodotto in data 11 ottobre 2004), malgrado formalmente
richiesto in tal senso. A tutt'oggi mancano quindi sei dei dodici certificati
azionari.
Al fine di reperire i suddetti
certificati mancanti il Procuratore pubblico ha - tra l'altro - ordinato la
perquisizione degli uffici in uso alla __________ ed il conseguente sequestro
di tutti gli oggetti rinvenutivi importanti per l’istruzione del processo, sia
come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca, o devoluzione allo Stato
in vista del risarcimento, in particolare tutte le azioni della società
__________, di ogni altro bene appartenente a __________, così come di ogni
documento relativo a beni appartenenti al prefato, ivi comprese le relazioni
bancarie (anche chiuse) cassette di sicurezza ecc., rispettivamente, anche al
fine di assicurare l'esecuzione del risarcimento alle parti civili, ha ordinato
alla __________ l’identificazione delle relazioni di cui __________ è o è stato
titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico nel periodo
1.1.2002
- 10.9.2004 ed il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni di
cui sopra comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della
relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto
patrimoniale al 9.9.2004).
Detti provvedimenti risultano
essere, a giudizio di chi scrive, così come nelle intenzioni del magistrato
inquirente, idonei a ritrovare i sei certificati azionari della __________, per
i quali, come rilevato dallo stesso Procuratore pubblico, sussistono “gravi
e concreti indizi trattarsi di provento di reato", rispettivamente per
garantire, qualora i suddetti certificati non dovessero essere ritrovati,
l'eventuale risarcimento alle parti civili ex art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CP.; essi
appaiono inoltre connessi ai fatti oggetto del procedimento.
In particolare, per quanto
concerne il sequestro delle azioni della società __________, trattandosi di
società di cui il qui reclamante è azionista unico, circostanza espressamente
indicata dal teste __________ (verb. PP 2.9.2004) e non contestata dai
reclamanti, in considerazione sia del valore dei certificati della __________ e
considerato che l'ordine di sequestro ad essi relativo è rimasto infruttuoso,
ben si giustifica il sequestro dell'intero pacchetto azionario della suddetta
società, in vista di assicurare il presumibile risarcimento alle parti civili.
Ciò vale anche per le perquisizioni ordinate al fine di reperire valori
patrimoniali intestati a __________ o comunque a lui riconducibili, ordine
peraltro indirizzato ad una sola banca. Non va poi dimenticato che gli ordini
impugnati sono stati emanati dopo che la segretaria della __________,
__________ t, interrogata quale teste ha dichiarato che l'intero pacchetto
azionario della __________ si trovava depositato presso la __________A e che in
occasione della visita in __________ del 6 febbraio 2004 i fratelli __________
e __________ discussero dell'ipotesi di depositare i certificati __________
presso una cassetta di sicurezza al __________, banca presso cui "la
società __________ di __________ ha delle relazioni" (verb. PP
8.9
). Inoltre sia __________ t che __________, nei rispettivi verbali
(verb. PP 8.9.2004 e 2.9.2004) hanno riferito che __________ in passato faceva
inviare alla __________ documentazione relativa ad un conto bancario a lui
facente capo, asserzioni che, come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede
di osservazioni, giustificavano - tra l'altro - la perquisizione degli uffici
della __________A al fine di reperire beni appartenenti a __________ i e/o alla
società __________ così come ogni altro bene ad essi afferente (ivi comprese
relazioni bancarie e cassette di sicurezza) allo scopo di ordinare un
successivo sequestro.
In virtù di quanto precede gli
ordini impugnati devono essere confermati, in quanto emessi sulla base di
sufficienti indizi di reato, in relazione ad oggetto connesso con il procedimento
in corso - sia a fini probatori che confiscatori o devolutivi allo Stato (art.
161.
CPP, in relazione con l'art. 59 cifra 1 e cifra 2 CP) - , nonché rispettosi
del principio di proporzionalità.
Giova, infine, ricordare che i
reclamanti non hanno interposto reclamo contro l'ordine di perquisizione e
sequestro 10 settembre 2004 indirizzato al __________, contenente richieste
identiche a quello qui impugnato del 9 settembre 2004, ma con riferimento ai
conti facenti capo alla società __________ (identificazione di eventuali conti
facenti capo alla società __________, trasmissione dei documenti di apertura,
degli estratti conto dal 1.1.2002 al 10.9.2004 e dell'estratto patrimoniale al
10.9
, nonchè il sequestro di ogni avere su dette relazioni ivi comprese le
cassette di sicurezza).
4.
In virtù di quanto precede, il
reclamo deve essere è respinto. Tasse, spese di giudizio e ripetibili seguono
la soccombenza.
La presente decisione in materia
di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi
penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 138 cifra 1 e 158 cifra 1 CP, 59
CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, fr. 80.--, sono a carico
dei reclamanti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno alle parti civili
fr. 440.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Contro
la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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