INC.2004.56103
istanza di libertà provvisoria
7 dicembre 2004Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.56103
Data decisione, Autorità:
07.12.2004, GIAR
Titolo:
istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.56103
Lugano
7 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 1° dicembre 2004 da
_ACCU1
attualmente c/o carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato
dall'avv.)
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 3/6 dicembre 2004
dal Procuratore pubblico
Marco Villa
assegnato alla difesa un termine fino alle ore 10.00
del 7 dicembre 2004 per presentare eventuali osservazioni al preavviso
negativo;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
è stato arrestato il 4 ottobre 2004 per sospetta
infrazione aggravata alla LFStup., e contravvenzione alla stessa legge (doc. 2,
inc. GIAR 561.2004.1).
Il giorno successivo il magistrato inquirente ha
chiesto la conferma dell'arresto, con contestuale promozione dell'accusa per
infrazione agli art. 19 cifra 2 LFStup. e 19a LFStup, per l'ipotesi di
acquisto, trasporto, detenzione, vendita e messa in commercio di ca. 2'100 gr.
di cocaina (in correità con terzi) tra il giugno/luglio 2002 ed il dicembre
2003, rispettivamente il consumo, di ca. 300 gr. di cocaina e ca. 200gr. di
eroina, fino alla data dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 561.2004.1).
L'arresto è stato confermato da questo giudice lo
stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché
pericolo di collusione con i correi (doc. 9, inc. GIAR 561.2004.1).
B.
Fin dal suo primo verbale (PG 4 ottobre 2004, ore 9.40)
__________ ha ammesso il suo coinvolgimento in un traffico di cocaina, in
correità con terzi, per un periodo di tempo e per un quantitativo importante
(oltre 1,5 Kg tra cocaina e eroina: Rapporto PG del 18 novembre 2004). A suo
dire, e sempre nelle dichiarazioni iniziali, i traffici sarebbero cessati già
nel 2003 ed il consumo nell'estate del 2004 (Verbale GIAR 5.10.2004). Va pure
detto che la sua versione iniziale non concordava con quella del correo
__________ (ibidem), mentre la fornitrice residente in Svizzera interna non é
stata, a quel momento e neppure in seguito, individuata/intercettata.
Nel seguito dell'inchiesta sono emersi ulteriori fatti
e nuove versioni da parte di __________ (cfr. Rapporto PG del 18 novembre
2004).
L'effettivo traffico con __________, le modalità dello
stesso ed i ruoli rispettivi, sono stati riassunti nel verbale a confronto
davanti al Procuratore pubblico del 20 ottobre 2004. Nel contempo _ACCU1 ha
ammesso ulteriori traffici (ancorché in gran parte con consegna destinata alla
convivente), sia di cocaina che di eroina nel corso del 2004 (Verbale PP 24
novembre 2004).
C.
Il 25 novembre 2004 (AI 48), il Ministero pubblico ha
proceduto al deposito degli atti, assegnando alla difesa un termine, per la
presentazione di eventuali complementi, fino al 13 dicembre 2004.
Con istanza del primo dicembre 2004, ha chiesto la
messa in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 561.2004.1).
Egli sottolinea la sua totale collaborazione con gli
inquirenti, nonché l'assunzione di responsabilità per quanto effettivamente
compiuto (punto 3) e ritiene che non esista più un pericolo di collusione con
terzi come, a suo dire, deducibile anche dal recente deposito degli atti (punto
5). Quanto a pericolo di fuga e di recidiva, dopo aver segnalato che questi
elementi a giustificazione della detenzione preventiva non erano stati ritenuti
nella decisione di conferma del 5 ottobre 2004, ne nega esistenza e
concretezza: il primo per nazionalità e legami con il territorio, il secondo
perché già prima dell'arresto si è rivolto ad un medico per una cura di
metadone (ciò che proverebbe la sua ferma volontà di cessare l'uso di
stupefacenti) e perché vi è una ditta pronta a valutare una sua eventuale
assunzione (punti 6 e 7).
D.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 561.2004.1).
Dopo aver richiamato i fatti oggetto d'inchiesta ed i
relativi indizi di reato, il Procuratore pubblico sostiene che vi sono ancora
necessità istruttorie in quanto l'accusato ha ancora la possibilità di chiedere
complementi e mettere in opera collusioni con persone di cui potrebbe chiedere
l'assunzione quali testi (pag. 2). Evoca, inoltre, un pericolo di recidiva,
vista la situazione personale dell'accusato e la non concretezza della possibilità
d'assunzione indicata dallo stesso (pag. 2).
Da ultimo, alla luce dei fatti imputati, il magistrato
inquirente ritiene che il perdurare della detenzione cautelare non é lesivo del
principio di proporzionalità.
E.
Nel termine assegnato (e fino alle 10.00 del 7
dicembre 2004), non sono pervenute a questo ufficio osservazioni da parte della
difesa.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata da persona detenuta, è
ricevibile. Il preavviso negativo, trasmesso il 3/6 novembre 2004 a questo ufficio,
è tempestivo (l'istanza essendo pervenuta al Ministero pubblico il primo
dicembre). Il termine per la decisione ex art. 108 cpv. 2 CPP scade il 9
dicembre 2004.
2.
I principi applicabili, sebbene noti al magistrato ed
al difensore, sono i seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo
a_ACCU1 non è contestata neppure dalla difesa. Questo giudice deve, comunque,
verificarne la presenza (e la consistenza) d'ufficio, anche in assenza di
contestazione.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che gravi e concreti
indizi di reato siano dati, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso (per
tutti verbale davanti al PP, 20 ottobre 2004), rispettivamente di terzi
(verbale __________ davanti al PP, 20 ottobre 2004; verbali di polizia di
numerosi acquirenti, in allegato D al Rapporto PG del 18 novembre 2004).
4.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la
detenzione preventiva, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in
quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw.
die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove
sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
In simile contesto giuridico, è evidente
che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e l'accusato non
abbia ancora comunicato se intende o meno chiedere l'assunzione di ulteriori
prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione alcuna in
merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove.
Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di aver
raggiunto lo scopo dell'istruttoria.
La sussistenza, a tale stadio, di un
pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata
con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato,
ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora
proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da
parte dell'accusato, ecc.):
"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo
di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota
alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza,
sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o
inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice
approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione
del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR
23.
settembre 2002 in re Y.)
Nel caso in esame, il preavviso non sostanzia
concretezza del pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne
possibilità in relazione alla prossima scadenza del termine per presentare
richieste di complemento. In presenza di un accusato in gran parte reo
confesso, ancorché a tappe, ciò è insufficiente e non permette corretta
verifica da parte di questo giudice.
5.
Diversa è la questione relativa al pericolo di
recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con
riferimento all'intensità dell'attività delittuosa ed all'insufficienza di una
ipotesi di impiego per scongiurarlo (Preavviso, pag. 2).
Il periodo di commissione dei reati è esteso: dal 2002
al 2004, praticamente fino all'arresto (Preavviso, p. 1 e 2 ed atti istruttori
citati; Verbali __________ 28.10.2004 e __________ 19.10.2004). Si tratta di
un'attività delittuosa intensa, effettuata in modo ripetuto, in riferimento a
più sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), al fine di assicurare il proprio
consumo e (a partire da un certo momento) quello della convivente (Verbale PG
4.10
, pag. 4), nonché far fronte ad una situazione finanziaria disastrata
(Verbale PG 4.10.2004, pag. 1e 3). L'accusato, inoltre, ha consumato quantomeno
sino a poco prima dell'arresto, quando avrebbe iniziato una cura di metadone, e
neppure l'impossibilità di assunzione (per via nasale) della cocaina è stato
sufficiente (in precedenza) a permettergli di smettere (Verbale PG 4.10.2004,
pag. 5). Così come non è durata molto l'asserita interruzione del consumo al
momento della conoscenza di __________, che ha poi ricominciato anch'essa a
consumare (Verbale PP 15 ottobre 2004, pag. 3 e 5), contribuendo così alla
ripresa del traffico. Va anche ricordato che la convivente ha ormai terminato i
propri risparmi ed ha già dovuto ricorrere a prestiti (Verbale __________
19.10
, pag. 3).
Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare
concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare
note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re
W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n.2357; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, e indubbio che ci si trovi
di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute
pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26).
Non modifica questa conclusione il fatto che in sede
di conferma dell'arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a
motivazione della conferma stessa.
Da un lato l'individuazione di una delle condizioni
alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla
decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte. Dall'altro, e ancora più
importante, come una condizione presente ad un determinato momento
dell'inchiesta può attenuarsi o scomparire nel seguito, così una condizione che
non emergeva all'inizio può prendere corpo successivamente con lo sviluppo
dell'inchiesta stessa.
Ciò è qui il caso allorquando si è accertato che i
traffici non sono cessati nel 2003, bensì continuati fin quasi al momento
dell'arresto.
Da ultimo, va condiviso il giudizio del magistrato
inquirente in merito alla poca consistenza della possibilità di lavoro
presentata dall'accusato con l'istanza di libertà provvisori. Ciò per la
formula del tutto possibilista e non impegnativa dello scritto che, peraltro,
non fornisce indicazioni neppure sullo stipendio concordato.
6.
è detenuto dal 4 ottobre 2004 e l'inchiesta,
celermente condotta, è alle sue battute conclusive. Tenuto conto di questa
circostanza e del fatto che l'entità dei reati può condurre ad una pena non
necessariamente lieve (trattasi di crimine con pena edittale minima non
inferiore ai 12 mesi) la detenzione preventiva sofferta e quella ancora verosimilmente
da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità.
7.
In conclusione, vista la presenza di gravi e concreti
indizi di reato, nonché di un concreto pericolo di recidiva, l'istanza di
libertà provvisoria presentata da è respinta con il presente giudizio, esente
da tasse e spese, impugnabile davanti alla CRP.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95
ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1.
L’istanza
è respinta.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax vista l'imminente
festività, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione
dell'originale):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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