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Decisione

INC.2004.57802

Prove

20 luglio 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Dall'incarto MP trasmesso a questo giudice risulta

che, il 3 gennaio 2003, la Polizia cantonale ha trasmesso al Magistrato dei

Minorenni un "Rapporto di constatazione" in relazione ad un

"infortunio sportivo" occorso a __________ (1988) il 4 novembre 2002

presso la piscina del Centro scolastico scuola media di __________, durante una

lezione di nuoto facente parte del programma scolastico (AI 2).

Il Ministero pubblico ha avviato informazioni

preliminari, perlomeno il 23 luglio 2003 (AI 3).

Il 24 luglio 2003 la polizia cantonale ha presentato

un rapporto di complemento contenente le audizioni di alcuni minorenni, allievi

della scuola media di __________ (AI 9).

In data 10 ottobre 2003 si è proceduto all'audizione

di __________ (docente di educazione fisica presso la scuola media di __________)

quale indagato per lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP (AI 11).

B.

L'accusa, nei confronti di __________, è stata promossa

al termine del verbale del 22 marzo 2005 (AI 65).

I fatti specifici (azione o omissione) di cui il

reclamante è accusato non sono desumibili con precisione né dalla promozione

dell'accusa, né dalla comunicazione fornita all'interrogato in apertura dei

verbali 10 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003, che indicano unicamente "in

relazione all'infortunio avvenuto a __________ in data 4.11.2002 che ha visto

quale parte lesa …".

Dagli atti par di comprendere che il giovane __________

si è infortunato a seguito di un tuffo "alla magiara" (AI 2 pag. 2) e

che al docente è imputato di aver permesso/tollerato/non proibito,

rispettivamente non sorvegliato, l'esecuzione di tuffi in una piscina dove

dovrebbe vigere il divieto assoluto di tuffarsi (AI 8), se fosse pubblica, ma

potrebbero essere ammessi con accorgimenti specifici trattandosi di piscina

privata (AI 10, 37).

C.

Il 22 aprile 2005, il magistrato inquirente ha

proceduto al deposito degli atti e con scritto del 9 maggio 2005, la difesa del

qui reclamante ha presentato istanza di complementi istruttori (AI 66 e 68).

In sostanza vengono chiesti: un sopralluogo con

verifica dell'effettiva profondità della piscina e altezza dell'acqua (viste le

discrepanze tra le indicazioni della polizia e quelle del perito), l'escussione

di un certo numero di testi, in contraddittorio, al fine di meglio chiarire

l'esatta dinamica del tuffo effettuato dalla parte civile (anche qui viste le

discrepanze tra i vari testi), l'audizione del responsabile dell'Ufficio

educazione fisica scolastica (per il chiarimento delle esatte normative

applicabili) ed un complemento alla perizia medico-legale (sul possibile esito,

dal profilo delle lesioni personali, di un tuffo d'entrata) da esperire dopo

l'assunzione delle altre prove proposte.

D.

Il magistrato inquirente ha preso posizione sulla

richiesta di complementi con decisione del 3 giugno 2005 (AI 71).

La richiesta di sopralluogo è stata respinta in quanto

"… non rispecchierebbe la situazione al momento dell'incidente";

nel contempo, comunque, il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato che

procederà ad un chiarimento con il perito in relazione alle discrepanze tra i

vari documenti agli atti circa la profondità dell'acqua (e della piscina).

La richiesta di riaudizione degli allievi è stata

respinta in quanto alcuni tra gli allievi indicati non erano stati menzionati

in precedenza quali "vicini alla vittima al momento dell'incidente",

quelli sentiti hanno già riportato quanto visto e, inoltre, la distinzione tra

tuffo a testa e tuffo di partenza è ininfluente dato che la perizia conclude

per la proibizione di qualsiasi tipo di tuffo a testa nella corsia rossa. Pure

respinta la richiesta di complemento peritale, sia perché i periti hanno già

affermato che la lesione è stata determinata dall'impatto del capo contro il

fondo della piscina, sia per la genericità del quesito (numero 2) proposto.

Accolta, la richiesta di audizione del teste __________.

E.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.

GIAR 578.2004.2), la difesa __________ chiede che tutti i complementi rifiutati

dal Sostituto Procuratore pubblico siano ammessi.

Ribadisce necessità di risentire gli allievi, le cui

deposizioni rese alla polizia non sarebbero chiare né sufficientemente

dettagliate, per chiarire quale tipo di tuffo é stato consentito dal docente e

quale tipo di tuffo abbia effettuato in concreto la giovane vittima. Non sono

argomenti sufficienti a respingere la richiesta di audizioni, a giudizio del

reclamante, né il tempo trascorso dai fatti, né quello secondo cui nella corsia

rossa non sarebbe ammesso alcun tipo di tuffo "a testa";

secondo la difesa, il nesso causale deve poter essere stabilito (o negato) per

rapporto alle effettive disposizioni date dal docente e quanto effettivamente

messo in opera dal giovane __________.

Per quanto concerne i quesiti peritali complementari,

il reclamante chiede che vengano ammessi per poter determinare se l'infortunio

si sarebbe determinato anche qualora il giovane __________ si fosse attenuto

alle istruzioni del docente (quindi sempre per la determinazione del nesso

causale) visto che i periti indicano che le lesioni sono la conseguenza di un

tuffo "alla magiara" che il reclamante sostiene di non aver in

alcun caso consentito.

Quanto al sopralluogo, le evidenti discrepanze tra le

indicazioni fornite dalla polizia, quelle del perito (che non si sarebbe recato

sul posto) e quelle fornite dallo stesso reclamante, impongono un rilevamento

chiaro ed alla presenza delle parti dell'altezza della piscina e dell'acqua.

F.

Con osservazioni del 24 giugno 2005, il magistrato

inquirente ribadisce la sua opposizione alle richieste di complemento. Per il

richiesto sopralluogo rinvia alla decisione del 3 giugno 2005, mentre che per i

complementi peritali afferma irricevibilità per il carattere giuridico dei

quesiti proposti.

Quanto alle audizioni, precisa che stante la

proibizione di qualsiasi tuffo a testa (secondo le conclusioni peritali) dalla

corsia rossa, qualsiasi tipo di precisazione circa il tipo di tuffo permesso è

irrilevante. Inoltre, sempre a dire dell'inquirente, il diritto al

contraddittorio ha valore assoluto solo laddove la deposizione è (o sarebbe)

l'unica prova o quella determinante, ciò che non è il caso (secondo il SPP)

nella presente fattispecie.

La parte civile si rimette al giudizio dello scrivente

(Osservazioni del 21 giugno 2005) non senza segnalare che chiedere agli allievi

"… se il tuffo effettuato da __________ era consentito dal docente

oppure no" non è ammissibile trattandosi di questione giuridica e non

di fatto.

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si

dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

Il reclamo, tempestivamente presentato dalla persona

accusata, è ricevibile in ordine.

2.

I principi in base ai quali si deve determinare se la

prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso

d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del

deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle

parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di

proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da

ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del

“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2.

Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del

merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme

procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto

quei mezzi di prova che “nach

seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il

magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort

bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung

nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6

CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii

a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten

Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU

se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la

pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio

al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR

55.98.1

consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca

la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa

di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire

l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1.

CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21

giugno 2001 in re C.)

Quanto

sopra senza dimenticare che:

"…sebbene la facoltà per la difesa di proporre

prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisca diritto

assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101; DTF 106 IV 85),

questo giudice è dell'opinione che occorra prestare attenzione a che questa

limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché

della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di

un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli

accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla

riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU

24.

maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il

rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)

3.

Ancora a titolo preliminare, va detto che per

determinarsi su rilevanza e pertinenza delle prove proposte/rifiutate (e non solo

per questo giudice, ma anche per le parti che formulano istanze e quelle che vi

si oppone) è estremamente importante conoscere con chiarezza i fatti (o le

omissioni) rimproverate e oggetto di sussunzione alla norma giuridica

applicabile. Come questo ufficio ha già avuto modo di dire:

"…in fattispecie di una certa complessità è

alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di

"riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta,

rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o

affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in

modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando

che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi

esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione

l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997

in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in

re G., GIAR 39.2002.8).

(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)

Ciò

che vale per le parti vale anche per il magistrato inquirente.

Nel caso in esame, come già accennato nei considerandi

precedenti, i fatti (o le omissioni) imputati all'accusato non sono indicati

nella promozione dell'accusa (art. 188 lett. b. CPP) né nella premessa ai

verbali dell'indiziato (art. 118 cpv. 3 CPP), e neppure nell'ordinanza di

perizia del 23 marzo 2004 (AI 37). Pertanto, solo a livello di ipotesi

(ancorché fondata sull'ultima frase del punto AD 2 della decisione impugnata)

si può ritenere, come ha fatto la difesa del reclamante (Reclamo punto 2), che

il fatto imputato è quello di non aver vietato qualsiasi tipo di tuffo a testa

dalla corsia rossa.

Ora tale indeterminatezza non può essere priva

d'influsso sulla decisione di rilevanza delle prove proposte (per accertare

determinati fatti, nonché il nesso di causalità degli stessi con le lesioni

patite dalla parte civile).

4.

a)

L'audizione, rispettivamente la riassunzione a verbale

di testi è chiesta per (tentare di) chiarire se e quali tipi di tuffi (tra i

vari possibili e andando oltre la generica definizione di tuffo a testa) erano

stati oggetto di disposizioni proibitive (rispettivamente ammessi) dal docente,

nonché quale tipo di tuffo abbia effettuato il giovane __________ in occasione

dell'incidente. In sostanza il reclamante chiede una più precisa e dettagliata

riscostruzione dei fatti che fonderebbero la sua responsabilità,

rispettivamente il nesso causale tra questa e la lesione occorsa alla parte civile.

La determinazione di tali fatti come risulta dagli atti, non sarebbe precisa,

né attendibile viste le contraddizioni tra le varie deposizioni degli allievi

ed il fatto che al momento dell'interrogatorio non fosse noto agli inquirenti

la distinzione tra le varie tipologie di tuffo e le relative conseguenze.

b)

Per il magistrato inquirente, le audizioni sarebbero

inutili (prive di pertinenza) in quanto nella cosidetta corsia rossa qualsiasi

tipo di tuffo era proibito, secondo le conclusioni peritali.

c)

Posto che sembra accertato, e non contestato, che

nell'ambito dell'esercizio in corso in quel momento il "tuffo di

partenza" dalla corsia rossa era consentito (cfr. allegati ad AI 16,

ancorché ai giovani testi sia stata sottoposta una planimetria con posizioni

predefinite e richiesta di conferma in luogo e vece che di

descrizione/indicazione - artt. 134 ss. CPP), quanto richiesto dalla difesa non

sembra, a questo giudice, privo di rilevanza.

Infatti, se è vero che il perito indica in 120 cm

l'altezza minima per un tuffo di partenza dai bordi della vasca, secondo le

disposizioni FNS (ma la FINA indica 5 cm in meno - AI 39 pag. 6 e 7- e lo

stesso perito indica in 80-100 cm, a volte anche 60-70 cm, la profondità

raggiungibile dal corpo in un tuffo di partenza - AI 39 pag. 3), egli precisa

anche che secondo le indicazioni del DECS, in sede di insegnamento, il livello

adeguato di profondità dell'acqua è determinato dall'insegnante (cfr. AI 39,

pag. 7 - il significato della frase successiva secondo cui i tuffi possono aver

luogo anche da altezze superiori ai 100 cm è meno chiara allo scrivente in

quanto potrebbe riferirsi al punto di partenza e non alla profondità

dell'acqua). I successivi riferimenti a manuali vari non sembrano dare risposte

uniformi (idem, pag. 8).

Sostanzialmente nello stesso senso il teste __________

(AI 10) che segnala come trattandosi di piscina scolastica (non pubblica) non

sottostà a "eventuali normative svizzere ed europee"; il teste

afferma poi che viste le esigue profondità, dai bordi non ci si può tuffare,

salvo (par di intuire, in quanto così come riprodotta a verbale la frase è

priva di senso) con degli accorgimenti speciali presi dal maestro di nuoto.

Inoltre, pur trattandosi di struttura scolastica

sembrano assenti disposizioni specifiche circa le modalità d'uso consentite e,

sembrerebbe, anche altri docenti non hanno sistematicamente vietato i tuffi (di

partenza) dalla parte meno profonda, corrispondente alla corsia definita rossa

(cfr. verbale R.P. 15 novembre 2003, pag. 4).

Da ultimo, se si pon mente al fatto che la perizia

medico-legale sembra ritenere perlomeno improbabile che un tuffo senza impatto

del capo con il fondo della vasca (AI 39, pag. 3) possa causare delle lesioni

come quelle riscontrate al giovane __________ (AI 63, pag. 2 paragrafi 3 e 4),

anche la determinazione del tipo di tuffo effettivamente eseguito dalla parte

civile potrebbe non essere irrilevante per la determinazione del nesso causale

adeguato (che è questione di diritto di competenza delle autorità del merito,

sulla quale ci si può meglio determinare avendo conoscenza di tutti gli

elementi di fatto).

In conclusione, quindi, il complemento richiesto, per

rapporto agli obiettivi, non appare privo di pertinenza, quantomeno in base

alla stringata motivazione negativa del magistrato inquirente.

d)

Prive di rilevanza i rilievi del Sostituto Procuratore

pubblico in merito al fatto che alcuni dei testi citati non sono mai stati

sentiti, quelli già sentiti hanno già fornito la loro versione ed a distanza di

così tanto tempo non potrebbero essere più precisi (Decisione, punto AD 2) e

che comunque non si tratta di prove determinanti da giustificare la garanzia

del contraddittorio.

Le prime due argomentazioni, oltre ad essere tra loro

contraddittorie, dimenticano che l'accesso ai verbali dei testi risulta essere

stato concesso (all'indagato) il 27 settembre 2004 e quello ai referti peritali

il 22 marzo 2005; il tempo trascorso può certo pregiudicare il ricordo dei

testi (ma tale possibilità non può essere motivo per negare una prova) ma ciò

non può andare a discapito dell'accusato; inoltre, è evidente che le

deposizioni contenute nell'AI 2 sono, tra loro, tutt'altro che lineari (o

univoche) e che gli inquirenti le hanno raccolte senza poi procedere a

richieste di puntualizzazione, magari fondate sul dire degli altri testi, come

invece fatto con la planimetria nei verbali in AI 21. Quanto alla seconda

argomentazione basta rilevare che le (altre) prove determinanti non sono

indicate e che la perizia medica fa riferimento alle deposizioni degli allievi

per asserire in tipo di tuffo effettuato (AI 63 pag. 2 secondo paragrafo).

e)

In virtù di tutto quanto sopra le prove testimoniali

proposte dalla difesa possono essere ammesse. Ciò indipendentemente dal fatto

che si tratti di nuove audizioni o "riaudizioni", il reclamante

avendo indicato chiaramente per tutti i testi, il loro ruolo e l'oggetto della

deposizione.

Quanto alla preoccupazione avanzata dalla parte civile

(che i testi vengano chiamati a riferire sui fatti e non a fornire valutazioni

di carattere giuridico - Osservazioni 21 giugno 2005), è compito del magistrato

inquirente in sede di esecuzione della prova provvedere affinché le domande

vertano sui fatti e siano poste in modo corretto. Lo stesso magistrato

inquirente dovrà provvedere, se del caso, all'applicazione delle disposizioni

per i testi minorenni.

5.

a)

Il reclamante ha pure chiesto il sopralluogo per la

verifica delle altezze di acqua e piscina in quanto, a suo dire, quelle

indicate dal perito e dalla polizia scientifica sarebbero sbagliate. Egli

afferma di aver proceduto personalmente alle misurazioni riscontrando

un'altezza (della piscina) minima di cm 115 al limite destro della corsia rossa

(cfr. AI 68). In effetti, il perito ha rilevato una non corretta ricostruzione

planimetrica (AI 39) dei luoghi ed asserisce di aver effettuato delle

correzioni a mano su di una copia della planimetria.

A fronte di tali osservazioni la polizia scientifica

ha precisato che, per una questione di leggibilità, del dislivello tra acqua e

bordo non si è tenuto conto nella planimetria ed ha corretto le indicazioni

circa la profondità, aumentandole di 10 cm, asseritamente anche sulla base di

un confronto tra fotografie effettuate dalla stessa polizia scientifica e

quelle della gendarmeria di __________, posando uno strumento di misurazione

sul fondo della piscina (AI 41); le fotografie in questione non risultano

annesse agli atti.

b)

Di fatto agli atti vi è la documentazione di cui

all'AI 4 che indica la profondità minima dell'acqua in cm 90, poi corretti in

100.

(se si è ben capito), lo schizzo corretto dal perito a mano sul quale

figurano varie indicazioni in nero ed in blu che non permettono al lettore di

ben comprendere la situazione di fatto descritta e le indicazioni dell'accusato

che forniscono dati ancora diversi, anche se per pochi centimetri (cfr. AI 39

punto B pag. 6). Non vi sono, di contro e stranamente, le fotografie effettuate

dalla polizia con lo strumento di misurazione. La richiesta di avere agli atti

dati chiari (e, se possibile certi) è, di principio, legittima (come

riconosciuto dal magistrato inquirente al punto AD1 della decisione impugnata).

c)

Con la decisione impugnata, il magistrato inquirente

ha accolto, nella sostanza (preciso accertamento della profondità dell'acqua e

dell'altezza della piscina), la richiesta della difesa, ma ritiene di darvi

seguito con modalità diverse da quelle proposte dal reclamante.

Ritenuto che nel nostro sistema processuale vige il

principio della libera scelta del mezzo di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 600) e che quello proposto (se si

preferisce: scelto) dal Sostituto Procuratore pubblico non appare, a priori,

inadeguato per l'accertamento richiesto (ritenuto che il perito dovrà comunque

motivare le sue "delucidazioni", rispettivamente le parti avranno

possibilità/facoltà di far precisare il loro fondamento e, inoltre, avrà la

facoltà di mettere in opera quanto necessario per fornire le delucidazioni

richieste - artt. 146, 148 CPP), si può ritenere che, nel suo oggetto, il

complemento è stato ammesso.

Anche qui, sarà compito del magistrato fare in modo

che le delucidazioni avvengano in modo completo e corretto. Al qui reclamante,

ed alle altre parti, rimangono comunque aperte le facoltà di cui all'art. 196

cpv. 4 e 5.

6.

a)

In merito alla richiesta di complemento alla perizia

medica, par di comprendere che lo scopo dei quesiti proposti è quello di

determinare se le lesioni patite dal giovane __________ avrebbero potuto

verificarsi anche a seguito dell'entrata in acqua mediante un tuffo d'entrata

(tuffo di partenza o tuffo allungato - AI 39; Verbale __________ 22 marzo 2005

pag. 2), rispettivamente quali tipo di lesione può provocare un simile tuffo se

effettuato in modo scorretto.

Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta ritenendo

superfluo ed inutile il primo quesito e generico, nonché non riconducibile alla

fattispecie, il secondo.

b)

I periti affermano che le lesioni riportate sono

compatibili con "un urto del capo sul fondo di una piscina di scarsa

altezza", ritenuto che tale urto "sia ampiamente giustificato

dalla posizione d'entrata del corpo in acqua" nell'ambito di un "tuffo

cosiddetto alla magiara" (AI 63, pag. 2 secondo paragrafo). Aggiungono

poi che l'ipotesi di una dinamica lesiva diversa è quella di una "iperflessione

ovvero iperestensione del capo al momento dell'ingresso in acqua" che

da un lato non sembra essere comunque "causa efficiente per poter

determinare una lesione cervico midollare come quella riportata",

dall'altro, e comunque, "trova scarsa rilevanza nel caso pratico

essendosi il giovane tuffato dal bordo della piscina".

c)

In virtù di quanto riportato al considerando che

precede, questo giudice ritiene corretta la decisione del magistrato

inquirente. In effetti, i quesiti proposti sono generici e poco definiti per

permettere una risposta con cognizione di causa e non tengono conto di quanto

già dichiarato dai periti nel loro referto.

Se per il concetto di tuffo d'entrata si può far

riferimento a quelli di tuffo d'entrata o tuffo a testa allungato così come

definiti nell'AI 39, quello di "esecuzione scorretta" è troppo

vago ed indeterminato (quesito proposto n. 2). Quanto al primo quesito,

ritenuto che dovrebbe trattarsi (per opposizione al quesito 2) dell'ipotesi di

un tuffo corretto/perfetto (quindi con le parti del corpo rivolte verso il

basso che possono raggiungere gli 80/100 cm - AI 39 pag. 3), la risposta

(invero ipotetica, ma non più di quanto lo sia il quesito proposto) sembra già

contenuta nel referto presentato laddove si riferisce circa l'ipotesi di "iperestensione

ovvero iperestensione" al momento dell'ingresso in acqua.

Altra questione, comunque sempre ipotetica, non

esplicitamente desumibile dai quesiti proposti (e probabilmente neppure di

competenza di periti medico-legali), è quella a sapere se mediante un tuffo di

partenza in acqua di determinata profondità è ipotizzabile (e in che misura) un

impatto del capo con il fondo della piscina.

7.

In conclusione, il reclamo è accolto per quanto

concerne la richiesta di audizione e riaudizione dei testi indicati al punto 4

del reclamo stesso, respinto per le altre richieste (sopralluogo e complementi

alla perizia medico-legale).

Tasse e spese seguono la parziale soccombenza, che

giustifica anche la non assegnazione di ripetibili.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 125 CP, 1 ss., 57 ss., 113 ss., 140, 146,

147, 196, 280 ss, 284 e contrario CPP, 10 LMM, si

decide

1.

Il reclamo è

parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza è accolta la richiesta di

audizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo 14 giugno 2005 (e a pag. 2

primo paragrafo dell'istanza 9 maggio 2005).

2.

La tassa di giustizia,

fissata in FRS 500.-, e le spese FRS 100.-, sono a carico del reclamante nella

misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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