INC.2004.57802
Prove
20 luglio 2005Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2004.57802
Data decisione, Autorità:
20.07.2005, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 113 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.57802
Lugano
20 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 14/15 giugno 2005 da
rappr. dall’__________
contro
la decisione 3 giugno 2005 del Sostituto Procuratore
pubblico Chiara Borelli, in materia di complementi istruttori, emanata
nell'ambito dell'inc. MP __________;
viste le osservazioni della parte civile __________
(21 giugno 2005) e del Sostituto Procuratore pubblico (24 giugno 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Dall'incarto MP trasmesso a questo giudice risulta
che, il 3 gennaio 2003, la Polizia cantonale ha trasmesso al Magistrato dei
Minorenni un "Rapporto di constatazione" in relazione ad un
"infortunio sportivo" occorso a __________ (1988) il 4 novembre 2002
presso la piscina del Centro scolastico scuola media di __________, durante una
lezione di nuoto facente parte del programma scolastico (AI 2).
Il Ministero pubblico ha avviato informazioni
preliminari, perlomeno il 23 luglio 2003 (AI 3).
Il 24 luglio 2003 la polizia cantonale ha presentato
un rapporto di complemento contenente le audizioni di alcuni minorenni, allievi
della scuola media di __________ (AI 9).
In data 10 ottobre 2003 si è proceduto all'audizione
di __________ (docente di educazione fisica presso la scuola media di __________)
quale indagato per lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP (AI 11).
B.
L'accusa, nei confronti di __________, è stata promossa
al termine del verbale del 22 marzo 2005 (AI 65).
I fatti specifici (azione o omissione) di cui il
reclamante è accusato non sono desumibili con precisione né dalla promozione
dell'accusa, né dalla comunicazione fornita all'interrogato in apertura dei
verbali 10 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003, che indicano unicamente "in
relazione all'infortunio avvenuto a __________ in data 4.11.2002 che ha visto
quale parte lesa …".
Dagli atti par di comprendere che il giovane __________
si è infortunato a seguito di un tuffo "alla magiara" (AI 2 pag. 2) e
che al docente è imputato di aver permesso/tollerato/non proibito,
rispettivamente non sorvegliato, l'esecuzione di tuffi in una piscina dove
dovrebbe vigere il divieto assoluto di tuffarsi (AI 8), se fosse pubblica, ma
potrebbero essere ammessi con accorgimenti specifici trattandosi di piscina
privata (AI 10, 37).
C.
Il 22 aprile 2005, il magistrato inquirente ha
proceduto al deposito degli atti e con scritto del 9 maggio 2005, la difesa del
qui reclamante ha presentato istanza di complementi istruttori (AI 66 e 68).
In sostanza vengono chiesti: un sopralluogo con
verifica dell'effettiva profondità della piscina e altezza dell'acqua (viste le
discrepanze tra le indicazioni della polizia e quelle del perito), l'escussione
di un certo numero di testi, in contraddittorio, al fine di meglio chiarire
l'esatta dinamica del tuffo effettuato dalla parte civile (anche qui viste le
discrepanze tra i vari testi), l'audizione del responsabile dell'Ufficio
educazione fisica scolastica (per il chiarimento delle esatte normative
applicabili) ed un complemento alla perizia medico-legale (sul possibile esito,
dal profilo delle lesioni personali, di un tuffo d'entrata) da esperire dopo
l'assunzione delle altre prove proposte.
D.
Il magistrato inquirente ha preso posizione sulla
richiesta di complementi con decisione del 3 giugno 2005 (AI 71).
La richiesta di sopralluogo è stata respinta in quanto
"… non rispecchierebbe la situazione al momento dell'incidente";
nel contempo, comunque, il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato che
procederà ad un chiarimento con il perito in relazione alle discrepanze tra i
vari documenti agli atti circa la profondità dell'acqua (e della piscina).
La richiesta di riaudizione degli allievi è stata
respinta in quanto alcuni tra gli allievi indicati non erano stati menzionati
in precedenza quali "vicini alla vittima al momento dell'incidente",
quelli sentiti hanno già riportato quanto visto e, inoltre, la distinzione tra
tuffo a testa e tuffo di partenza è ininfluente dato che la perizia conclude
per la proibizione di qualsiasi tipo di tuffo a testa nella corsia rossa. Pure
respinta la richiesta di complemento peritale, sia perché i periti hanno già
affermato che la lesione è stata determinata dall'impatto del capo contro il
fondo della piscina, sia per la genericità del quesito (numero 2) proposto.
Accolta, la richiesta di audizione del teste __________.
E.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 578.2004.2), la difesa __________ chiede che tutti i complementi rifiutati
dal Sostituto Procuratore pubblico siano ammessi.
Ribadisce necessità di risentire gli allievi, le cui
deposizioni rese alla polizia non sarebbero chiare né sufficientemente
dettagliate, per chiarire quale tipo di tuffo é stato consentito dal docente e
quale tipo di tuffo abbia effettuato in concreto la giovane vittima. Non sono
argomenti sufficienti a respingere la richiesta di audizioni, a giudizio del
reclamante, né il tempo trascorso dai fatti, né quello secondo cui nella corsia
rossa non sarebbe ammesso alcun tipo di tuffo "a testa";
secondo la difesa, il nesso causale deve poter essere stabilito (o negato) per
rapporto alle effettive disposizioni date dal docente e quanto effettivamente
messo in opera dal giovane __________.
Per quanto concerne i quesiti peritali complementari,
il reclamante chiede che vengano ammessi per poter determinare se l'infortunio
si sarebbe determinato anche qualora il giovane __________ si fosse attenuto
alle istruzioni del docente (quindi sempre per la determinazione del nesso
causale) visto che i periti indicano che le lesioni sono la conseguenza di un
tuffo "alla magiara" che il reclamante sostiene di non aver in
alcun caso consentito.
Quanto al sopralluogo, le evidenti discrepanze tra le
indicazioni fornite dalla polizia, quelle del perito (che non si sarebbe recato
sul posto) e quelle fornite dallo stesso reclamante, impongono un rilevamento
chiaro ed alla presenza delle parti dell'altezza della piscina e dell'acqua.
F.
Con osservazioni del 24 giugno 2005, il magistrato
inquirente ribadisce la sua opposizione alle richieste di complemento. Per il
richiesto sopralluogo rinvia alla decisione del 3 giugno 2005, mentre che per i
complementi peritali afferma irricevibilità per il carattere giuridico dei
quesiti proposti.
Quanto alle audizioni, precisa che stante la
proibizione di qualsiasi tuffo a testa (secondo le conclusioni peritali) dalla
corsia rossa, qualsiasi tipo di precisazione circa il tipo di tuffo permesso è
irrilevante. Inoltre, sempre a dire dell'inquirente, il diritto al
contraddittorio ha valore assoluto solo laddove la deposizione è (o sarebbe)
l'unica prova o quella determinante, ciò che non è il caso (secondo il SPP)
nella presente fattispecie.
La parte civile si rimette al giudizio dello scrivente
(Osservazioni del 21 giugno 2005) non senza segnalare che chiedere agli allievi
"… se il tuffo effettuato da __________ era consentito dal docente
oppure no" non è ammissibile trattandosi di questione giuridica e non
di fatto.
Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si
dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, tempestivamente presentato dalla persona
accusata, è ricevibile in ordine.
2.
I principi in base ai quali si deve determinare se la
prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso
d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del
deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle
parti, possono essere così riassunti:
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di
proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi
dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da
ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del
“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2.
Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del
merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme
procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto
quei mezzi di prova che “nach
seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il
magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort
bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung
nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6
CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii
a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten
Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU
se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la
pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio
al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR
55.98.1
consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca
la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella
predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa
di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire
l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del
procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.
1.
CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale
utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è
elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale
unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia
impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21
giugno 2001 in re C.)
Quanto
sopra senza dimenticare che:
"…sebbene la facoltà per la difesa di proporre
prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisca diritto
assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101; DTF 106 IV 85),
questo giudice è dell'opinione che occorra prestare attenzione a che questa
limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché
della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di
un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli
accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla
riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU
24.
maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il
rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)
3.
Ancora a titolo preliminare, va detto che per
determinarsi su rilevanza e pertinenza delle prove proposte/rifiutate (e non solo
per questo giudice, ma anche per le parti che formulano istanze e quelle che vi
si oppone) è estremamente importante conoscere con chiarezza i fatti (o le
omissioni) rimproverate e oggetto di sussunzione alla norma giuridica
applicabile. Come questo ufficio ha già avuto modo di dire:
"…in fattispecie di una certa complessità è
alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di
"riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta,
rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o
affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in
modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando
che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi
esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione
l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997
in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in
re G., GIAR 39.2002.8).
(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)
Ciò
che vale per le parti vale anche per il magistrato inquirente.
Nel caso in esame, come già accennato nei considerandi
precedenti, i fatti (o le omissioni) imputati all'accusato non sono indicati
nella promozione dell'accusa (art. 188 lett. b. CPP) né nella premessa ai
verbali dell'indiziato (art. 118 cpv. 3 CPP), e neppure nell'ordinanza di
perizia del 23 marzo 2004 (AI 37). Pertanto, solo a livello di ipotesi
(ancorché fondata sull'ultima frase del punto AD 2 della decisione impugnata)
si può ritenere, come ha fatto la difesa del reclamante (Reclamo punto 2), che
il fatto imputato è quello di non aver vietato qualsiasi tipo di tuffo a testa
dalla corsia rossa.
Ora tale indeterminatezza non può essere priva
d'influsso sulla decisione di rilevanza delle prove proposte (per accertare
determinati fatti, nonché il nesso di causalità degli stessi con le lesioni
patite dalla parte civile).
4.
a)
L'audizione, rispettivamente la riassunzione a verbale
di testi è chiesta per (tentare di) chiarire se e quali tipi di tuffi (tra i
vari possibili e andando oltre la generica definizione di tuffo a testa) erano
stati oggetto di disposizioni proibitive (rispettivamente ammessi) dal docente,
nonché quale tipo di tuffo abbia effettuato il giovane __________ in occasione
dell'incidente. In sostanza il reclamante chiede una più precisa e dettagliata
riscostruzione dei fatti che fonderebbero la sua responsabilità,
rispettivamente il nesso causale tra questa e la lesione occorsa alla parte civile.
La determinazione di tali fatti come risulta dagli atti, non sarebbe precisa,
né attendibile viste le contraddizioni tra le varie deposizioni degli allievi
ed il fatto che al momento dell'interrogatorio non fosse noto agli inquirenti
la distinzione tra le varie tipologie di tuffo e le relative conseguenze.
b)
Per il magistrato inquirente, le audizioni sarebbero
inutili (prive di pertinenza) in quanto nella cosidetta corsia rossa qualsiasi
tipo di tuffo era proibito, secondo le conclusioni peritali.
c)
Posto che sembra accertato, e non contestato, che
nell'ambito dell'esercizio in corso in quel momento il "tuffo di
partenza" dalla corsia rossa era consentito (cfr. allegati ad AI 16,
ancorché ai giovani testi sia stata sottoposta una planimetria con posizioni
predefinite e richiesta di conferma in luogo e vece che di
descrizione/indicazione - artt. 134 ss. CPP), quanto richiesto dalla difesa non
sembra, a questo giudice, privo di rilevanza.
Infatti, se è vero che il perito indica in 120 cm
l'altezza minima per un tuffo di partenza dai bordi della vasca, secondo le
disposizioni FNS (ma la FINA indica 5 cm in meno - AI 39 pag. 6 e 7- e lo
stesso perito indica in 80-100 cm, a volte anche 60-70 cm, la profondità
raggiungibile dal corpo in un tuffo di partenza - AI 39 pag. 3), egli precisa
anche che secondo le indicazioni del DECS, in sede di insegnamento, il livello
adeguato di profondità dell'acqua è determinato dall'insegnante (cfr. AI 39,
pag. 7 - il significato della frase successiva secondo cui i tuffi possono aver
luogo anche da altezze superiori ai 100 cm è meno chiara allo scrivente in
quanto potrebbe riferirsi al punto di partenza e non alla profondità
dell'acqua). I successivi riferimenti a manuali vari non sembrano dare risposte
uniformi (idem, pag. 8).
Sostanzialmente nello stesso senso il teste __________
(AI 10) che segnala come trattandosi di piscina scolastica (non pubblica) non
sottostà a "eventuali normative svizzere ed europee"; il teste
afferma poi che viste le esigue profondità, dai bordi non ci si può tuffare,
salvo (par di intuire, in quanto così come riprodotta a verbale la frase è
priva di senso) con degli accorgimenti speciali presi dal maestro di nuoto.
Inoltre, pur trattandosi di struttura scolastica
sembrano assenti disposizioni specifiche circa le modalità d'uso consentite e,
sembrerebbe, anche altri docenti non hanno sistematicamente vietato i tuffi (di
partenza) dalla parte meno profonda, corrispondente alla corsia definita rossa
(cfr. verbale R.P. 15 novembre 2003, pag. 4).
Da ultimo, se si pon mente al fatto che la perizia
medico-legale sembra ritenere perlomeno improbabile che un tuffo senza impatto
del capo con il fondo della vasca (AI 39, pag. 3) possa causare delle lesioni
come quelle riscontrate al giovane __________ (AI 63, pag. 2 paragrafi 3 e 4),
anche la determinazione del tipo di tuffo effettivamente eseguito dalla parte
civile potrebbe non essere irrilevante per la determinazione del nesso causale
adeguato (che è questione di diritto di competenza delle autorità del merito,
sulla quale ci si può meglio determinare avendo conoscenza di tutti gli
elementi di fatto).
In conclusione, quindi, il complemento richiesto, per
rapporto agli obiettivi, non appare privo di pertinenza, quantomeno in base
alla stringata motivazione negativa del magistrato inquirente.
d)
Prive di rilevanza i rilievi del Sostituto Procuratore
pubblico in merito al fatto che alcuni dei testi citati non sono mai stati
sentiti, quelli già sentiti hanno già fornito la loro versione ed a distanza di
così tanto tempo non potrebbero essere più precisi (Decisione, punto AD 2) e
che comunque non si tratta di prove determinanti da giustificare la garanzia
del contraddittorio.
Le prime due argomentazioni, oltre ad essere tra loro
contraddittorie, dimenticano che l'accesso ai verbali dei testi risulta essere
stato concesso (all'indagato) il 27 settembre 2004 e quello ai referti peritali
il 22 marzo 2005; il tempo trascorso può certo pregiudicare il ricordo dei
testi (ma tale possibilità non può essere motivo per negare una prova) ma ciò
non può andare a discapito dell'accusato; inoltre, è evidente che le
deposizioni contenute nell'AI 2 sono, tra loro, tutt'altro che lineari (o
univoche) e che gli inquirenti le hanno raccolte senza poi procedere a
richieste di puntualizzazione, magari fondate sul dire degli altri testi, come
invece fatto con la planimetria nei verbali in AI 21. Quanto alla seconda
argomentazione basta rilevare che le (altre) prove determinanti non sono
indicate e che la perizia medica fa riferimento alle deposizioni degli allievi
per asserire in tipo di tuffo effettuato (AI 63 pag. 2 secondo paragrafo).
e)
In virtù di tutto quanto sopra le prove testimoniali
proposte dalla difesa possono essere ammesse. Ciò indipendentemente dal fatto
che si tratti di nuove audizioni o "riaudizioni", il reclamante
avendo indicato chiaramente per tutti i testi, il loro ruolo e l'oggetto della
deposizione.
Quanto alla preoccupazione avanzata dalla parte civile
(che i testi vengano chiamati a riferire sui fatti e non a fornire valutazioni
di carattere giuridico - Osservazioni 21 giugno 2005), è compito del magistrato
inquirente in sede di esecuzione della prova provvedere affinché le domande
vertano sui fatti e siano poste in modo corretto. Lo stesso magistrato
inquirente dovrà provvedere, se del caso, all'applicazione delle disposizioni
per i testi minorenni.
5.
a)
Il reclamante ha pure chiesto il sopralluogo per la
verifica delle altezze di acqua e piscina in quanto, a suo dire, quelle
indicate dal perito e dalla polizia scientifica sarebbero sbagliate. Egli
afferma di aver proceduto personalmente alle misurazioni riscontrando
un'altezza (della piscina) minima di cm 115 al limite destro della corsia rossa
(cfr. AI 68). In effetti, il perito ha rilevato una non corretta ricostruzione
planimetrica (AI 39) dei luoghi ed asserisce di aver effettuato delle
correzioni a mano su di una copia della planimetria.
A fronte di tali osservazioni la polizia scientifica
ha precisato che, per una questione di leggibilità, del dislivello tra acqua e
bordo non si è tenuto conto nella planimetria ed ha corretto le indicazioni
circa la profondità, aumentandole di 10 cm, asseritamente anche sulla base di
un confronto tra fotografie effettuate dalla stessa polizia scientifica e
quelle della gendarmeria di __________, posando uno strumento di misurazione
sul fondo della piscina (AI 41); le fotografie in questione non risultano
annesse agli atti.
b)
Di fatto agli atti vi è la documentazione di cui
all'AI 4 che indica la profondità minima dell'acqua in cm 90, poi corretti in
100.
(se si è ben capito), lo schizzo corretto dal perito a mano sul quale
figurano varie indicazioni in nero ed in blu che non permettono al lettore di
ben comprendere la situazione di fatto descritta e le indicazioni dell'accusato
che forniscono dati ancora diversi, anche se per pochi centimetri (cfr. AI 39
punto B pag. 6). Non vi sono, di contro e stranamente, le fotografie effettuate
dalla polizia con lo strumento di misurazione. La richiesta di avere agli atti
dati chiari (e, se possibile certi) è, di principio, legittima (come
riconosciuto dal magistrato inquirente al punto AD1 della decisione impugnata).
c)
Con la decisione impugnata, il magistrato inquirente
ha accolto, nella sostanza (preciso accertamento della profondità dell'acqua e
dell'altezza della piscina), la richiesta della difesa, ma ritiene di darvi
seguito con modalità diverse da quelle proposte dal reclamante.
Ritenuto che nel nostro sistema processuale vige il
principio della libera scelta del mezzo di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 600) e che quello proposto (se si
preferisce: scelto) dal Sostituto Procuratore pubblico non appare, a priori,
inadeguato per l'accertamento richiesto (ritenuto che il perito dovrà comunque
motivare le sue "delucidazioni", rispettivamente le parti avranno
possibilità/facoltà di far precisare il loro fondamento e, inoltre, avrà la
facoltà di mettere in opera quanto necessario per fornire le delucidazioni
richieste - artt. 146, 148 CPP), si può ritenere che, nel suo oggetto, il
complemento è stato ammesso.
Anche qui, sarà compito del magistrato fare in modo
che le delucidazioni avvengano in modo completo e corretto. Al qui reclamante,
ed alle altre parti, rimangono comunque aperte le facoltà di cui all'art. 196
cpv. 4 e 5.
6.
a)
In merito alla richiesta di complemento alla perizia
medica, par di comprendere che lo scopo dei quesiti proposti è quello di
determinare se le lesioni patite dal giovane __________ avrebbero potuto
verificarsi anche a seguito dell'entrata in acqua mediante un tuffo d'entrata
(tuffo di partenza o tuffo allungato - AI 39; Verbale __________ 22 marzo 2005
pag. 2), rispettivamente quali tipo di lesione può provocare un simile tuffo se
effettuato in modo scorretto.
Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta ritenendo
superfluo ed inutile il primo quesito e generico, nonché non riconducibile alla
fattispecie, il secondo.
b)
I periti affermano che le lesioni riportate sono
compatibili con "un urto del capo sul fondo di una piscina di scarsa
altezza", ritenuto che tale urto "sia ampiamente giustificato
dalla posizione d'entrata del corpo in acqua" nell'ambito di un "tuffo
cosiddetto alla magiara" (AI 63, pag. 2 secondo paragrafo). Aggiungono
poi che l'ipotesi di una dinamica lesiva diversa è quella di una "iperflessione
ovvero iperestensione del capo al momento dell'ingresso in acqua" che
da un lato non sembra essere comunque "causa efficiente per poter
determinare una lesione cervico midollare come quella riportata",
dall'altro, e comunque, "trova scarsa rilevanza nel caso pratico
essendosi il giovane tuffato dal bordo della piscina".
c)
In virtù di quanto riportato al considerando che
precede, questo giudice ritiene corretta la decisione del magistrato
inquirente. In effetti, i quesiti proposti sono generici e poco definiti per
permettere una risposta con cognizione di causa e non tengono conto di quanto
già dichiarato dai periti nel loro referto.
Se per il concetto di tuffo d'entrata si può far
riferimento a quelli di tuffo d'entrata o tuffo a testa allungato così come
definiti nell'AI 39, quello di "esecuzione scorretta" è troppo
vago ed indeterminato (quesito proposto n. 2). Quanto al primo quesito,
ritenuto che dovrebbe trattarsi (per opposizione al quesito 2) dell'ipotesi di
un tuffo corretto/perfetto (quindi con le parti del corpo rivolte verso il
basso che possono raggiungere gli 80/100 cm - AI 39 pag. 3), la risposta
(invero ipotetica, ma non più di quanto lo sia il quesito proposto) sembra già
contenuta nel referto presentato laddove si riferisce circa l'ipotesi di "iperestensione
ovvero iperestensione" al momento dell'ingresso in acqua.
Altra questione, comunque sempre ipotetica, non
esplicitamente desumibile dai quesiti proposti (e probabilmente neppure di
competenza di periti medico-legali), è quella a sapere se mediante un tuffo di
partenza in acqua di determinata profondità è ipotizzabile (e in che misura) un
impatto del capo con il fondo della piscina.
7.
In conclusione, il reclamo è accolto per quanto
concerne la richiesta di audizione e riaudizione dei testi indicati al punto 4
del reclamo stesso, respinto per le altre richieste (sopralluogo e complementi
alla perizia medico-legale).
Tasse e spese seguono la parziale soccombenza, che
giustifica anche la non assegnazione di ripetibili.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 125 CP, 1 ss., 57 ss., 113 ss., 140, 146,
147, 196, 280 ss, 284 e contrario CPP, 10 LMM, si
decide
1.
Il reclamo è
parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza è accolta la richiesta di
audizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo 14 giugno 2005 (e a pag. 2
primo paragrafo dell'istanza 9 maggio 2005).
2.
La tassa di giustizia,
fissata in FRS 500.-, e le spese FRS 100.-, sono a carico del reclamante nella
misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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