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Decisione

INC.2004.61603

Istanza di libertà provvisoria

23 dicembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

- anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire

- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio;

- nel caso in esame è indubbio che gravi indizi per i reati

ascritti (pur se la sussunzione allo specifico titolo di reato dipenderà

dall'esito della ricostruzione dei fatti) sono presenti nelle stesse

dichiarazioni fatte dall'istante a partire dal 3 novembre 2004; inoltre,

ulteriori elementi emergono dalla documentazione prodotta dagli inquirenti in

allegato alla richiesta di conferma dell'arresto (doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1)

e dai verbali di alcuni testi (Verbale PP __________ 20 ottobre 2004; Verbale

PP __________ 25 ottobre 2004);

- l'inchiesta, condotta conformemente a quanto previsto dall'art.

102 CPP (cfr. elenco atti ed elenco verbali istruttori) è manifestamente (e

forzatamente, visto il periodo da considerare, il numero di clienti, gli

importi ecc.) nella sua fase iniziale; neppure tutta la documentazione utile

alla ricostruzione (che non può essere identificata con la sola documentazione

in possesso dell'istante al momento dell'arresto, comunque di dubbia

attendibilità - cfr. Verbale PP __________ del 25 ottobre 2004 e allegati

prospettati) sembra essere stata acquisita (cfr. AI 59); inoltre, in

particolare allorquando si tratta di determinare il provento e la destinazione

di un eventuale illecito profitto, non basta neppure, per togliere concretezza alle

necessità istruttorie che possono giustificare la carcerazione preventiva

(quindi il pericolo i collusione ed inquinamento delle prove), l'acquisizione

della documentazione, occorre che dalla documentazione acquisita non emergano

elementi per ulteriori accertamenti sui fatti, rispettivamente sul destino del

provento di reato, infatti:

"L'accertamento del destino di queste ultime non è

importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o

amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale

pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per

l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59

CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano

somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in

Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente)

sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni

diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un

concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento

delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della

cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re

G.C.; REP 1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di

portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle

recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in

qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che

deve essere salvaguardata."

(sentenza 20

giugno 2003, GIAR 237.2003.2)

nell'ambito di

inchieste di fatto laboriose, allorquando la documentazione in possesso

dell'accusato non è attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la

stessa presso terzi (banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e

prospettarla/contestarla all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di

poter procedere al chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità

del danno, responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e

chiarendo gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo

"imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13

agosto 1996 in re V.);

- sulla

base di quanto è stato possibile ricostruire sino ad ora (e con i dati a

disposizione, quindi ancora da verificare con quanto potrà emergere dalla

documentazione bancaria e/o con quanto è stato prodotto, rispettivamente lo

sarà, dalle parti lese), la differenza tra i fondi messi a disposizione e

quelli restituiti o sequestrati e di poco meno di 10 milioni di FRS; tale somma

(lo si ripete: ancora soggetta a verifica) non sembra essere contestata dall'indagato

che la addebita, genericamente, a perdite di gestione, spese per la ditta e

spese personali (Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 6);

oggettivamente, una parte non irrilevante dei fondi messi a disposizione dai

vari clienti non ha ancora trovato conferma di utilizzo (e non si può

escludere, quindi, tesaurizzazione);

- ai fini di tali accertamenti le prove raccolte (nonché quelle

ancora da raccogliere) e gli elementi di giudizio debbono essere protetti dal

pericolo d'inquinamento che può avvenire sia mediante recupero e migliore

collocazione degli averi eventualmente accantonati, sia mediante la

predisposizione di elementi suscettibili di dar corpo alla tesi del (parziale)

utilizzo a titolo personale e per i bisogni della società (cfr. per analogia

sia per la durata del pericolo di inquinamento che per la tipologia

dell'elemento a rischio d'inquinamento: sentenza 17.12.2003 in re F., GIAR

88.1999.10; sentenza 2 agosto 2001, GIAR 23.2001.8; CRP 13 agosto 1996 in re

V., cons. 5);

- nel caso in esame, inoltre, non si può dimenticare che nel suo

primo verbale l'accusato è stato tutt'altro che collaborativo, ha negato ogni

responsabilità, cercato di giustificare ogni incongruenza che emergeva dalla

documentazione che gli veniva prospettata e contestato talune dichiarazioni dei

testi (Verbale PP 25 ottobre 2004); la dichiarata collaborazione è intervenuta

solo in un secondo tempo, di fronte all'impossibilità di negare determinate

evidenze e, apparentemente, limitata all'ammissione degli elementi prospettati

- cfr. Verbale PG __________ 29 ottobre 2004, Verbale PP __________ 16 novembre

2004, pag. 3 in particolare- e foss'anche oggettivamente limitata dalla

difficoltà di ricordare con precisione i fatti); è evidente la tendenza al

"contenimento" delle responsabilità che, pur se legittima per un

accusato, fonda (perlomeno al momento attuale) concreto pericolo di

inquinamento delle prove (nel senso sopra indicato) e/o di collusione con testi

ed eventuali correi (non si dimentichi l'intestazione o cointestazione di

relazioni bancarie, destinatarie di averi messi a disposizione dai clienti, con

la moglie, rispettivamente il fatto che molti clienti avrebbero concesso in

gestione fondi non fiscalmente dichiarati e che per molte operazioni

"sospette" viene dichiarata compensazione tra clienti in Germania -

Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 3, 5; Verbale PP __________ 3

novembre 2004, pag. 3);

- abbondanzialmente, si rileva come a questo stadio dell'inchiesta,

vista la gravità dei reati (anche in rapporto alla durata e alle somme in

gioco) il rischio, connesso, di una pena non di lieve entità (che potrebbe

anche non consentire la sospensione condizionale), non può neppure essere

escluso il pericolo di fuga, trattandosi di cittadino straniero senza particolari

legami con il territorio svizzero (cfr. Verbale PG __________ 29.10.2004 ore

09.20; per i legami con la moglie in Germania, cfr. verbale citato, nonché

Verbale PP __________ 16.11.2004), con legami famigliari e professionali

all'estero e, inoltre, con tesaurizzazione che non può essere esclusa, a questo

stadio del procedimento (CRP 13 agosto 1996 in re V. , cons. 6; sentenza GIAR 2

agosto 2001 in re A.; sentenza GIAR 12 gennaio 2000 in re P.; DTF 19 gennaio

1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701); a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27 maggio 2002 in re P.), la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata

"Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …"

(Schmid, ibidem);

- la gravità dei reati imputati, la concretezza e gravità degli

indizi, il rischio di pena in caso di condanna, la possibile disponibilità

nascosta (di provento del reato), in uno con gli altri elementi indicanti

pericolo concreto di fuga, impongono di concludere che, a questo stadio del

procedimento, neppure il deposito di una cauzione (peraltro nemmeno

approssimativamente quantificata) sarebbe sufficiente a scongiurare pericolo di

fuga; le altre misure sostitutive proposte appaiono inadeguate a limitare

sufficientemente il pericolo di fuga, sempre nel caso in esame;

- la prosecuzione dello stato di detenzione preventiva non è lesiva

del principio di proporzionalità (quo alla sua durata); __________ è detenuto

da ca. due mesi e la gravità dei reati imputati permette di affermare che, in

caso di conferma degli stessi, tale termine è ancora lontano dal rischio di

pena;

- in conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi

di reato e sono ancora concreti sia le necessità istruttorie (inquinamento

prove e collusione) sia il pericolo di fuga (non attenuabile, allo stadio,

mediante misure sostitutive); l'istanza di libertà provvisoria è, quindi,

respinta con il presente giudizio esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9,

10, 31 CF, 138, 158, 111, 112 CPS;

decide:

1. L’istanza di

libertà provvisoria, previa versamento di cauzione e con proposta di adozione di

altre misure sostitutive, presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano

tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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