INC.2004.61603
Istanza di libertà provvisoria
23 dicembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.61603
Data decisione, Autorità:
23.12.2004, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 9 COST
art. 10 COST
art. 31 COST
art. 95 CPP-TI
art. 111 CPS
art. 112 CPS
art. 138 CPS
art. 158 CPS
Incarto n.
INC.2004.61603
Lugano
23 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 16 dicembre 2004 da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 20/21 dicembre
2004 dai
Procuratori pubblici Maria Galliani e Giovan Maria
Tattarletti, Lugano
viste le osservazioni della
difesa al preavviso negativo (21/22 dicembre 2004);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 25 ottobre 2004, con contestuale
promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di amministrazione infedele, appropriazione
indebita, subordinatamente truffa in relazione alla gestione del patrimonio dei
clienti della società __________ (cfr. Verbale PP __________ 25 ottobre 2004 e
richiesta di conferma dell'arresto 26 ottobre 2004);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il 26 ottobre 2004
(doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1), ritenuta la presenza di gravi indizi di reato,
pericolo di fuga e pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove (bisogni
dell'istruzione);
- in sintesi, l'inchiesta verte sulla gestione e l'utilizzo/destino
di somme di denaro raccolte dall'accusato [prima in Germania, tramite una
società denominata __________, poi in Svizzera (in parte mediante trasferimento
dei fondi e/o dei clienti "acquisiti" nel corso della precedente
attività in Germania), tramite una società denominata __________] nel periodo
che va dal 1998 al momento dell'arresto, nonché sulle stesse modalità della
"raccolta" (Verbali PP 25.10.2004 e 3.11.2004; Osservazioni 20
dicembre 2004, pag. 2); il denaro (gestito su conti non intestati ai singoli
clienti) sarebbe stato oggetto di perdite di gestione sottaciute ai clienti, di
utilizzo per rimborsi a clienti che avevano (senza saperlo) subito perdite e di
utilizzo personale (Verbale PP 25 ottobre 2004, pag. 6/7; Verbale PP novembre
2004, pag. 3, 5; Verbale PP 16 dicembre 2004, pag. 3);
- con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 616.2004.3),
__________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; non contesta gli
indizi di reato ma sostiene che il pericolo di recidiva è inesistente (non
ritenuto dal GIAR al momento della conferma), che quelli di fuga e di
collusione e/o inquinamento delle prove non sono più concreti (il primo per
l'impegno a restare in Svizzera ed a sottoporsi a misure di controllo della
effettiva permanenza, rispettivamente versamento di una cauzione; il secondo
per la sua collaborazione fattiva con gli inquirenti ed il fatto che i
documenti necessari alla ricostruzione sono già nelle mani di questi);
- gli inquirenti hanno preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2,
inc. GIAR 616.2004.3); dopo aver indicato i gravi indizi di colpevolezza,
sottolineano come l'entità e la durata dell'agire dell'accusato (ad oggi si
sarebbero annunciate non meno di 350 persone quali parti lese) non abbia permesso
(e non permetta) una ricostruzione oggettiva in tempi brevi; la documentazione
bancaria raccolta è al vaglio e dovrà essere oggetto di verifiche, se del caso
incrociate, anche in relazione alla destinazione dei fondi mancanti all'appello
(circa 9,5 milioni di FRS, secondo quanto si è potuto accertare sin'ora) per i
quali non è esclusa tesaurizzazione; sempre a dire degli inquirenti, questa
situazione (cioè il fatto di non aver ancora potuto accertare il destino dei
fondi "mancanti") accentua il pericolo di fuga;
- in sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 616.2004.3),
__________ ribadisce la sua richiesta e sostiene che se i tempi degli
accertamenti sono lunghi ciò è dovuto al carico di lavoro del Ministero
pubblico e non al suo atteggiamento processuale; aggiunge che tali accertamenti
possono avvenire (meglio) con lui in libertà e che l'accantonamento di fondi è
poco probabile;
- i principi applicabili, sebbene noti al magistrato ed al
difensore, sono i seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire
- dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio;
- nel caso in esame è indubbio che gravi indizi per i reati
ascritti (pur se la sussunzione allo specifico titolo di reato dipenderà
dall'esito della ricostruzione dei fatti) sono presenti nelle stesse
dichiarazioni fatte dall'istante a partire dal 3 novembre 2004; inoltre,
ulteriori elementi emergono dalla documentazione prodotta dagli inquirenti in
allegato alla richiesta di conferma dell'arresto (doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1)
e dai verbali di alcuni testi (Verbale PP __________ 20 ottobre 2004; Verbale
PP __________ 25 ottobre 2004);
- l'inchiesta, condotta conformemente a quanto previsto dall'art.
102 CPP (cfr. elenco atti ed elenco verbali istruttori) è manifestamente (e
forzatamente, visto il periodo da considerare, il numero di clienti, gli
importi ecc.) nella sua fase iniziale; neppure tutta la documentazione utile
alla ricostruzione (che non può essere identificata con la sola documentazione
in possesso dell'istante al momento dell'arresto, comunque di dubbia
attendibilità - cfr. Verbale PP __________ del 25 ottobre 2004 e allegati
prospettati) sembra essere stata acquisita (cfr. AI 59); inoltre, in
particolare allorquando si tratta di determinare il provento e la destinazione
di un eventuale illecito profitto, non basta neppure, per togliere concretezza alle
necessità istruttorie che possono giustificare la carcerazione preventiva
(quindi il pericolo i collusione ed inquinamento delle prove), l'acquisizione
della documentazione, occorre che dalla documentazione acquisita non emergano
elementi per ulteriori accertamenti sui fatti, rispettivamente sul destino del
provento di reato, infatti:
"L'accertamento del destino di queste ultime non è
importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o
amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale
pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per
l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59
CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).
Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano
somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in
Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente)
sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni
diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un
concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento
delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della
cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re
G.C.; REP 1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di
portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle
recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in
qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che
deve essere salvaguardata."
(sentenza 20
giugno 2003, GIAR 237.2003.2)
nell'ambito di
inchieste di fatto laboriose, allorquando la documentazione in possesso
dell'accusato non è attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la
stessa presso terzi (banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e
prospettarla/contestarla all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di
poter procedere al chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità
del danno, responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e
chiarendo gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo
"imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13
agosto 1996 in re V.);
- sulla
base di quanto è stato possibile ricostruire sino ad ora (e con i dati a
disposizione, quindi ancora da verificare con quanto potrà emergere dalla
documentazione bancaria e/o con quanto è stato prodotto, rispettivamente lo
sarà, dalle parti lese), la differenza tra i fondi messi a disposizione e
quelli restituiti o sequestrati e di poco meno di 10 milioni di FRS; tale somma
(lo si ripete: ancora soggetta a verifica) non sembra essere contestata dall'indagato
che la addebita, genericamente, a perdite di gestione, spese per la ditta e
spese personali (Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 6);
oggettivamente, una parte non irrilevante dei fondi messi a disposizione dai
vari clienti non ha ancora trovato conferma di utilizzo (e non si può
escludere, quindi, tesaurizzazione);
- ai fini di tali accertamenti le prove raccolte (nonché quelle
ancora da raccogliere) e gli elementi di giudizio debbono essere protetti dal
pericolo d'inquinamento che può avvenire sia mediante recupero e migliore
collocazione degli averi eventualmente accantonati, sia mediante la
predisposizione di elementi suscettibili di dar corpo alla tesi del (parziale)
utilizzo a titolo personale e per i bisogni della società (cfr. per analogia
sia per la durata del pericolo di inquinamento che per la tipologia
dell'elemento a rischio d'inquinamento: sentenza 17.12.2003 in re F., GIAR
88.1999.10; sentenza 2 agosto 2001, GIAR 23.2001.8; CRP 13 agosto 1996 in re
V., cons. 5);
- nel caso in esame, inoltre, non si può dimenticare che nel suo
primo verbale l'accusato è stato tutt'altro che collaborativo, ha negato ogni
responsabilità, cercato di giustificare ogni incongruenza che emergeva dalla
documentazione che gli veniva prospettata e contestato talune dichiarazioni dei
testi (Verbale PP 25 ottobre 2004); la dichiarata collaborazione è intervenuta
solo in un secondo tempo, di fronte all'impossibilità di negare determinate
evidenze e, apparentemente, limitata all'ammissione degli elementi prospettati
- cfr. Verbale PG __________ 29 ottobre 2004, Verbale PP __________ 16 novembre
2004, pag. 3 in particolare- e foss'anche oggettivamente limitata dalla
difficoltà di ricordare con precisione i fatti); è evidente la tendenza al
"contenimento" delle responsabilità che, pur se legittima per un
accusato, fonda (perlomeno al momento attuale) concreto pericolo di
inquinamento delle prove (nel senso sopra indicato) e/o di collusione con testi
ed eventuali correi (non si dimentichi l'intestazione o cointestazione di
relazioni bancarie, destinatarie di averi messi a disposizione dai clienti, con
la moglie, rispettivamente il fatto che molti clienti avrebbero concesso in
gestione fondi non fiscalmente dichiarati e che per molte operazioni
"sospette" viene dichiarata compensazione tra clienti in Germania -
Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 3, 5; Verbale PP __________ 3
novembre 2004, pag. 3);
- abbondanzialmente, si rileva come a questo stadio dell'inchiesta,
vista la gravità dei reati (anche in rapporto alla durata e alle somme in
gioco) il rischio, connesso, di una pena non di lieve entità (che potrebbe
anche non consentire la sospensione condizionale), non può neppure essere
escluso il pericolo di fuga, trattandosi di cittadino straniero senza particolari
legami con il territorio svizzero (cfr. Verbale PG __________ 29.10.2004 ore
09.20; per i legami con la moglie in Germania, cfr. verbale citato, nonché
Verbale PP __________ 16.11.2004), con legami famigliari e professionali
all'estero e, inoltre, con tesaurizzazione che non può essere esclusa, a questo
stadio del procedimento (CRP 13 agosto 1996 in re V. , cons. 6; sentenza GIAR 2
agosto 2001 in re A.; sentenza GIAR 12 gennaio 2000 in re P.; DTF 19 gennaio
1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701); a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
27 maggio 2002 in re P.), la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata
"Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …"
(Schmid, ibidem);
- la gravità dei reati imputati, la concretezza e gravità degli
indizi, il rischio di pena in caso di condanna, la possibile disponibilità
nascosta (di provento del reato), in uno con gli altri elementi indicanti
pericolo concreto di fuga, impongono di concludere che, a questo stadio del
procedimento, neppure il deposito di una cauzione (peraltro nemmeno
approssimativamente quantificata) sarebbe sufficiente a scongiurare pericolo di
fuga; le altre misure sostitutive proposte appaiono inadeguate a limitare
sufficientemente il pericolo di fuga, sempre nel caso in esame;
- la prosecuzione dello stato di detenzione preventiva non è lesiva
del principio di proporzionalità (quo alla sua durata); __________ è detenuto
da ca. due mesi e la gravità dei reati imputati permette di affermare che, in
caso di conferma degli stessi, tale termine è ancora lontano dal rischio di
pena;
- in conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi
di reato e sono ancora concreti sia le necessità istruttorie (inquinamento
prove e collusione) sia il pericolo di fuga (non attenuabile, allo stadio,
mediante misure sostitutive); l'istanza di libertà provvisoria è, quindi,
respinta con il presente giudizio esente da tasse e spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9,
10, 31 CF, 138, 158, 111, 112 CPS;
decide:
1. L’istanza di
libertà provvisoria, previa versamento di cauzione e con proposta di adozione di
altre misure sostitutive, presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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