Lexipedia

Decisione

INC.2004.61606

Reclamo contro rifiuto dissequestro. Buona fede del terzo

23 marzo 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con ordine del 21 ottobre 2004,

il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro, tra le altre cose, la

relazione __________, presso __________, intestata a __________ (AI 2, AI 38).

L'ordine è stato emanato

nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di __________, i cui

estremi possono essere ripresi da precedente decisione di questo ufficio:

"

__________ è stato arrestato il 25

ottobre 2004, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di

amministrazione infedele, appropriazione indebita, subordinatamente truffa in

relazione alla gestione del patrimonio dei clienti della società __________

(cfr. Verbale PP __________ 25 ottobre 2004 e richiesta di conferma

dell'arresto 26 ottobre 2004);

- l'arresto è stato confermato da

questo giudice il 26 ottobre 2004 (doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1), ritenuta la

presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di collusione

e/o inquinamento delle prove (bisogni dell'istruzione);

- in sintesi, l'inchiesta verte

sulla gestione e l'utilizzo/destino di somme di denaro raccolte dall'accusato

[prima in __________, tramite una società denominata __________, poi in

__________ (in parte mediante trasferimento dei fondi e/o dei clienti

"acquisiti" nel corso della precedente attività in __________),

tramite una società denominata __________] nel periodo che va dal 1998 al

momento dell'arresto, nonché sulle stesse modalità della "raccolta"

(Verbali PP 25.10.2004 e 3.11.2004; Osservazioni 20 dicembre 2004, pag. 2); il

denaro (gestito su conti non intestati ai singoli clienti) sarebbe stato

oggetto di perdite di gestione sottaciute ai clienti, di utilizzo per rimborsi

a clienti che avevano (senza saperlo) subito perdite e di utilizzo personale

(Verbale PP 25 ottobre 2004, pag. 6/7; Verbale PP novembre 2004, pag. 3, 5;

Verbale PP 16 dicembre 2004, pag. 3);"

(sentenza 23

dicembre 2004, GIAR 616.2004.3)

B.

Con scritto del 3 dicembre 2004

(AI 57), __________ chiede il dissequestro della relazione menzionata,

limitatamente alla somma di EUR 108'000.- oltre ad interessi del 5% dal 25

novembre 2004.

La banca assevera che gli averi

in conto sono oggetto di pegno a suo favore (in relazione a due garanzie

bancarie "a prima domanda" emesse a richiesta di __________, onorate

il 25 novembre 2005 "dopo aver preso atto che codesto lodevole

Ministero pubblico ha ritenuto di non dover ordinare il blocco di pagamento di

impegni a carico di __________"), notifica la relativa pretesa e,

sostanzialmente, chiede lo sblocco per poter addebitare la relazione.

C.

Dopo aver, in un primo tempo,

accolto l'istanza (con decisione del 10 gennaio 2005: doc. 2, inc. GIAR

616.2004.5), il Procuratore pubblico ha revocato la precedente decisione e

respinto l'istanza con quella qui impugnata (doc. 2, in. GIAR 616.2004.6).

Dopo aver riassunto la tempistica

degli atti (apertura relazione, emissione garanzie, costituzione pegni,

pagamento garanzie), il magistrato inquirente ha motivato la sua decisione con

il fatto che le affermazioni della banca (meglio dei funzionari che si sono

occupati della pratica) secondo cui si sarebbe ritenuto, perlomeno fino al

giugno del 2003, che i fondi messi a pegno (a garanzia) dell'emissione delle

garanzie bancarie fossero di esclusiva pertinenza della __________ e non di

clienti della stessa (ritenendo la relazione di natura commerciale),

rispettivamente che i (limitati) fondi a copertura delle garanzie bancarie

emesse fossero comunque di pertinenza della __________, non reggono ad un esame

della documentazione bancaria agli atti e comunque non sono sufficienti per

accertare buona fede ai sensi dell'art. 59 CP (cfr. Decisione impugnata, pag. 2

paragrafi 7 e 8 e pag. 3, paragrafi 2 e 4, in particolare).

D.

Mediante il presente reclamo,

__________ sottolinea innanzitutto come nella prima decisione (quella poi

revocata) il magistrato inquirente ha riconosciuto la buona fede della

reclamante perché non risultava che al momento dell'emissione delle garanzie

bancarie l'istituto di credito fosse al corrente delle malversazioni commesse

dall'accusato nei confronti dei clienti investitori, mentre con la seconda (e

qui impugnata) non sovverte questa constatazione, bensì si fonda su altri

argomenti già noti all'epoca della prima decisione (Reclamo, pag. 4). Ritiene

che tale modo d'agire sia arbitrario, lesivo del diritto di essere sentito e

della sicurezza del diritto.

Secondo la reclamante è decisivo

determinare se il diritto di pegno sia stato acquisito prima dell'avvio

dell'inchiesta, con conseguente presunzione di buona fede, e se vi sia stata

controprestazione equivalente (Reclamo, pag. 5).

Asserito l'obbligo di dar seguito

alle garanzie emesse, la reclamante ribadisce la sua buona fede sia perché

nessun rimprovero di natura penale viene mosso ai suoi funzionari, sia perché

ha sempre ossequiato la normativa circa l'identificazione degli aventi diritto

economico. Inoltre, il magistrato inquirente (sempre secondo la reclamante) non

chiarisce per quali ragioni non si sarebbe dovuto procedere all'emissione delle

garanzie bancarie richieste.

Citando il Tribunale Federale,

afferma che la confisca (ex 59 cifra 1 cpv.2 CP) può entrare in linea di conto

solo se i valori sono stati acquisiti dopo la commissione del reato e che

spetta allo Stato provare l'esistenza di tutte le condizioni per una confisca.

Da ultimo rinvia a caso (asseritamente) analogo risolto dalla CRP a favore del

beneficiario del pegno (REP 1991 pag. 541).

Con scritto del 7 marzo 2005,

basandosi su due verbali di propri funzionari, la reclamante ribadisce la buona

fede: "ciò che conta non è sapere se la banca dovesse accorgersi che i

denari provenissero da terzi, bensì chiedersi se l'istituto di credito avrebbe

dovuto intuire che gli stessi non appartenessero, neppure in parte sufficiente,

alla società titolare del conto", per parte sua ritenendo evidente la

risposta.

E.

Con osservazioni del 1 marzo

2005, il magistrato inquirente conferma le motivazioni della sua decisione.

Segnala che era noto all'istituto

di credito che la società svolgeva attività di gestione ed amministrazione di

beni di terzi e che era possibile rilevare utilizzo del conto per spese

connesse alla società. Ciò nonostante, la banca avrebbe accettato in pegno gli

averi senza approfondirne la pertinenza economica mettendo quindi in gioco la

propria buona fede ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP. Infatti, sempre a dire del

magistrato inquirente, l'accertamento dell'avente diritto economico degli averi

in conto, rispettivamente della facoltà di disporne a piacimento da parte del

titolare della relazione, sono obblighi che incombono alla banca e la cui

violazione non rientra nel concetto di generica violazione del dovere di

diligenza cui fa riferimento N. Schmid nel suo commentario all'art. 59 CP (Kommentar, Einziehung, Organisierte Verbrechen, Geldwäscherei,

Bd. 1, § 2, nota 84).

Quanto alle

argomentazioni complementari presentate dalla banca, il Procuratore pubblico

(scritto 11 marzo 2005) rileva come l'affermazione secondo cui perlomeno

inizialmente la banca ha considerato che sul conto sono confluiti fondi di

pertinenza del titolare in parte sufficiente, conferma che la reclamante sapeva

che sulla relazione affluivano averi di terzi.

F.

Le parti civili

che hanno presentato osservazioni chiedono, tutte, reiezione del reclamo e

conferma della decisione impugnata.

Alcune

segnalano, con riferimento alle deposizioni dei funzionari di banca, che

perlomeno dal 4 ottobre 2004, quindi prima dell'estensione di una delle due

garanzie da FRS 55'000.- a FRS 85'000.-, la banca avesse la "prova

matematica" delle malversazioni commesse da __________ (Doc. 7, inc.

GIAR 616.2004.6, pag. 4), che le emissioni di garanzia "per l'apporto

di fondi destinati all'investimento" non sia ritenuta, dagli stessi

funzionari, operazione usuale (doc. cit., pag. 7) e che la semplice

consultazione degli estratti bancari permetteva di escludere l'esistenza di

mezzi propri della __________ (doc. cit., pag. 8); negano, quindi, l'esistenza

di una buona fede ex art. 59.

Altre

ripropongono sostanzialmente, e nei riferimenti, le considerazioni appena

indicate (doc. 5, inc. GIAR 616.2004.6).

Altre ancora

(doc. 6, inc. GIAR 616.2004.6), affermano che la semplice supposizione di

pertinenza (alla __________) dei fondi messi a pegno, peraltro contraria a

quanto emerge dagli atti, non è sufficiente per determinare buona fede da parte

dell'istituto di credito.

In merito alle

argomentazioni contenute nello scritto 7 marzo 2004 di __________, le parti

civile che hanno ritenuto di esprimersi (cfr. doc. 11 e 12 inc. GIAR 616.2004.6)

segnalano come siano le stesse giustificazioni dell'istituto di credito a

escludere la buona fede.

Delle altre

osservazioni/argomentazioni delle parti e del magistrato inquirente, si dirà se

necessario nei considerandi che seguono.

considerato

Considerandi

1.

Il reclamo è

ricevibile in ordine.

Innanzitutto è

tempestivo, in secondo luogo, la banca pur non essendo parte al procedimento è

comunque da considerare terzo con interesse legittimo, ritenuto che il

sequestro ha colpito averi costituiti in pegno a suo favore.

2.

I principi che

reggono la materia del sequestro quale misura cautelare, sebbene noti al

magistrato inquirente ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così

riassunti:

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore

dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS)

ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale

ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui

all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza

(v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS

113.

[1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito

citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali,

ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali

e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio,

determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in:

Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und

Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e

che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale

conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei

suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca

ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi,

sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto.

4.3

, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi

impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea

che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni

sostitutivi propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene

originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve

essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente

del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4

maggio 1999 in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto

sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato

modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in

chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di

trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad

art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto

della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa

permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello

Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione

dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1

CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto.

4.3

, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in

applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto.

4.4

, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente

di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della

confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti

dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del

reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59

cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit.,

pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la

misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà,

eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso,

invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese

obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in

materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio,

pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e

F, inc. Giar 141.97.3,

consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),

Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,

Zürich 1998).

Per non vanificare la portata delle

norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei

beni che vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113

[1995], cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire

l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid.

3.

d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere

ordinato anche nei confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può

rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio.

Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti

sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere

connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e

di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid.

2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard

Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin.

1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi

presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve

essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con

sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità

materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in

seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso

(v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi,

ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare."

(sentenza 22 ottobre 2002 in re T., GIAR 39.2002.7)

3.

Nel caso in

esame è evidente che il sequestro degli averi in conto si fonda sull'eventualità

di confisca ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP. Tale è la norma, e l'ipotesi,

indicata nella decisione e sulla cui interpretazione (e applicabilità al caso

specifico) argomentano sia la reclamante che il magistrato inquirente e le

parti civili.

La norma in

questione si applica agli averi provento di reato (o surrogati),

rispettivamente, e nella fase di applicazione del sequestro che precede il

giudizio di merito sulla confisca, agli averi fortemente indiziati di essere

provento di reato.

Va subito detto

che nessuno (quindi non l'accusato che non ha presentato osservazioni, ma

neppure la reclamante) mette in dubbio il fatto che gli averi in conto siano

(indiziati di essere) provento del reato imputato a __________: l'unico

argomento toccato è quello della buona fede della qui reclamante,

"titolare" del pegno.

Non v'è ragione,

anche perché non è in gioco la libertà personale, che sia questo giudice ad

effettuare particolari analisi e disquisizioni circa la provenienza illecita

degli averi sotto sequestro. Basterà qui far riferimento ai reati ipotizzati

(truffa nella raccolta di fondi per pretesi investimenti poi non effettuati,

perlomeno non effettuati nelle forme e modalità indicate ai clienti

investitori, appropriazione indebita di fondi di clienti investitori per

rimborso terzi, amministrazione infedele) ed ai fatti ammessi dallo stesso

accusato (per tutti: Verbale PP 3 novembre 2004, pag. 4 e 5) per concludere

circa l'esistenza di seri e concreti indizi di reato e di connessione (con il

reato stesso) degli averi sulle relazioni __________, rispettivamente quelli

costituiti in pegno.

Non va, inoltre,

dimenticato che la stessa messa a pegno di averi di terzi (ovviamente senza il

loro consenso) costituisce concreto indizio del reato di appropriazione

indebita (CRP 23 agosto 2004 in re Banca P., 60.2000.393).

4.

Neppure è

contestato da alcuno il fatto che __________ abbia fornito una

controprestazione equivalente (ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP) all'importo (messo

a pegno) di cui chiede il dissequestro. Oggetto del reclamo, e quindi della

presente decisione, è l'esistenza o meno della buona fede, sempre e art. 59 CP,

in capo all'istituto di credito. Va inoltre precisato, a scanso di equivoci,

che la questione della buona fede va analizzata al momento della effettiva

costituzione in pegno degli averi (sui quali grava il sospetto di provenienza

delittuosa e, quindi, l'eventualità di confisca che, come noto, può colpire

valori costituiti in pegno - sentenza 27 novembre 2000 in re B., GIAR

404.1998

, cons. 4.) e per rapporto, appunto, a tale costituzione. Nel caso in

esame, gli averi, oggetto di un atto di pegno generale, sono diventati pegno

effettivo (in relazione a specifico, e quantificabile, credito) al momento

dell'emissione delle garanzie.

5.

a)

Contrariamente a

quanto sembra sostenere la reclamante, il fatto che la costituzione in pegno

sia avvenuta prima dell'apertura del procedimento penale contro __________ non

è rilevante per determinare l'esistenza (o meno) della buona fede. Non sono

certo escluse dall'applicazione dell'art. 59 CP tutte le acquisizioni da parte

di terzi precedenti l'intervento dell'autorità penale, ciò che conta (per porsi

il problema) è, ovviamente, che l'acquisizione sia avvenuta dopo la commissione

dei reati sospettati (CRP 23 febbraio 2005 in re B., 60.2004.425).

Inoltre, è

opportuno ricordare che il fatto che spetti alle autorità preposte alla

confisca dimostrare l'esistenza delle condizioni per la sua applicazione in

ogni singolo caso, non comporta applicabilità per analogia, nell'ambito del

sequestro, del principio "in dubio pro reo" (N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. edizione, n. 301; SJ 1997, pag. 191).

b)

Al di là di

quanto stabilito nella sentenza citata dalla reclamante (REP 1991, pag. 541,

che si riferiva all'art. 58 ora abolito - ancorché lo statuto del terzo in

buona fede non sia stato modificato sostanzialmente dalle nuove norme sulla

confisca: SJ 1997, pag. 191), questo ufficio ha già avuto modo di precisare

che:

"a) Terzo in buona fede, secondo

le rivedute norme sulla confisca, è colui che “ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in

cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la misura costituisce nei

suoi confronti una misura eccessivamente severa” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS).

In parole povere, ciò significa che al momento in cui ha acquisito i beni

patrimoniali in discussione, il terzo non doveva essere in alcun modo a

conoscenza del reato a monte (v. Niklaus Schmid, nota 84 ad art. 59 CPS,

in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und

Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998). Una conoscenza anche solo generica della

provenienza delittuosa degli attivi equivale a mala fede, sicché un dolo

eventuale circa l’esistenza di motivi di confisca basta per privare il terzo

della protezione della norma penale. Lo stesso vale qualora il terzo abbia

omesso di applicare la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano: la

sua “ignorance de faits qui justifiaient la confiscation [...] doit être non

fautive” (Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale,

Berne 1995, margin. 187; contra, Schmid, eod. loc.). Buona fede

deve sussistere al momento del trasferimento del diritto reale, se non

contemporaneo alla costituzione del titolo alla base della transazione (v. Piotet,

op. cit., margin. 196)."

(sentenza 5

giugno 2002 in re A., GIAR 213.2000.3)

Quindi, non è

determinante che l' "acquirente" avesse conoscenza positiva

dell'esistenza di un reato preciso e specifico, se così fosse si porrebbe il

problema della correità/complicità o della ricettazione, con buona pace della

qualifica di "terzo". Ciò che conta è la conoscenza del contesto che

potrebbe essere delittuoso (M. Vouilloz, La confiscation en droit pénal, in

AJP/PJA 12/2002, 1387 ss., 1393, 1394; cfr. pure SJ 1997, pag. 192). Ciò è

indirettamente riconosciuto dalla stessa reclamante laddove afferma che

determinante è sapere "se l'istituto di credito avrebbe dovuto intuire

che gli stessi (gli averi, n.d.r.) non appartenessero neppure in parte

sufficiente, alla società titolare del conto" (doc. 8, inc. GIAR

616.2004

).

c)

In concreto,

dagli atti emerge che:

§

le garanzie bancarie sono state emesse il

6.10.2003

(con aumento il 21.10.2004), rispettivamente il 2.06.2004, con

esplicito riferimento, per il beneficiario, a persona che aveva in corso, con

la titolare della relazione, un mandato di gestione patrimoniale

(Vermögensverwaltungvertrag - cfr. AI 40);

§

in un caso, al momento dell'emissione della

garanzia, il mandato di gestione é indicato come avviato il 27.03.2003 (cfr. AI

40);

§

gli atti di pegno sono due atti di pegno

generali, quindi non costituiti in stretta connessione con l'emissione delle

garanzie, datati il primo Bellinzona 15.07.2003, l'altro Bellinzona 23.02.2004

(AI 43);

§

dall'estratto conto della relazione sino al

luglio 2003, risulta abbastanza evidente che le entrate sono costituite in gran

parte, se non esclusivamente, da bonifici da terzi con (in parte) anche

indicazione numerica (CH più cinque cifre) che parrebbero ricondurre a

"conti individuali" interni a __________, mentre le uscite appaiono

come spese di altro genere, spesso per importi anche ridotti prelevati tramite

EC (cfr. mappetta EFIN e allegati, nonché allegati al verbale __________);

§

l'attività di gestione patrimoniale, da parte di

__________ tramite la __________, era nota ai funzionari __________ (che hanno

avuto contatti con quest'ultimo) fin dall'inizio della relazione, e cioè dal

febbraio 2003 (Verbale __________ 22.12.2004, pag. 2; Verbale __________ 21.02.2005,

pag. 2), rispettivamente da quando hanno sentito parlare del cliente e/o visto

la relazione (Verbale __________ 22.12.2004, pag. 2; Verbale __________

21.02

, pag. 2); un'attività di gestione era visibile dagli estratti conto

(cfr. acquisti/vendita titoli);

§

__________ non era al beneficio di una

autorizzazione ad esercitare quale fiduciario in Ticino, né di

un'autorizzazione OAD e il formulario A della relazione non indicava gli

effettivi aventi diritto dei fondi depositati (verbali citati: __________, pag.

2.

e 4; __________, pag. 2 e 3; __________, pag. 3); le questioni di cui sopra,

note alla reclamante e non "regolate" neppure al momento

dell'apertura del procedimento penale, non hanno impedito la continuazione

dell'attività della __________;

§

nessuno, all'interno dell'istituto di credito,

ha approfondito (al di là del prendere per buone le eventuali dichiarazioni di

__________ in tal senso) la questione a sapere se, effettivamente una parte dei

fondi sulla relazione (se del caso quale e per quale entità - eventualmente a

saldo dei già avvenuti utilizzi effettuati per necessità

"societarie"-, al momento dell'emissione/aumento delle garanzie)

fosse di effettiva pertinenza della società (verbali citati: __________, pag.

3; __________, pag. 6 e 9);

§

neppure le dichiarazioni iniziali di __________

in tal senso sono state oggetto di verifica (Verbale __________ citato, pag. 3)

e ciò nonostante la prassi della sezione gestori esterni (Verbale __________,

22.12

, pag. 3) ed il fatto che non vi fosse chiarezza sull'entità dei

capitali (globalmente in gestione (20/25 milioni di EUR: verbale __________

pag. 2; 60/80 milioni di FRS: verbale __________, pag. 5);

§

uno dei funzionari dell'istituto di credito

interrogati è risultato anche essere cliente della __________, ancorché dal 21

aprile 2004, conseguendo (in pochi mesi) un utile corrispondente, pro rata, ad

un reddito del 70% annuo (Verbale __________ 22.12.2004, pag. 9 e 10, nonché

allegato 4);

d)

Nel caso in

esame, la reclamante aveva, in particolare al momento dell'emissione delle

garanzie, ma anche al momento della costituzione dei pegni generali, tutti gli

elementi per ritenere di essere in presenza di una relazione sulla quale

confluivano averi di terzi (diversi dal beneficiario economico) per la gestione,

relazione intestata ad un gestore privo delle necessarie autorizzazioni, che

disponeva già di parte dei fondi per necessità proprie e, verbalmente, forniva

(fors'anche non richiesto) indicazioni contraddittorie. Di conseguenza,

maggiori verifiche (in luogo e vece delle semplici ipotesi e presunzioni di

tipo generico) di possibile pertinenza alla __________ di parte (neppure

quantificata) dei fondi si imponeva, se è vero che "Pour reprendre les

termes de Piotet, >le droit pénal a introduit un devoir de verification

distinct de celui du droit civil<"(SJ 1997, pag. 192) e che, già

nell'ambito civile, l'accettazione in pegno (in questo caso mediante

l'emissione di garanzie bancarie a prima richiesta che rendono il pegno

effettivo e quantificabile) da un gestore patrimoniale, di averi di cui

quest'ultimo non è necessariamente beneficiario economico, crea in capo alla

banca un obbligo di verifica accresciuto (Honsell, Vogt, Gerber, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, nota 142 ad art. 884

CCS).

e)

Alla luce di

tutto quanto sopra, ed allo stadio attuale dell'inchiesta, ritenere assodata la

buona fede della reclamante appare, a questo giudice, sicuramente prematuro

quando non azzardato.

Fermo restando

che la questione potrà/dovrà essere meglio approfondita (ritenuto che

l'accusato non risulta essere stato sentito sulla questione), il fatto che i

funzionari dell'istituto di credito non abbiano approfondito le questioni di

cui all'elenco che precede per verificare se la società che ha richiesto

l'emissione delle garanzie fosse effettivamente in grado di, a sua volta,

garantirle con mezzi propri, laddove era evidente che la situazione poteva non

essere quella (pretesa) dichiarata dal rappresentante della titolare della

relazione, peraltro in una situazione dove anche le questioni apparentemente

formali (autorizzazioni, formulario A) non risultavano in perfetta regola, non

permette di concludere per la buona fede. Averle omesse non permette di

ritenere, a questo stadio, buona fede ai sensi dell'art. 59 CP.

Anzi, quanto

sopra esposto sembra piuttosto andare in direzione contraria, ritenuto che il

terzo è da ritenersi in mala fede già quando:

". . . non ha applicato la dovuta diligenza nelle

verifiche che gli incombevano ["l'ignorance de faits qui justifiaient

la confiscation (…) doit être non fautive", D. Piotet, Les effets

civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 187; contra: N. Schmid, op.

cit. n. 84 ad art. 59 CP¨]."

(sentenza 23 agosto 2004 in re B., CRP 60.2000.393)

6.

Da ultimo, e

abbondanzialmente, è irrilevante per la questione in esame, il fatto che il

Ministero pubblico non abbia inteso "bloccare" il pagamento delle

garanzie bancarie (AI 40 e 42). Infatti, la garanzia bancaria a prima

richiesta è un credito sotto forma d’obbligazione, indipendente dal contratto

di base tra beneficiario e debitore ( D. Guggenheim, op. cit., p. 323 ss.; DTF

76.

II 33). Tra beneficiario e garante vale solo quanto tra loro stipulato, il

resto essendo res inter alios acta (T. Rossi, La garantie Bancaire a première

demande, Losanna 1990, p.127).

In conclusione,

il reclamo è respinto con la presente decisione, impugnabile davanti alla CRP.

La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt.

59, 140, 146, 158 CP, 161 ss, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.- e le

spese di FRS 1'106.- (FRS 470.- per invii raccomandati, FRS 636.- per

altrettante fotocopie di osservazioni e sentenza), sono a carico della

reclamante la quale rifonderà pure, a titolo di ripetibili, le somme di FRS

800.

- alle parti civile rappresentate dall'__________, FRS 600.- alle parti

civile rappresentate dall'__________ e FRS 400.- a quelle rappresentate dall'__________,

tenuto conto dell'onere presumibile delle rispettive osservazioni.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP,

Lugano, entro dieci (10) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster