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Decisione

INC.2004.62102

Istanza di libertà provvisoria

19 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001.5)

- gli indizi di reato nei confronti dell'accusato sono

quelli già indicati nella decisione di conferma dell'arresto del 27 ottobre 2004

(assenza di elementi rilevanti a minare la credibilità del racconto di

__________ - pur se intervenuto ad un anno circa dalla precedente inchiesta

nell'ambito della quale questi fatti non erano emersi - precedente racconto di

abusi che ha trovato conferma sostanziale, primo verbale dell'accusato

contenente affermazioni non veritiere su fatto - rapporti con altre donne oltre

la moglie - non necessariamente di secondaria importanza, ancorché non

direttamente connesso con il reato) e riconosciuti come tali anche dalla

difesa; il problema posto è se tali indizi siano ancora sufficienti, dopo ca.

tre settimane di carcere preventivo, a giustificare la misura cautelare;

- la risposta, per questo giudice, è affermativa;

- va innanzitutto detto che i rilievi della difesa sulla

deposizione di __________, anche se non privi di pertinenza (perlomeno alcuni,

dato che l'ipotesi avanzata in relazione all'incontro con la nonna ed al

compleanno dimentica che __________ ha parlato del coinvolgimento di terze

persone già il 26 agosto 2004 - cfr. scritto psicologa __________ del 24

ottobre 2004 in AI 14), non derivano da elementi acquisiti posteriormente alla

decisione di conferma; il tempo trascorso dall'arresto, senza che si siano

aggiunti nuovi indizi non è, a giudizio di questo giudice, ancora tale da

permettere di affermare che gli indizi menzionati non raggiungano (più) quel

grado di concretezza e pregnanza necessaria a giustificare la detenzione, pur

nel maggior rigore richiesto dal trascorrere del tempo; non va dimenticato che

nell'ambito dei reati di carattere sessuale, ancor più se commessi con modalità

che non lasciano segni fisici visibili, raramente vi sono elementi probatori

acquisibili immediatamente e direttamente, di conseguenza le versioni della

parti coinvolte e, soprattutto, la loro "credibilità" sono spesso, e

anche per un tempo importante, gli unici indizi certi; nel caso in esame il

racconto del piccolo __________ appare coerente, lineare, privo di evidenti

contraddizioni e, inoltre, non sono emersi elementi concreti che ne mettano in

dubbio la credibilità; la deposizione è, impregiudicato ogni e qualsiasi

giudizio di merito, indizio concreto (non semplice sospetto) e sufficiente,

allo stadio attuale, per giustificare il perdurare della detenzione preventiva

(ovviamente, se risulta presente anche una delle condizioni alternative che vi

si devono aggiungere ex art. 95 CPP;

- i bisogni istruttori sono indicati dal magistrato

inquirente con riferimento al pericolo di collusione con le persone (non ancora

identificate) che avrebbero partecipato, in un certo numero di casi, alle

pratiche di carattere sessuale messe in atto dall'accusato nei confronti di

__________; tale pericolo è concreto; infatti, se alle negazioni dell'accusato

(e sia detto senza giudizio sulla fondatezza) si aggiunge il fatto che queste

persone avrebbero partecipato al reato (vista la presenza del minore),

l'interesse (convergente) collusivo è evidente e non può essere sottovalutato

(CRP 14.04.1995 in re D., cons. 2; GIAR 19 dicembre 2002 in re C., cons. 4);

può anche essere difficile pensare che, una volta identificate (e se

identificate), queste persone ammettano tranquillamente i fatti, ma ciò rende

ancora più determinante che possano essere sentite senza preventivi contatti

con l'accusato;

- a scanso d'equivoci si precisa che stabilito il valore

(attuale) indiziante delle dichiarazioni di __________, è automaticamente

sufficientemente "indiziata" l'esistenza di queste persone;

- ponendo in relazione il tempo trascorso con gli

accertamenti effettuati, anche e soprattutto sui numeri telefonici, la difesa

pone il problema della proporzionalità nell'accezione di cui all'art. 102 cpv.

2 CPP (rispetto della celerità nella conduzione dell'istruttoria); nello

scritto del 17 novembre 2004 al Procuratore pubblico, la polizia giudiziaria,

segnala che sta lavorando su oltre 5000 chiamate relative a oltre 400 numeri

diversi che devono essere identificati nel loro intestatario e immessi (si

suppone in un PC) manualmente (AI 31); lo scritto non si esprime sullo stato

dei lavori (quanti già identificati, quanti già immessi, ecc.), rispettivamente

sul tempo prevedibile per la conclusione di questo lavoro; ricordando che,

visto lo stato di detenzione dell'accusato, va scelta la modalità operativa che

permetta di individuare al più presto elementi utili (nell'uno o nell'altro

senso), lasciando a fasi successive eventuali approfondimenti nonché il

riordino generale, il tempo sin qui impiegato per la ricerca dei dati utili

all'inchiesta, vista la mole degli stessi e la loro collocazione temporale, non

appare eccessivo e lesivo del principio di celerità;

- la proporzionalità della carcerazione, nella sua

accezione più generale di rapporto tra la durata della stessa e il rischio di

pena, è data; il carcere preventivo si qui sofferto, poco meno di un mese, non

appare sproporzionato se si tien conto della gravità dei reati ipotizzati e

delle relative comminatorie di pena; va precisato, a scanso di equivoci, che

visto lo scopo della detenzione preventiva (misura d'inchiesta) il carcere

preventivo sofferto per la precedente inchiesta può essere considerato, se del

caso, solo in misura limitata; comunque, tutti i reati imputati sono dei

crimini e la proporzionalità è data anche tenendo conto del carcere preventivo

sofferto durante la precedente inchiesta;

- da ultimo, ancorché a titolo abbondanziale, il

pericolo di recidiva (che può manifestarsi o essere individuato anche in corso

d'inchiesta e non solo all'inizio della stessa) non appare sufficientemente

concreto alla luce degli argomenti addotti dal magistrato inquirente; se è vero

che gli attuali indizi concernono fatti sottaciuti all'epoca della precedente

inchiesta, è altrettanto vero che concernono lo stesso periodo e l'accusato è

in libertà dal 9 dicembre 2003 (si veda la casistica riportata in REP 1989,

pag. 294/295 e in SJ 1981, pag. 380 ss);

-

in conclusione, questo giudice

ritiene ancora presenti, a carico di_ACCU1 sufficienti indizi di reato e un

concreto pericolo di collusione a giustificazione della detenzione preventiva,

che risulta, nel contempo, ancora rispettosa del principio di proporzionalità e

dell'obbligo di celerità ex art. 102 CPP.

P.Q.M

visti gli artt. 187, 189, 191 CP, 95 ss., 107 ss., 279 ss. e 284 cpv.

1 lit. a CPP, 10 CF, 5 CEDU;

decide

__________

1.

L’istanza di libertà provvisoria

formulata con scritto 16 novembre 2004 da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si percepiscono né tassa né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax

vista l'imminenza del fine settimana e ritenuto che i termini di ricorso

decorrono comunque dalla notifica dell'originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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