INC.2004.62204
Istanza di libertà provvisoria.
4 aprile 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.62204
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria.
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 108 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.62204
Lugano
20 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 25/29 marzo 2005 da
____________________ __________, attualmente
detenuto __________
(patr. dall’avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 30 marzo 2005
dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano
visto lo scritto della difesa
dell’accusato 31 marzo 2005;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
15 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto della Procuratrice
pubblica Rosa Item per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.
Il 16 marzo 2005 questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato
considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i
bisogni dell’istruzione (Inc. GIAR 622.2004.3, doc. 3).
A verbale di conferma dell’arresto,
dopo avere negato ogni addebito, __________ ha sostanzialmente fatto tutta una
serie di ammissioni relative a suoi coinvolgimenti in traffici di cocaina,
ammissioni che ha poi ribadito sia davanti alla Polizia che in seguito, il 22
marzo 2005, davanti al magistrato inquirente ed in presenza del suo legale.
__________ è accusato di avere
commesso i reati di infrazione aggravata alla LStup per fatti avvenuti sia da
solo che in correità con terze persone tra cui __________, __________, __________,
__________, __________ v, __________ ed altre persone non ancora identificate o
in vista di esserlo, tra il luglio 2004 e il marzo 2005.
__________ ha sostanzialmente
ammesso (Inc. MP __________, AI 17, verbale d’interrogatorio di __________ del
22 marzo 2005) di avere:
-
negoziato in ottobre 2004 l’acquisto di 2 Kg di cocaina tra __________
g e __________, affare che poi non è andato in porto;
-
di avere acquistato tra settembre e ottobre 2004 da __________ o
30 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra settembre 2004 e febbraio 2005 da __________
un totale di 20 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra settembre 2004 e febbraio 2005 da __________
v 30 grammi di cocaina per il proprio consumo personale;
-
di avere acquistato tra settembre e dicembre 2004 da __________ a
30 grammi di cocaina;
-
di avere messo in contatto __________ con __________ poiché
quest’ultimo era interessato all’acquisto di cocaina e di avere intermediato
tra i due la vendita di 4 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra luglio e ottobre 2004 da __________
complessivamente un quantitativo di 60 grammi di cocaina;
-
di avere aiutato __________, in settembre 2004, ad importare in
Ticino 500 grammi di cocaina e per avere intermediato la vendita di tale
sostanza tra __________ e __________ ricevendone 10 grammi come compenso al
prezzo di CHF 300.- che avrebbe a suo dire interamente consumato personalmente;
-
di avere accettato di aiutare il nipote di __________ a mettere
in commercio al dettaglio 300 grammi di cocaina, affare poi non andato in porto.
__________ ha poi dichiarato al
magistrato inquirente di avere praticamente consumato personalmente la cocaina
acquistata e di averne venduta, dal suo rilascio di novembre 2004 sino al suo
secondo arresto, un quantitativo massimo di circa 20/25 grammi così suddiviso:
a tale __________i, ex gerente del bar __________, circa 7/8 grammi, ad
acquirenti italiani di cui non conoscerebbe le generalità circa 10 grammi e a __________
o circa 3 grammi.
B.
Il 25 marzo 2005 __________, con
l’istanza in discussione, per il tramite del suo difensore, chiede di essere
posto in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in dubbio
la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non sussisterebbero più
i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori avendo “chiarito in
modo completo ed esaustivo la sua posizione, nonché tutti i reati e le
infrazioni da lui commesse”. A mente dell’istante non sussisterebbe neppure il
pericolo di collusione in quanto tutti i protagonisti dei fatti nei quali __________
è coinvolto sono stati arrestati e si trovano o in carcere preventivo o in
espiazione di pena. Non sussisterebbe poi pericolo di recidiva non essendo
stato indicato da questo giudice al momento della conferma dell’arresto ed
inoltre l’accusato, dopo essere stato arrestato per la seconda volta, non
intende ricadere nuovamente in errore commettendo altre infrazioni alla LStup
anzi, egli avrebbe recentemente avviato una nuova attività professionale nel
settore del commercio e della programmazione di apparecchiature informatiche
avendo a tale scopo incaricato il suo stesso difensore in qualità di notaio di
allestire gli atti per la costituzione di una società a garanzia limitata,
producendo a comprova della sue dichiarazioni il progetto di atto pubblico di
costituzione della nuova società, affermando inoltre che l’accusato ed il suo
socio avrebbero già locato dei locali commerciali nel comune di __________
(Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 2).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 30 marzo 2005 (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 1), ribadisce che
esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni
dell’accusato stesso. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo
di collusione il Procuratore pubblico afferma che sebbene l’accusato abbia
ammesso dei reati, le sue dichiarazioni dovranno essere dettagliatamente
contestate a tutti gli altri compartecipi segnatamente __________, __________, __________
ma non solo, rimane ancora da verificare l’esatto quantitativo di cocaina
acquistato tramite le persone note all’inchiesta ed anche tramite altri suoi
fornitori. A mente del magistrato inquirente è poco credibile che, in mancanza di
entrate sicure, __________a si sia potuto permettere consumi 7 volte superiori
alle sue vendite; non vi sarebbe proporzione alcuna tra i due dati con la
probabile conseguenza che __________ abbia venduto di più di quanto dichiarato.
L’inchiesta dovrà ora fare luce su questa ipotesi verificando le versioni di __________
con quelle dei suoi venditori ed dei suoi possibili acquirenti, con un chiaro
pericolo di inquinamento delle prove in caso di sua scarcerazione, ciò anche
alla luce del comportamento dell’accusato successivo alla sua scarcerazione di
novembre 2004.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva lo stesso appare dato dal momento che anche dopo la sua
scarcerazione del 12.11.2004 ha continuato a negoziare cocaina per almeno 800
grammi e a venderne per almeno 20/25 grammi, secondariamente tale pericolo è
ancora più evidente non avendo il __________ attività lucrativa alcuna e, se
posto in libertà provvisoria, potrebbe riprendere a spacciare cocaina al fine
di potersene procurare per il proprio consumo. Il Magistrato inquirente sottolinea
infatti che l’asserita attività commerciale non solo non è avviata, benché già
ventilata a verbale 12.11.2004, ma la __________ non è ancora stata costituita
ed i promotori non sembrano neppure in possesso del minimo importo di legge per
la sua costituzione e non sono riusciti a produrre nemmeno una copia
dell’asserito contratto di locazione. Il Procuratore pubblico termina poi sottolineando
l'assoluta proporzionalità del carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da
soffrire.
D.
L’istante, con fax 31 marzo 2005,
non ha presentato osservazioni al preavviso del Magistrato inquirente
limitandosi a riconfermarsi nella propria istanza.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione
dell’istanza il 29 marzo 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio
preavviso negativo il 30 marzo 2005, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi
di colpevolezza neppure contestati dall’accusato il quale ha ammesso, in parte
spontaneamente, di avere acquistato, intermediato, consumato e venduto ingenti
quantitativi di cocaina. A sostenere questa tesi non vi sono poi soltanto le
ammissioni dell’accusato ma anche, più che sufficienti a questo stadio, le
dichiarazioni di alcuni consumatori.
4.
Secondo il magistrato inquirente
sussisterebbero ancora motivi istruttori e concreto pericolo di collusione in
relazione alla necessità di dettagliare le ammissioni di __________ e
contestarle ai numerosi compartecipi tra cui __________, __________ e __________,
nonché quantificare la cocaina acquistata anche tramite altri suoi fornitori,
attraverso verbale di questi ultimi e dei suoi acquirenti. Non a torto.
Anche se prima facie potrebbe
sembrare che __________ abbia raccontato agli inquirenti tutti i fatti a lui
imputabili è certamente poco credibile che egli sia riuscito a finanziarsi gli
importanti acquisti di cocaina per proprio consumo con una così ridotta
attività di vendita come risulta sinora dalle sue dichiarazioni. A giusta
ragione e basandosi su indizi concreti il magistrato inquirente crede che
l’attività di vendita di __________ sia stata ben più importante di quella ammessa
nei suoi verbali: __________ è senza attività lucrativa e si finanziava
comunque un consumo costante e importante di cocaina dichiarando di non essere
aiutato in ciò finanziariamente dalla consorte ed ammettendo una minima
attività di spaccio.
D’altronde anche gli atti del
procedimento penale di cui all’inc. MP n° __________1 dimostrano come __________
già in passato abbia fornito una versione parziale di quanto da lui commesso
nel mondo degli stupefacenti (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 3, verbale MP 12
novembre 2004 di __________); che il magistrato inquirente voglia ora fare
chiarezza con i dovuti confronti con i correi ed interrogatori dei consumatori
appare a questo stadio più che legittimo. Ne consegue che a questo punto pure
concreto è il pericolo di collusione. I rapporti tra __________ ed i suoi
fornitori nonché i suoi acquirenti, il fatto che questi ultimi saranno sicuramente
oggetto di procedimento penale, permettono di ritenere come concreto il rischio
di un accordo sulle dichiarazioni da fare al momento delle verbalizzazioni e/o
dei confronti specialmente in relazione ai quantitativi trattati o addirittura
a dichiarazioni di estraneità dai fatti (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257).
È pertanto necessario, oltre che
opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori e
confronti con suoi ulteriori venditori ed acquirenti avvengano senza che si
possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
5.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo
evoca, con riferimento all’intensità dell’attività criminale ed all’inesistenza
di un’ipotesi di lavoro atta a scongiurarla (preavviso, p. 2 e 3).
Infatti il periodo di commissione
dei reati è esteso: è iniziato nel 2003 e non si è interrotto neppure a seguito
della sua precedente incarcerazione tra il 27 ottobre ed il 12 novembre 2004
dovuta ad imputazioni analoghe (Inc. GIAR 622.2004.1, doc. 1, 2 e 3; inc. GIAR
622.2004
, doc 1 e 2 e inc. GIAR 622.2004.4 doc. 3). Si tratta in un’attività
criminale intensa, effettuata in modo ripetuto, riferita a cocaina con un
ottimo grado di purezza (Inc. GIAR 622.2004.3, doc. 3 e inc. MP n° 2005.1992,
AI 17) al fine di assicurare il proprio consumo che è perdurato fino
all’arresto o quanto meno poco prima di esso (Inc. GIAR 622.2004.3 doc. 2, e
meglio verbale di Polizia 15 marzo 2005, e doc. 3 p. 5 e 6).
A ragione il Procuratore pubblico
sostiene poi la poca verosimiglianza della possibilità lavorativa presentata
dall’accusato con l’istanza qui in discussione. Effettivamente il progetto
(perché di solo progetto si tratta e nulla più, non riuscendo a sostanziare __________
né una disponibilità economica né logistica tali da permettergli di avviare
l’attività prospettata) era già stato annunciato al Procuratore pubblico in
sede di verbale 12 novembre 2004, ma in tre mesi è mezzo nulla si è realizzato
con il concreto pericolo che __________, importante consumatore di cocaina, se
posto in libertà provvisoria senza possibilità di entrate finanziarie legali,
ritorni a spacciare o ad intermediare traffici di sostanze stupefacenti al fine
di permettersi il proprio consumo.
Tutti questi elementi di fatto
concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF
123.
I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht,
4.
Auflage, n° 701b).
È poi indubbio che si è di fronte
a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF
105.
Ia 26).
Non modifica questa conclusione
il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non
sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una
delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è
sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte
(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del gran numero di atti
istruttori compiuti e ancora da compiere è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________.
L’accusato è stato arrestato il
15.
marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da meno di tre settimane. In
questo lasso di tempo l’inchiesta, malgrado la sua ampiezza – sia per quanto
riguarda il territorio, essendo coinvolto tutto il Ticino, sia per quanto
riguarda il numero degli indagati – appare procedere con celerità.
I reati imputati a __________
sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini non si
può dimenticare anche gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che
mettono in pericolo la salute pubblica e la purezza della sostanza acquistata,
intermediata e venduta da __________a nonché il gran numero di persone
coinvolte in questi traffici) e in caso di condanna il rischio di pena è
certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella
presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari e
summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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