INC.2004.62205
Istanza di libertà provvisoria
13 giugno 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.62205
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 107 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.62205
Lugano
13 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 3/6 giugno 2005 da
e qui trasmessa con preavviso negativo dell’8 giugno 2005
dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano
visto il fax della difesa
dell’accusato 9 giugno 2005;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________
A.
__________ è stato arrestato il 15 marzo 2005 dalla
Polizia cantonale su ordine d’arresto della Procuratrice pubblica Rosa Item per
titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup. Il 16 marzo 2005
questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione (Inc.
GIAR 622.2004.3, doc. 3).
A verbale di conferma dell’arresto, dopo avere negato
ogni addebito, __________ ha sostanzialmente fatto tutta una serie di ammissioni
relative a suoi coinvolgimenti in traffici di cocaina, ammissioni che ha poi
ribadito sia davanti alla Polizia che in seguito, il 22 marzo 2005, davanti al
magistrato inquirente ed in presenza del suo legale.
__________ è accusato di avere commesso i reati di infrazione
aggravata alla LStup per fatti avvenuti sia da solo che in correità con terze
persone tra cui __________, __________, __________, __________, __________ v, __________
ed altre persone non ancora identificate o in vista di esserlo, tra il luglio
2004 e il marzo 2005.
__________ ha sostanzialmente ammesso (Inc. MP __________,
AI 17, verbale d’interrogatorio di __________ del 22 marzo 2005) di avere:
- negoziato in ottobre 2004 l’acquisto di 2 Kg di cocaina
tra __________ g e __________, affare che poi non è andato in porto;
-
di avere acquistato tra settembre e
ottobre 2004 da __________ o 30 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra settembre
2004 e febbraio 2005 da __________ un totale di 20 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra settembre 2004
e febbraio 2005 da __________ v 30 grammi di cocaina per il proprio consumo
personale;
-
di avere acquistato tra settembre e
dicembre 2004 da __________ a 30 grammi di cocaina;
-
di avere messo in contatto __________
con __________ poiché quest’ultimo era interessato all’acquisto di cocaina e di
avere intermediato tra i due la vendita di 4 grammi di cocaina;
-
di avere acquistato tra luglio e
ottobre 2004 da __________ complessivamente un quantitativo di 60 grammi di
cocaina;
-
di avere aiutato __________, in settembre
2004, ad importare in Ticino 500 grammi di cocaina e per avere intermediato la
vendita di tale sostanza tra __________ e __________ ricevendone 10 grammi come
compenso al prezzo di CHF 300.- che avrebbe a suo dire interamente consumato
personalmente;
-
di avere accettato di aiutare il
nipote di __________ a mettere in commercio al dettaglio 300 grammi di cocaina,
affare poi non andato in porto.
__________ ha poi dichiarato al magistrato inquirente
di avere praticamente consumato personalmente la cocaina acquistata e di averne
venduta, dal suo rilascio di novembre 2004 sino al suo secondo arresto, un
quantitativo massimo di circa 20/25 grammi così suddiviso: a tale __________i,
ex gerente del bar __________, circa 7/8 grammi, ad acquirenti italiani di cui
non conoscerebbe le generalità circa 10 grammi e a __________ o circa 3 grammi.
B.
Il 25 marzo 2005, l’accusato
aveva presentato un’istanza di libertà provvisoria che il magistrato inquirente
ha preavvisato negativamente. Questo giudice ha respinto l’istanza con la
decisione menzionata al considerando precedente, ritenuta l’esistenza di gravi
indizi di reato, di bisogni istruttori con riferimento al pericolo di
collusione, e pericolo di recidiva (cfr. decisione 4 aprile 2005, inc. GIAR
622.2004.4, doc. 6).
C.
Il 3 giugno 2005 __________, con
l’istanza in discussione, per il tramite del suo difensore, chiede nuovamente
di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere
in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non
sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori,
con riferimento alla comunicazione del magistrato inquirente di procedere con
il deposito degli atti. A mente dell’istante non sussisterebbe neppure il pericolo
di collusione in quanto il magistrato inquirente ha concesso i colloqui liberi
alla moglie ed al fratello e le sue ammissioni sono state contestate ai
compartecipi ai reati imputatigli. Per quanto riguarda poi il pericolo di
recidiva lo stesso sarebbe scongiurato dal lungo periodo di carcerazione
preventiva sofferta e dalla presunzione che inizierà a lavorare entro breve con
un'attività da indipendente (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 1).
D.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 8 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2), ribadisce che
esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni
dell’accusato stesso, rilevabili sia dal rapporto di Polizia che dai verbali
d’interrogatorio dell’accusato. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il
pericolo di collusione il Procuratore pubblico afferma di avere proceduto al
deposto degli atti in data 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 3 e inc.
MP __________, AI 42) per entrambi gli incarti aperti nei confronti di __________
e che non è dato sapere se la difesa dopo visione degli incarti intenda o meno
presentare un’istanza di complemento istruttorio e se sì per quali prove. A
mente del magistrato inquirente in queste condizioni sarebbe quindi presente
l’eventualità concreta della richiesta di complementi istruttori e
conseguentemente di un pericolo di collusione se __________ venisse messo in
libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2). Egli evoca poi un
pericolo di recidiva, vista la situazione personale dell’accusato e la non
concretezza della possibilità di un’attività lavorativa indicata nell’istanza
di libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc.2, p. 2). Da ultimo, alla
luce dei fatti imputati, il magistrato inquirente ritiene che il perdurare
della detenzione cautelare non è lesivo del principio di proporzionalità (Inc.
GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 3).
E.
L’istante, con fax 9 giugno 2005
(inc. GIAR 622.2004.5, doc. 5), contesta l’esistenza di bisogni istruttori e del
pericolo di collusione evocati dal magistrato inquirente affermando di non
avere nessun complemento istruttorio da chiedere. Per quanto riguarda il
pericolo di recidiva sarebbe scemato dalla carcerazione preventiva di quasi tre
mesi sinora sofferta – con un effetto preventivo per rapporto al pericolo di
commissione di ulteriori reati –, dal fatto che l’accusato si sarebbe già
iscritto alla __________ come indipendente (tecnico di computer) e che il
perdurare della carcerazione preventiva non farebbe altro che peggiorare le sue
possibilità di reinserimento sociale e dal fatto che la moglie si impegnerà a
stare vicino al marito affinché non ricada più nei problemi legati agli
stupefacenti. Per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo
sofferto, __________ confida che la pena che gli verrà inflitta in occasione
del processo non superi i 18 mesi di detenzione e che possa essere messa al
beneficio della sospensione condizionale, ravvisando la possibilità di
formulazione di una prognosi favorevole.
Considerato
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione
dell’istanza il 6 giugno 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio
preavviso negativo l’8 giugno 2005, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere
fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,
sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con chiaro riferimento
all’analisi già effettuata nella decisione 4 aprile 2005 di questo giudice
(Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6) può essere qui ribadita la presenza di seri e di
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo
coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza
neppure contestati dall’accusato il quale ha ammesso, in parte spontaneamente,
di avere acquistato, intermediato, consumato e venduto ingenti quantitativi di
cocaina.
4.
In merito ai
bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
In simile contesto
giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito
atti, e l'accusato non abbia ancora comunicato, se non con le osservazioni 9
giugno 2005 al preavviso negativo, se intende o meno chiedere l'assunzione di
ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione
alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle
prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di
aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.
La
sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento
delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico
(atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e
prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse
e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):
“E' compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma
l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di
collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo
giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna
affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR
23.
settembre 2002 in re Y.)
Nel caso in
esame, il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione
invocato, limitandosi ad affermarne possibilità in relazione alla prossima
scadenza del termine per presentare richieste di complemento. In presenza di un
accusato in gran parte reo confesso ciò è insufficiente e non permette corretta
verifica da parte di questo giudice. Vi è poi da considerare che l’istante ha
comunicato a questo giudice, con le sue osservazioni 9 giugno 2005 (Inc. GIAR
622.2004
, doc. 5, p.1), di escludere la possibilità di proporre complementi
d’inchiesta con il che la discussione a questo proposito appare definitivamente
esaurita.
5.
Diversa è la questione relativa
al pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del
preavviso, con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa, alla sua
ricaduta dopo la scarcerazione di novembre 2004 e all’insufficienza di
un’ipotesi lavorativa atta a scongiurarlo (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2).
Malgrado le asserzioni
dell’istante questo giudice non può che ribadire quanto già espresso nella
decisione 4 aprile 2005.
"
Il periodo di commissione dei reati è esteso: è
iniziato nel 2003 e non si è interrotto neppure a seguito della sua precedente
incarcerazione tra il 27 ottobre ed il 12 novembre 2004 dovuta ad imputazioni
analoghe (Inc. GIAR 622.2004.1, doc. 1, 2 e 3; inc. GIAR 622.2004.3, doc 1 e 2
e inc. GIAR 622.2004.4 doc. 3). Si tratta in un’attività criminale intensa, effettuata
in modo ripetuto, riferita a cocaina con un ottimo grado di purezza (Inc. GIAR
622.2004
, doc. 3 e inc. MP n° __________, AI 17) al fine di assicurare il
proprio consumo che è perdurato fino all’arresto o quanto meno poco prima di
esso (Inc. GIAR 622.2004.3 doc. 2, e meglio verbale di Polizia 15 marzo 2005, e
doc. 3 p. 5 e 6).
A ragione il Procuratore pubblico sostiene poi la poca
verosimiglianza della possibilità lavorativa presentata dall’accusato con l’istanza
qui in discussione. Effettivamente il progetto (perché di solo progetto si
tratta e nulla più, non riuscendo a sostanziare __________ né una disponibilità
economica né logistica tali da permettergli di avviare l’attività prospettata)
era già stato annunciato al Procuratore pubblico in sede di verbale 12 novembre
2004, ma in tre mesi è mezzo nulla si è realizzato con il concreto pericolo che
__________, importante consumatore di cocaina, se posto in libertà provvisoria
senza possibilità di entrate finanziarie legali, ritorni a spacciare o ad
intermediare traffici di sostanze stupefacenti al fine di permettersi il
proprio consumo.
Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare
concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
È poi indubbio che si è di fronte a reati di una certa
gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF 105 Ia 26).
Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di
conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a
motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni
alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla
decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre
2004.
in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)."
(Inc. GIAR
622.2004
, doc. 6,)
Nulla è cambiato da allora a
questo proposito.
Una carcerazione preventiva di
una certa durata e in determinate condizioni può concorrere a relativizzare il
pericolo di recidiva poiché considerata quale monito per il futuro, ma ciò non
appare il caso nella fattispecie in questione.
In primo luogo __________ era già
reduce da un periodo di carcerazione preventiva – durato dal 27 ottobre al 12
novembre 2004 – poiché accusato di fatti analoghi. Anche allora aveva
dichiarato al magistrato inquirente la sua disponibilità ad iniziare una
prossima attività lucrativa indipendente descrivendone il progetto – a suo dire
concreto – avviato a questo proposito. Il carcere preventivo sofferto, sebbene
inferiore per durata a quello attuale, avrebbe già dovuto essere di monito ed
invece __________ ha continuato, praticamente senza soluzione di continuità con
la stessa tipologia di reato per cui già era stato arrestato in ottobre 2004 e
cioè a intermediare, a procurare a terzi e a spacciare cocaina oltre che a
consumarne.
In secondo luogo la dichiarata
possibilità di iniziare con un’attività lavorativa in proprio è al di là
dall’essere perlomeno verosimile. il fatto di essere iscritto come indipendente
presso la __________ nulla ci dice a proposito della sua reale possibilità e
volontà di intraprendere un’attività lucrativa. D'altronde l’iscrizione di __________
in qualità di indipendente quale tecnico di computer è in vigore già a partire
dal 1° dicembre 2004 ma suo malgrado dagli atti traspare quale è stata la reale
fonte di reddito per l’accusato dal 1° dicembre 2004 al giorno del suo secondo
arresto. Il fatto poi che __________, per il tramite del suo legale, abbia
chiesto in data 29 aprile 2005 alla __________ il prelievo di eventuali averi
di cassa pensione a lui spettanti – e che a oltre due mesi dalla richiesta non
si conosca l’ammontare di tali averi – è significativo a proposito della
possibilità finanziaria dell'accusato di avviare un’attività in proprio. Lo
stesso dicasi per la defezione del socio menzionato nella precedente istanza di
libertà provvisoria senza dimenticare che a tutt’oggi non risolta esserci
nessun contratto per la locazione di locali dove installare la nuova attività e
nessun contatto con fornitori o possibili clienti. A ragione il Procuratore
pubblico sottolinea poi come non è asserendo una presunzione di inizio di
attività che si dimostra la serietà di tale proposito e che il progetto,
seppure strampalato, del marzo scorso, appariva di certo più concreto di quello
attuale.
A questo punto è impossibile per
questo giudice, con il solo periodo di carcerazione preventiva sin qui
sofferto, concludere per una diminuzione del pericolo di recidiva così come
accertato nella decisione 4 aprile 2005 (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6)
summenzionata.
6.
Il mantenimento della
carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla presenza
di gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti, in particolare per
l’infrazione aggravata alla LStup, e dal perdurare di un concreto pericolo di
recidiva, così come indicato nei considerandi che precedono.
La durata della carcerazione (in
corso da quasi tre mesi), considerato che il magistrato inquirente ha già
provveduto con il deposito degli atti e che in assenza di complementi – così
come sembra non volerne richiedere l’accusato – si potrà procedere in tempi
ancora più brevi alla chiusura dell’istruzione formale e all’emanazione di un
atto d’accusa – come peraltro assicurato nel preavviso negativo dal Procuratore
pubblico – così da arrivare celermente al processo, è rispettosa del principio
di proporzionalità e ciò alla luce della gravità dei reati ascritti – senza
dimenticare gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in
pericolo la salute pubblica e la purezza della sostanza trattata –, del periodo
di commissione degli stessi e ritenuto che se le accuse dovessero essere
confermate il rischio di pena può certamente essere collocato ben oltre il
periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibilmente da soffrire
sino alla celebrazione del processo.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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