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Decisione

INC.2004.62205

Istanza di libertà provvisoria

13 giugno 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________

A.

__________ è stato arrestato il 15 marzo 2005 dalla

Polizia cantonale su ordine d’arresto della Procuratrice pubblica Rosa Item per

titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup. Il 16 marzo 2005

questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione (Inc.

GIAR 622.2004.3, doc. 3).

A verbale di conferma dell’arresto, dopo avere negato

ogni addebito, __________ ha sostanzialmente fatto tutta una serie di ammissioni

relative a suoi coinvolgimenti in traffici di cocaina, ammissioni che ha poi

ribadito sia davanti alla Polizia che in seguito, il 22 marzo 2005, davanti al

magistrato inquirente ed in presenza del suo legale.

__________ è accusato di avere commesso i reati di infrazione

aggravata alla LStup per fatti avvenuti sia da solo che in correità con terze

persone tra cui __________, __________, __________, __________, __________ v, __________

ed altre persone non ancora identificate o in vista di esserlo, tra il luglio

2004 e il marzo 2005.

__________ ha sostanzialmente ammesso (Inc. MP __________,

AI 17, verbale d’interrogatorio di __________ del 22 marzo 2005) di avere:

- negoziato in ottobre 2004 l’acquisto di 2 Kg di cocaina

tra __________ g e __________, affare che poi non è andato in porto;

-

di avere acquistato tra settembre e

ottobre 2004 da __________ o 30 grammi di cocaina;

-

di avere acquistato tra settembre

2004 e febbraio 2005 da __________ un totale di 20 grammi di cocaina;

-

di avere acquistato tra settembre 2004

e febbraio 2005 da __________ v 30 grammi di cocaina per il proprio consumo

personale;

-

di avere acquistato tra settembre e

dicembre 2004 da __________ a 30 grammi di cocaina;

-

di avere messo in contatto __________

con __________ poiché quest’ultimo era interessato all’acquisto di cocaina e di

avere intermediato tra i due la vendita di 4 grammi di cocaina;

-

di avere acquistato tra luglio e

ottobre 2004 da __________ complessivamente un quantitativo di 60 grammi di

cocaina;

-

di avere aiutato __________, in settembre

2004, ad importare in Ticino 500 grammi di cocaina e per avere intermediato la

vendita di tale sostanza tra __________ e __________ ricevendone 10 grammi come

compenso al prezzo di CHF 300.- che avrebbe a suo dire interamente consumato

personalmente;

-

di avere accettato di aiutare il

nipote di __________ a mettere in commercio al dettaglio 300 grammi di cocaina,

affare poi non andato in porto.

__________ ha poi dichiarato al magistrato inquirente

di avere praticamente consumato personalmente la cocaina acquistata e di averne

venduta, dal suo rilascio di novembre 2004 sino al suo secondo arresto, un

quantitativo massimo di circa 20/25 grammi così suddiviso: a tale __________i,

ex gerente del bar __________, circa 7/8 grammi, ad acquirenti italiani di cui

non conoscerebbe le generalità circa 10 grammi e a __________ o circa 3 grammi.

B.

Il 25 marzo 2005, l’accusato

aveva presentato un’istanza di libertà provvisoria che il magistrato inquirente

ha preavvisato negativamente. Questo giudice ha respinto l’istanza con la

decisione menzionata al considerando precedente, ritenuta l’esistenza di gravi

indizi di reato, di bisogni istruttori con riferimento al pericolo di

collusione, e pericolo di recidiva (cfr. decisione 4 aprile 2005, inc. GIAR

622.2004.4, doc. 6).

C.

Il 3 giugno 2005 __________, con

l’istanza in discussione, per il tramite del suo difensore, chiede nuovamente

di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere

in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non

sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori,

con riferimento alla comunicazione del magistrato inquirente di procedere con

il deposito degli atti. A mente dell’istante non sussisterebbe neppure il pericolo

di collusione in quanto il magistrato inquirente ha concesso i colloqui liberi

alla moglie ed al fratello e le sue ammissioni sono state contestate ai

compartecipi ai reati imputatigli. Per quanto riguarda poi il pericolo di

recidiva lo stesso sarebbe scongiurato dal lungo periodo di carcerazione

preventiva sofferta e dalla presunzione che inizierà a lavorare entro breve con

un'attività da indipendente (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 1).

D.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 8 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2), ribadisce che

esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni

dell’accusato stesso, rilevabili sia dal rapporto di Polizia che dai verbali

d’interrogatorio dell’accusato. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il

pericolo di collusione il Procuratore pubblico afferma di avere proceduto al

deposto degli atti in data 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 3 e inc.

MP __________, AI 42) per entrambi gli incarti aperti nei confronti di __________

e che non è dato sapere se la difesa dopo visione degli incarti intenda o meno

presentare un’istanza di complemento istruttorio e se sì per quali prove. A

mente del magistrato inquirente in queste condizioni sarebbe quindi presente

l’eventualità concreta della richiesta di complementi istruttori e

conseguentemente di un pericolo di collusione se __________ venisse messo in

libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2). Egli evoca poi un

pericolo di recidiva, vista la situazione personale dell’accusato e la non

concretezza della possibilità di un’attività lavorativa indicata nell’istanza

di libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc.2, p. 2). Da ultimo, alla

luce dei fatti imputati, il magistrato inquirente ritiene che il perdurare

della detenzione cautelare non è lesivo del principio di proporzionalità (Inc.

GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 3).

E.

L’istante, con fax 9 giugno 2005

(inc. GIAR 622.2004.5, doc. 5), contesta l’esistenza di bisogni istruttori e del

pericolo di collusione evocati dal magistrato inquirente affermando di non

avere nessun complemento istruttorio da chiedere. Per quanto riguarda il

pericolo di recidiva sarebbe scemato dalla carcerazione preventiva di quasi tre

mesi sinora sofferta – con un effetto preventivo per rapporto al pericolo di

commissione di ulteriori reati –, dal fatto che l’accusato si sarebbe già

iscritto alla __________ come indipendente (tecnico di computer) e che il

perdurare della carcerazione preventiva non farebbe altro che peggiorare le sue

possibilità di reinserimento sociale e dal fatto che la moglie si impegnerà a

stare vicino al marito affinché non ricada più nei problemi legati agli

stupefacenti. Per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo

sofferto, __________ confida che la pena che gli verrà inflitta in occasione

del processo non superi i 18 mesi di detenzione e che possa essere messa al

beneficio della sospensione condizionale, ravvisando la possibilità di

formulazione di una prognosi favorevole.

Considerato

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione

dell’istanza il 6 giugno 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio

preavviso negativo l’8 giugno 2005, nel termine quindi di 3 giorni.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere

fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge,

sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con chiaro riferimento

all’analisi già effettuata nella decisione 4 aprile 2005 di questo giudice

(Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6) può essere qui ribadita la presenza di seri e di

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo

coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza

neppure contestati dall’accusato il quale ha ammesso, in parte spontaneamente,

di avere acquistato, intermediato, consumato e venduto ingenti quantitativi di

cocaina.

4.

In merito ai

bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

In simile contesto

giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito

atti, e l'accusato non abbia ancora comunicato, se non con le osservazioni 9

giugno 2005 al preavviso negativo, se intende o meno chiedere l'assunzione di

ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione

alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle

prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di

aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.

La

sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento

delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico

(atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e

prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse

e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):

“E' compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma

l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di

collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo

giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna

affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR

23.

settembre 2002 in re Y.)

Nel caso in

esame, il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione

invocato, limitandosi ad affermarne possibilità in relazione alla prossima

scadenza del termine per presentare richieste di complemento. In presenza di un

accusato in gran parte reo confesso ciò è insufficiente e non permette corretta

verifica da parte di questo giudice. Vi è poi da considerare che l’istante ha

comunicato a questo giudice, con le sue osservazioni 9 giugno 2005 (Inc. GIAR

622.2004

, doc. 5, p.1), di escludere la possibilità di proporre complementi

d’inchiesta con il che la discussione a questo proposito appare definitivamente

esaurita.

5.

Diversa è la questione relativa

al pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del

preavviso, con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa, alla sua

ricaduta dopo la scarcerazione di novembre 2004 e all’insufficienza di

un’ipotesi lavorativa atta a scongiurarlo (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2).

Malgrado le asserzioni

dell’istante questo giudice non può che ribadire quanto già espresso nella

decisione 4 aprile 2005.

"

Il periodo di commissione dei reati è esteso: è

iniziato nel 2003 e non si è interrotto neppure a seguito della sua precedente

incarcerazione tra il 27 ottobre ed il 12 novembre 2004 dovuta ad imputazioni

analoghe (Inc. GIAR 622.2004.1, doc. 1, 2 e 3; inc. GIAR 622.2004.3, doc 1 e 2

e inc. GIAR 622.2004.4 doc. 3). Si tratta in un’attività criminale intensa, effettuata

in modo ripetuto, riferita a cocaina con un ottimo grado di purezza (Inc. GIAR

622.2004

, doc. 3 e inc. MP n° __________, AI 17) al fine di assicurare il

proprio consumo che è perdurato fino all’arresto o quanto meno poco prima di

esso (Inc. GIAR 622.2004.3 doc. 2, e meglio verbale di Polizia 15 marzo 2005, e

doc. 3 p. 5 e 6).

A ragione il Procuratore pubblico sostiene poi la poca

verosimiglianza della possibilità lavorativa presentata dall’accusato con l’istanza

qui in discussione. Effettivamente il progetto (perché di solo progetto si

tratta e nulla più, non riuscendo a sostanziare __________ né una disponibilità

economica né logistica tali da permettergli di avviare l’attività prospettata)

era già stato annunciato al Procuratore pubblico in sede di verbale 12 novembre

2004, ma in tre mesi è mezzo nulla si è realizzato con il concreto pericolo che

__________, importante consumatore di cocaina, se posto in libertà provvisoria

senza possibilità di entrate finanziarie legali, ritorni a spacciare o ad

intermediare traffici di sostanze stupefacenti al fine di permettersi il

proprio consumo.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare

concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).

È poi indubbio che si è di fronte a reati di una certa

gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF 105 Ia 26).

Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di

conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a

motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni

alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla

decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre

2004.

in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)."

(Inc. GIAR

622.2004

, doc. 6,)

Nulla è cambiato da allora a

questo proposito.

Una carcerazione preventiva di

una certa durata e in determinate condizioni può concorrere a relativizzare il

pericolo di recidiva poiché considerata quale monito per il futuro, ma ciò non

appare il caso nella fattispecie in questione.

In primo luogo __________ era già

reduce da un periodo di carcerazione preventiva – durato dal 27 ottobre al 12

novembre 2004 – poiché accusato di fatti analoghi. Anche allora aveva

dichiarato al magistrato inquirente la sua disponibilità ad iniziare una

prossima attività lucrativa indipendente descrivendone il progetto – a suo dire

concreto – avviato a questo proposito. Il carcere preventivo sofferto, sebbene

inferiore per durata a quello attuale, avrebbe già dovuto essere di monito ed

invece __________ ha continuato, praticamente senza soluzione di continuità con

la stessa tipologia di reato per cui già era stato arrestato in ottobre 2004 e

cioè a intermediare, a procurare a terzi e a spacciare cocaina oltre che a

consumarne.

In secondo luogo la dichiarata

possibilità di iniziare con un’attività lavorativa in proprio è al di là

dall’essere perlomeno verosimile. il fatto di essere iscritto come indipendente

presso la __________ nulla ci dice a proposito della sua reale possibilità e

volontà di intraprendere un’attività lucrativa. D'altronde l’iscrizione di __________

in qualità di indipendente quale tecnico di computer è in vigore già a partire

dal 1° dicembre 2004 ma suo malgrado dagli atti traspare quale è stata la reale

fonte di reddito per l’accusato dal 1° dicembre 2004 al giorno del suo secondo

arresto. Il fatto poi che __________, per il tramite del suo legale, abbia

chiesto in data 29 aprile 2005 alla __________ il prelievo di eventuali averi

di cassa pensione a lui spettanti – e che a oltre due mesi dalla richiesta non

si conosca l’ammontare di tali averi – è significativo a proposito della

possibilità finanziaria dell'accusato di avviare un’attività in proprio. Lo

stesso dicasi per la defezione del socio menzionato nella precedente istanza di

libertà provvisoria senza dimenticare che a tutt’oggi non risolta esserci

nessun contratto per la locazione di locali dove installare la nuova attività e

nessun contatto con fornitori o possibili clienti. A ragione il Procuratore

pubblico sottolinea poi come non è asserendo una presunzione di inizio di

attività che si dimostra la serietà di tale proposito e che il progetto,

seppure strampalato, del marzo scorso, appariva di certo più concreto di quello

attuale.

A questo punto è impossibile per

questo giudice, con il solo periodo di carcerazione preventiva sin qui

sofferto, concludere per una diminuzione del pericolo di recidiva così come

accertato nella decisione 4 aprile 2005 (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6)

summenzionata.

6.

Il mantenimento della

carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla presenza

di gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti, in particolare per

l’infrazione aggravata alla LStup, e dal perdurare di un concreto pericolo di

recidiva, così come indicato nei considerandi che precedono.

La durata della carcerazione (in

corso da quasi tre mesi), considerato che il magistrato inquirente ha già

provveduto con il deposito degli atti e che in assenza di complementi – così

come sembra non volerne richiedere l’accusato – si potrà procedere in tempi

ancora più brevi alla chiusura dell’istruzione formale e all’emanazione di un

atto d’accusa – come peraltro assicurato nel preavviso negativo dal Procuratore

pubblico – così da arrivare celermente al processo, è rispettosa del principio

di proporzionalità e ciò alla luce della gravità dei reati ascritti – senza

dimenticare gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in

pericolo la salute pubblica e la purezza della sostanza trattata –, del periodo

di commissione degli stessi e ritenuto che se le accuse dovessero essere

confermate il rischio di pena può certamente essere collocato ben oltre il

periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibilmente da soffrire

sino alla celebrazione del processo.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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