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Decisione

INC.2004.65601

Prove

14 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’arco di tempo maggio 1998 - aprile 2003

__________ e __________ (fino al giugno 2000 anche con __________, la cui

posizione è stata poi disgiunta dal Procuratore pubblico con decisione 25 marzo

2004) hanno gestito il canapaio __________ di __________.

Nell’ambito delle operazioni Indoor del 2003 (dopo

essere già stati oggetto nell'aprile 2001 di un rapporto di segnalazione della

Polizia cantonale al Ministero pubblico) essi sono stati oggetto di inchiesta

penale con relativo procedimento per titolo di infrazione aggravata, sub

semplice, alla LFStup. e contravvenzione alla stessa.

B.

Il 7 giugno 2004 il Procuratore pubblico ha ordinato

un primo deposito atti fino al 24 giugno 2004, termine poi prorogato al 31

luglio 2004.

Il 30 luglio 2004 gli accusati hanno fatto istanza

di complemento d’inchiesta e specificatamente hanno chiesto: l’audizione di

__________, fiduciario del canapaio __________ “perché chiarisca la

consulenza da lui fornita”; degli agenti __________, __________, __________

della Polizia comunale di __________ perché “in grado di riferire qual’era

lo scopo delle loro visite al negozio così come riferire il tenore delle

conversazioni avute con i titolari del negozio” e dell’agente __________

della Polizia cantonale di __________ perché “interessata ad indagini

nell’ambito di consumo di stupefacenti, la stessa potrà chiarire se nell’ambito

delle inchieste da lei condotte si è intervenuti anche presso il negozio

__________ e se si con quali modalità”, nonché l’assunzione agli atti sia

degli incarti relativi ai furti subiti dal negozio __________, assicurato con

la __________ generale di __________ per “fare accertare che l’assicurazione

__________ è stata avvertita dei furti subiti e ha risarcito i proprietari”,

rispettivamente dei servizi televisivi della trasmissione “__________ ”

concernenti la canapa “tali documenti sono utili per chiarire la

problematica della colpevolezza. In effetti dagli stessi servizi risulta che la

stessa autorità politica ha per lungo tempo voluto tollerare la coltivazione e

la vendita della canapa sul nostro territorio”.

C.

In data 20 agosto 2004 il Procuratore pubblico, dopo

aver proceduto all’interrogatorio di __________ (il 20 agosto 2004) e acquisito

gli incarti relativi ai furti subiti dal canapaio (12 agosto 2004), ha promosso

l’accusa nei confronti dei qui reclamanti per titolo di infrazione aggravata e

contravvenzione alla LFStup ed ordinato il contestuale nuovo deposito degli

atti fino al 6 settembre 2004, termine poi prorogato, su richiesta della

difesa, sino al 10 settembre 2004.

Con scritto 8 settembre 2004 gli accusati hanno

ribadito le richieste, già oggetto dell'istanza 30 luglio 2004, di audizione

degli agenti di polizia, rispettivamente di acquisizione agli atti della

videocassetta con la registrazione della trasmissione __________ del 3 luglio

2003, evidenziando nel contempo "le confermo di rinunciare per il

momento ad una nuova audizione degli accusati".

Con decisione 3 novembre 2004 il Procuratore

pubblico, ha ammesso l'acquisizione agli atti della suddetta cassetta,

respingendo invece quella volta all’audizione dei quattro agenti di Polizia dal

momento che “i testimoni in questione potrebbero essere escussi senza

problemi in occasione dell’eventuale pubblico dibattimento […] ed essendo

peraltro note le condizioni ambientali in cui si erano venuti a trovare e ad

operare i cosiddetti canapai”.

Ha fatto seguito il reclamo in

oggetto che ripropone le audizioni di cui si discute.

D.

Nelle proprie osservazioni il

Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo, riconfermandosi nelle

motivazioni di cui alla decisione e ribadendo che, in ogni caso, che, se

ritenuto utile/necessario, gli accusati potranno chiedere l’escussione dei

testi in sede dibattimentale.

Delle ulteriori argomentazioni,

si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei

considerandi in diritto.

Considerato,

Considerandi

1.

__________ e __________, accusati nell’ambito del

procedimento in esame, sono legittimati a presentare reclamo.

Il reclamo, tempestivo, è quindi

ricevibile in ordine.

2.

In termini generali per l’assunzione di prove

proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60

cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la

facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del

magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a

pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto

di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la

revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad

art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento

all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter

risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR

1093.93

, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del

magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art.

280.

ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede

di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di

prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva

necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B.,

CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993

in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione

17.

agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si

deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la

decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione

della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per

la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del

diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1

della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121

I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.

Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota

99.

ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è

tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare

rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen

entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con

riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la

prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner

freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich

hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle

parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103

Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als

genügend geklärt erachten”. Di

conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito

rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.

Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso

Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1

consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la

presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa

di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire

l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1.

CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21

giugno 2001 in re C.)

Quanto sopra espresso evidenzia

l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di

complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle

controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo

perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una

prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per

meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere

sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30

giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare

che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di

un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe

confermarlo”.

3.

I reclamanti chiedono l'audizione

di agenti della polizia comunale e cantonale al fine di acclarare le

circostanze nelle quali hanno operato gli accusati, non potendosi prescindere

dall'accertamento dell'agire delle Autorità stesse: le prove richieste

sarebbero atte a condurre il Procuratore pubblico a pronunciare un decreto di

abbandono nei confronti dei reclamanti. In particolare, gli agenti della

polizia comunale di __________ __________, __________ e __________, che

conoscevano il negozio __________, dove hanno pure effettuato dei sopralluoghi

e parlato con i proprietari, potrebbero confermare che l'attività del canapaio

era loro nota e che, nonostante ciò, non si è provveduto ad adottare

provvedimenti nei confronti dei titolari atti a vietare il commercio della

canapa; mentre l'agente della polizia cantonale __________, essendosi occupata

di indagini legate al consumo di stupefacenti, potrebbe riferire se nell'ambito

di tali inchieste si è intervenuti anche presso il negozio __________ e, se si,

con quali modalità.

Va innanzitutto rilevato che i

testimoni in questione potrebbero essere escussi senza problemi in occasione

dell'eventuale pubblico dibattimento. In secondo luogo, come rettamente

evidenziato nella decisione impugnata, le "condizioni ambientali"

in cui hanno operato i cosiddetti "canapai" sono note, avendo

le nostre Corti avuto più volte occasione di occuparsene, come pure il

Tribunale federale, ed, inoltre, in concreto, al fine di chiarire e meglio

comprendere la situazione generale creatasi in materia di canapa ed il

conseguente rapporto tra Autorità e canapai, è stata acquisita agli atti, su

richiesta della difesa, la videocassetta della trasmissione “__________ ” che

affronta questo tema. Non va inoltre trascurato che, in casu, dalla

documentazione agli atti, segnatamente dal rapporto di segnalazione 21 aprile

2001, emerge in maniera sufficientemente chiara quali erano le informazioni in

possesso della Polizia (che peraltro era già intervenuta in seguito ad un furto

commesso ai danni del canapaio in questione, cfr. rapporto 6 gennaio 2001). In

sostanza, il materiale già a disposizione consente di avere una visione

d’insieme sull’intero fenomeno, accompagnata da una documentazione precisa e

dettagliata riguardante il caso in esame. Non va inoltre dimenticato che il

fatto che i due accusati gestissero un canapaio della cui esistenza anche la

polizia era al corrente e che prima delle operazioni "Indoor" nessuno

sia intervenuto per farlo chiudere è incontestato (cfr. osservazioni PP).

Tutto ciò

premesso le suddette audizioni non possono essere ritenute rilevanti per il

procedimento in corso, né d'altronde si tratterebbe di novità, ma piuttosto di

ripetizione di quanto già acquisito agli atti: in siffatte circostanze le

suddette audizioni in qualità di testi degli agenti di polizia appaiono

superflue, oltre a non risultare produttive per le conclusioni del Procuratore

pubblico, per cui potranno - se ritenute utili/necessarie - essere chieste

ulteriormente in occasione dell'eventuale dibattimento.

4.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.

1.

lett. a CPP) e con carico delle spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG) ai

reclamanti, correlate alla loro soccombenza.

Visti gli art. 19 LF Stup., 60,

196, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia, di FRS. 350.--. e le spese di FRS. 50.-- sono a carico dei

reclamanti in solido.

3.

La

presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione

a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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