INC.2004.65601
Prove
14 dicembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.65601
Data decisione, Autorità:
14.12.2004, GIAR
Titolo:
Prove
AUDIZIONE
art. 60 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
art. 197 CPP-TI
art. 198 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 281 CPP-TI
art. 282 CPP-TI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
INC.2004.65601
INC.2004.65602
Lugano
14 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/17
novembre 2004 da
__________
__________
(patr. dagli
avv.ti __________ e __________),
contro
la decisione 3 novembre 2004 del Procuratore pubblico
Mario Branda in materia di prove nell’ambito del procedimento penale di cui
all'inc. MP __________;
viste le osservazioni 19/22
novembre 2004 del Procuratore pubblico;
visto, per quanto necessario,
l’incarto MP __________;
letti e esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’arco di tempo maggio 1998 - aprile 2003
__________ e __________ (fino al giugno 2000 anche con __________, la cui
posizione è stata poi disgiunta dal Procuratore pubblico con decisione 25 marzo
2004) hanno gestito il canapaio __________ di __________.
Nell’ambito delle operazioni Indoor del 2003 (dopo
essere già stati oggetto nell'aprile 2001 di un rapporto di segnalazione della
Polizia cantonale al Ministero pubblico) essi sono stati oggetto di inchiesta
penale con relativo procedimento per titolo di infrazione aggravata, sub
semplice, alla LFStup. e contravvenzione alla stessa.
B.
Il 7 giugno 2004 il Procuratore pubblico ha ordinato
un primo deposito atti fino al 24 giugno 2004, termine poi prorogato al 31
luglio 2004.
Il 30 luglio 2004 gli accusati hanno fatto istanza
di complemento d’inchiesta e specificatamente hanno chiesto: l’audizione di
__________, fiduciario del canapaio __________ “perché chiarisca la
consulenza da lui fornita”; degli agenti __________, __________, __________
della Polizia comunale di __________ perché “in grado di riferire qual’era
lo scopo delle loro visite al negozio così come riferire il tenore delle
conversazioni avute con i titolari del negozio” e dell’agente __________
della Polizia cantonale di __________ perché “interessata ad indagini
nell’ambito di consumo di stupefacenti, la stessa potrà chiarire se nell’ambito
delle inchieste da lei condotte si è intervenuti anche presso il negozio
__________ e se si con quali modalità”, nonché l’assunzione agli atti sia
degli incarti relativi ai furti subiti dal negozio __________, assicurato con
la __________ generale di __________ per “fare accertare che l’assicurazione
__________ è stata avvertita dei furti subiti e ha risarcito i proprietari”,
rispettivamente dei servizi televisivi della trasmissione “__________ ”
concernenti la canapa “tali documenti sono utili per chiarire la
problematica della colpevolezza. In effetti dagli stessi servizi risulta che la
stessa autorità politica ha per lungo tempo voluto tollerare la coltivazione e
la vendita della canapa sul nostro territorio”.
C.
In data 20 agosto 2004 il Procuratore pubblico, dopo
aver proceduto all’interrogatorio di __________ (il 20 agosto 2004) e acquisito
gli incarti relativi ai furti subiti dal canapaio (12 agosto 2004), ha promosso
l’accusa nei confronti dei qui reclamanti per titolo di infrazione aggravata e
contravvenzione alla LFStup ed ordinato il contestuale nuovo deposito degli
atti fino al 6 settembre 2004, termine poi prorogato, su richiesta della
difesa, sino al 10 settembre 2004.
Con scritto 8 settembre 2004 gli accusati hanno
ribadito le richieste, già oggetto dell'istanza 30 luglio 2004, di audizione
degli agenti di polizia, rispettivamente di acquisizione agli atti della
videocassetta con la registrazione della trasmissione __________ del 3 luglio
2003, evidenziando nel contempo "le confermo di rinunciare per il
momento ad una nuova audizione degli accusati".
Con decisione 3 novembre 2004 il Procuratore
pubblico, ha ammesso l'acquisizione agli atti della suddetta cassetta,
respingendo invece quella volta all’audizione dei quattro agenti di Polizia dal
momento che “i testimoni in questione potrebbero essere escussi senza
problemi in occasione dell’eventuale pubblico dibattimento […] ed essendo
peraltro note le condizioni ambientali in cui si erano venuti a trovare e ad
operare i cosiddetti canapai”.
Ha fatto seguito il reclamo in
oggetto che ripropone le audizioni di cui si discute.
D.
Nelle proprie osservazioni il
Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo, riconfermandosi nelle
motivazioni di cui alla decisione e ribadendo che, in ogni caso, che, se
ritenuto utile/necessario, gli accusati potranno chiedere l’escussione dei
testi in sede dibattimentale.
Delle ulteriori argomentazioni,
si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei
considerandi in diritto.
Considerato,
Considerandi
1.
__________ e __________, accusati nell’ambito del
procedimento in esame, sono legittimati a presentare reclamo.
Il reclamo, tempestivo, è quindi
ricevibile in ordine.
2.
In termini generali per l’assunzione di prove
proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.
a)
Gli art. 60
cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la
facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del
magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a
pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto
di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la
revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad
art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento
all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter
risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR
1093.93
, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del
magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art.
280.
ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede
di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di
prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva
necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B.,
CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993
in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione
17.
agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si
deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la
decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione
della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per
la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del
diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1
della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121
I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.
Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota
99.
ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è
tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare
rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen
entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con
riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la
prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner
freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich
hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle
parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103
Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als
genügend geklärt erachten”. Di
conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito
rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.
Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso
Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1
consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la
presente discussione del complemento probatorio in questione è quella
predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa
di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire
l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del
procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.
1.
CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale
utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è
elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale
unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia
impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21
giugno 2001 in re C.)
Quanto sopra espresso evidenzia
l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di
complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle
controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente
decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,
CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo
perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza
per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una
prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per
meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere
sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30
giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare
che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di
un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe
confermarlo”.
3.
I reclamanti chiedono l'audizione
di agenti della polizia comunale e cantonale al fine di acclarare le
circostanze nelle quali hanno operato gli accusati, non potendosi prescindere
dall'accertamento dell'agire delle Autorità stesse: le prove richieste
sarebbero atte a condurre il Procuratore pubblico a pronunciare un decreto di
abbandono nei confronti dei reclamanti. In particolare, gli agenti della
polizia comunale di __________ __________, __________ e __________, che
conoscevano il negozio __________, dove hanno pure effettuato dei sopralluoghi
e parlato con i proprietari, potrebbero confermare che l'attività del canapaio
era loro nota e che, nonostante ciò, non si è provveduto ad adottare
provvedimenti nei confronti dei titolari atti a vietare il commercio della
canapa; mentre l'agente della polizia cantonale __________, essendosi occupata
di indagini legate al consumo di stupefacenti, potrebbe riferire se nell'ambito
di tali inchieste si è intervenuti anche presso il negozio __________ e, se si,
con quali modalità.
Va innanzitutto rilevato che i
testimoni in questione potrebbero essere escussi senza problemi in occasione
dell'eventuale pubblico dibattimento. In secondo luogo, come rettamente
evidenziato nella decisione impugnata, le "condizioni ambientali"
in cui hanno operato i cosiddetti "canapai" sono note, avendo
le nostre Corti avuto più volte occasione di occuparsene, come pure il
Tribunale federale, ed, inoltre, in concreto, al fine di chiarire e meglio
comprendere la situazione generale creatasi in materia di canapa ed il
conseguente rapporto tra Autorità e canapai, è stata acquisita agli atti, su
richiesta della difesa, la videocassetta della trasmissione “__________ ” che
affronta questo tema. Non va inoltre trascurato che, in casu, dalla
documentazione agli atti, segnatamente dal rapporto di segnalazione 21 aprile
2001, emerge in maniera sufficientemente chiara quali erano le informazioni in
possesso della Polizia (che peraltro era già intervenuta in seguito ad un furto
commesso ai danni del canapaio in questione, cfr. rapporto 6 gennaio 2001). In
sostanza, il materiale già a disposizione consente di avere una visione
d’insieme sull’intero fenomeno, accompagnata da una documentazione precisa e
dettagliata riguardante il caso in esame. Non va inoltre dimenticato che il
fatto che i due accusati gestissero un canapaio della cui esistenza anche la
polizia era al corrente e che prima delle operazioni "Indoor" nessuno
sia intervenuto per farlo chiudere è incontestato (cfr. osservazioni PP).
Tutto ciò
premesso le suddette audizioni non possono essere ritenute rilevanti per il
procedimento in corso, né d'altronde si tratterebbe di novità, ma piuttosto di
ripetizione di quanto già acquisito agli atti: in siffatte circostanze le
suddette audizioni in qualità di testi degli agenti di polizia appaiono
superflue, oltre a non risultare produttive per le conclusioni del Procuratore
pubblico, per cui potranno - se ritenute utili/necessarie - essere chieste
ulteriormente in occasione dell'eventuale dibattimento.
4.
Alla luce di quanto precede, il
reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.
1.
lett. a CPP) e con carico delle spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG) ai
reclamanti, correlate alla loro soccombenza.
Visti gli art. 19 LF Stup., 60,
196, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,
decide
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia, di FRS. 350.--. e le spese di FRS. 50.-- sono a carico dei
reclamanti in solido.
3.
La
presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione
a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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