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Decisione

INC.2004.66903

Istanza di libertà provvisoria

20 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001.5)".

6.

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa,

ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro

dati: in particolare, dagli atti risulta, che, l'accusato, sostanzialmente reo

confesso, si è reso colpevole dei reati di ripetuto furti, ripetuto danneggiamento,

violazione di domicilio, ripetuta infrazione e complicità in infrazione

aggravata alla LFStup, nonchè ripetuta contravvenzione alla LFStup, fatti

commessi nel periodo agosto 2002/novembre 2004 in varie località del Cantone

sia da solo che in correità con terzi, in proposito si rinvia al rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria 20 gennaio 2005 (AI 19) verb. PP 9 dicembre

2004 e 23 febbraio 2005 (n. 1 e 2 annesso B).

7.

Nella fattispecie in esame non

entrano evidentemente in considerazione i bisogni istruttori, ritenuto che il

Procuratore pubblico ha già notificato la chiusura dell'istruzione formale, e

neppure il pericolo di fuga, peraltro mai sostenuto, neppure al momento

dell'arresto dell'istante, ma unicamente il pericolo di recidiva, che è senz'altro

dato.

Il pericolo di recidiva deve

essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme

delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento

durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e

soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I

presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP.

1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n.

1479/1483).

Nel caso in esame, se è ben vero

che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli e che nello

scritto 17 maggio 2005 al magistrato inquirente, rispettivamente nell'istanza

in esame egli dichiari di essersi pentito e che è sua ferma intenzione per il

futuro "cambiare vita" trovare al più presto un lavoro e staccarsi

dalle "cattive" compagnie che lo hanno portato a delinquere, è

altrettanto vero che, a sostegno dell'esistenza di tale pericolo depone

l'esistenza di precedenti specifici. A carico di __________, infatti, sono

stati emessi, a far tempo dal dicembre 2003, due atti di accusa (ACC __________

del 16 dicembre 2003 e ACC __________ del 3 agosto 2004), per i medesimi reati

di quello che sarà emesso nell'ambito del presente procedimento, cioè ripetuta

infrazione e contravvenzione alla LFStup, ripetuto furto tentato e consumato,

danneggiamento. Inoltre, dal casellario giudiziario risulta che con DA del 23

ottobre 2000 l'istante è già stato condannato per i reati di cui agli art. 139

cifra 1 e 147 cifra 1 CP, nonché dell'art. 19 a cifra 1 LFStup ad una pena di

15 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni e con DA del

30 settembre 2002 alla pena di 5 giorni di arresto sospesi per il periodo di

prova di 1 anno per contravvenzione alla LFStup: la sospensione di dette pene

dovrà essere revocata ex art. 41 cifra 3 CP, avendo egli continuato a

delinquere nei relativi periodi di prova.

In siffatte circostanze, peraltro

non oggetto di esame, valutazione o contestazione da parte della difesa - che

nell'istanza si è infatti limitata a citare la dottrina in materia di pericolo

di recidiva, mentre, in sede di osservazioni, preso atto del dettagliato

preavviso del magistrato inquirente, in relazione a detto pericolo, evidenzia

unicamente l'asserito pentimento di __________ ed i buoni propositi da lui

espressi per il futuro, ciò a comprova dell'assenza di argomenti per contestare

l'esistenza di una concreto pericolo di recidiva e fors'anche della

superficialità con cui è stato trattato l'incarto - la messa in libertà

dell'istante, rende concreto il rischio che lo stesso, peraltro senza attività

lavorativa, riprenda l'attività delittuosa.

8.

Il principio di proporzionalità è

salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire

prima della pubblico dibattimento: l'ACC, già in bozza finale, sarà trasmesso

al TPC nei prossimi giorni con conseguente fissazione del pubblico dibattimento

in temi brevi ed inoltre la gravità dei fatti rimproverati all'istante nei tre

ACC non esclude affatto una sua condanna ad una pena da espiare. Irrilevante in

proposito il fatto che i correi siano stati nel frattempo rilasciati, ritenuto

che, come evidenziato nel preavviso negativo, questi ultimi non dovevano

rispondere di una chiara recidiva.

In conclusione, l'istanza di

libertà provvisoria presentata da __________ è respinta in quanto sussiste

concreto pericolo di recidiva.

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia ed impugnabile alla

Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M

visti gli artt. 139, 144, 186 CP,

19 cifra 1 e 2 e 19a LFStup, 95 ss, 96, 102, 107, 108, 279ss, 284 CPP,

decide

1.

L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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