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Decisione

INC.2004.69405

Istanza di dissequestro. Istanza irricevibile per carenza di motivazione e in quanto priva di oggetto.

16 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.01.2006, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro. Istanza irricevibile per carenza di motivazione e in quanto priva di oggetto.

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 96 CPP-TI

art. 161 CPP-TI

Incarto n.

INC.2004.69405

Lugano

16 gennaio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza 6 dicembre 2005/13

gennaio 2006 (giunta a questo ufficio per il tramite della lettera 12/13

gennaio 2006 della PP Fiorenza Bergomi) di

__________

tendente ad ottenere il dissequestro del suo passaporto;

considerato che:

-

con decisione 4 maggio 2005 la CRP, sedente per statuire sul ricorso

21/22 aprile 2005 del summenzionato contro la decisione 18 aprile 2005 della

sottoscritta in materia di libertà provvisoria, ravvisando unicamente la

sussistenza del pericolo di fuga ha posto in libertà provvisoria __________

alla condizione che fosse depositato il passaporto ed eventuali altri documenti

di legittimazione;

-

tale decisione non è stata impugnata dal qui istante ed è di conseguenza

cresciuta in giudicato;

-

il 13 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa

davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ __________;

-

con l’istanza in oggetto, indirizzata erroneamente al magistrato

inquirente e per altro erroneamente da quest’ultimo “girata” per competenza al

Presidente del Tribunale penale cantonale, __________ chiede il dissequestro

del suo passaporto per asserite esigenze lavorative all’estero;

-

tale istanza è irricevibile non trovandosi il passaporto dell’istante

sotto sequestro penale bensì essendo stato depositato quale misura sostitutiva

dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP;

-

che l’istanza di dissequestro 6 dicembre 2005 non può comunque essere

considerata da questo giudice quale istanza di revoca della misura sostitutiva

dell’arresto decisa dalla CRP, non potendosi per di più determinare al suo

proposito per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non sussistenza

dei motivi che hanno spinto la CRP, nella sua decisione 4 maggio 2005, a

ritenere dato il pericolo di fuga e ciò indipendentemente dal “preavviso

favorevole” del PP, pure questo non motivato;

-

pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;

viste le norme applicabili, in

particolare gli art. 96 CPP, 108 cpv. 3, 161, 279 e 284a CPP;

decide

1. L’istanza 6 dicembre 2005

presentata da __________ è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10

giorni.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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