INC.2004.69406
Misure sostitutive dell'arresto. Revoca provvisoria.
13 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.69406
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, GIAR
Titolo:
Misure sostitutive dell'arresto. Revoca provvisoria.
REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE
art. 96 CPP-TI
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.69406
Lugano
13 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata il 3/6
febbraio 2006 da
__________
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico
dell’istante di cui all'ACC. __________ del 13 settembre 2005 - la revoca
della misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito del suo
passaporto cileno, decisa con sentenza 4 maggio 2005 della Camera dei ricorsi
penali;
visto lo scritto 7 febbraio 2006
del Procuratore pubblico che preavvisa favorevolmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato in data 3 dicembre 2004 siccome accusato
dei reati di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale, lo stesso giorno
il suo arresto è stato confermato da questo giudice constatati gravi e concreti
indizi di colpevolezza nonché la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico quali i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di collusione con le
persone coinvolte (vittima e testi) (Inc. GIAR 694.2004.1, doc. 1 e 5) ed il 13
settembre 2005 il PP, ritenuto raggiunto lo scopo dell’istruzione, ha rinviato
l’accusato a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________
per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta pornografia (Inc.
GIAR 694.2004.1, doc. 7);
-
in data 12 aprile 2005 __________ aveva inoltrato istanza di libertà
provvisoria (Inc. GIAR 694.2004.3, doc. 1) che era stata respinta da questo
giudice stanti i concreti indizi di reato e la presenza di concreti bisogni
istruttori e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (Inc. GIAR
694.2004.3, doc. 5); contro tale decisione __________ era insorto alla Camera
dei ricorsi penali la quale l’aveva posto in libertà provvisoria non ravvisando
più i motivi di interesse pubblico che ne giustificavano il mantenimento ad
eccezione di un residuo pericolo di fuga che la CRP ha considerato potesse
essere ridotto ulteriormente con il deposito del passaporto e di eventuali
documenti di legittimazione di __________ il quale è poi stato effettivamente
scarcerato, dietro deposito del proprio passaporto cileno;
-
nell’istanza in discussione, dopo avere ripercorso i fatti salienti del
procedimento penale, __________ motiva la richiesta di revoca della misura
sostitutiva dell’arresto con il fatto che dovrebbe recarsi in Germania per
rifare completamente la dentiera – egli è a carico della pubblica assistenza ed
Fatti
il rifacimento della protesi in Germania permetterebbe un importante
contenimento dei costi – e avrebbe poi la possibilità di lavorare come
imbianchino per un artigiano in Italia, ciò che gli permetterebbe di migliorare
la propria situazione economica; a mente dell’istante sarebbero trascorsi 9
mesi dalla sua messa in libertà provvisoria e 5 mesi dall’emanazione dell’atto
d’accusa mentre che il processo non sarebbe ancora stato aggiornato e con il
trascorrere del tempo diventerebbe “inverosimile una condanna da espiare,
rispettivamente la revoca della precedente sospensione condizionale della pena”
e la misura sostitutiva dell’arresto come il deposito del passaporto “non può
rimanere in vigore a tempo indeterminato, poiché pregiudica la libertà di
movimento e quindi gli interessi dell’accusato. Più tempo passa e più
rigorosamente devono essere valutati i motivi per mantenerla in vigore”
inoltre l’istante sostiene di non avere nessun interesse a fuggire dalla
Svizzera dal momento che vive grazie alla pubblica assistenza, che risiede in
Svizzera da oltre venticinque anni paese in cui vive anche la figlia (cfr.
istanza p. 3 e 4 punto 6);
- il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o
l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981
135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che
a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che
la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete
Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
-
la CRP aveva stabilito che “contro l’esistenza di un pericolo di fuga
concorre il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con
il nostro paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando
aveva 15 anni. Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale
intrattiene rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare con il
collocamento. Per contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la
posizione processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003
a 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti
imputatigli in questo procedimento sono in parte temporalmente precedenti il
Considerandi
giudizio del 2003 (il che comporta un concorso restrospettivo) e gli altri sono
comunque tutti commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale
della pena (ciò che apre la strada ad una possibile revoca). Il ricorrente è
quindi concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dovere
espiare almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo,
nell’imminenza del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente,
posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento. La detenzione preventiva
finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al 31.01.2002, in questo
caso dal 02.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa sette mesi e mezzo)
ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è difficile prevedere
(anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte del merito) quale
sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle eventuali
concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per ridurre
ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di deposito del
passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.” (CRP
60.2005.118
del 4 maggio 2005, p. 7 e 8, n° 17);
-
la CRP aveva quindi evidenziato un residuo pericolo di fuga nella
possibilità che l’accusato, nell’imminenza del processo, potrebbe decidere
di sottrarsi al procedimento essendo concretamente e seriamente confrontato con
l’eventualità di dovere espiare almeno una delle due pene, se non addirittura
entrambe. Sennonché l’accusato, proprio perché posto in libertà provvisoria,
anche se condannato ad una pena da espiare non dovrà rientrare in carcere
immediatamente dopo l’eventuale condanna. Di conseguenza il residuo pericolo di
fuga intravisto dalla CRP si sposterebbe semmai successivamente ad un’eventuale
sentenza di condanna;
-
comunque, stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze
personali e professionali, ed il passare del tempo, con il processo non ancora
aggiornato, il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere
in maniera preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che
non è (più) giustificata dai soli residui timori della CRP e ciò anche alla
luce della valutazione della stessa a proposito dell’eventuale pena in cui
incorrerebbe, in caso di condanna, __________: appare infatti altamente
inverosimile che l’accusato, senza sostanza e senza reddito alcuno – egli è
infatti a beneficio della pubblica assistenza – nonché senza legami personali
di pregio all’estero – vive in Svizzera dal 1975 e gli unici legami famigliari
noti sono quelli con la figlia che risiede in Ticino – senza dimenticare le sue
precarie condizioni di salute – egli è insulinodipendente in quanto colpito da
diabete mellito di tipo I e attualmente non può nutrirsi convenientemente senza
una protesi dentaria che per problemi di costi, d’accordo con i servizi sociali
di __________, dovrebbe venirgli applicata in __________ – possa preferire la
latitanza all’estero piuttosto che presentarsi davanti ad una corte per subire
il processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;
-
di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento
integrale dell’istanza e la revoca provvisoria della misura sostitutiva
dell’arresto nei termini ivi esposti; per quanto riguarda la tempistica ciò
avverrà con la presentazione da parte dell’accusato, alle Autorità che
detengono il suo passaporto, della documentazione attestante l’appuntamento con
la clinica dentaria tedesca, __________ per il rifacimento della dentiera e per
il periodo di tre settimane, al termine del quale il documento dovrà essere
riconsegnato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,
decide:
1.
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente
nel deposito del passaporto __________ valido sino al 12.07.2009, è revocata
provvisoriamente a seguito della presentazione da parte dell’accusato della
documentazione attestante l’appuntamento con la clinica dentaria __________ e
per il periodo di tre settimane.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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