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Decisione

INC.2004.69406

Misure sostitutive dell'arresto. Revoca provvisoria.

13 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il rifacimento della protesi in Germania permetterebbe un importante

contenimento dei costi – e avrebbe poi la possibilità di lavorare come

imbianchino per un artigiano in Italia, ciò che gli permetterebbe di migliorare

la propria situazione economica; a mente dell’istante sarebbero trascorsi 9

mesi dalla sua messa in libertà provvisoria e 5 mesi dall’emanazione dell’atto

d’accusa mentre che il processo non sarebbe ancora stato aggiornato e con il

trascorrere del tempo diventerebbe “inverosimile una condanna da espiare,

rispettivamente la revoca della precedente sospensione condizionale della pena”

e la misura sostitutiva dell’arresto come il deposito del passaporto “non può

rimanere in vigore a tempo indeterminato, poiché pregiudica la libertà di

movimento e quindi gli interessi dell’accusato. Più tempo passa e più

rigorosamente devono essere valutati i motivi per mantenerla in vigore”

inoltre l’istante sostiene di non avere nessun interesse a fuggire dalla

Svizzera dal momento che vive grazie alla pubblica assistenza, che risiede in

Svizzera da oltre venticinque anni paese in cui vive anche la figlia (cfr.

istanza p. 3 e 4 punto 6);

- il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o

l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che

a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che

la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete

Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

-

la CRP aveva stabilito che “contro l’esistenza di un pericolo di fuga

concorre il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con

il nostro paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando

aveva 15 anni. Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale

intrattiene rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare con il

collocamento. Per contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la

posizione processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003

a 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti

imputatigli in questo procedimento sono in parte temporalmente precedenti il

Considerandi

giudizio del 2003 (il che comporta un concorso restrospettivo) e gli altri sono

comunque tutti commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale

della pena (ciò che apre la strada ad una possibile revoca). Il ricorrente è

quindi concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dovere

espiare almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo,

nell’imminenza del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente,

posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento. La detenzione preventiva

finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al 31.01.2002, in questo

caso dal 02.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa sette mesi e mezzo)

ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è difficile prevedere

(anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte del merito) quale

sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle eventuali

concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per ridurre

ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di deposito del

passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.” (CRP

60.2005.118

del 4 maggio 2005, p. 7 e 8, n° 17);

-

la CRP aveva quindi evidenziato un residuo pericolo di fuga nella

possibilità che l’accusato, nell’imminenza del processo, potrebbe decidere

di sottrarsi al procedimento essendo concretamente e seriamente confrontato con

l’eventualità di dovere espiare almeno una delle due pene, se non addirittura

entrambe. Sennonché l’accusato, proprio perché posto in libertà provvisoria,

anche se condannato ad una pena da espiare non dovrà rientrare in carcere

immediatamente dopo l’eventuale condanna. Di conseguenza il residuo pericolo di

fuga intravisto dalla CRP si sposterebbe semmai successivamente ad un’eventuale

sentenza di condanna;

-

comunque, stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze

personali e professionali, ed il passare del tempo, con il processo non ancora

aggiornato, il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere

in maniera preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che

non è (più) giustificata dai soli residui timori della CRP e ciò anche alla

luce della valutazione della stessa a proposito dell’eventuale pena in cui

incorrerebbe, in caso di condanna, __________: appare infatti altamente

inverosimile che l’accusato, senza sostanza e senza reddito alcuno – egli è

infatti a beneficio della pubblica assistenza – nonché senza legami personali

di pregio all’estero – vive in Svizzera dal 1975 e gli unici legami famigliari

noti sono quelli con la figlia che risiede in Ticino – senza dimenticare le sue

precarie condizioni di salute – egli è insulinodipendente in quanto colpito da

diabete mellito di tipo I e attualmente non può nutrirsi convenientemente senza

una protesi dentaria che per problemi di costi, d’accordo con i servizi sociali

di __________, dovrebbe venirgli applicata in __________ – possa preferire la

latitanza all’estero piuttosto che presentarsi davanti ad una corte per subire

il processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;

-

di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento

integrale dell’istanza e la revoca provvisoria della misura sostitutiva

dell’arresto nei termini ivi esposti; per quanto riguarda la tempistica ciò

avverrà con la presentazione da parte dell’accusato, alle Autorità che

detengono il suo passaporto, della documentazione attestante l’appuntamento con

la clinica dentaria tedesca, __________ per il rifacimento della dentiera e per

il periodo di tre settimane, al termine del quale il documento dovrà essere

riconsegnato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,

decide:

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente

nel deposito del passaporto __________ valido sino al 12.07.2009, è revocata

provvisoriamente a seguito della presentazione da parte dell’accusato della

documentazione attestante l’appuntamento con la clinica dentaria __________ e

per il periodo di tre settimane.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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