INC.2004.70705
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
27 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.70705
Data decisione, Autorità:
Fatti
27.07.2005, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. 2 let. b LDDS
Incarto n.
INC.2004.70705
Lugano
27 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 19 luglio
2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________, in detenzione
a __________
(patr. di fiducia dall’avv__________
visti gli inc. GIAR
707.2004.1/2/3/4/5;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
3 maggio 2005, a seguito di decisione della stessa data della SPI (artt. 13b e
13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
707.2004.4). __________ è stato sentito il 4 maggio 2005 dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 7 marzo 2003,
termine stabilito dall'UFR con decisione 18 aprile 2002 (ribadita con lettera
27 febbraio 2003), continuando a commettere reati, nonché omettendo di
intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il
rimpatrio (doc. 3 inc. 707.2004.4).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 19
luglio 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 707.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione
LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha
compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 25 luglio 2005, in presenza
dell’interprete, ha dichiarato di
non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata dell’Algeria non volendo
rientrare nel proprio paese avendo avuto dei problemi con la Polizia locale, ma
di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di
documenti validi, trasferendosi in Francia dove avrebbe degli amici che
potrebbero aiutarlo a rientrare in Algeria senza che le Autorità algerine ne
siano informate.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
3, inc. GIAR 707.2004.4).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità, con scritti 13 e 24 maggio e 7 luglio
2005, ha sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio,
al fine di agire nei confronti dell’Ambasciata del paese di origine di __________
affinché la stessa si attivasse per rilasciare un lasciapassare per lo
straniero in questione e che in data 16 giugno 2005 ha chiesto alla Polizia
cantonale di interrogare nuovamente __________ per verificare ancora una volta
la sua intenzione di collaborare con le Autorità per ottenere un documento di
viaggio, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento.
Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro
dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti ha ripetutamente
dichiarato di non intendere fare nulla per ottenere un documento di viaggio o
dei documenti di identità non volendo essere rimpatriato in Algeria e neppure
di intendere incontrare le Autorità consolari del suo Paese d’origine e ciò sia
davanti alla Polizia in data 18 luglio 2005 che davanti a questo giudice in
data 25 luglio 2005, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler
rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità
all’ottenimento dei documenti di viaggio (cfr. doc. F allegato al doc. 1 inc.
707.2004
);
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del
principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 19 luglio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 2 novembre 2005, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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