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Decisione

INC.2004.70705

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

27 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

27.07.2005, GIAR

Titolo:

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 cpv. 2 let. b LDDS

Incarto n.

INC.2004.70705

Lugano

27 luglio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 19 luglio

2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________, in detenzione

a __________

(patr. di fiducia dall’avv__________

visti gli inc. GIAR

707.2004.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

3 maggio 2005, a seguito di decisione della stessa data della SPI (artt. 13b e

13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

707.2004.4). __________ è stato sentito il 4 maggio 2005 dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 7 marzo 2003,

termine stabilito dall'UFR con decisione 18 aprile 2002 (ribadita con lettera

27 febbraio 2003), continuando a commettere reati, nonché omettendo di

intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il

rimpatrio (doc. 3 inc. 707.2004.4).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 19

luglio 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 707.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione

LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha

compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 25 luglio 2005, in presenza

dell’interprete, ha dichiarato di

non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata dell’Algeria non volendo

rientrare nel proprio paese avendo avuto dei problemi con la Polizia locale, ma

di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di

documenti validi, trasferendosi in Francia dove avrebbe degli amici che

potrebbero aiutarlo a rientrare in Algeria senza che le Autorità algerine ne

siano informate.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

3, inc. GIAR 707.2004.4).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità, con scritti 13 e 24 maggio e 7 luglio

2005, ha sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio,

al fine di agire nei confronti dell’Ambasciata del paese di origine di __________

affinché la stessa si attivasse per rilasciare un lasciapassare per lo

straniero in questione e che in data 16 giugno 2005 ha chiesto alla Polizia

cantonale di interrogare nuovamente __________ per verificare ancora una volta

la sua intenzione di collaborare con le Autorità per ottenere un documento di

viaggio, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento.

Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro

dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti ha ripetutamente

dichiarato di non intendere fare nulla per ottenere un documento di viaggio o

dei documenti di identità non volendo essere rimpatriato in Algeria e neppure

di intendere incontrare le Autorità consolari del suo Paese d’origine e ciò sia

davanti alla Polizia in data 18 luglio 2005 che davanti a questo giudice in

data 25 luglio 2005, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler

rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità

all’ottenimento dei documenti di viaggio (cfr. doc. F allegato al doc. 1 inc.

707.2004

);

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del

principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 19 luglio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 2 novembre 2005, compreso.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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