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Decisione

INC.2004.9505

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

27 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è stato incarcerato il

3 febbraio 2005, a seguito di decisione 28 gennaio 2005 della SPI (artt. 13b e

13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR

95.2004.3). __________ __________ è stato sentito il giorno successivo da

questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione,

con le seguenti motivazioni:

"

- dagli atti risulta l'esistenza

di concreti indizi tali da ritenere che il comparente intenda sottrarsi

all'allontanamento, perché non ha lasciato la Svizzera entro il termine

impartitogli dalle competenti autorità (cfr. UFR 31.12.03 e CRA 8.3.2005),

restando in CH e commettendo reati; inoltre non ha ottemperato all'obbligo di

collaborazione per l'ottenimento dei documenti di legittimazione per il

rimpatrio"

(inc. GIAR 95.2004.3, doc. 3)

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 18

aprile 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 95.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC,

e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto

tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura, rendendo tal modo difficile

all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento dei documenti di viaggio

necessari all'espatrio.

3.

Nel corso dell'udienza 26 aprile

2005.

l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità

per l'ottenimento dei documenti di legittimazione.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

2, inc. GIAR 95.2004.3).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata.

Dagli atti risulta che la SPI con

scritto 7 marzo 2005, al fine di verificare nuovamente l'intenzione di __________

a collaborare in vista del suo rimpatrio, ha chiesto alla Polizia cantonale di

procedere all'interrogatorio dell'interessato, - l'audizione ha avuto luogo il

22.

marzo 2005 -, con scritto 29 marzo 2005 ha sollecitato l'UFM ad agire nei

confronti dell'Ambasciata algerina affinché la stessa si attivasse per il

rilascio di un lasciapassare - con scritto 5 aprile 2005 l'UFM ha chiesto al Consolato

algerino a Ginevra se lo stesso sia disposto a rilasciare un lasciapassare -

ed, infine, con lettera 22 aprile 2005 ha chiesto all'UFM se la richiesta 5

aprile 2005 abbia avuto esito positivo o meno. L'autorità ha quindi fatto

quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto

come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il

corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 22 marzo 2005

e dinanzi a questo giudice (cfr. verbale udienza 26.04.2005), ha affermato di

non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di un documento di viaggio, di

non aver contattato il suo Consolato a Ginevra e di non poter collaborare "in

quanto le autorità algerine, se qualora rientrassi nel mio Paese, sarei un uomo

morto".

Inoltre, __________, durante il

suo soggiorno in Svizzera, ha più volte interessato le autorità penali, e

meglio per i reati di ripetuto furto, infrazione e contravvenzione alla LStup,

ricettazione e atti sessuali con fanciulli (DA __________ del __________; DA __________

del __________ e DA __________ del __________), reati di indubbia gravità (cfr.

A. Wurzburger, op. cit., p. 68) commessi nel corso del 2004, cioè dopo che con

decisione 31.12.2003 l'UFR aveva deciso che lo stesso doveva lasciare

immediatamente la Svizzera. Infine, giova ricordare che il 27 aprile 2004 il

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha emesso nei confronti di __________

una decisione di divieto d'accesso al territorio di Lugano, il 7 settembre 2004

il Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Ginevra ha emesso analoga

decisione con riferimento al territorio del Canton Ginevra ed il 10 dicembre

2004.

l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata di durata illimitata, in quanto "straniero

il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per

motivi di ordine e di sicurezza pubblico (ricettazione, atti sessuali con

fanciulli; infrazione e contravvenzione alla LF stupefacenti e ripetuto furto).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata

collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza, cfr. FF 2003, pag.

4993), nonché la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei

trascorsi mesi di carcerazione la protrazione di ulteriori tre mesi è da

considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. Da

ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler

abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 22.03.2005) non può

giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di

viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La

decisione/istanza 18 aprile 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento

cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre mesi e verrà a scadere il giorno 3

agosto 2005, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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