INC.2004.9505
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
27 aprile 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.9505
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, GIAR
Titolo:
Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
art. 13 let. c LDDS
art. 13 let. f LDDS
Incarto n.
INC.2004.9505
Lugano
27 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione 18 aprile 2005
della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
(patr. d'ufficio dall'__________)
visti gli inc. GIAR 95.2004.1, 3
e 5;
proceduto all'audizione di __________
il 26 aprile 2005;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
3 febbraio 2005, a seguito di decisione 28 gennaio 2005 della SPI (artt. 13b e
13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR
95.2004.3). __________ __________ è stato sentito il giorno successivo da
questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione,
con le seguenti motivazioni:
"
- dagli atti risulta l'esistenza
di concreti indizi tali da ritenere che il comparente intenda sottrarsi
all'allontanamento, perché non ha lasciato la Svizzera entro il termine
impartitogli dalle competenti autorità (cfr. UFR 31.12.03 e CRA 8.3.2005),
restando in CH e commettendo reati; inoltre non ha ottemperato all'obbligo di
collaborazione per l'ottenimento dei documenti di legittimazione per il
rimpatrio"
(inc. GIAR 95.2004.3, doc. 3)
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 18
aprile 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 95.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC,
e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto
tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura, rendendo tal modo difficile
all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento dei documenti di viaggio
necessari all'espatrio.
3.
Nel corso dell'udienza 26 aprile
2005.
l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità
per l'ottenimento dei documenti di legittimazione.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
2, inc. GIAR 95.2004.3).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata.
Dagli atti risulta che la SPI con
scritto 7 marzo 2005, al fine di verificare nuovamente l'intenzione di __________
a collaborare in vista del suo rimpatrio, ha chiesto alla Polizia cantonale di
procedere all'interrogatorio dell'interessato, - l'audizione ha avuto luogo il
22.
marzo 2005 -, con scritto 29 marzo 2005 ha sollecitato l'UFM ad agire nei
confronti dell'Ambasciata algerina affinché la stessa si attivasse per il
rilascio di un lasciapassare - con scritto 5 aprile 2005 l'UFM ha chiesto al Consolato
algerino a Ginevra se lo stesso sia disposto a rilasciare un lasciapassare -
ed, infine, con lettera 22 aprile 2005 ha chiesto all'UFM se la richiesta 5
aprile 2005 abbia avuto esito positivo o meno. L'autorità ha quindi fatto
quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto
come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il
corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 22 marzo 2005
e dinanzi a questo giudice (cfr. verbale udienza 26.04.2005), ha affermato di
non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di un documento di viaggio, di
non aver contattato il suo Consolato a Ginevra e di non poter collaborare "in
quanto le autorità algerine, se qualora rientrassi nel mio Paese, sarei un uomo
morto".
Inoltre, __________, durante il
suo soggiorno in Svizzera, ha più volte interessato le autorità penali, e
meglio per i reati di ripetuto furto, infrazione e contravvenzione alla LStup,
ricettazione e atti sessuali con fanciulli (DA __________ del __________; DA __________
del __________ e DA __________ del __________), reati di indubbia gravità (cfr.
A. Wurzburger, op. cit., p. 68) commessi nel corso del 2004, cioè dopo che con
decisione 31.12.2003 l'UFR aveva deciso che lo stesso doveva lasciare
immediatamente la Svizzera. Infine, giova ricordare che il 27 aprile 2004 il
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha emesso nei confronti di __________
una decisione di divieto d'accesso al territorio di Lugano, il 7 settembre 2004
il Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Ginevra ha emesso analoga
decisione con riferimento al territorio del Canton Ginevra ed il 10 dicembre
2004.
l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata di durata illimitata, in quanto "straniero
il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per
motivi di ordine e di sicurezza pubblico (ricettazione, atti sessuali con
fanciulli; infrazione e contravvenzione alla LF stupefacenti e ripetuto furto).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata
collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza, cfr. FF 2003, pag.
4993), nonché la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei
trascorsi mesi di carcerazione la protrazione di ulteriori tre mesi è da
considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. Da
ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler
abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 22.03.2005) non può
giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di
viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La
decisione/istanza 18 aprile 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento
cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre mesi e verrà a scadere il giorno 3
agosto 2005, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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