INC.2005.14303
Proroga del carcere preventivo
30 agosto 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.14303
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.14303
Lugano
30 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata l’11 agosto 2005
dal
Procuratore pubblico
Rosa Item, MP Lugano
nei confronti di
__________
accusato di infrazione aggravata alla LStup,
viste le osservazioni 18/19 agosto 2005 presentate
dalla difesa;
visti gli incarti MP __________, __________ e __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 16
marzo 2005 dalla Polizia cantonale per titolo di infrazione aggravata alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, in correità con altre persone tra cui __________
e __________, acquistato, trasportato, detenuto, tagliato e venduto un ingente
quantitativo di cocaina. Il 17 marzo il PP Rosa Item ha richiesto a questo
giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi
confronti per infrazione aggravata alla LStup e considerata l’esistenza di
motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di
collusione, il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva (doc. 1 e 2 inc. GIAR
143.2005.1);
-
il 17 marzo 2005 l'arresto di __________
è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi
di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di
collusione (doc. 4 inc. GIAR 143.2005.1);
-
approssimandosi il termine di
scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha
inoltrato richiesta per una proroga di 3 (tre) mesi (Istanza 11 agosto 2005),
allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali
l’interrogatorio in via rogatoriale in Germania di __________ e di __________
nonché per procedere alla contestazione delle risultanze di tali interrogatori
all’accusato, procedere con il deposito degli atti e dare seguito agli
eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa (Istanza, pag. 2 e 3);
-
a mente del magistrato inquirente,
la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si
fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di fuga – essendo
l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in
vista della concreta prospettiva di un processo davanti alla Corte delle Assise
criminali e ad una pesante condanna – (istanza, p. 2) e di recidiva,
considerata la “particolare assenza di scrupoli che si denota nell’attuazione
di un importante traffico di stupefacenti per fine di lucro” (Istanza, pag. 3);
-
la difesa, con osservazioni 18/19
agosto 2005 non si oppone alla richiesta di proroga del carcere preventivo nei
termini formulati dalla PP, concorda con il magistrato inquirente per la presenza
di indizi di colpevolezza (essendo egli in parte reo confesso) e bisogni
dell’istruzione, ma contesta l’esistenza dei pericoli di recidiva e di fuga;
-
l'istanza, presentata
dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla
scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia,
pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla
richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una
verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:
la proroga) della carcerazione preventiva;
-
nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare che
l’accusato stesso, a verbale 26 luglio 2005 davanti al PP, ha ammesso
vendite/intermediazioni di cocaina fino all’autunno del 2004, a varie persone,
per circa 440 grammi (Verbali d’interrogatorio davanti al PP, n° 5, p. 3) come
pure di essere stato contattato da __________ per l’acquisto di 6 chili di
cocaina anche se non avrebbe partecipato a questo affare direttamente
dirottando le richieste di __________ al proprio fratello __________ (cfr. verbale
a confronto tra __________ e __________ del 26 luglio 2005, p. 3 in basso)
mentre che a questo proposito vi sono chiare chiamate di correo da parte di __________
(cfr. verbale 4 luglio 2005 di __________, p. 6) confermate da __________ anche
nel verbale di confronto 26 luglio 2005 nel quale ha pure ammesso di avere
venduto circa 1 chilo di cocaina ad __________ ha poi ammesso di avere
“organizzato l’acquisto in Italia ed il viaggio per andare ad acquistare i 3
chili di cocaina su richiesta di __________ che aveva bisogno di cocaina”
(affare non andato a buon fine) (cfr. verbale 26 luglio 2005 di __________, p.
5);
-
in merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati,
di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto
(oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,
trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere
invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia
possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente
sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con due
commissioni rogatorie internazionali 5 agosto 2004, a chiedere alle competenti
Autorità germaniche l’interrogatorio di __________ e __________ (cfr. inc. MP __________
per __________ e 6131.2005 per __________), entrambi risultati quali importanti
fornitori di cocaina del correo __________ e attualmente detenuti in Germania
essendo stati condannati a pene di due anni e mezzo di detenzione,
rispettivamente 5 anni e mezzo di reclusione per traffico di stupefacenti. A
mente del correo __________ sarebbe stato __________ a presentargli __________
detto il vecchio asserendo che “quando avevo bisogno di cocaina chiamavo __________
e poi lui contattava __________” (cfr. verbale d’interrogatorio di __________
del 26 luglio 2005) mentre che __________, a mente del correo __________,
sarebbe stato il venditore di 440 grammi di cocaina venduti a __________ da __________
tramite l’intermediazione di __________. Le loro dichiarazioni dovranno poi
essere contestate all’accusato per procedere poi con il deposito degli atti;
per quanto riguarda i bisogni istruttori la difesa asserisce che i due
interrogatori “sono di fondamentale importanza per chiarire i ruoli delle
persone coinvolte nella vicenda“ (cfr. osservazioni 18 agosto 2005, p. 1);
-
in un simile contesto giuridico e fattuale,
è evidente la necessità di procedere con l’audizione dei due correi in Germania
con l’accusato __________ in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in
questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento
delle prove è accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte
nell’inchiesta, alla necessità di procedere a questi accertamenti con
dichiarazioni non ancora consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni
di correi, quindi suscettibili di essere modificate se i vari accusati
potessero comunicare, anche solo per interposta persona, tra loro;
-
essendo palese la sussistenza di
bisogni istruttori in connessione con il pericolo di collusione e/o
inquinamento delle prove, appare superfluo esaminare la sussistenza del
pericolo di fuga e di recidiva peraltro poco sostanziata dal magistrato
inquirente e negata dalla difesa dell’accusato;
-
la durata della proroga richiesta
è rispettosa del principio di proporzionalità: i tre mesi richiesti appaiono
proporzionati tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere –
considerato che si tratta di procedere con gli interrogatori di due correi
all’estero, perdipiù detenuti in diverse giurisdizioni – della successiva
contestazione delle risultanze all’accusato e del tempo necessario per
procedere con il deposito atti, ciò considerata l’oggettiva gravità dei reati
imputati all’accusato e della presumibile pena detentiva che gli verrebbe
inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed
ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito
all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che
vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e
quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
-
in conclusione, constatata
l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione
(sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è
concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre
mesi cioè sino al 15 dicembre 2005 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3
(tre) mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2005 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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