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Decisione

INC.2005.14303

Proroga del carcere preventivo

30 agosto 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla

richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una

verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:

la proroga) della carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare che

l’accusato stesso, a verbale 26 luglio 2005 davanti al PP, ha ammesso

vendite/intermediazioni di cocaina fino all’autunno del 2004, a varie persone,

per circa 440 grammi (Verbali d’interrogatorio davanti al PP, n° 5, p. 3) come

pure di essere stato contattato da __________ per l’acquisto di 6 chili di

cocaina anche se non avrebbe partecipato a questo affare direttamente

dirottando le richieste di __________ al proprio fratello __________ (cfr. verbale

a confronto tra __________ e __________ del 26 luglio 2005, p. 3 in basso)

mentre che a questo proposito vi sono chiare chiamate di correo da parte di __________

(cfr. verbale 4 luglio 2005 di __________, p. 6) confermate da __________ anche

nel verbale di confronto 26 luglio 2005 nel quale ha pure ammesso di avere

venduto circa 1 chilo di cocaina ad __________ ha poi ammesso di avere

“organizzato l’acquisto in Italia ed il viaggio per andare ad acquistare i 3

chili di cocaina su richiesta di __________ che aveva bisogno di cocaina”

(affare non andato a buon fine) (cfr. verbale 26 luglio 2005 di __________, p.

5);

-

in merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati,

di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto

(oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,

trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere

invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia

possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente

sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con due

commissioni rogatorie internazionali 5 agosto 2004, a chiedere alle competenti

Autorità germaniche l’interrogatorio di __________ e __________ (cfr. inc. MP __________

per __________ e 6131.2005 per __________), entrambi risultati quali importanti

fornitori di cocaina del correo __________ e attualmente detenuti in Germania

essendo stati condannati a pene di due anni e mezzo di detenzione,

rispettivamente 5 anni e mezzo di reclusione per traffico di stupefacenti. A

mente del correo __________ sarebbe stato __________ a presentargli __________

detto il vecchio asserendo che “quando avevo bisogno di cocaina chiamavo __________

e poi lui contattava __________” (cfr. verbale d’interrogatorio di __________

del 26 luglio 2005) mentre che __________, a mente del correo __________,

sarebbe stato il venditore di 440 grammi di cocaina venduti a __________ da __________

tramite l’intermediazione di __________. Le loro dichiarazioni dovranno poi

essere contestate all’accusato per procedere poi con il deposito degli atti;

per quanto riguarda i bisogni istruttori la difesa asserisce che i due

interrogatori “sono di fondamentale importanza per chiarire i ruoli delle

persone coinvolte nella vicenda“ (cfr. osservazioni 18 agosto 2005, p. 1);

-

in un simile contesto giuridico e fattuale,

è evidente la necessità di procedere con l’audizione dei due correi in Germania

con l’accusato __________ in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in

questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento

delle prove è accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte

nell’inchiesta, alla necessità di procedere a questi accertamenti con

dichiarazioni non ancora consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni

di correi, quindi suscettibili di essere modificate se i vari accusati

potessero comunicare, anche solo per interposta persona, tra loro;

-

essendo palese la sussistenza di

bisogni istruttori in connessione con il pericolo di collusione e/o

inquinamento delle prove, appare superfluo esaminare la sussistenza del

pericolo di fuga e di recidiva peraltro poco sostanziata dal magistrato

inquirente e negata dalla difesa dell’accusato;

-

la durata della proroga richiesta

è rispettosa del principio di proporzionalità: i tre mesi richiesti appaiono

proporzionati tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere –

considerato che si tratta di procedere con gli interrogatori di due correi

all’estero, perdipiù detenuti in diverse giurisdizioni – della successiva

contestazione delle risultanze all’accusato e del tempo necessario per

procedere con il deposito atti, ciò considerata l’oggettiva gravità dei reati

imputati all’accusato e della presumibile pena detentiva che gli verrebbe

inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed

ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito

all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che

vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e

quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di

collusione, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione

(sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è

concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre

mesi cioè sino al 15 dicembre 2005 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3

(tre) mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2005 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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