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Decisione

INC.2005.15504

Prove

25 agosto 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della

Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20

marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge

federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice

ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il

pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

A verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha

ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al __________”

ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________. L’inchiesta ed in

particolare gli accertamenti della Polizia scientifica hanno poi permesso di

confortare tali ammissioni.

Fra i numerosi passi istruttori

esperiti dal Procuratore pubblico vi è pure una perizia psichiatrica

sull’accusato. Ordinata due soli giorni dopo l’arresto di __________ (cfr.

decreto di nomina 22 marzo 2005, AI 14 e 15) ed affidata al dottor __________,

essa è stata rassegnata in data 23 maggio 2005 (AI 55) e trasmessa all’accusato

in data 25 maggio 2005 (AI 56) contestualmente alla citazione per un verbale di

delucidazione della perizia avvenuto il 30 maggio 2005 al quale partecipò il

difensore di __________ con la possibilità, peraltro esercitata, di porre

domande al perito psichiatrico.

B.

Il 31 maggio 2005, il giorno

successivo al verbale di delucidazione della perizia, __________ – il quale non

nega assolutamente l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo

carico ma ritiene che gli stessi, adeguatamente contestualizzati, possano

apparire come l’esito di gravi disturbi psicologici evidenziati nella perizia

psichiatrica del dottor __________ – ha chiesto di essere posto in libertà

provvisoria condizionatamente al suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________

di __________ al fine di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici

rilevando che sarebbero più stati presenti i motivi di interesse pubblico a

giustificazione del suo mantenimento in carcere preventivo; il magistrato

inquirente, preavvisando negativamente tale istanza, ha invece ribadito (Inc.

GIAR 155.2005.3, doc. 2) l’esistenza di bisogni istruttori con conseguente

pericolo di collusione nonché concreto pericolo di recidiva dal momento che

mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso

la __________ sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici di tale

struttura non avrebbe fornito “la benché minima garanzia atta a scongiurare una

possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui imputati

visto come le similari cure a lui somministrate dal dr. Teodori non gli avevano

impedito di commettere i crimini e i delitti da lui riconosciuti e che lo

stesso perito ha subordinato l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo

alla condizione di adeguate misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento

dell’attuale florida patologia dell’accusato, risultato che al momento non sarebbe

assolutamente garantito; Il magistrato inquirente ha comunque ordinato il

trasferimento dell’accusato presso la __________ di __________ – in regime di

carcerazione preventiva, quindi piantonato da agenti di Polizia – in data 2

giugno 2005 al fine di procedere con la terapia.

C.

Con decisione 6 giugno 2005

questo giudice – dopo avere constatato la pur non contestata presenza di gravi

e concreti indizi di colpevolezza e avere negato la presenza di pericolo di

collusione in relazione agli avanzati bisogni istruttori – ha respinto

l’istanza di libertà provvisoria constata l’esistenza di un concreto pericolo

di recidiva che peraltro emergeva inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica

del dottor __________ e dal verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno

2005. La decisione non è stata impugnata alla CRP. Giova qui ricordare i

passaggi della decisione menzionata relativi all’esame del pericolo di recidiva

effettuato da questo giudice:

5.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso

deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione

dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo

comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente – dopo avere sottolineato che __________

ha commesso i fatti imputatigli quando già si trovava da qualche mese in cura

psichiatrica, seguito regolarmente anche con la somministrazione di una terapia

farmacologica ciò che non è stato sufficiente per trattenerlo dal commettere i

fatti che gli vengono contestati, e che porlo in libertà provvisoria con la

condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure dei

sanitari (verosimilmente similari a quelle somministrare dal suo psichiatrica,

il dottor __________) non dà la benché minima garanzia atta a scongiurare una

sua possibile recidiva – evoca il pericolo di recidiva, con riferimento

all’esito della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito

psichiatrico dottor __________ (preavviso negativo, p. 2).

D’altra parte pure l’istante, per sostenere l’assenza

del pericolo di recidiva, si appella alla perizia psichiatrica ed al verbale di

delucidazione orale del perito del 30 maggio 2005 citando la risposta del

perito alla domanda 5, secondo cui non sarebbe probabile una fuga di __________

dalla struttura psichiatrica, e alla domanda n° 6 dove si legge che è

“praticamente escluso che __________ giunga ad atti pericolosi come appiccare

incendi come fatto il 13 marzo 2005. Il suo carattere rimarrà sostanzialmente

invariato, impulsivo, rivendicativo, diffidente. Qualche comportamento in

sintonia con esso, come per es. spintonare o insultare un ipotetico antagonista

potrebbe ancora verificarsi”. (GIAR 155.2005.3, doc. 1, istanza di libertà

provvisoria 31 maggio 2005, p. 2, n° 6).

Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la

sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il

ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso

ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica

e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio

2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo

la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave

pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità

della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in

ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando

possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta. ...Con adeguate cure

farmacologiche e di sostengo psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua

pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da

costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________,

AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione

sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio

all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione

orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto

della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor

__________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia

è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come appiccare

incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito,

dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza

pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia,

ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale

è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del

13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio

2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I

suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur

nella florida psicopatologia che presentava al momento dei fatti, egli è

stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di

pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi

notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno

le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il trasferimento di __________

alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo

delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente

psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura

psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla

terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla

domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito

intravede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non

escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V'è poi da dire

che nulla si sa della terapia seguita da __________ presso il __________ prima

del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor

Giuseppe Lepori del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né

infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che

avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera

avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito

dall’accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________.

Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima

dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli

stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che

risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato

miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento

della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne

fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero

presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se

non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica.

In queste circostanze è impossibile per questo giudice

discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo

stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della

sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà

provvisoria

D.

Con lettera 7 giugno 2005 (AI 69)

indirizzata al magistrato inquirente il dr med. __________ (medico assistente

presso la __________) e il dr. med. __________ (Capo Servizio presso la __________)

hanno certificato la carcerabilità dell’accusato “non presentando disturbi

psicopatologici tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero”

nella struttura ospedaliera citata. Con la stessa lettera i due clinici

chiedono di procedere con il rientro dell’accusato presso il __________

asserendo che tale richiesta è motivata “anche dai limiti alla sua libertà e

dal piantonamento attualmente in vigore presso il reparto. Questa situazione è

vissuta come molto stressante ed è mal sopportata dal paziente”.

L’8 giugno 2005 il Procuratore

pubblico ha provveduto a trasmettere al perito psichiatrico dottor __________

lo scritto 7 giugno 2005 della __________ con la richiesta di una sua presa di

posizione al fine di potersi determinare in merito al trasferimento

dell’accusato (AI 71) al __________.

Con rapporto di segnalazione 9

giugno 2005 (AI 72) il Commissariato di __________ comunicava al magistrato

inquirente le lamentele dell’accusato rivolte ai vari agenti che si sono

succeduti nel piantonamento presso la __________, sostanzialmente rivolte ad

ottenere un suo rientro presso il __________, struttura le cui condizioni

avrebbe preferito rispetto a quelle in atto presso la __________.

Con lettera 9/13 giugno 2005 (AI

73) il perito psichiatrico dottor __________ ha comunicato al magistrato

inquirente che “preso atto delle osservazioni del dr. __________, le comunico

di non avere obiezioni al ritrasferimento del signor __________ al __________”.

Trasferimento ordinato con decisione 9 giugno 2005 del Procuratore pubblico (AI

74) ed avvenuto il giorno successivo.

E.

Con istanza di complemento

peritale 14/15 giugno 2005 (AI 75), la difesa di __________, vistasi rifiutare

la libertà provvisoria subordinata ad un ricovero volontario presso la __________

di __________ e osservando che sia il magistrato inquirente che questo giudice

non avrebbero capito quanto realmente detto dal perito a proposito del rischio

di recidiva, ha chiesto un chiarimento del contenuto della perizia del dott. __________,

una sua completazione e una attualizzazione della stessa alla luce della

situazione odierna.

Per quanto riguarda la richiesta

di chiarimento del contenuto della Perizia psichiatrica lo stesso si renderebbe

necessario dal momento che vi sarebbero opinioni totalmente diverse tra difesa

e accusa e questo giudice su quanto realmente il perito avrebbe detto, dal

momento che la difesa del qui reclamante ha inteso l’esatto opposto, per quanto

riguarda il pericolo di recidiva, di quanto invece compreso da questo giudice.

In questo senso il perito, a mente dell’istante, dovrebbe chinarsi sulla

decisione 6 giugno 2005 (con la quale era stata respinta la sua istanza di

libertà provvisoria) di questo giudice “per chiarire definitivamente cosa ha

detto, o meglio cosa ha inteso dire” (istanza p. 4).

Per quanto riguarda la

completazione della perizia psichiatrica lo stesso si imporrebbe per sanare

l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto presso il __________

in carcerazione preventiva, nonché quella seguita prima dei fatti di cui è

accusato.

L’attualizzazione della perizia

sarebbe necessaria per stabilire la situazione attuale di __________ sia per

quanto riguarda eventuali futuri provvedimenti.

F.

Con decisione 17 giugno 2005

(Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), il magistrato inquirente ha respinto

integralmente l’istanza di complemento peritale 14/15 giugno 2005 sostenendo

che non spetta al perito esaminare la decisione del GIAR rispettivamente gli

atti relativi alla respinta istanza di libertà provvisoria dal momento che lo

stesso già si è espresso sia in sede di referto che di delucidazione orale

dello stesso. Dal momento poi che a mente del perito la psicopatologia

dell’accusato necessita di cure prolungate sarebbe prematura una verifica tesa

a sapere se le conclusioni peritali sono ancora attuali e per quanto riguarda

la terapia del dottor __________ agli atti è stata versata la relativa cartella

clinica (a disposizione del perito) nonché un verbale d’interrogatorio del

medico.

G.

Con reclamo 27/28 giugno 2005 __________

ha impugnato davanti a questo giudice la decisione 17 giugno 2005 del

magistrato inquirente riproponendo praticamente le stesse motivazioni contenute

nella sua istanza 14/15 giugno 2005. Egli chiede che la decisione della PP sia

annullata e che le sia fatto ordine di procedere con un chiarimento, una

completazione ed un’attualizzazione della perizia, sottoponendo al perito i

seguenti quesiti: 1)“Previo esame della decisione del Giar (ed eventualmente

dell’istanza di libertà provvisoria del difensore rispettivamente del preavviso

negativo della PP) precisi il perito le proprie conclusioni in ordine ad un

rischio di recidiva da parte del __________ a seguito di un suo ricovero presso

la __________ in regime di libertà provvisoria, condizionata al ricovero

medesimo”; 2)“Previo esame degli atti medici del dott. __________

rispettivamente presso il __________ dica il perito a) se le cure prescritte a __________

da parte del dott. __________, naturalmente anche alla luce dei fatti

successivi, erano adeguate allo stato di salute del paziente, rispettivamente

in cosa non lo erano, sempre per rapporto ai fatti da questi commessi nelle

circostanze note; b) se le cure cui __________ è stato sottoposto in __________

sono adeguate e sufficienti per ristabilire condizioni soddisfacenti in vista

di una sua messa in libertà; c) in cosa una presa a carico psichiatrica sul

medio lungo termine presso il __________, in regime di libertà provvisoria e

condizionata, costituirebbe un miglioramento delle possibilità di cura del __________.”;

3)“Dica il perito se le proprie conclusioni di cui al precedente rapporto,

specificate come sub. 1, sono ancora attuali, rispettivamente indichi eventuali

modifiche a seguito dei fatti intervenuti nel frattempo”.

H.

Con osservazioni 11 luglio 2005,

di cui se del caso si dirà nel seguito, il magistrato inquirente si è

riconfermato nella propria decisione 17 giugno 2005, mentre che la parte civile

__________ di __________, senza presentare particolari osservazioni si è

associata alle conclusione del Procuratore pubblico.

Considerandi

1.

L’accusato, parte al procedimento penale alla base del

reclamo e destinatario della decisione impugnata è pacificamente legittimato a

presentare reclamo contro la stessa (art. 280 cpv. 2 CPP)

Il reclamo, formulato 27 giugno

2005, entro il termine previsto dalla legge – la decisione impugnata è stata

intimata al reclamante il 17 giugno 2005 e ricevuta il 18 giugno 2005, per cui

il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 28

giugno 2005 – è dunque ricevibile in ordine.

2.

I principi che reggono

l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro

patrocinatori, possono essere riassunti come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione

con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti

della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino

se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3

novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.

GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Tra le prove a disposizione delle

Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso

all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze

all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142

cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1

CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,

confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al

magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e

quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno

apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,

secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice

penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di

legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente

chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non

abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti

(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

3.

a)

Nel caso di specie, la necessità

di sottoporre __________ a perizia pscihiatrica non è mai stata in dubbio,

tanto che fu lo stesso Procuratore pubblico ad ordinare tale prova solo due

giorni dopo l’arresto del qui reclamante. La perizia psichiatrica fu poi

immediatamente trasmessa all’accusato il cui patrocinatore partecipò, con la

facoltà peraltro esercitata di porre domande, al verbale di delucidazione del

perito del 30 maggio 2005. A quel punto le conclusioni del perito, esplicitate

in perizia e ribadite nel verbale di delucidazione sembravano non porre

problema alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra

sussistere neppure oggi poiché se è vero che il perito va compreso e non

interpretato è altresì vero che per ottenere questo risultato lo stesso deve

essere letto e citato integralmente, non a spezzoni, per di più avulsi dal

contesto, ad uso e consumo della propria tesi come ha proposto il qui

reclamante nell’istanza di libertà provvisoria del 31 maggio 2005 (inc. GIAR

155.2005

, doc. 1) che si è visto respingere a suo dire per cattiva

comprensione delle conclusioni del perito da parte di questo giudice ma che –

con una motivazione (né necessaria e né richiesta), peraltro questa sì

incomprensibile a questo giudice – non ha ritenuto di dovere impugnare alla

CRP.

Sostenere infatti che il perito

psichiatrico avrebbe concluso per un’assenza di pericolo di recidiva è

veramente contrario alla lettera e della perizia psichiatrica e del verbale di

delucidazione, già ampiamente citati più sopra nel richiamo della sentenza 6

giugno 2005 con la quale è stata respinta la libertà provvisoria (inc. GIAR

155.2005

, doc. 4).

Ancora una volta, come già in

occasione dell’istanza di libertà provvisoria, l’istante cita unicamente le

conclusioni di questo giudice esposte nella decisione 6 giugno 2005 omettendo

di menzionare le chiare ed inequivocabili conclusioni del perito a cui si è

fatto riferimento e chiaramente riportate in sentenza.

Non rientra infine nei compiti

del perito quello di valutare e commentare le decisioni di questo giudice,

bensì quello di stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano

indispensabili speciali cognizioni cosa che è invero già stata fatta con la

perizia psichiatrica ed il verbale di delucidazione del 30 maggio 2005.

Per quanto riguarda quindi la

richiesta di chiarimento della perizia il reclamo deve essere respinto non

avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto, peraltro già

esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza

alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico.

b)

L’istante, sempre facendo

riferimento alla decisione 6 giugno 2005, asserisce che questo giudice avrebbe

“fatto notare l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto

presso il __________ e soprattutto circa la terapia seguita da __________ prima

dei fatti noti, quando era in cura presso il dott. __________”. Entrambi gli

elementi sarebbero di sicuro rilievo a mente del reclamante: “il primo per

comprendere meglio l’utilità rispettivamente l’importanza di una eventuale

presa a carico psichiatrica presso il __________; il secondo per chiarire

meglio il pericolo di recidiva che sia Lei (la PP, n.d.r.) che il GIAR fate

derivare anche dal fatto che __________ ha pur delinquito quando era comunque

sotto trattamento psichiatrico” (AI 75, istanza 14 giugno 2005).

Ora, tanto per capire il senso

della decisione 6 giugno 2005 a questo proposito (e si può ragionevolmente

ritenere che l’estensore, cioè la sottoscritta, ne possa spiegare il senso

senza l’ausilio di terze persone), va anzitutto ribadito che questo giudice, al

contrario della PP, mai ha utilizzato l’argomentazione che __________ fosse

sotto trattamento psichiatrico al momento dei fatti per sostanziarne il

pericolo di recidiva; semplicemente è stata evocata la florida psicopatologia

che l’accusato presentava al momento dei fatti (senza disquisire sulla terapia

in corso in quei momenti peraltro risultante dalla cartella clinica del dottor __________

agli atti e dal verbale d’interrogatorio di quest’ultimo, elementi

perfettamente noti al perito psichiatrico al momento dell’allestimento della

perizia e testè menzionati a p. 20 e 21).

Per questo motivo tale richiesta

non riveste carattere di novità, trovandosi già agli atti tali informazioni,

perdipiù note al perito che le avrà valutate per quanto di suo interesse ai

fini della perizia. Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.

È ben vero invece che nulla si

sa, perché nulla vi è agli atti, della terapia prescritta a __________, e da

lui seguita al __________ e durante il suo breve soggiorno alla __________, e

dell’esito della stessa – quindi se la patologia di __________ sia ancora

florida, se sia migliorata o peggiorata (con riferimento alla sua pericolosità)

– come nulla che possa far concludere che con un ricovero presso la __________

la patologia di __________ possa, se non migliorare a breve, quantomeno essere

tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della

sicurezza pubblica. Anche la laconica lettera del dottor __________, capo

servizio presso la __________, (AI 69) nulla dice né a proposito della terapia

seguita o iniziata da __________ in quella struttura né sullo stato attuale

della sua patologia, né sulla necessità di rimanere presso una struttura medica

per essere curato, né sulla possibilità di contenimento del pericolo di

recidiva con la via terapeutica. Addirittura, nel certificato in questione, si

legge che __________ non presenterebbe “disturbi psicopatologi tali da rendere

indispensabile il proseguimento del ricovero nella nostra struttura” senza

specificare se ciò sia dovuto a miglioramenti della patologia di __________, al

fatto che il caposervizio ed i medici curanti presso la __________ ravvisano la

possibilità di procedere con una terapia anche in carcere o altro. Purtroppo

questi elementi non sono stati approfonditi dal magistrato inquirente, invero

inspiegabilmente.

La rilevanza e la pertinenza di

questi elementi già era stata sottolineata da questo giudice in sede di

decisione 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2003.3, doc. 4, punto 5, p. 7 sul

pericolo di recidiva, e punto 6, p. 8 sull’ossequio del principio di

proporzionalità e celerità).

“`V’è poi da dire che nulla si sa della terapia seguita

da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________

se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________,

allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor

__________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________,

AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di

terapia seguito dall'accusato dal momento del suo arresto al trasferimento

presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in

corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata

con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì

che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato

miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento

della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne

fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero

presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se

non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa

domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in

cura l’accusato presso la __________.”

e

ancora:

“Appare comunque evidente che, in ossequio del

principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui

all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la __________ con mantenimento

dello stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione

costante del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della

carcerazione preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà

quindi procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici

che lo hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________

tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o

comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in

contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato

– che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della

sicurezza pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate”.

È chiaro che il

semplice trasferimento dell’accusato dalla __________ al __________ non solleva

il magistrato inquirente dall’obbligo di costante verifica medica del suo

stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione del pericolo di recidiva

che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito psichiatrico, discende

direttamente dal grado di gravità della sua psicopatologia.

Appare quindi

necessario procedere con l’allestimento di un complemento/attualizzazione della

perizia psichiatrica agli atti che consideri, tra le altre cose, i rapporti dei

medici che hanno in cura __________ almeno dal 30 maggio scorso che il

magistrato inquirente è nuovamente invitato ad acquisire agli atti senza

ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale sia attualmente il grado di

psicopatologia di __________ con riferimento alla sua pericolosità (e di

conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure prestate nell’ambito di un

eventuale ricovero presso la __________, in regime di libertà provvisoria,

possano tenere sotto controllo la patologia di __________ (anche in caso in cui

fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il rischio di messa in

pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado ragionevolmente

prevedibile.

In questo senso

il reclamo è quindi parzialmente accolto.

c)

per quanto

concerne l’attualizzazione della perizia – così come richiesta dal reclamante

con riferimento ad una revisione del punto 1. della perizia psichiatrica – a

mente del reclamante troppe cose sarebbero intervenute dall’ultimo confronto

tra perito e peritando, sarebbe quindi necessario chiedere al dottor __________

un giudizio su quanto successo e conseguentemente un aggiornamento della

perizia per quanto riguarda la situazione attuale di __________ ed eventuali

provvedimenti futuri.

Il mezzo di prova

richiesto non appare, a questo stadio della procedura, né di rilievo né di

pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel

contesto di quanto acquisito: segnatamente non può essere considerato

determinante per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico.

Il perito, nel

suo rapporto, sub. 1, ha specificato quale era lo stato di salute del periziando

al momento dell’allestimento della perizia e quale fosse al momento dei fatti.

Il reclamante non motiva la necessita di un’attualizzazione della perizia e

non spiega per quale motivo la patologia di __________ diagnosticata dal

perito – disturbo di personalità paranoide (ICD-10 F60.0) – sarebbe nel

frattempo mutata tanto da necessitare una nuova valutazione peritale.

Anche per quanto riguarda quindi

l’attualizzazione della perizia il reclamo deve essere respinto per carenza di

motivazione, non avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto,

peraltro già esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della

pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico.

4.

Il reclamo è quindi parzialmente accolto,

con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit.a CPP e contrario),

il carico di tasse e spese di giustizia segue la parziale soccombenza e non si

assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste, alle parti civili che non

hanno praticamente presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3.b).

2.

Le tasse di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 75.- sono a carico

del reclamante per 2/3 e a carico dello Stato per 1/3, e non si assegnano

ripetibili alle parti civili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni formulate dalle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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