INC.2005.15504
Prove
25 agosto 2005Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2005.15504
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 60 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.15504
Lugano
25 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 27/28
giugno 2005 da
__________
contro
la decisione 17/18 giugno 2005 del Procuratore pubblico
Rosa Item con la quale è stata respinta la richiesta 14 giugno 2005 del
reclamante di ottenere un chiarimento della perizia psichiatrica del dotto. __________,
una sua completazione e una sua attualizzazione;
viste le osservazioni 11 luglio 2005 del magistrato
inquirente che postula la reiezione del gravame e dello scritto 8 luglio 2005
della parte civile __________ di __________ che si associa alla conclusione del
Procuratore pubblico;
letti ed esaminati gli atti
formanti l’incarto MP 1938.2005;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della
Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20
marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per
titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge
federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il
pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha
ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al __________”
ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________. L’inchiesta ed in
particolare gli accertamenti della Polizia scientifica hanno poi permesso di
confortare tali ammissioni.
Fra i numerosi passi istruttori
esperiti dal Procuratore pubblico vi è pure una perizia psichiatrica
sull’accusato. Ordinata due soli giorni dopo l’arresto di __________ (cfr.
decreto di nomina 22 marzo 2005, AI 14 e 15) ed affidata al dottor __________,
essa è stata rassegnata in data 23 maggio 2005 (AI 55) e trasmessa all’accusato
in data 25 maggio 2005 (AI 56) contestualmente alla citazione per un verbale di
delucidazione della perizia avvenuto il 30 maggio 2005 al quale partecipò il
difensore di __________ con la possibilità, peraltro esercitata, di porre
domande al perito psichiatrico.
B.
Il 31 maggio 2005, il giorno
successivo al verbale di delucidazione della perizia, __________ – il quale non
nega assolutamente l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo
carico ma ritiene che gli stessi, adeguatamente contestualizzati, possano
apparire come l’esito di gravi disturbi psicologici evidenziati nella perizia
psichiatrica del dottor __________ – ha chiesto di essere posto in libertà
provvisoria condizionatamente al suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________
di __________ al fine di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici
rilevando che sarebbero più stati presenti i motivi di interesse pubblico a
giustificazione del suo mantenimento in carcere preventivo; il magistrato
inquirente, preavvisando negativamente tale istanza, ha invece ribadito (Inc.
GIAR 155.2005.3, doc. 2) l’esistenza di bisogni istruttori con conseguente
pericolo di collusione nonché concreto pericolo di recidiva dal momento che
mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso
la __________ sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici di tale
struttura non avrebbe fornito “la benché minima garanzia atta a scongiurare una
possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui imputati
visto come le similari cure a lui somministrate dal dr. Teodori non gli avevano
impedito di commettere i crimini e i delitti da lui riconosciuti e che lo
stesso perito ha subordinato l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo
alla condizione di adeguate misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento
dell’attuale florida patologia dell’accusato, risultato che al momento non sarebbe
assolutamente garantito; Il magistrato inquirente ha comunque ordinato il
trasferimento dell’accusato presso la __________ di __________ – in regime di
carcerazione preventiva, quindi piantonato da agenti di Polizia – in data 2
giugno 2005 al fine di procedere con la terapia.
C.
Con decisione 6 giugno 2005
questo giudice – dopo avere constatato la pur non contestata presenza di gravi
e concreti indizi di colpevolezza e avere negato la presenza di pericolo di
collusione in relazione agli avanzati bisogni istruttori – ha respinto
l’istanza di libertà provvisoria constata l’esistenza di un concreto pericolo
di recidiva che peraltro emergeva inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica
del dottor __________ e dal verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno
2005. La decisione non è stata impugnata alla CRP. Giova qui ricordare i
passaggi della decisione menzionata relativi all’esame del pericolo di recidiva
effettuato da questo giudice:
5.
Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso
deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione
dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo
comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente – dopo avere sottolineato che __________
ha commesso i fatti imputatigli quando già si trovava da qualche mese in cura
psichiatrica, seguito regolarmente anche con la somministrazione di una terapia
farmacologica ciò che non è stato sufficiente per trattenerlo dal commettere i
fatti che gli vengono contestati, e che porlo in libertà provvisoria con la
condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure dei
sanitari (verosimilmente similari a quelle somministrare dal suo psichiatrica,
il dottor __________) non dà la benché minima garanzia atta a scongiurare una
sua possibile recidiva – evoca il pericolo di recidiva, con riferimento
all’esito della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito
psichiatrico dottor __________ (preavviso negativo, p. 2).
D’altra parte pure l’istante, per sostenere l’assenza
del pericolo di recidiva, si appella alla perizia psichiatrica ed al verbale di
delucidazione orale del perito del 30 maggio 2005 citando la risposta del
perito alla domanda 5, secondo cui non sarebbe probabile una fuga di __________
dalla struttura psichiatrica, e alla domanda n° 6 dove si legge che è
“praticamente escluso che __________ giunga ad atti pericolosi come appiccare
incendi come fatto il 13 marzo 2005. Il suo carattere rimarrà sostanzialmente
invariato, impulsivo, rivendicativo, diffidente. Qualche comportamento in
sintonia con esso, come per es. spintonare o insultare un ipotetico antagonista
potrebbe ancora verificarsi”. (GIAR 155.2005.3, doc. 1, istanza di libertà
provvisoria 31 maggio 2005, p. 2, n° 6).
Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la
sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il
ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso
ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica
e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.
Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio
2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo
la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave
pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità
della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in
ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando
possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta. ...Con adeguate cure
farmacologiche e di sostengo psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua
pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da
costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________,
AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione
sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio
all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione
orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto
della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor
__________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia
è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come appiccare
incendi come fatto il 13 marzo 2005.
Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito,
dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza
pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia,
ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale
è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del
13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio
2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I
suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur
nella florida psicopatologia che presentava al momento dei fatti, egli è
stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di
pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi
notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno
le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).
È ben vero che a mente del perito il trasferimento di __________
alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo
delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente
psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura
psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla
terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla
domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito
intravede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non
escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V'è poi da dire
che nulla si sa della terapia seguita da __________ presso il __________ prima
del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor
Giuseppe Lepori del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né
infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che
avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera
avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito
dall’accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________.
Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima
dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli
stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che
risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato
miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento
della carcerazione preventiva.
Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne
fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero
presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se
non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il
rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica.
In queste circostanze è impossibile per questo giudice
discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo
stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della
sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà
provvisoria
D.
Con lettera 7 giugno 2005 (AI 69)
indirizzata al magistrato inquirente il dr med. __________ (medico assistente
presso la __________) e il dr. med. __________ (Capo Servizio presso la __________)
hanno certificato la carcerabilità dell’accusato “non presentando disturbi
psicopatologici tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero”
nella struttura ospedaliera citata. Con la stessa lettera i due clinici
chiedono di procedere con il rientro dell’accusato presso il __________
asserendo che tale richiesta è motivata “anche dai limiti alla sua libertà e
dal piantonamento attualmente in vigore presso il reparto. Questa situazione è
vissuta come molto stressante ed è mal sopportata dal paziente”.
L’8 giugno 2005 il Procuratore
pubblico ha provveduto a trasmettere al perito psichiatrico dottor __________
lo scritto 7 giugno 2005 della __________ con la richiesta di una sua presa di
posizione al fine di potersi determinare in merito al trasferimento
dell’accusato (AI 71) al __________.
Con rapporto di segnalazione 9
giugno 2005 (AI 72) il Commissariato di __________ comunicava al magistrato
inquirente le lamentele dell’accusato rivolte ai vari agenti che si sono
succeduti nel piantonamento presso la __________, sostanzialmente rivolte ad
ottenere un suo rientro presso il __________, struttura le cui condizioni
avrebbe preferito rispetto a quelle in atto presso la __________.
Con lettera 9/13 giugno 2005 (AI
73) il perito psichiatrico dottor __________ ha comunicato al magistrato
inquirente che “preso atto delle osservazioni del dr. __________, le comunico
di non avere obiezioni al ritrasferimento del signor __________ al __________”.
Trasferimento ordinato con decisione 9 giugno 2005 del Procuratore pubblico (AI
74) ed avvenuto il giorno successivo.
E.
Con istanza di complemento
peritale 14/15 giugno 2005 (AI 75), la difesa di __________, vistasi rifiutare
la libertà provvisoria subordinata ad un ricovero volontario presso la __________
di __________ e osservando che sia il magistrato inquirente che questo giudice
non avrebbero capito quanto realmente detto dal perito a proposito del rischio
di recidiva, ha chiesto un chiarimento del contenuto della perizia del dott. __________,
una sua completazione e una attualizzazione della stessa alla luce della
situazione odierna.
Per quanto riguarda la richiesta
di chiarimento del contenuto della Perizia psichiatrica lo stesso si renderebbe
necessario dal momento che vi sarebbero opinioni totalmente diverse tra difesa
e accusa e questo giudice su quanto realmente il perito avrebbe detto, dal
momento che la difesa del qui reclamante ha inteso l’esatto opposto, per quanto
riguarda il pericolo di recidiva, di quanto invece compreso da questo giudice.
In questo senso il perito, a mente dell’istante, dovrebbe chinarsi sulla
decisione 6 giugno 2005 (con la quale era stata respinta la sua istanza di
libertà provvisoria) di questo giudice “per chiarire definitivamente cosa ha
detto, o meglio cosa ha inteso dire” (istanza p. 4).
Per quanto riguarda la
completazione della perizia psichiatrica lo stesso si imporrebbe per sanare
l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto presso il __________
in carcerazione preventiva, nonché quella seguita prima dei fatti di cui è
accusato.
L’attualizzazione della perizia
sarebbe necessaria per stabilire la situazione attuale di __________ sia per
quanto riguarda eventuali futuri provvedimenti.
F.
Con decisione 17 giugno 2005
(Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), il magistrato inquirente ha respinto
integralmente l’istanza di complemento peritale 14/15 giugno 2005 sostenendo
che non spetta al perito esaminare la decisione del GIAR rispettivamente gli
atti relativi alla respinta istanza di libertà provvisoria dal momento che lo
stesso già si è espresso sia in sede di referto che di delucidazione orale
dello stesso. Dal momento poi che a mente del perito la psicopatologia
dell’accusato necessita di cure prolungate sarebbe prematura una verifica tesa
a sapere se le conclusioni peritali sono ancora attuali e per quanto riguarda
la terapia del dottor __________ agli atti è stata versata la relativa cartella
clinica (a disposizione del perito) nonché un verbale d’interrogatorio del
medico.
G.
Con reclamo 27/28 giugno 2005 __________
ha impugnato davanti a questo giudice la decisione 17 giugno 2005 del
magistrato inquirente riproponendo praticamente le stesse motivazioni contenute
nella sua istanza 14/15 giugno 2005. Egli chiede che la decisione della PP sia
annullata e che le sia fatto ordine di procedere con un chiarimento, una
completazione ed un’attualizzazione della perizia, sottoponendo al perito i
seguenti quesiti: 1)“Previo esame della decisione del Giar (ed eventualmente
dell’istanza di libertà provvisoria del difensore rispettivamente del preavviso
negativo della PP) precisi il perito le proprie conclusioni in ordine ad un
rischio di recidiva da parte del __________ a seguito di un suo ricovero presso
la __________ in regime di libertà provvisoria, condizionata al ricovero
medesimo”; 2)“Previo esame degli atti medici del dott. __________
rispettivamente presso il __________ dica il perito a) se le cure prescritte a __________
da parte del dott. __________, naturalmente anche alla luce dei fatti
successivi, erano adeguate allo stato di salute del paziente, rispettivamente
in cosa non lo erano, sempre per rapporto ai fatti da questi commessi nelle
circostanze note; b) se le cure cui __________ è stato sottoposto in __________
sono adeguate e sufficienti per ristabilire condizioni soddisfacenti in vista
di una sua messa in libertà; c) in cosa una presa a carico psichiatrica sul
medio lungo termine presso il __________, in regime di libertà provvisoria e
condizionata, costituirebbe un miglioramento delle possibilità di cura del __________.”;
3)“Dica il perito se le proprie conclusioni di cui al precedente rapporto,
specificate come sub. 1, sono ancora attuali, rispettivamente indichi eventuali
modifiche a seguito dei fatti intervenuti nel frattempo”.
H.
Con osservazioni 11 luglio 2005,
di cui se del caso si dirà nel seguito, il magistrato inquirente si è
riconfermato nella propria decisione 17 giugno 2005, mentre che la parte civile
__________ di __________, senza presentare particolari osservazioni si è
associata alle conclusione del Procuratore pubblico.
Considerandi
1.
L’accusato, parte al procedimento penale alla base del
reclamo e destinatario della decisione impugnata è pacificamente legittimato a
presentare reclamo contro la stessa (art. 280 cpv. 2 CPP)
Il reclamo, formulato 27 giugno
2005, entro il termine previsto dalla legge – la decisione impugnata è stata
intimata al reclamante il 17 giugno 2005 e ricevuta il 18 giugno 2005, per cui
il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 28
giugno 2005 – è dunque ricevibile in ordine.
2.
I principi che reggono
l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro
patrocinatori, possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione
con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti
della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino
se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
Tra le prove a disposizione delle
Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso
all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze
all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142
cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1
CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,
confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al
magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e
quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno
apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,
secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice
penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di
legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente
chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non
abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti
(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).
3.
a)
Nel caso di specie, la necessità
di sottoporre __________ a perizia pscihiatrica non è mai stata in dubbio,
tanto che fu lo stesso Procuratore pubblico ad ordinare tale prova solo due
giorni dopo l’arresto del qui reclamante. La perizia psichiatrica fu poi
immediatamente trasmessa all’accusato il cui patrocinatore partecipò, con la
facoltà peraltro esercitata di porre domande, al verbale di delucidazione del
perito del 30 maggio 2005. A quel punto le conclusioni del perito, esplicitate
in perizia e ribadite nel verbale di delucidazione sembravano non porre
problema alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra
sussistere neppure oggi poiché se è vero che il perito va compreso e non
interpretato è altresì vero che per ottenere questo risultato lo stesso deve
essere letto e citato integralmente, non a spezzoni, per di più avulsi dal
contesto, ad uso e consumo della propria tesi come ha proposto il qui
reclamante nell’istanza di libertà provvisoria del 31 maggio 2005 (inc. GIAR
155.2005
, doc. 1) che si è visto respingere a suo dire per cattiva
comprensione delle conclusioni del perito da parte di questo giudice ma che –
con una motivazione (né necessaria e né richiesta), peraltro questa sì
incomprensibile a questo giudice – non ha ritenuto di dovere impugnare alla
CRP.
Sostenere infatti che il perito
psichiatrico avrebbe concluso per un’assenza di pericolo di recidiva è
veramente contrario alla lettera e della perizia psichiatrica e del verbale di
delucidazione, già ampiamente citati più sopra nel richiamo della sentenza 6
giugno 2005 con la quale è stata respinta la libertà provvisoria (inc. GIAR
155.2005
, doc. 4).
Ancora una volta, come già in
occasione dell’istanza di libertà provvisoria, l’istante cita unicamente le
conclusioni di questo giudice esposte nella decisione 6 giugno 2005 omettendo
di menzionare le chiare ed inequivocabili conclusioni del perito a cui si è
fatto riferimento e chiaramente riportate in sentenza.
Non rientra infine nei compiti
del perito quello di valutare e commentare le decisioni di questo giudice,
bensì quello di stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano
indispensabili speciali cognizioni cosa che è invero già stata fatta con la
perizia psichiatrica ed il verbale di delucidazione del 30 maggio 2005.
Per quanto riguarda quindi la
richiesta di chiarimento della perizia il reclamo deve essere respinto non
avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto, peraltro già
esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza
alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico.
b)
L’istante, sempre facendo
riferimento alla decisione 6 giugno 2005, asserisce che questo giudice avrebbe
“fatto notare l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto
presso il __________ e soprattutto circa la terapia seguita da __________ prima
dei fatti noti, quando era in cura presso il dott. __________”. Entrambi gli
elementi sarebbero di sicuro rilievo a mente del reclamante: “il primo per
comprendere meglio l’utilità rispettivamente l’importanza di una eventuale
presa a carico psichiatrica presso il __________; il secondo per chiarire
meglio il pericolo di recidiva che sia Lei (la PP, n.d.r.) che il GIAR fate
derivare anche dal fatto che __________ ha pur delinquito quando era comunque
sotto trattamento psichiatrico” (AI 75, istanza 14 giugno 2005).
Ora, tanto per capire il senso
della decisione 6 giugno 2005 a questo proposito (e si può ragionevolmente
ritenere che l’estensore, cioè la sottoscritta, ne possa spiegare il senso
senza l’ausilio di terze persone), va anzitutto ribadito che questo giudice, al
contrario della PP, mai ha utilizzato l’argomentazione che __________ fosse
sotto trattamento psichiatrico al momento dei fatti per sostanziarne il
pericolo di recidiva; semplicemente è stata evocata la florida psicopatologia
che l’accusato presentava al momento dei fatti (senza disquisire sulla terapia
in corso in quei momenti peraltro risultante dalla cartella clinica del dottor __________
agli atti e dal verbale d’interrogatorio di quest’ultimo, elementi
perfettamente noti al perito psichiatrico al momento dell’allestimento della
perizia e testè menzionati a p. 20 e 21).
Per questo motivo tale richiesta
non riveste carattere di novità, trovandosi già agli atti tali informazioni,
perdipiù note al perito che le avrà valutate per quanto di suo interesse ai
fini della perizia. Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.
È ben vero invece che nulla si
sa, perché nulla vi è agli atti, della terapia prescritta a __________, e da
lui seguita al __________ e durante il suo breve soggiorno alla __________, e
dell’esito della stessa – quindi se la patologia di __________ sia ancora
florida, se sia migliorata o peggiorata (con riferimento alla sua pericolosità)
– come nulla che possa far concludere che con un ricovero presso la __________
la patologia di __________ possa, se non migliorare a breve, quantomeno essere
tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della
sicurezza pubblica. Anche la laconica lettera del dottor __________, capo
servizio presso la __________, (AI 69) nulla dice né a proposito della terapia
seguita o iniziata da __________ in quella struttura né sullo stato attuale
della sua patologia, né sulla necessità di rimanere presso una struttura medica
per essere curato, né sulla possibilità di contenimento del pericolo di
recidiva con la via terapeutica. Addirittura, nel certificato in questione, si
legge che __________ non presenterebbe “disturbi psicopatologi tali da rendere
indispensabile il proseguimento del ricovero nella nostra struttura” senza
specificare se ciò sia dovuto a miglioramenti della patologia di __________, al
fatto che il caposervizio ed i medici curanti presso la __________ ravvisano la
possibilità di procedere con una terapia anche in carcere o altro. Purtroppo
questi elementi non sono stati approfonditi dal magistrato inquirente, invero
inspiegabilmente.
La rilevanza e la pertinenza di
questi elementi già era stata sottolineata da questo giudice in sede di
decisione 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2003.3, doc. 4, punto 5, p. 7 sul
pericolo di recidiva, e punto 6, p. 8 sull’ossequio del principio di
proporzionalità e celerità).
“`V’è poi da dire che nulla si sa della terapia seguita
da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________
se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________,
allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor
__________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________,
AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di
terapia seguito dall'accusato dal momento del suo arresto al trasferimento
presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in
corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata
con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì
che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato
miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento
della carcerazione preventiva.
Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne
fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero
presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se
non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il
rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa
domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in
cura l’accusato presso la __________.”
e
ancora:
“Appare comunque evidente che, in ossequio del
principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui
all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la __________ con mantenimento
dello stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione
costante del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della
carcerazione preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà
quindi procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici
che lo hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________
tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o
comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in
contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato
– che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della
sicurezza pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate”.
È chiaro che il
semplice trasferimento dell’accusato dalla __________ al __________ non solleva
il magistrato inquirente dall’obbligo di costante verifica medica del suo
stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione del pericolo di recidiva
che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito psichiatrico, discende
direttamente dal grado di gravità della sua psicopatologia.
Appare quindi
necessario procedere con l’allestimento di un complemento/attualizzazione della
perizia psichiatrica agli atti che consideri, tra le altre cose, i rapporti dei
medici che hanno in cura __________ almeno dal 30 maggio scorso che il
magistrato inquirente è nuovamente invitato ad acquisire agli atti senza
ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale sia attualmente il grado di
psicopatologia di __________ con riferimento alla sua pericolosità (e di
conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure prestate nell’ambito di un
eventuale ricovero presso la __________, in regime di libertà provvisoria,
possano tenere sotto controllo la patologia di __________ (anche in caso in cui
fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il rischio di messa in
pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado ragionevolmente
prevedibile.
In questo senso
il reclamo è quindi parzialmente accolto.
c)
per quanto
concerne l’attualizzazione della perizia – così come richiesta dal reclamante
con riferimento ad una revisione del punto 1. della perizia psichiatrica – a
mente del reclamante troppe cose sarebbero intervenute dall’ultimo confronto
tra perito e peritando, sarebbe quindi necessario chiedere al dottor __________
un giudizio su quanto successo e conseguentemente un aggiornamento della
perizia per quanto riguarda la situazione attuale di __________ ed eventuali
provvedimenti futuri.
Il mezzo di prova
richiesto non appare, a questo stadio della procedura, né di rilievo né di
pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel
contesto di quanto acquisito: segnatamente non può essere considerato
determinante per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico.
Il perito, nel
suo rapporto, sub. 1, ha specificato quale era lo stato di salute del periziando
al momento dell’allestimento della perizia e quale fosse al momento dei fatti.
Il reclamante non motiva la necessita di un’attualizzazione della perizia e
non spiega per quale motivo la patologia di __________ diagnosticata dal
perito – disturbo di personalità paranoide (ICD-10 F60.0) – sarebbe nel
frattempo mutata tanto da necessitare una nuova valutazione peritale.
Anche per quanto riguarda quindi
l’attualizzazione della perizia il reclamo deve essere respinto per carenza di
motivazione, non avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto,
peraltro già esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della
pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico.
4.
Il reclamo è quindi parzialmente accolto,
con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit.a CPP e contrario),
il carico di tasse e spese di giustizia segue la parziale soccombenza e non si
assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste, alle parti civili che non
hanno praticamente presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3.b).
2.
Le tasse di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 75.- sono a carico
del reclamante per 2/3 e a carico dello Stato per 1/3, e non si assegnano
ripetibili alle parti civili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni formulate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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