INC.2005.15505
Proroga del carcere preventivo
2 settembre 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2005.15505
Data decisione, Autorità:
02.09.2005, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.15505
Lugano
2 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 29 agosto 2005 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, MP Lugano
nei confronti di
__________,
(__________)
accusato per
titolo di incendio intenzionale, danneggiamento, infrazione alla LF sulle armi,
lesioni colpose;
viste le
osservazioni 31/31 agosto 2005 presentate dalla difesa;
visto
l'incarto MP __________;
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della
Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20
marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per
titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge
federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il
pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).
Già a verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha
ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al
negozio __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________.
B.
Il 31 maggio 2005 __________, che
non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo
carico, ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al
suo immediato e spontaneo ricovero presso la CPC di Mendrisio al fine di
sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici potendo lasciare la clinica
soltanto al momento e secondo le modalità indicate dal personale di cura e ciò
sotto comminatoria dell’art. 109 cpv. 1 in caso avesse contravvenuto a tali
disposizioni. A mente dell’istante non sarebbero più stati presenti i motivi di
interesse pubblico per giustificare un suo mantenimento in carcere preventivo.
Per quanto riguarda in
particolare il pericolo di recidiva non sarebbe più stato presente con
riferimento alle conclusioni del perito psichiatrico.
Il magistrato inquirente, con preavviso
negativo 2 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2), ribadendo l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza, ha sollevato la presenza di motivi di
interesse pubblico quali i bisogni istruttori ed il pericolo di recidiva, dal
momento che mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di
risiedere presso la CPC sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici
di tale struttura non avrebbe dato la benché minima garanzia atta a scongiurare
una possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui
imputati visto che lo stesso perito psichiatrico aveva subordinato l’esclusione
di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate misure
terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale (all’epoca del
verbale di delucidazione del 30 maggio 2005) florida patologia dell’accusato.
C.
Con decisione 6 giugno 2005 (inc.
GIAR 155.2005.3, doc. 4) questo giudice – dopo avere constatato la pur non
contestata presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e avere negato
la presenza di pericolo di collusione in relazione agli avanzati bisogni
istruttori – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria constatata
l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che peraltro emergeva
inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica del dottor __________ e dal
verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno 2005. La decisione non è
stata impugnata alla CRP. Questo giudice aveva però avuto modo di osservare a
questo proposito quanto segue, invitando il magistrato inquirente ad una
costante valutazione del pericolo di recidiva tramite il decorso della
psicopatologia dell’accusato.
“Appare comunque evidente che, in ossequio del
principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui
all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la CPC con mantenimento dello
stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione costante
del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della carcerazione
preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà quindi
procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici che lo
hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________
tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o
comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in
contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato
– che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della sicurezza
pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate”.
Il 10 giugno 2005 __________ è
stato trasferito dalla CPC al PCT dopo che ne aveva fatto richiesta,
trasferimento avvallato dal personale medico della CPC (AI 69) e avvenuto senza
obiezioni da parte del perito psichiatrico (AI 73).
D.
Il 14 giugno 2005 la difesa di __________
ha formulato istanza di chiarimento, completazione e attualizzazione della
perizia psichiatrica (AI 75) che si è visto respingere dalla PP con decisione 17
giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), decisione che è stata impugnata
davanti a questo giudice con reclamo 27/28 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4,
doc. 1).
Il reclamo è stato parzialmente
accolto con decisione 25 agosto 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 155.2005.4,
doc. 7).
Dopo avere osservato che:
“È ben vero invece che nulla si sa, perché nulla vi è
agli atti, della terapia prescritta a __________, e da lui seguita al PCT e
durante il suo breve soggiorno alla CPC, e dell’esito della stessa – quindi se
la patologia di __________ sia ancora florida, se sia migliorata o peggiorata
(con riferimento alla sua pericolosità) – come nulla che possa far concludere
che con un ricovero presso la CPC la patologia di __________ possa, se non
migliorare a breve, quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il
rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Anche la laconica
lettera del dottor __________, capo servizio presso la CPC, (AI 69) nulla dice
né a proposito della terapia seguita o iniziata da __________ in quella
struttura né sullo stato attuale della sua patologia, né sulla necessità di
rimanere presso una struttura medica per essere curato, né sulla possibilità di
contenimento del pericolo di recidiva con la via terapeutica. Addirittura, nel
certificato in questione, si legge che __________ non presenterebbe “disturbi
psicopatologi tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero
nella nostra struttura” senza specificare se ciò sia dovuto a miglioramenti
della patologia di __________, al fatto che il caposervizio ed i medici curanti
presso la CPC ravvisano la possibilità di procedere con una terapia anche in
carcere o altro. Purtroppo questi elementi non sono stati approfonditi dal
magistrato inquirente, invero inspiegabilmente.
La rilevanza e la pertinenza di questi elementi già era
stata sottolineata da questo giudice in sede di decisione 6 giugno 2005 (Inc.
GIAR 155.2003.3, doc. 4, punto 5, p. 7 sul pericolo di recidiva, e punto 6, p.
8 sull’ossequio del principio di proporzionalità e celerità).”,
questo giudice, accogliendo
quindi parzialmente il reclamo, ha concluso che:
“È chiaro che il semplice trasferimento dell’accusato
dalla CPC al PCT non solleva il magistrato inquirente dall’obbligo di costante
verifica medica del suo stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione
del pericolo di recidiva che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito
psichiatrico, discende direttamente dal grado di gravità della sua
psicopatologia.
Appare quindi necessario procedere con l’allestimento
di un complemento/attualizzazione della perizia psichiatrica agli atti che
consideri, tra le altre cose, i rapporti dei medici che hanno in cura __________
almeno dal 30 maggio scorso che il magistrato inquirente è nuovamente invitato
ad acquisire agli atti senza ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale
sia attualmente il grado di psicopatologia di __________ con riferimento alla
sua pericolosità (e di conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure
prestate nell’ambito di un eventuale ricovero presso la CPC, in regime di
libertà provvisoria, possano tenere sotto controllo la patologia di __________
(anche in caso in cui fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il
rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado
ragionevolmente prevedibile.”
E.
In data 26 agosto 2005 il
magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al dottor __________ (del
servizio psicosociale di Lugano) – che verosimilmente dovrebbe seguire
l’accusato presso il PCT – (AI 104), e al dottor __________ (capo servizio
presso la CPC di Mendrisio) (AI 105) un “rapporto medico sulle cure
somministrate al detenuto __________ e sulla terapia seguita fino ad oggi”, ciò
“prima di procedere alla richiesta al perito giudiziario del complemento
peritale”.
F.
In data 29
agosto 2005, approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 2 (due) mesi, allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali il
complemento/attualizzazione di perizia ordinato da questo giudice (Istanza,
pag. 2).
A mente del
magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della
proporzionalità – considerata l’oggettiva gravità dei reati e la durata della
carcerazione preventiva – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e
sul pericolo di recidiva, “riconosciuto dalla perizia psichiatrica e da questo
stesso Giudice nella misura in cui si considera che l’accertamento ordinato verte
proprio sull’attualizzazione o meno dello stesso”. (Istanza, pag. 2 in basso).
G.
La difesa, con
osservazioni 30/31 agosto 2005, ribadendo l’assenza di un pericolo di recidiva,
ritiene insostenibile la tesi che il carcere preventivo cui è astretto __________
si giustifichi per i bisogni dell’istruzione “dal momento che la Procuratrice
non fornisce un solo elemento che permetta di ritenere osservati oggi un
pericolo di collusione qualora __________ fosse in libertà provvisoria”
(osservazioni, p. 1) e conclude affermando che “nulla al riguardo è
maggiormente illuminante dell’istanza stessa, che è redatta come una semplice
domanda di arresto: non vi è una sola parola che spieghi o tenti almeno di
giustificare la necessità di un prolungo di inchiesta, ovvero l’impossibilità
di emanare un atto di accusa nel termine di 6 mesi” (osservazioni, p. 2).
In
diritto:
1.
L'istanza,
presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per
rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile.
Considerandi
2.
I principi che
reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse
pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20
marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra
altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Nel caso in esame, con
riferimento alla decisione 6 giugno 2005 di questo giudice con la quale è stata
respinta l’istanza di libertà provvisoria, non occorre dilungarsi più di tanto
per confermare l’esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto scritto nella decisione
citata (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4, punto 3, p. 3):
“Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del
procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo
coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Non solo __________ ha ammesso di avere commesso gli
incendi alla __________ al negozio __________ ed alla porta d’entrata
dell’appartamento di __________, ma indizi oggettivi – quali le tracce del suo
DNA che sono state rinvenute sul luogo del reato e il ritrovamento nella sua
automobile delle bottiglie con le quali ha trasportato il liquidi infiammabile
che ha utilizzato per appiccare gli incendi summenzionati – concorrono a
sostenere la tesi che si sia reso colpevole di simili gesta.”
4.
Il magistrato inquirente ritiene
vi siano ancora bisogni istruttori a giustificare il perdurare della
carcerazione preventiva e meglio il complemento/attualizzazione della perizia
psichiatrica, mentre che l’accusato nega la necessità di un prolungo
dell’inchiesta o meglio l’impossibilità di emanare un atto di accusa nel
termine di 6 mesi.
In merito ai
bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
In simile contesto
giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta possa ritenersi ormai
conclusa con l’accusato, reo confesso, che ribadisce la propria versione dei
fatti in merito all’accaduto e alle motivazioni che l’hanno spinto a commettere
gli incendi del 13/14 marzo 2005 in danno della __________, del negozio __________
e dell’abitazione __________ e neppure il PP menziona o sostanzia ulteriori
atti istruttori ancora da compiere ad eccezione dell’attualizzazione/complemento
della perizia psichiatrica, atto istruttorio che non permette, da solo,
conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o
inquinamento delle prove.
Come già era
stato ricordato al PP nella decisione 6 giugno 2005 di questo giudice con la
quale era stata respinta l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________,
la sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento
delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento
processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora
consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità
concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):
"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di
motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota
alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza,
sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o
inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice
approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione
del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"
(GIAR
23.
settembre 2002 in re Y.)
Nel caso in esame, il preavviso
non tenta neppure di sostanziare concretezza del pericolo di collusione
invocato, con riferimento alla necessità dell’attualizzazione/complemento della
perizia psichiatrica. E d’altronde, come potrebbe? Le verifiche in corso consistono
unicamente nella richiesta dei rapporti dei medici che hanno avuto in cura
l’accusato presso il PCT e la CPC, il cui parere non può di certo venire
influenzato dallo stato di carcerazione o di libertà dell’accusato, lo stesso
dicasi per quella ancora da esperire, cioè l’attualizzazione/complemento di
perizia, che non è neppure, invero sempre più inspiegabilmente, ancora stata
intrapresa dal magistrato.
Ci si chiede infatti, per quale
motivo il magistrato inquirente non abbia già incaricato il perito psichiatrico
di rispondere ai quesiti noti e non abbia quindi ancora provveduto a procedere
con il deposito degli atti, deposito atti che, visto quanto fatto – il rapporto
di Polizia è datato 23 giugno 2005, gli accertamenti tecnici della scientifica
e la documentazione fotografica risalgono al 28 giugno 2005, l’ultimo verbale
davanti al PP è del 29 luglio 2005 (teste __________) e l’ultimo atto
istruttorio è il certificato medico 2 agosto 2005 del dottor __________ (AI 99)
– ed in mancanza di altri atti istruttori da compiere, dal momento che nell’istanza
di proroga non se ne sostanziavano di ulteriori, poteva essere ordinato almeno
da qualche settimana. Il reclamo presentato in data 27/28 giugno 2005 non aveva
infatti effetto sospensivo alcuno – ai sensi dell’art. 281 cpv. 2 CPP il
reclamo davanti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto non ha effetto
sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione
del Giudice – e di conseguenza non impediva al Procuratore pubblico di procedere
in tal senso, in modo da potere prendere perlomeno atto e decidere, nel
rispetto del principio di celerità, su eventuali richieste di complemento
istruttorio che le parti avrebbero se del caso già potuto inoltrare.
Giova a questo proposito ricordare
che ai sensi dell’art. 196 cpv. 1 e 3 CPP quando il Procuratore pubblico
ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso alle parti,
informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un
termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza
di complemento d’inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere e contro le
decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e
dell’arresto. Ai sensi dell’art. 197 CPP alla scadenza inutilizzata del termine
di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la
chiusura dell’istruzione formale.
La dottrina ha
avuto modo di precisare quanto segue.
“Lorsque l’autorité d’instruction estime que son
enquête est complète et qu’elle est d’avis d’avoir procédé à toutes les
investigations nécessaires pour fare éclater la vérité, elle doit décider de la
suite à donner à l’affaire: elle procède à la clôture de l’instruction
(Zwischenverfahren). Si l’information a permis de réunir des charges
suffisantes contre la personne poursuivie, l’autorité compétente va decider de
son renvoi devant la juridiction de jugement. A l’inverse, si la procédure ne
révèle pas de charges suffisantes à l’incontre de l’inculpé, que le fait imputé
ne lui paraît pas punissable ou qu’elle constate l’existence d’une cause
d’extinction de l’action pubblique, elle va prononcer un non-lieu. (G.
Piquerez, procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo 2000, n° 2934 e 2935).
Lorsque l’instruction est terminée, la plupart des législations prévoient que
l’autorité d’instruction transmet le dossier au ministère public avec ses
propositions sur la suite à donner à l’affaire. Seuls quelques codes envisagent
d’informer les parties de la clôture imminente del’instruction, afin qu’elles
se prononcent sur son résultat et son issue e qu’elles puissent requérir un
complément d’enquête (Piquerez, op. cit., n° 2941).
La décision de renvoi (Anklage, Uebeweisungbeschluss)
est l’acte par lequel l’autorité judiciaire est d’avis qu’il existe contre
l’inculpé des charges suffisantes et décide qu’il y a lieu de suivre la
procédure et de faire comparaître l’inculpé devant une juridiction de jugement.
La décision de renvoi définit l’objet des débats et produit les effets d’un acte
d’accusation. Aussi doit-elle désigner le fait punissable imputé au prévenu de
façon précise. Selon la maxime accusatoire, la personne poursuivie doit avoir
une connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, tant au moment de
l’inculpation qu’ulterieurement au stade du renvoi en jugement, afin qu’elle
connaisse le fondement de l’accusation portée contre elle et qu’elle puisse
s’expliquier et préparer sa défense. (Piquerez, op. cit., n° 2965, 2968, 2970).”
Nel caso in
esame è pacifico che l’attualizzazione/complemento di perizia non può essere considerata
come un atto istruttorio in senso stretto, necessario per ricostruire la verità
su quanto successo ed imputato all’accusato. Il risultato di tale
attualizzazione/complemento non può e non potrà – per sua stessa natura –
apportare elementi a carico della colpevolezza dell’accusato per i fatti
contestatigli, né a suo discarico, né potrà modificare l’oggetto dell’eventuale
atto d’accusa.
Mal si comprende
quindi per quale motivo il magistrato inquirente non abbia già provveduto a
contattare il perito ordinandogli il da farsi e perché non possa/voglia,
come peraltro sollecitato dalla stessa difesa, semplicemente procedere con il
deposito degli atti, la chiusura e l’eventuale rinvio a giudizio nei termini
dell’art. 102 cpv. 2 CPP (osservazioni 30 agosto 2005, p. 2).
Il complemento/attualizzazione di
perizia non verte infatti su elementi in connessione con i fatti imputati a __________,
bensì è necessario per verificare lo stadio della sua psicopatologia (che è
indipendente dai fatti contestatigli), il mantenimento o meno della sua
carcerazione preventiva, rispettivamente quale elemento per il giudice del
merito nella scelta della pena da infliggergli in caso di condanna.
Nel caso in esame il magistrato
non sostanzia quindi la necessità di compiere ulteriori atti istruttori – al di
là del deposito degli atti e del decreto di chiusura – e concretezza di
pericolo di collusione, peraltro neppure invocato e che non traspare neppure
lontanamente dagli atti, tali da permettere di concedere la proroga del carcere
preventivo richiesta.
5.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
La presenza del pericolo di
recidiva è stata ammessa da questo giudice già in occasione della decisione 6
giugno 2005 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria
dell’accusato a cui si fa integrale riferimento (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4,
punto 5, p. 6 e 7).
“Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la
sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il
ricovero volontario dell’accusato presso la CPC, ciò non appare il caso ad una attenta
e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica e del verbale
di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.
Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio
2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo
la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave
pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità
della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in
ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando
possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta....Con adeguate cure
farmacologiche e di sostengono psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua
pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da
costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP
2005.
, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la
valutazione sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal
perito proprio all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di
delucidazione orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare
il contenuto della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella
perizia, il dottor __________ ha risposto che “migliorata la sua attuale
e florita patologia è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti
pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005.
Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito,
dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza
pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia,
ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale
è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del
13/14 marzo 2005 (Inc. MP 2005.1938, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio
2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I
suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur
nella florida psicolatologia che presentava al momento dei fatti, egli è
stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di
pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi
notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno
le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).
È ben vero che a mente del perito il trasferimento di __________
alla CPC “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di
perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico”
e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura psichiatrica,
attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla terapia (verbale
30.
maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla domanda n° 3 e p, 3
risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito intravede una
diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non escludendolo
espressamente per quanto riguarda il presente. `V’è poi da dire che nulla si sa
della terapia seguita da __________ presso il PCT prima del suo trasferimento
alla CPC se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005
(Inc. MP 2005.1938, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né
il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in
carcere (Inc. MP 2005.1938, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore
pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall'accusato dal momento del
suo arresto al trasferimento presso la CPC. Non si conosce ad esempio se la
terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________
sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata
modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché
non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo”
terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.
Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne
fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero
presso la CPC la patologia di __________, attualmente florida, possa se non
migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il
rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa
domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in
cura l’accusato presso la CPC.
In queste circostanze e visto quanto detto sopra è
impossibile per questo giudice discostarsi dalle conclusioni del perito
psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un serio pericolo di
recidiva e di messa in pericolo della sicurezza pubblica che permetterebbe di
concedere a __________ la libertà provvisoria”
Non vi sono agli atti elementi
che permettano ora a questo giudice di compiere una valutazione contraria
negando l’esistenza di tale pericolo, essendo passati tre mesi dal verbale di
delucidazione del perito psichiatrico e non avendo il magistrato inquirente,
malgrado il chiaro invito espresso nella decisione 6 giugno 2005 con la quale è
stata respinta l’istanza di libertà provvisoria, provveduto a raccogliere gli
elementi per la costante verifica di tale motivo di interesse pubblico. La
difesa peraltro non è riuscita a portare elementi utili a tale scopo. In queste
circostanze è impossibile per questo giudice scostarsi dalle conclusioni del
perito psichiatrico che devono essere ritenute ancora valide e negare
l’esistenza di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza
pubblica.
6.
Ritenuto tuttora presente il
pericolo di recidiva, solo palese violazione del principio di proporzionalità o
di celerità può essere d’impedimento alla concessione di una proroga.
Nel caso in esame la
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della messa in
pericolo della sicurezza pubblica e con la sola necessità di procedere al
deposito degli atti e alla chiusura, con la successiva emanazione del rinvio a
giudizio, è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________.
Per quanto riguarda il rispetto
del principio di celerità, sebbene sia ancora dato, non si può non osservare,
per tutto quanto detto nei punti precedenti, come tale rispetto sia ormai al
limite.
L’accusato è infatti stato
arrestato il 20 marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da 5 mesi e 10
giorni. In questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa
anche se il magistrato inquirente non ha saputo o voluto spiegare per quale
motivo abbia atteso sino al 26 agosto 2005 per avviare gli accertamenti medici
sul decorso della psicopatologia di __________ quando questo giudice aveva a
chiare lettere ribadito, nella sua decisione 6 giugno 2005 (inc. GIAR
155.2005
, doc. 4, p. 8, punto 6), che:
“I reati imputati a __________ sono di sicura gravità
(a prescindere dal fatto che si tratta di crimini) e in caso di condanna, anche
considerando la scemata responsabilità riconosciuta dal perito psichiatrico, il
rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui
sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino ad una prossima
sollecita valutazione medica sullo stato dell’accusato relativamente al
pericolo di recidiva, in pieno rispetto del principio della
proporzionalità.” (sottolineatura del redattore).
Visto quanto detto sopra non si
può che concludere che ulteriori e inspiegabili ritardi da parte del
Procuratore pubblico non permetterebbero più una tale valutazione di rispetto
del principio di proporzionalità e soprattutto di celerità con le conseguenze
che si possono ben immaginare.
Dovesse il Procuratore pubblico
decidere per un sollecito deposito degli atti il termine di 6 mesi di cui
all’art. 102 cpv. 2 CPP sarebbe appena sufficiente per tale atto e non gli
permetterebbe di determinarsi su eventuali inchieste di complemento d’inchiesta
– che da una lettura superficiale delle osservazioni 30 agosto 2005 della
difesa non sembrano comunque essere nelle intenzioni dell’accusato – di
conseguenza una proroga del carcere preventivo di 10 giorni appare più che
sufficiente e ancora rispettosa dei principi di proporzionalità e di celerità (considerata
la sussistenza del pericolo di recidiva) per permettere al Procuratore pubblico
di vagliare eventuali complementi istruttori proposti dalle parti e per
decidersi sul da farsi. Fermo restando che in caso di mancanza di complementi
istruttori richiesti dalle parti, o in presenza di rinuncia al termine per il
deposito degli atti, il magistrato inquirente è richiamato a procedere
indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare una proroga del carcere preventivo di 10 giorni
con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f
TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 10 (dieci)
giorni e verrà a scadere il 30 settembre 2005 (compreso).
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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