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Decisione

INC.2005.15505

Proroga del carcere preventivo

2 settembre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della

Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20

marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge

federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice

ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il

pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

Già a verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha

ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al

negozio __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________.

B.

Il 31 maggio 2005 __________, che

non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo

carico, ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al

suo immediato e spontaneo ricovero presso la CPC di Mendrisio al fine di

sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici potendo lasciare la clinica

soltanto al momento e secondo le modalità indicate dal personale di cura e ciò

sotto comminatoria dell’art. 109 cpv. 1 in caso avesse contravvenuto a tali

disposizioni. A mente dell’istante non sarebbero più stati presenti i motivi di

interesse pubblico per giustificare un suo mantenimento in carcere preventivo.

Per quanto riguarda in

particolare il pericolo di recidiva non sarebbe più stato presente con

riferimento alle conclusioni del perito psichiatrico.

Il magistrato inquirente, con preavviso

negativo 2 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2), ribadendo l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza, ha sollevato la presenza di motivi di

interesse pubblico quali i bisogni istruttori ed il pericolo di recidiva, dal

momento che mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di

risiedere presso la CPC sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici

di tale struttura non avrebbe dato la benché minima garanzia atta a scongiurare

una possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui

imputati visto che lo stesso perito psichiatrico aveva subordinato l’esclusione

di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate misure

terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale (all’epoca del

verbale di delucidazione del 30 maggio 2005) florida patologia dell’accusato.

C.

Con decisione 6 giugno 2005 (inc.

GIAR 155.2005.3, doc. 4) questo giudice – dopo avere constatato la pur non

contestata presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e avere negato

la presenza di pericolo di collusione in relazione agli avanzati bisogni

istruttori – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria constatata

l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che peraltro emergeva

inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica del dottor __________ e dal

verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno 2005. La decisione non è

stata impugnata alla CRP. Questo giudice aveva però avuto modo di osservare a

questo proposito quanto segue, invitando il magistrato inquirente ad una

costante valutazione del pericolo di recidiva tramite il decorso della

psicopatologia dell’accusato.

“Appare comunque evidente che, in ossequio del

principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui

all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la CPC con mantenimento dello

stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione costante

del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della carcerazione

preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà quindi

procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici che lo

hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________

tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o

comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in

contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato

– che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della sicurezza

pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate”.

Il 10 giugno 2005 __________ è

stato trasferito dalla CPC al PCT dopo che ne aveva fatto richiesta,

trasferimento avvallato dal personale medico della CPC (AI 69) e avvenuto senza

obiezioni da parte del perito psichiatrico (AI 73).

D.

Il 14 giugno 2005 la difesa di __________

ha formulato istanza di chiarimento, completazione e attualizzazione della

perizia psichiatrica (AI 75) che si è visto respingere dalla PP con decisione 17

giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), decisione che è stata impugnata

davanti a questo giudice con reclamo 27/28 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4,

doc. 1).

Il reclamo è stato parzialmente

accolto con decisione 25 agosto 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 155.2005.4,

doc. 7).

Dopo avere osservato che:

“È ben vero invece che nulla si sa, perché nulla vi è

agli atti, della terapia prescritta a __________, e da lui seguita al PCT e

durante il suo breve soggiorno alla CPC, e dell’esito della stessa – quindi se

la patologia di __________ sia ancora florida, se sia migliorata o peggiorata

(con riferimento alla sua pericolosità) – come nulla che possa far concludere

che con un ricovero presso la CPC la patologia di __________ possa, se non

migliorare a breve, quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Anche la laconica

lettera del dottor __________, capo servizio presso la CPC, (AI 69) nulla dice

né a proposito della terapia seguita o iniziata da __________ in quella

struttura né sullo stato attuale della sua patologia, né sulla necessità di

rimanere presso una struttura medica per essere curato, né sulla possibilità di

contenimento del pericolo di recidiva con la via terapeutica. Addirittura, nel

certificato in questione, si legge che __________ non presenterebbe “disturbi

psicopatologi tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero

nella nostra struttura” senza specificare se ciò sia dovuto a miglioramenti

della patologia di __________, al fatto che il caposervizio ed i medici curanti

presso la CPC ravvisano la possibilità di procedere con una terapia anche in

carcere o altro. Purtroppo questi elementi non sono stati approfonditi dal

magistrato inquirente, invero inspiegabilmente.

La rilevanza e la pertinenza di questi elementi già era

stata sottolineata da questo giudice in sede di decisione 6 giugno 2005 (Inc.

GIAR 155.2003.3, doc. 4, punto 5, p. 7 sul pericolo di recidiva, e punto 6, p.

8 sull’ossequio del principio di proporzionalità e celerità).”,

questo giudice, accogliendo

quindi parzialmente il reclamo, ha concluso che:

“È chiaro che il semplice trasferimento dell’accusato

dalla CPC al PCT non solleva il magistrato inquirente dall’obbligo di costante

verifica medica del suo stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione

del pericolo di recidiva che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito

psichiatrico, discende direttamente dal grado di gravità della sua

psicopatologia.

Appare quindi necessario procedere con l’allestimento

di un complemento/attualizzazione della perizia psichiatrica agli atti che

consideri, tra le altre cose, i rapporti dei medici che hanno in cura __________

almeno dal 30 maggio scorso che il magistrato inquirente è nuovamente invitato

ad acquisire agli atti senza ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale

sia attualmente il grado di psicopatologia di __________ con riferimento alla

sua pericolosità (e di conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure

prestate nell’ambito di un eventuale ricovero presso la CPC, in regime di

libertà provvisoria, possano tenere sotto controllo la patologia di __________

(anche in caso in cui fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado

ragionevolmente prevedibile.”

E.

In data 26 agosto 2005 il

magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al dottor __________ (del

servizio psicosociale di Lugano) – che verosimilmente dovrebbe seguire

l’accusato presso il PCT – (AI 104), e al dottor __________ (capo servizio

presso la CPC di Mendrisio) (AI 105) un “rapporto medico sulle cure

somministrate al detenuto __________ e sulla terapia seguita fino ad oggi”, ciò

“prima di procedere alla richiesta al perito giudiziario del complemento

peritale”.

F.

In data 29

agosto 2005, approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.

102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga

di 2 (due) mesi, allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali il

complemento/attualizzazione di perizia ordinato da questo giudice (Istanza,

pag. 2).

A mente del

magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della

proporzionalità – considerata l’oggettiva gravità dei reati e la durata della

carcerazione preventiva – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e

sul pericolo di recidiva, “riconosciuto dalla perizia psichiatrica e da questo

stesso Giudice nella misura in cui si considera che l’accertamento ordinato verte

proprio sull’attualizzazione o meno dello stesso”. (Istanza, pag. 2 in basso).

G.

La difesa, con

osservazioni 30/31 agosto 2005, ribadendo l’assenza di un pericolo di recidiva,

ritiene insostenibile la tesi che il carcere preventivo cui è astretto __________

si giustifichi per i bisogni dell’istruzione “dal momento che la Procuratrice

non fornisce un solo elemento che permetta di ritenere osservati oggi un

pericolo di collusione qualora __________ fosse in libertà provvisoria”

(osservazioni, p. 1) e conclude affermando che “nulla al riguardo è

maggiormente illuminante dell’istanza stessa, che è redatta come una semplice

domanda di arresto: non vi è una sola parola che spieghi o tenti almeno di

giustificare la necessità di un prolungo di inchiesta, ovvero l’impossibilità

di emanare un atto di accusa nel termine di 6 mesi” (osservazioni, p. 2).

In

diritto:

1.

L'istanza,

presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per

rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile.

Considerandi

2.

I principi che

reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse

pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20

marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra

altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998

n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Nel caso in esame, con

riferimento alla decisione 6 giugno 2005 di questo giudice con la quale è stata

respinta l’istanza di libertà provvisoria, non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l’esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto scritto nella decisione

citata (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4, punto 3, p. 3):

“Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del

procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo

coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Non solo __________ ha ammesso di avere commesso gli

incendi alla __________ al negozio __________ ed alla porta d’entrata

dell’appartamento di __________, ma indizi oggettivi – quali le tracce del suo

DNA che sono state rinvenute sul luogo del reato e il ritrovamento nella sua

automobile delle bottiglie con le quali ha trasportato il liquidi infiammabile

che ha utilizzato per appiccare gli incendi summenzionati – concorrono a

sostenere la tesi che si sia reso colpevole di simili gesta.”

4.

Il magistrato inquirente ritiene

vi siano ancora bisogni istruttori a giustificare il perdurare della

carcerazione preventiva e meglio il complemento/attualizzazione della perizia

psichiatrica, mentre che l’accusato nega la necessità di un prolungo

dell’inchiesta o meglio l’impossibilità di emanare un atto di accusa nel

termine di 6 mesi.

In merito ai

bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

In simile contesto

giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta possa ritenersi ormai

conclusa con l’accusato, reo confesso, che ribadisce la propria versione dei

fatti in merito all’accaduto e alle motivazioni che l’hanno spinto a commettere

gli incendi del 13/14 marzo 2005 in danno della __________, del negozio __________

e dell’abitazione __________ e neppure il PP menziona o sostanzia ulteriori

atti istruttori ancora da compiere ad eccezione dell’attualizzazione/complemento

della perizia psichiatrica, atto istruttorio che non permette, da solo,

conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o

inquinamento delle prove.

Come già era

stato ricordato al PP nella decisione 6 giugno 2005 di questo giudice con la

quale era stata respinta l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________,

la sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento

delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento

processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora

consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità

concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di

motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota

alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza,

sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o

inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice

approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione

del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(GIAR

23.

settembre 2002 in re Y.)

Nel caso in esame, il preavviso

non tenta neppure di sostanziare concretezza del pericolo di collusione

invocato, con riferimento alla necessità dell’attualizzazione/complemento della

perizia psichiatrica. E d’altronde, come potrebbe? Le verifiche in corso consistono

unicamente nella richiesta dei rapporti dei medici che hanno avuto in cura

l’accusato presso il PCT e la CPC, il cui parere non può di certo venire

influenzato dallo stato di carcerazione o di libertà dell’accusato, lo stesso

dicasi per quella ancora da esperire, cioè l’attualizzazione/complemento di

perizia, che non è neppure, invero sempre più inspiegabilmente, ancora stata

intrapresa dal magistrato.

Ci si chiede infatti, per quale

motivo il magistrato inquirente non abbia già incaricato il perito psichiatrico

di rispondere ai quesiti noti e non abbia quindi ancora provveduto a procedere

con il deposito degli atti, deposito atti che, visto quanto fatto – il rapporto

di Polizia è datato 23 giugno 2005, gli accertamenti tecnici della scientifica

e la documentazione fotografica risalgono al 28 giugno 2005, l’ultimo verbale

davanti al PP è del 29 luglio 2005 (teste __________) e l’ultimo atto

istruttorio è il certificato medico 2 agosto 2005 del dottor __________ (AI 99)

– ed in mancanza di altri atti istruttori da compiere, dal momento che nell’istanza

di proroga non se ne sostanziavano di ulteriori, poteva essere ordinato almeno

da qualche settimana. Il reclamo presentato in data 27/28 giugno 2005 non aveva

infatti effetto sospensivo alcuno – ai sensi dell’art. 281 cpv. 2 CPP il

reclamo davanti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto non ha effetto

sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione

del Giudice – e di conseguenza non impediva al Procuratore pubblico di procedere

in tal senso, in modo da potere prendere perlomeno atto e decidere, nel

rispetto del principio di celerità, su eventuali richieste di complemento

istruttorio che le parti avrebbero se del caso già potuto inoltrare.

Giova a questo proposito ricordare

che ai sensi dell’art. 196 cpv. 1 e 3 CPP quando il Procuratore pubblico

ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso alle parti,

informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un

termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza

di complemento d’inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere e contro le

decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e

dell’arresto. Ai sensi dell’art. 197 CPP alla scadenza inutilizzata del termine

di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la

chiusura dell’istruzione formale.

La dottrina ha

avuto modo di precisare quanto segue.

“Lorsque l’autorité d’instruction estime que son

enquête est complète et qu’elle est d’avis d’avoir procédé à toutes les

investigations nécessaires pour fare éclater la vérité, elle doit décider de la

suite à donner à l’affaire: elle procède à la clôture de l’instruction

(Zwischenverfahren). Si l’information a permis de réunir des charges

suffisantes contre la personne poursuivie, l’autorité compétente va decider de

son renvoi devant la juridiction de jugement. A l’inverse, si la procédure ne

révèle pas de charges suffisantes à l’incontre de l’inculpé, que le fait imputé

ne lui paraît pas punissable ou qu’elle constate l’existence d’une cause

d’extinction de l’action pubblique, elle va prononcer un non-lieu. (G.

Piquerez, procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo 2000, n° 2934 e 2935).

Lorsque l’instruction est terminée, la plupart des législations prévoient que

l’autorité d’instruction transmet le dossier au ministère public avec ses

propositions sur la suite à donner à l’affaire. Seuls quelques codes envisagent

d’informer les parties de la clôture imminente del’instruction, afin qu’elles

se prononcent sur son résultat et son issue e qu’elles puissent requérir un

complément d’enquête (Piquerez, op. cit., n° 2941).

La décision de renvoi (Anklage, Uebeweisungbeschluss)

est l’acte par lequel l’autorité judiciaire est d’avis qu’il existe contre

l’inculpé des charges suffisantes et décide qu’il y a lieu de suivre la

procédure et de faire comparaître l’inculpé devant une juridiction de jugement.

La décision de renvoi définit l’objet des débats et produit les effets d’un acte

d’accusation. Aussi doit-elle désigner le fait punissable imputé au prévenu de

façon précise. Selon la maxime accusatoire, la personne poursuivie doit avoir

une connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, tant au moment de

l’inculpation qu’ulterieurement au stade du renvoi en jugement, afin qu’elle

connaisse le fondement de l’accusation portée contre elle et qu’elle puisse

s’expliquier et préparer sa défense. (Piquerez, op. cit., n° 2965, 2968, 2970).”

Nel caso in

esame è pacifico che l’attualizzazione/complemento di perizia non può essere considerata

come un atto istruttorio in senso stretto, necessario per ricostruire la verità

su quanto successo ed imputato all’accusato. Il risultato di tale

attualizzazione/complemento non può e non potrà – per sua stessa natura –

apportare elementi a carico della colpevolezza dell’accusato per i fatti

contestatigli, né a suo discarico, né potrà modificare l’oggetto dell’eventuale

atto d’accusa.

Mal si comprende

quindi per quale motivo il magistrato inquirente non abbia già provveduto a

contattare il perito ordinandogli il da farsi e perché non possa/voglia,

come peraltro sollecitato dalla stessa difesa, semplicemente procedere con il

deposito degli atti, la chiusura e l’eventuale rinvio a giudizio nei termini

dell’art. 102 cpv. 2 CPP (osservazioni 30 agosto 2005, p. 2).

Il complemento/attualizzazione di

perizia non verte infatti su elementi in connessione con i fatti imputati a __________,

bensì è necessario per verificare lo stadio della sua psicopatologia (che è

indipendente dai fatti contestatigli), il mantenimento o meno della sua

carcerazione preventiva, rispettivamente quale elemento per il giudice del

merito nella scelta della pena da infliggergli in caso di condanna.

Nel caso in esame il magistrato

non sostanzia quindi la necessità di compiere ulteriori atti istruttori – al di

là del deposito degli atti e del decreto di chiusura – e concretezza di

pericolo di collusione, peraltro neppure invocato e che non traspare neppure

lontanamente dagli atti, tali da permettere di concedere la proroga del carcere

preventivo richiesta.

5.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

La presenza del pericolo di

recidiva è stata ammessa da questo giudice già in occasione della decisione 6

giugno 2005 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria

dell’accusato a cui si fa integrale riferimento (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4,

punto 5, p. 6 e 7).

“Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la

sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il

ricovero volontario dell’accusato presso la CPC, ciò non appare il caso ad una attenta

e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica e del verbale

di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio

2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo

la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave

pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità

della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in

ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando

possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta....Con adeguate cure

farmacologiche e di sostengono psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua

pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da

costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP

2005.

, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la

valutazione sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal

perito proprio all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di

delucidazione orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare

il contenuto della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella

perizia, il dottor __________ ha risposto che “migliorata la sua attuale

e florita patologia è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti

pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito,

dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza

pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia,

ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale

è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del

13/14 marzo 2005 (Inc. MP 2005.1938, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio

2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I

suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur

nella florida psicolatologia che presentava al momento dei fatti, egli è

stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di

pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi

notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno

le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il trasferimento di __________

alla CPC “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di

perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico”

e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura psichiatrica,

attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla terapia (verbale

30.

maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla domanda n° 3 e p, 3

risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito intravede una

diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non escludendolo

espressamente per quanto riguarda il presente. `V’è poi da dire che nulla si sa

della terapia seguita da __________ presso il PCT prima del suo trasferimento

alla CPC se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005

(Inc. MP 2005.1938, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né

il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in

carcere (Inc. MP 2005.1938, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore

pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall'accusato dal momento del

suo arresto al trasferimento presso la CPC. Non si conosce ad esempio se la

terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________

sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata

modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché

non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo”

terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne

fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero

presso la CPC la patologia di __________, attualmente florida, possa se non

migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa

domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in

cura l’accusato presso la CPC.

In queste circostanze e visto quanto detto sopra è

impossibile per questo giudice discostarsi dalle conclusioni del perito

psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un serio pericolo di

recidiva e di messa in pericolo della sicurezza pubblica che permetterebbe di

concedere a __________ la libertà provvisoria”

Non vi sono agli atti elementi

che permettano ora a questo giudice di compiere una valutazione contraria

negando l’esistenza di tale pericolo, essendo passati tre mesi dal verbale di

delucidazione del perito psichiatrico e non avendo il magistrato inquirente,

malgrado il chiaro invito espresso nella decisione 6 giugno 2005 con la quale è

stata respinta l’istanza di libertà provvisoria, provveduto a raccogliere gli

elementi per la costante verifica di tale motivo di interesse pubblico. La

difesa peraltro non è riuscita a portare elementi utili a tale scopo. In queste

circostanze è impossibile per questo giudice scostarsi dalle conclusioni del

perito psichiatrico che devono essere ritenute ancora valide e negare

l’esistenza di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza

pubblica.

6.

Ritenuto tuttora presente il

pericolo di recidiva, solo palese violazione del principio di proporzionalità o

di celerità può essere d’impedimento alla concessione di una proroga.

Nel caso in esame la

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della messa in

pericolo della sicurezza pubblica e con la sola necessità di procedere al

deposito degli atti e alla chiusura, con la successiva emanazione del rinvio a

giudizio, è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________.

Per quanto riguarda il rispetto

del principio di celerità, sebbene sia ancora dato, non si può non osservare,

per tutto quanto detto nei punti precedenti, come tale rispetto sia ormai al

limite.

L’accusato è infatti stato

arrestato il 20 marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da 5 mesi e 10

giorni. In questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa

anche se il magistrato inquirente non ha saputo o voluto spiegare per quale

motivo abbia atteso sino al 26 agosto 2005 per avviare gli accertamenti medici

sul decorso della psicopatologia di __________ quando questo giudice aveva a

chiare lettere ribadito, nella sua decisione 6 giugno 2005 (inc. GIAR

155.2005

, doc. 4, p. 8, punto 6), che:

“I reati imputati a __________ sono di sicura gravità

(a prescindere dal fatto che si tratta di crimini) e in caso di condanna, anche

considerando la scemata responsabilità riconosciuta dal perito psichiatrico, il

rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui

sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino ad una prossima

sollecita valutazione medica sullo stato dell’accusato relativamente al

pericolo di recidiva, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità.” (sottolineatura del redattore).

Visto quanto detto sopra non si

può che concludere che ulteriori e inspiegabili ritardi da parte del

Procuratore pubblico non permetterebbero più una tale valutazione di rispetto

del principio di proporzionalità e soprattutto di celerità con le conseguenze

che si possono ben immaginare.

Dovesse il Procuratore pubblico

decidere per un sollecito deposito degli atti il termine di 6 mesi di cui

all’art. 102 cpv. 2 CPP sarebbe appena sufficiente per tale atto e non gli

permetterebbe di determinarsi su eventuali inchieste di complemento d’inchiesta

– che da una lettura superficiale delle osservazioni 30 agosto 2005 della

difesa non sembrano comunque essere nelle intenzioni dell’accusato – di

conseguenza una proroga del carcere preventivo di 10 giorni appare più che

sufficiente e ancora rispettosa dei principi di proporzionalità e di celerità (considerata

la sussistenza del pericolo di recidiva) per permettere al Procuratore pubblico

di vagliare eventuali complementi istruttori proposti dalle parti e per

decidersi sul da farsi. Fermo restando che in caso di mancanza di complementi

istruttori richiesti dalle parti, o in presenza di rinuncia al termine per il

deposito degli atti, il magistrato inquirente è richiamato a procedere

indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare una proroga del carcere preventivo di 10 giorni

con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f

TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali

del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 10 (dieci)

giorni e verrà a scadere il 30 settembre 2005 (compreso).

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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