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Decisione

INC.2005.15506

Istanza di libertà provvisoria

13 ottobre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della

Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20

marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge

federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice

ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il

pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

Già a verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha

ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________, al __________ ed alla

porta d’entrata dell’appartamento di __________.

B.

Il 31 maggio 2005 __________, che

non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo

carico, ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al

suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________ di __________ al fine

di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici potendo lasciare la

clinica soltanto al momento e secondo le modalità indicate dal personale di

cura e ciò sotto comminatoria dell’art. 109 cpv. 1 in caso avesse contravvenuto

a tali disposizioni. A mente dell’istante non sarebbero più stati presenti i

motivi di interesse pubblico per giustificare un suo mantenimento in carcere

preventivo.

Per quanto riguarda in

particolare il pericolo di recidiva non sarebbe più stato presente con

riferimento alle conclusioni del perito psichiatrico.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 2 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2), ribadendo

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, ha sollevato la

presenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori ed il

pericolo di recidiva, visto che lo stesso perito psichiatrico aveva subordinato

l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate

misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale (all’epoca del

verbale di delucidazione del 30 maggio 2005) florida patologia dell’accusato.

Con decisione 6 giugno 2005 (inc.

GIAR 155.2005.3, doc. 4) questo giudice – dopo avere constatato la pur non

contestata presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e avere negato

la presenza di pericolo di collusione in relazione agli avanzati bisogni

istruttori – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria constatata

l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che peraltro emergeva

inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica del dottor __________ e dal

verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno 2005. La decisione non è

stata impugnata alla CRP.

Il 10 giugno 2005 __________ è

stato trasferito dalla __________, dove era stato ricoverato in stato di

detenzione per alcuni giorni, al __________ dopo che ne aveva fatto richiesta,

trasferimento avvallato dal personale medico della __________ (AI 69) e

avvenuto senza obiezioni da parte del perito psichiatrico (AI 73).

C.

Il 14 giugno 2005 la difesa di __________

ha formulato istanza di chiarimento, completazione e attualizzazione della

perizia psichiatrica (AI 75) che si è visto respingere dalla PP con decisione

17 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), decisione che è stata impugnata

davanti a questo giudice con reclamo 27/28 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4,

doc. 1).

Il reclamo è stato parzialmente

accolto con decisione 25 agosto 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 155.2005.4,

doc. 7) che ha sostanzialmente concluso che:

“È chiaro che il semplice trasferimento dell’accusato

dalla __________ al __________ non solleva il magistrato inquirente

dall’obbligo di costante verifica medica del suo stato, ciò proprio ai fini di

una continua valutazione del pericolo di recidiva che gli è stata riconosciuta

e che, a mente del perito psichiatrico, discende direttamente dal grado di

gravità della sua psicopatologia.

Appare quindi necessario procedere con l’allestimento

di un complemento/attualizzazione della perizia psichiatrica agli atti che

consideri, tra le altre cose, i rapporti dei medici che hanno in cura __________

almeno dal 30 maggio scorso che il magistrato inquirente è nuovamente invitato

ad acquisire agli atti senza ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale

sia attualmente il grado di psicopatologia di __________ con riferimento alla

sua pericolosità (e di conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure

prestate nell’ambito di un eventuale ricovero presso la __________, in regime

di libertà provvisoria, possano tenere sotto controllo la patologia di __________

(anche in caso in cui fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado

ragionevolmente prevedibile.”

D.

In data 26 agosto 2005 il

magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al dottor __________ (del __________)

– che verosimilmente dovrebbe seguire l’accusato presso il __________ – (AI

104), e al dottor __________ (capo servizio presso la __________) (AI 105) un

“rapporto medico sulle cure somministrate al detenuto __________ e sulla

terapia seguita fino ad oggi”, ciò “prima di procedere alla richiesta al perito

giudiziario del complemento peritale”.

In data 29

agosto 2005, approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.

102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente, considerata la gravità dei reati

ascritti a __________ e la sussistenza del pericolo di recidiva, ha inoltrato

richiesta per una proroga di 2 (due) mesi, allo scopo di potere evadere bisogni

istruttori quali il complemento/attualizzazione di perizia ordinato da questo

giudice (Istanza, pag. 2).

La difesa, con

osservazioni 30/31 agosto 2005, ribadendo l’assenza di un pericolo di recidiva

e di bisogni istruttori, si è opposta alla richiesta di proroga.

Il 2 settembre

2005 questo giudice ha concesso una proroga di 10 giorni del carcere preventivo

cui è astretto __________ che di conseguenza sarebbe scaduto il 30 settembre

2005 (inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4).

Il 2 settembre

2005 il PP, ricevuti i rapporti del dottor __________ (AI 115) e __________ (AI

116), ha provveduto a richiedere al perito, dottor __________, un complemento

di perizia (da consegnarsi entro il 16 settembre 2005) sullo stato attuale

della psicopatologia dell’accusato e sulla sussistenza o meno di un pericolo di

recidiva in caso di messa in libertà condizionata dell’accusato con ricovero

presso la __________ (AI 117).

Il 7 settembre

2005 il PP ha inviato alle parti la chiusura dell’istruzione formale (AI 120)

ed il 15 settembre 2005, con atto d’accusa n° __________, ha rinviato a

giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano __________ per

titolo di ripetuto incendio intenzionale e lesioni colpose (Inc. GIAR

155.2005.1, doc. 6).

Con lettera

19/21 settembre 2005 il PP ha inviato al Presidente del __________ ed alle

parti copia del rapporto 16/19 settembre 2005 del perito dottor __________, di

cui si dirà in seguito per quanto di interesse per la presente decisione.

E.

con istanza di

libertà provvisoria 28/29 settembre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 1),

indirizzata direttamente a questo ufficio ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP, __________,

invocando le conclusioni del perito psichiatrico, desumibili dal rapporto

peritale di complemento del 16 settembre 2005, chiede di essere posto in

libertà provvisoria. A mente dell’istante “l’unico motivo che finora ha

giustificato il mantenimento del carcere preventivo di __________ è costituito

dal pericolo di recidiva. ...Alla domanda a sapere quale sia lo stato

psicopatologico di __________ con riferimento alla sua pericolosità, il dottor __________

ha risposto che il peritando non è da ritenere pericoloso per la sicurezza

pubblica e non presenta un rischio di recidiva (pag. 3. in fine).

Parallelamente il perito mette chiaramente in dubbio l’utilità di un ricovero

al __________. ...Questa seconda conclusione si comprende perfettamente alla

luce delle constatazioni fatte dal perito stesso circa il miglioramento del __________,

la cui patologia non deve più essere considerata florida. Ne consegue che non

si giustifica più una libertà provvisoria condizionata al collocamento presso

il __________... .”

F.

Con

osservazioni 3 ottobre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 6) il magistrato

inquirente si oppone a tale istanza asserendo che “benché il perito abbia

concluso nella risposta sul primo quesito (ad a) che in queste condizioni

(mantenendo regolari controlli psichiatrici e osservando le prescrizioni

farmacologiche), il peritando non è da ritenere pericoloso per la sicurezza

pubblica e non presenta un rischio di recidiva, nella risposta al secondo

quesito (ad b) il perito stesso precisa che il rischio di messa in pericolo

della sicurezza pubblica è attualmente minimo. Ne discende che il rischio

di messa in pericolo della sicurezza pubblica anche se attualmente minimo,

è ancora esistente nella situazione personale e psicologica di __________ ciò

che milita per il mantenimento del suo stato detentivo a garanzia della tutela

della sicurezza pubblica”.

G.

Con lettera 4

ottobre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 7) il patrocinatore dell’istante ha

comunicato il formale impegno del suo assistito, “qualora venisse posto in

libertà provvisoria, di rimanere in cura regolarmente presso lo psichiatra

dott. __________ che già lo seguiva prima dell’arresto, e di continuare sotto

il suo controllo la terapia farmacologica attuale, che ha portato a così buoni

risultati”.

H.

Con lettera

7/10 ottobre 2005 la Presidente della Corte delle assise correzionali di

Lugano, Giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha comunicato di avere fissato il pubblico

dibattimento contro __________ per il giorno di lunedì 28 novembre 2005 con

continuazione il 29 ed eventualmente il 30 novembre e di avere spiccato la

relativa citazione (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 8) presentando, la stessa data,

istanza di proroga del carcere preventivo alla Camera dei ricorsi penali ai

sensi dell’art. 103 CPP (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 10).

E considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata

dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a

questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione

dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per

l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura

prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di

Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del

dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della

detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi

come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga,

pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

4.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza basti ricordare quanto già esaminato

con la decisione 6 giugno 2005 con la quale è stata respinta l’istanza di

libertà provvisoria 31 maggio 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4) e con la

decisione 2 settembre 2005 con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza

di proroga del carcere preventivo presentata dal magistrato inquirente (Inc.

GIAR 155.2005.5, doc. 4).

Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del

procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento

nei fatti inquisiti.

Non solo __________ ha ammesso di avere commesso gli

incendi alla __________, al __________ ed alla porta d’entrata

dell’appartamento di __________, ma indizi oggettivi – quali le tracce del suo

DNA che sono state rinvenute sul luogo del reato e il ritrovamento nella sua

automobile delle bottiglie con le quali ha trasportato il liquindi infiammabile

che ha utilizzato per appiccare gli incendi summenzionati – concorrono a

sostenere la tesi che si sia reso colpevole di simili gesta.

5.

Per quanto riguarda i preminenti

motivi di interesse pubblico già si è detto nelle precedenti decisioni di

questo giudice, una a proposito dell’istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR

155.2005

, doc. 4) e l’altra a proposito della proroga del carcere preventivo

(Inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4), che l’unico motivo tuttora presente è il

pericolo di recidiva così come desunto dalla perizia psichiatrica del dottor __________

(AI 55).

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva già si è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e

risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i

precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua

personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti

materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p.

294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n°

1479/1483).

Giova qui ricordare le

conclusioni a cui era giunto questo giudice nella decisione di proroga del

carcere preventivo del 2 settembre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4) che

facevano riferimento a quanto espresso nella sentenza 6 giugno 2005 con la

quale aveva respinto la prima istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR

155.2005

, doc. 4).

“Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la

sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il

ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso

ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica

e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio

2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo

la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave

pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità

della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in

ambitente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando

possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta. ...Con adeguate cure

farmacologiche e di sostengo pscio- e socioterapeutico, ritengo che la sua

pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da

costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________,

AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione

sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio

all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione

orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto

della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor

__________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia

è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come applicare

incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito,

dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza

pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia,

ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale

è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del

13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio

2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I

suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur

nella florida psicolatologia che presentava al momento dei fatti, egli è

stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di

pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi

notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno

le sue intenzioi prima dei fatti e quanto comesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il trasferimento di __________

alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo

delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente

psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura

psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla

terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla

domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito

intravvede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non

escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V’è poi da dire

che nulla si sà della terapia seguita da __________ presso il __________ prima

del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor __________

del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né infatti la

perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________

anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera avv. __________ al

Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall’accusato dal

momento del suo arresto al trasferimento presso la __________. Non si conosce

ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su

prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli stessi medicamenti e

la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che risultati siano stati

ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato miglioramento al di là

dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento della carcerazione

preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne

fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero

presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se

non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il

rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica.

In queste circostanze è impossibile per questo giudice

discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo

stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della

sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà

provvisoria”

A verbale di delucidazione 30

maggio 2005 il perito psichiatrico ha dichiarato che “A parer mio il

prolungato soggiorno al __________ è destinato a confermare il peritando nella

sua già radicata convinzione di essere un perseguitato. In teoria, ciò potrebbe

determinare un aumento della sua pericolosità, che ovviamente in __________

verrebbe adeguatamente contenuta. Il trasferimento alla __________ è

finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di perseguitato per

inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico. Esso costituisce

di per se stesso una misura terapeutica. Inoltre la patologia del peritando

richiede una presa a carico di lunga durata, È importante che vengano

stabilite relazioni valide con il personale curante di riferimento. Per

questo motivo ritengo che il trasferimento alla __________ non debba tardare

troppo”. Sempre nello stesso verbale il perito ha anche risposto

affermativamente alla domanda del PP volta a sapere se un prolungato soggiorno

al __________ avrebbe potuto comportare nel peritando un accrescimento ed un

aggravamento dello stato depressivo tale da comportare potenzialmente anche una

pericolosità per se medesimo e/o una incarcerabilità.

Sennonché, con complemento 16

settembre 2005, il perito, rispondendo alle domande della PP, ha affermato che

“il peritando presenta attualmente un disturbo di personalità paranoide i

cui tratti, grazie alla terapia ora in atto (antidepressivi, stabilizzatori

dell’umore e neurolettici), sono sensibilmente smorzati, in particolare per ciò

che riguarda la tensione endopsichica e l’aggressività che ne deriva. Sono

ancora percettibili una certa diffidenza e sospettosità, che non potranno,

nemmeno in futuro, essere eliminate completamente. Praticamente in remissione

completa è invece l’episodio depressivo grave senza sintomi psicotici. In

queste condizioni (mantenendo regolari controlli psichiatrici e osservando le

prescrizioni farmacologiche), il peritando non è da ritenere pericoloso per la

sicurezza pubblica e non presenta un rischio di recidiva. .... La patologia

del peritando è già ampiamente contenuta dalla terapia posta in atto al __________

e non può, attualmente, essere considerata florida. Il rischio di messa in

pericolo della sicurezza pubblica è attualmente minimo. Ci si deve chiedere,

allo stadio attuale delle cose, se un ricovero alla __________ sia necessario e

opportuno” (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 3, p. 3 in basso e 4).

(sottolineature della redattrice).

Ora, non si può non osservare

come l’istante non comunichi e non proponga a questo giudice, malgrado il

chiaro impegno a sottoporsi a visite presso il dottor __________ ed a

continuare con la terapia farmacologia in corso, un piano terapeutico proposto

dal medico da lui scelto in collaborazione con lo psichiatra del __________

dottor __________.

V’è da dire che la scarcerazione

dell’accusato, che presenta una chiara patologia psichiatrica, andrebbe, se del

caso, preparata con cura soprattutto per quanto riguarda l’assistenza

psicologica e farmacologica. È impensabile che, dopo avere letto il contenuto

della perizia psichiatrica (AI 55) e del verbale di delucidazione del 30 maggio

2005.

(Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 3) – dove il perito si è espresso per la

necessità di un collocamento e del ricovero dell’accusato in una struttura

psichiatrica per potere seguire una cura a lungo termine, sottolineando la

concreta possibilità di peggioramento della sua psicopatologia e delle sue

condizioni in caso di permanenza presso il __________ – , questo giudice possa

ritenere sufficiente per accogliere la presente istanza la laconica conclusione

espressa nel complemento di perizia del 16.09.2005 (“ci si deve chiedere, allo

stato attuale delle cose, se un ricovero alla __________ sia necessario e

opportuno”) soprattutto dopo che il perito stesso ha comunque subordinato

l’assenza di pericolosità del periziato a regolari controlli psichiatrici e al

mantenimento delle prescrizioni farmacologiche attuali, all’esistenza quindi di

un ambiente protetto di cui però non sono attualmente presenti le condizioni e

non sono dati gli estremi.

In questa situazione, con un

complemento di perizia che muta sostanzialmente e apparentemente

affrettatamente – e comunque in modo troppo vago per potere essere qui di aiuto

–, le valutazioni espresse in perizia sulle misure terapeutiche da adottare, e

nell’imminenza del processo, questo giudice non può di certo sostituirsi alla

Corte di merito che dopo avere sentito tutte le parti dovrà valutare e

decidere, in caso di condanna, essendo l’accusato reo confesso, non solo la

pena da infliggere all’accusato ma anche e soprattutto l’eventuale misura

accompagnatoria o l’eventuale sospensione della pena per permettere un

collocamento, che il perito aveva dato come ineluttabile nella perizia

psichiatrica (AI 55), o altro.

Decidere ora e in siffatte

circostanze – con il processo ormai fissato ed una proroga del carcere

preventivo già inoltrata dal Presidente della Corte alla competente Camera dei

ricorsi penali – per una messa in libertà provvisoria significherebbe

sostituirsi alla Corte di merito senza le necessarie basi fattuali,

scientifiche e legali per poterlo fare.

A chi verrebbe lasciata la

facoltà di decidere un piano terapeutico ed il suo rispetto in mancanza di

chiare indicazioni che questo giudice non è in grado di dare dal momento che

non solo non gli sono stati forniti gli elementi ma che neppure tale decisione

rientra nei suoi compiti? Chi mai avviserebbe le Autorità di un peggioramento

di __________ o di un suo mancato ossequio della terapia psichiatrica o

farmacologica? Allo stadio attuale non è infatti né detto né sicuro che

l’appoggio farmacologico e psichiatrico richiesto possa essere garantito in

libertà con la necessaria continuità e tempestività prevista dal perito ed

esercitata al __________; il miglioramento della psicopatologia di __________

essendo soltanto una delle condizioni cumulative (l’altra appunto è costituita

da controlli psichiatrici e dalla continuazione della terapia farmacologica)

indicate dal perito per potere concludere a favore di una riduzione della sua

pericolosità e di conseguenza del rischio di recidiva. Va poi aggiunto che

un’eventuale scarcerazione, già foriera in sé di importanti cambiamenti nella

situazione personale e psicologica di ogni detenuto, nel caso di specie in

mancanza di cure adeguate (ritenute necessarie dal perito ma non definite) e di

un ambiente protetto, potrebbe compromettere la cura attualmente in atto presso

il __________, ciò a maggior ragione se si considera anche che la recente

richiesta di separazione a tempo indeterminato formulata dalla moglie di __________

(cfr. a questo proposito sia l’istanza di libertà provvisoria 28 settembre 2005

che il complemento di perizia 16 settembre 2005), sulla cui legittimità e opportunità

questo giudice non intende naturalmente esprimersi in alcun modo, avrebbe in

ogni caso la conseguenza pratica di lasciare a se stesso l’accusato e la sua

patologia nell’imminenza del processo. Nulla si sa sul luogo di residenza

scelto da __________ in caso di scarcerazione, ovvero se occuperebbe

l’appartamento coniugale o un altro domicilio e se sì con quali mezzi, come

passerebbe le sue giornate e soprattutto come dovrebbero venire organizzati i

regolari controlli psichiatrici e chi si occuperebbe di controllare il rispetto

dei termini della terapia farmacologica; a tal proposito non solo l’istanza di

libertà provvisoria è totalmente silente, ma tali elementi non si evincono

neppure dalla lettura del complemento di perizia.

Queste sono domande a cui solo la

Corte di merito potrà ormai dare risposta dopo l’audizione del perito

psichiatrico che sarà sicuramente chiamato a meglio spiegare, tra l’altro, le

motivazioni a monte del suo cambiamento di rotta in merito al tipo di cure ed

alle misure da applicare all’accusato.

Visto quanto detto sopra questo

giudice non può che propendere per la sussistenza di un concreto pericolo di

recidiva non limitabile, in assenza di un progetto e di un aggancio terapeutico

concreto (che non è nelle competenze di questo ufficio organizzare,

rispettivamente imporre ed effettuare) ed immediatamente attuabile al momento

dell’eventuale scarcerazione, con le sole misure sostitutive di cui all’art. 96

CPP. (cfr. anche sentenza GIAR 15 settembre 2005 in re A.R., Inc. 2005.35504).

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della messa in pericolo della

sicurezza pubblica e con la data del processo già fissata è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati

a __________.

L’accusato è stato arrestato il

20.

marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi 7 mesi ed il

processo è stato fissato per il 28 novembre. Sarà compito della CRP vagliare tale

rispetto, nonché quello del principio di celerità, per la proroga richiesta

sino alla data del processo.

Per quanto riguarda l’esame di

competenza di questo giudice va osservato che i reati imputati a __________

sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini) e in

caso di condanna, anche considerando la scemata responsabilità riconosciuta dal

perito psichiatrico, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire, senza

dimenticare che è e deve rimanere compito specifico del momento processuale

valutare quale condanna infliggere all’accusato e, nel caso in esame, stabilire

le eventuali misure accompagnatorie o sostitutive ai sensi dell’art. 43 CP in

base alle risultanze che scaturiranno al processo, e ciò in pieno rispetto del

principio della proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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