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Decisione

INC.2005.15703

Istanza di libertà provvisoria

22 aprile 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni istruttori come pure non vi sarebbe traccia di pericolo di fuga vista

la volontà più volte espressa di volere rimanere in Svizzera e di ottenere un

permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare che già avrebbe chiesto

(cfr. doc. D allegato all’istanza di libertà provvisoria), in via subordinata

chiede di essere messo in libertà provvisoria in applicazione di una misura

sostitutiva dell’arresto quale il deposito del passaporto o di una cauzione

(cfr. istanza di libertà provvisoria, p. 4);

- con osservazioni 21 aprile 2005 il Procuratore

pubblico chiede la reiezione dell’istanza sostenendo che la posizione

dell’accusato in Svizzera è precaria non essendo di fatto possibile un

ricongiungimento famigliare. La donna dalla quale __________ ha avuto un figlio

non intende ricongiungersi con l’accusato e non vuole avere contatto alcuno con

quest'ultimo, tant’è che __________, durante il suo soggiorno in __________ e a

__________ si sarebbe fatto ospitare da conoscenti dove meglio capitava; il

Procuratore pubblico ritiene poi improponibili le misure sostitutive

dell’arresto avanzate dall’istante poiché quest’ultimo ha inghiottito due

pagine del suo passaporto rendendolo de facto inutilizzabile per lo scopo per

il quale era stato rilasciato (Inc. GIAR 157.2005.3, doc. 4);

- non sono giunte osservazioni da parte del

Presidente della Pretura penale e l’incarto è giunto a questo ufficio in tempo

utile grazie alla buona sorte;

- l’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare l’istanza di libertà provvisoria che ci occupa, ritenuta la sua

ricezione da parte di quest’ufficio il giorno 20 aprile 2005;

- i principi applicabili, sebbene noti alle parti,

vengono qui di seguito riproposti:

“L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di

collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.. Si

aggiunge, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione

del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello

della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della

libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di

diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento

di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali –

nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102

Ia 381).

I menzionati presupposti devono però sussistere

anche quando, a seguito della chiusura dell’istruttoria o dell’emanazione

dell’atto d’accusa o del decreto d’accusa, il carcere preventivo continua oper

legis entro i termini massimi stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 102 cpv.

3 CPP, con riferimento ai disposti degli art. 198 CPP e 230 CPP.

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag.

128)”.

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5);

- nel caso in esame è indubbio che vi siano, con

verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede,

gravi e concreti indizi per i reati ascritti nei confronti del qui istante,

rilevabili dalle ammissioni dell’accusato stesso (Inc. GIAR 157.2005.3, doc. 2

e doc. 6, p. 2) e dalla flagranza di reato, per quanto riguarda l’accusa di

violazione del bando, e dalla chiara e disinteressata chiamata in correità

delle persone accusate dei furti in danno del negozio __________ di __________

per quanto riguarda il reato di ricettazione (Inc. MP 2005.1144, AI 9, p.2; AI

13, AI 14);

- per quanto riguarda il pericolo di fuga – la cui

presenza già era stata considerata al momento della conferma dell’arresto (Inc.

GIAR 157.2005.3, doc. 6) –, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere

accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem);

l'accusato

è cittadino della __________ anche se vale la pena ricordare come in passato si

sia presentato quale cittadino del __________ a mano di un permesso di

soggiorno olandese, valido solo per l’__________; a suo dire sarebbe entrato in

Svizzera per la prima volta nel 2000, ma cosa abbia fatto e dove abbia

soggiornato almeno sino a dicembre 2002 (data della sua entrata illegale per

cui è stato condannato con DA __________ del __________ validamente intimato) e

persino dopo l’emanazione del precedente decreto d’accusa (intimatogli brevi

manu al momento della scarcerazione) non è dato saperlo. __________ è stato

sprovvisto di documenti di legittimazione e nulla ha fatto per procurarseli,

sino almeno a febbraio 2005 quando si è procurato il passaporto tramite

l’ambasciata del suo paese in Italia, all’unico scopo di potere richiedere il

ricongiungimento famigliare per potere risiedere in Svizzera dopo avere

riconosciuto il figlio __________ avuto a seguito di un rapporto con la

cittadina Svizzera __________;

a

prescindere dal fatto che in tutto l’incarto non vi è traccia di una sola

richiesta di permesso di visita inoltrata da __________, questo giudice si

chiede che sorte possa avere anche l’istanza di ricongiungimento famigliare 11

febbraio 2005 (doc. D allegato all’istanza di libertà provvisoria). L’art. 7

LDDS prevede infatti che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha

diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e che questo diritto

si estingue qualora sorga un motivo d’espulsione, orbene non risulta a questo

giudice che __________ abbia contratto matrimonio con l’accusato e neppure che

conviva con lui, anzi sembrerebbe addirittura che non abbia nessuna intenzione

di farlo. Peraltro l’istanza sarebbe irricevibile pure dal profilo formale

avendo sottoscritto procura di rappresentanza all’avv. __________ (che tra

l’altro scrive il falso definendo __________ quale “Ehefrau” di __________)

soltanto l’accusato, il quale non può rappresentare __________ e neppure il

figlio __________ non avendo verosimilmente autorità parentale su di lui.

__________

non ha un lavoro e non sembra che abbia lavorato in passato, non si sa quindi

di cosa viva, non ha un domicilio in Svizzera come pure legami famigliari a

parte quelli con il figlio che non sembra neppure esercitare e che peraltro non

dimostra di avere fatto qualcosa sino ad oggi per il suo mantenimento o per la

sua educazione.

Egli è stato deferito davanti al Pretore penale con

una proposta di pena di 40 giorni di detenzione da espiare e la revoca della

sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli con

il DA __________ del __________, stante la sua situazione vi è un alto pericolo

di compromissione della valutazione di una prognosi favorevole per quanto

riguarda la sospensione condizionale della pena, considerata la reiterazione a

delinquere e la distruzione dei suoi documenti d’identità (considerata la

giurisprudenza delle Corti d’ Assise criminali e correzionali a questo

proposito), distruzione a lui imputabile dal momento che ha dolosamente cercato

di distruggere, anzi divorato in parte, il suo documento d’identità

all’evidente scopo di non essere rimpatriato. Circostanze queste che rendono

concreto il pericolo che __________, in caso di sua messa in libertà

provvisoria, si dia alla fuga, rendendosi irreperibile in Svizzera, come ha

fatto sino al giorno del suo arresto, o rifugiandosi all’estero – come in

passato, il fatto di non disporre di documenti d’identità non è stato un

deterrente per viaggiare al di fuori del suo Paese d'origine ed in generale in

Europa (__________, Svizzera, __________) – e per non più ripresentarsi al

momento del pubblico dibattimento per paura di essere in ogni caso rimpatriato

forzatamente a seguito dell’esecutività dell’espulsione penale decretata il

__________. Il rischio di fuga appare quindi probabile in modo del tutto

concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il

deposito di una cauzione o del passaporto (che, ricordiamolo, è stato distrutto

da __________), non avendo per di più l’accusato alcuna valida autorizzazione

per rimanere in Svizzera e non disponendo di altri documenti. Il pericolo che

__________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile, è

avvalorato dal fatto che visto il sommarsi di procedimenti penali nei suoi

confronti corre anche il rischio dell’avvio di una procedura di rimpatrio

amministrativa nei suoi confronti;

- per quanto riguarda il principio di

proporzionalità, lo stesso appare ancora rispettato. __________ è stato

arrestato per quanto ci riguarda il 18 marzo scorso ed è stato condannato con

il DA __________ dell’__________ – i tempi dell’inchiesta che hanno portato all’emanazione

del decreto d’accusa sono stati rispettosi del principio di celerità – ad una

pena di 40 giorni di detenzione da espiare, oltre alla revoca della sospensione

condizionale concessa alla pena di 45 giorni di detenzione che gli era stata

inflitta con il DA __________ del __________ (per cui ha sofferto solo due

giorni di carcerazione preventiva) e che il Presidente della Pretura penale ha

ricevuto il decreto d’accusa in opposizione il 14 aprile 2005, lo stesso giorno

ha intimato l’ordinanza sulle prove assegnando un termine di 10 giorni per per

notificare le prove da presentare al dibattimento e ha fissato il pubblico

dibattimento per martedì 3 maggio 2005 (nei termini previsti dal CPP) ed ha poi

prorogato, su richiesta della difesa, il termine per la presentazione della

prove sino al 28 aprile 2005 (Inc. della Pretura penale n° __________, doc. 5 e

7); di conseguenza l’accusato al giorno del processo avrà trascorso 46 giorni

in carcere preventivo, meno di quanto proposto dal Procuratore pubblico nel suo

decreto d’accusa compresa la revoca della precedente condanna; se confrontata

quindi con le imputazioni promosse a __________ e con i gravi e concreti indizi

di reato, rilevabili dagli atti e dalle ammissioni dell’accusato stesso, nonché

con le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere, con il fatto che i reati

imputati a __________ sono avvenuti durante il periodo di prova di una condanna

precedente sempre per reati connessi con il soggiorno illegale in Svizzera, si

può desumere che la durata del carcere preventivo sofferto non viola il

principio di proporzionalità;

- in conclusione, constatata l’esistenza di gravi

indizi di reato, concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di

proporzionalità della carcerazione sofferta nei termini suesposti, l’istanza

deve essere respinta con il presente giudizio esente da tasse e spese.

P.Q.M.

visti

gli art. 95 ss e 108 cpv. 3 CPP, 9, 10, 31 CF, 160 e 291 CP;

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata

direttamente a questo giudice in virtù dell’art. 108 cpv. 3 CPP, è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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