INC.2005.15704
Altre misure. LDSS
8 giugno 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.15704
Data decisione, Autorità:
Fatti
08.06.2005, GIAR
Titolo:
Altre misure. LDSS
PENE DELLA PRIVATIVA DI LIBERTÀ
SCARCERAZIONE
art. 279 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.15704
Lugano
8 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo/ricorso
presentato il 3/6 giugno 2005 da
__________, detenuto
c/o __________, __________
(patrocinato di fiducia dall’avv. __________,
__________)
Contro
il trasferimento dallo Stampino al
Penitenziario cantonale quale misura coercitiva camuffata che anticipa un
presunto trasferimento detentivo ai sensi della LMC;
premesso che per
l'emanazione della decisione, visto l'esito, non è necessario assegnare ad
altre Autorità un termine per le osservazioni, rispettivamente visionare
l’incarto di riferimento, bastando gli atti già in possesso di questo ufficio (GIAR
505.2000.1/2);
in
fatto ed in diritto
che:
- il reclamante si trova attualmente in espiazione
di una pena di 85 giorni complessivi di detenzione inflittagli con sentenza 3
maggio 2005 del Presidente della Pretura penale di Bellinzona (GIAR 157.2005.1,
doc. 7), espiazione che si concluderà il 10 giugno prossimo;
- __________, che era stato collocato il 20 maggio
2005 dalla direzione del PCT in regime agevolato per pene di breve durata
presso la Sezione aperta, è stato reintegrato negli scorsi giorni in Carcere
chiuso su decisione della Direzione del Penitenziario e della SEPEM che, dopo
avere saputo dell’intenzione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione di
trasferire il detenuto al termine della pena nel comparto carcerario di Basilea
in via di allontanamento dalla Svizzera, hanno constatato non essere più
presenti le condizioni di un regime detentivo progressivo non essendo
prevedibile l’ottenimento di un regime lavorativo in semi prigionia nonché
essendo ravvisabile il rischio d’allontanamento sul territorio del detenuto;
- contro questo trasferimento si aggrava __________
a questo giudice sostenendo che il trasferimento in carcere chiuso costituisce
un evidente provvedimento legato alle misure coercitive degli stranieri e che
la SEPEM non sarebbe competente per misure limitative della libertà di
conseguenza la sua decisione di trasferimento di __________ in altra sezione
sarebbe nulla in quanto ordinata da Autorità incompetente che tra l’altro
avrebbe agito in violazione del diritto di essere sentito e senza intimare
alcuna decisione formale in merito;
- ai sensi dell’art. 279 CPP il Giudice
dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di
limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV; il
regime carcerario imposto dal PP può essere contestato davanti al GIAR con il
reclamo dell’art. 280 CPP mentre che all’amministrazione penitenziaria resta
invece il potere disciplinare e quello regolamentare. Contro i suoi
provvedimenti non è dato ricorso al GIAR e alla CRP, ma al dipartimento
competente (Rusca, Salmina, Verda, Commentario del codice di procedura penale
ticinese, ad art. 104, n° 12);
- in Ticino l’ordinamento carcerario è disciplinato
dalla Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e dal
relativo regolamento, nonché dal Regolamento del penitenziario di Stato del
Canton Ticino che non prevedono nessuna competenza di questo ufficio per
statuire su ricorso interposto contro le loro decisioni;
- per quanto riguarda l’asserita applicazione
preventiva dell’art. 13b LDDS la tesi del reclamante non può essere condivisa
non essendo stata notificata nessuna decisione d’incarcerazione in vista di
allontanamento (che peraltro, ai sensi dell’art. 27 della Legge d’applicazione
alla LF concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri,
si sarebbe dovuto sottoporre al vaglio di questo ufficio) a __________ ma
trovandosi egli presso il PCT in espiazione di pena e che, ai sensi degli art.
4 e 7 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
per gli adulti le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene sono il
Dipartimento delle istituzioni, la Sezione esecuzione delle pene e delle misure
e il Consiglio di vigilanza in conformità delle competenze stabilite dalle
leggi cantonali e dal regolamento stesso, mentre che al condannato ad una pena
massima di sei mesi e degno di fiducia, la Sezione può concedere l’esecuzione
in forma di semiprigionia se motivi personali, famigliari, professionali o sociali
lo giustificano e contro la decisione della Sezione è dato ricorso entro 5
giorni al Dipartimento;
- visto quanto detto sopra è chiara la mancanza di
competenza di questo ufficio a decidere sul reclamo in oggetto che deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile con la presente decisione definitiva
(art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) esente da tasse e spese di giudizio;
richiamati gli art.
280 e rel. del CPP, nonché la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure
di sicurezza per gli adulti ed il relativo regolamento;
decide:
1.
Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese di giudizio.
3.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster