Lexipedia

Decisione

INC.2005.1603

Istanza di libertà provvisoria

24 febbraio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 13 gennaio 2005, con

contestuale promozione d'accusa per pornografia (doc. 1 e 2, inc. GIAR

16.2005.1).

L'arresto è stato confermato, il 14 gennaio 2005, da

questo giudice, per i bisogni dell'istruzione, pericolo di recidiva e motivi di

ordine pubblico (doc. 5, inc. GIAR 16.2005.1).

B.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è avvenuto a

seguito di una segnalazione da parte del SOCI di Berna indicante lo

"scaricamento" di filmati di pornografia infantile da parte di un

utente identificato in __________ (doc. 2, inc. GIAR 16.2005.1).

Al momento dell'arresto risultava che __________, già

condannato nel __________ per il reato di cui all'art. 187 CP e nel 2003 per il

reato di cui all'art. 197 cifra 3 CP (doc. 3, inc. GIAR 16.2005.1), aveva

"scaricato" da internet, mediante il proprio PC, alcuni filmati e

numerose immagini che mostrano minori nudi, o in atteggiamenti che possono

suscitare interesse sessuale, rispettivamente mentre compiono atti sessuali (AI

1.1).

C.

L'inchiesta è, sino ad oggi, proseguita mediante

l'assunzione delle deposizioni dei medici incaricati del trattamento ex art. 43

CP imposto a all'accusato (cfr. Sentenza __________ Assise correzionali di

Mendrisio), di alcuni testi, nonché dello stesso __________ (AI 1, AI 2.6).

Sono, inoltre, state assunte informazioni circa i trattamenti ambulatoriali

ordinati in sede di precedenti giudizi (AI 5.6) ed è stato chiesto un rapporto

aggiornato, sulla situazione dell'accusato, il rischio di recidiva e la

necessità di misure, al Servizio psicosociale competente per il trattamento

ambulatoriale di cui si è detto sopra (AI 6.2).

D.

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di

essere posto in libertà provvisoria. L'accusato non contesta l'esistenza di

indizi di reato per l'ipotesi di cui all'art. 197 CP (cifra 3 e 3 bis), ma

ritiene che al momento attuale non sussistano più necessità istruttorie sia

perché egli avrebbe ammesso i fatti, sia perché gli inquirenti hanno

sequestrato il suo PC e i dischetti sui quali ha trasferito parte delle

immagini e dei filmati (Istanza 16.02.2005, punto 3).

A mente dell'accusato non sussisterebbero più neppure

il pericolo di recidiva e motivi più generali di ordine pubblico in quanto

l'accusato, a carico della pubblica assistenza, non avrebbe la disponibilità

finanziaria per acquisire un nuovo PC, i relativi programmi e per pagare le

bollette dei collegamenti; inoltre, il pericolo di recidiva potrebbe essere

ulteriormente limitato mediante misure sostitutive dell'arresto quali l'ordine

di non disporre di altro materiale informatico e/o di visitare siti

pedopornografici (Istanza, punto 4).

Il pericolo di fuga non entrerebbe neppure in

considerazione e l'arresto avrebbe avuto quale effetto anche quello di

interrompere il trattamento ambulatoriale ordinato con precedenti decisioni.

L'accusato afferma, da ultimo, che il magistrato

inquirente non si sarebbe (ancora) espresso circa la necessità di una nuova

perizia psichiatrica e, inoltre, che non compete al Procuratore pubblico

l'esame della efficacia del trattamento ambulatoriale precedentemente ordinato

(Istanza, punto 6).

E.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente

la richiesta.

Dopo aver indicato i motivi dell'arresto ed il

"recupero" del materiale "scaricato" da __________, il

Procuratore pubblico afferma esistenza di gravi indizi di reato alla luce del

materiale sequestrato e delle dichiarazioni dell'accusato stesso (Preavviso 21

febbraio 2005, punto 3 primo paragrafo).

In secondo luogo sottolinea l'esistenza (attuale) di

un pericolo di recidiva in quanto l'accusato ha sempre cercato di sottrarsi al

trattamento ambulatoriale ordinato a suo tempo e che quando vi si è sottoposto

lo ha fatto solo per dar seguito ad un obbligo impostogli, al fine di evitare

conseguenze più gravi dal profilo della libertà personale. I medici che lo

hanno avuto in cura, interrogati, hanno asserito che l'accusato rimane una persona

a rischio non avendo manifestato segni di miglioramento, né una presa di

coscienza del proprio problema (Preavviso, punto 3, secondo paragrafo). Per

l'approfondimento della situazione dell'accusato è stata chiesta una nuova

valutazione al servizio psicosociale.

Sempre in sede di preavviso negativo, il Procuratore

pubblico segnala anche il fatto che __________ è pure indagato per atti

sessuali con fanciulli. Dal relativo incarto (inc. MP __________), prodotto con

il preavviso negativo, si constata che il procedimento è stato aperto nel __________

e sospeso lo stesso anno "in attesa di nuovi sviluppi", in

particolare "in attesa che la bambina, __________ dia maggiori

indicazioni sui fatti" (AI 10). Dopo quella data agli atti (di

quell'incarto) sono stati annessi alcuni documenti relativi il gratuito

patrocinio delle parti civili, il verbale __________ 28.01.2005 davanti al PP

(assunto nell'inc. __________) ed una promozione d'accusa datata 21 febbraio

2005, non firmata.

Va comunque detto che nell'ambito del preavviso

negativo il magistrato inquirente non va oltre la semplice indicazione

dell'esistenza del procedimento in questione, in merito al quale __________

viene definito indagato e non accusato: non ne parla né in relazione agli

indizi di reato, né (si potrebbe dire di conseguenza) in relazione all'invocato

pericolo di recidiva, tantomeno per indicare eventuali necessità istruttorie

(cfr. Preavviso 21 febbraio 2005).

F.

Con osservazioni del 23 febbraio 2005 (doc. 5, inc.

GIAR 16.2005.3), la difesa afferma che la promozione d'accusa per atti sessuali

su fanciulli, effettuata contestualmente al preavviso negativo sulla richiesta

di libertà provvisoria, nell'ambito di un procedimento per fatti risalenti al __________,

e oggetto di una decisione di sospensione per un motivo che non è venuto meno,

é del tutto strumentale e volta ad ottenere la protrazione della carcerazione

per un altro reato (quello di cui all'art. 197 CP, per essere espliciti; cfr.

doc. 5, inc. GIAR 16.2005.3).

Nel contempo, segnala che la richiesta di una nuova

valutazione al servizio psicosociale non gli è nota. A giudizio della difesa la

verifica dell'efficacia della misura di cui all'art. 43 CP non compete al

Procuratore pubblico e la valutazione richiesta, estesa alla questione degli

atti sessuali su fanciulli non concerne (o non unicamente) il reato per il

quale l'accusato è stato arrestato.

Da ultimo, sempre secondo la difesa, tale valutazione

non richiede il mantenimento in carcere dell'accusato.

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si

dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta

ricezione dell'istanza il 17 febbraio 2005, è tempestivo dato che il termine di

tre giorni per la trasmissione scadeva di domenica (art. 20 cpv. 1, 3 e 4 CPP,

nonché art. 20 cpv. 5 e contrario).

2.

I principi applicabili in materia di privazione

cautelare della libertà, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i

seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

3.

a)

Anche qualora non contestata, l'esistenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei

limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione

- che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento

della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella

sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente

congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

b)

Nel caso in esame, a giusta ragione, la difesa non

contesta l'esistenza di gravi e concreti indizi di reato in relazione

all'ipotesi di cui all'art. 197 CP (cifra 3 e 3 bis). Tali sono il materiale

sequestrato dagli inquirenti (cfr. AI 1.2, 1.3, 1.23), nonché le dichiarazioni

dello stesso accusato (Verbale PP __________, 28 gennaio 2005, pag. 5).

c)

Per quanto concerne la promozione d'accusa per atti

sessuali con fanciulli (inc. MP __________), le perplessità sollevate dalla

difesa (strumentalizzazione), pur se comprensibili, risultano infondate.

Infatti, se è vero che tale promozione d'accusa

interviene ad oltre due anni dalla segnalazione ed a poco meno di un anno e

mezzo dalla sospensione del procedimento (dopo qualche indagine preliminare),

senza che all'incarto in questione si siano aggiunti nuovi elementi (con

l'eccezione del verbale 28 gennaio 2005 nell'ambito del quale è stato chiesto

all'accusato se non avesse nulla da rimproverarsi in relazione alla figlia __________

- cfr. verbale citato, pag. 8), è altrettanto vero che, nel preavviso negativo,

il Procuratore pubblico non menziona tale ipotesi di reato laddove indica i

gravi indizi di reato a fondamento del mantenimento della carcerazione. Anzi,

in tale contesto egli fa riferimento al verbale 28 gennaio 2005 ma indicando

esplicitamente quanto risulta dalle pagine da 4 a 6.

Laddove parla del pericolo di recidiva menziona il

procedimento in questione, ma semplicemente segnalandone l'esistenza e

ribadendo, inoltre, il persistere della circostanza che ha motivato la

sospensione dl 26 settembre 2003. Il preavviso non contiene, infatti, alcun

cenno ad un pericolo di recidiva in relazione a questa ipotesi di reato,

rispettivamente in relazione al suo (eventuale) insorgere oggi, allorquando i

fatti sarebbero avvenuti nel febbraio __________, sono stati segnalati quello

stesso, sono state esperite indagini preliminari, è stato condotto (sempre dal

MP e dallo stesso Procuratore pubblico) un procedimento (anche) per pornografia

(per fatti sino al luglio __________) sfociato in una condanna (cfr. __________,

AI 7.2).

Al Procuratore pubblico, inoltre, non può sfuggire che

i (concreti) indizi di reato (così come le altre condizioni che giustificano la

detenzione preventiva) debbono essere precisati e illustrati affinché possano

essere contestati (dall'accusato) ed esaminati compiutamente dalle istanze di

reclamo, non bastando il rinvio agli atti, tantomeno la semplice produzione

dell'incarto (si veda, tra le ultime in ordine di tempo, DTF 7 febbraio 2005 in

re C.); ciò, a maggior ragione quando tali elementi non sono stati ritenuti

presenti per due anni.

Alla luce di quanto sopra indicato, la promozione

d'accusa del 21 febbraio 2005 altro non é che un atto formale a garanzia

dell'imputato (e dei suoi diritti) relativo all'esistenza di un determinato

procedimento e non (come la difesa teme ma neppure il magistrato inquirente

sostiene) un ulteriore motivo a giustificazione del preavviso negativo.

d)

In virtù di quanto espresso nei paragrafi precedenti,

si deve concludere che gli indizi di reato indicati dal Procuratore pubblico

con il preavviso negativo, concernono l'ipotesi di reato di cui all'art. 197 CP

(in particolare cifra 3 e 3bis). E questi, come detto, sono dati e concreti.

4.

a)

Neppure il magistrato inquirente invoca, a

giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, l'esistenza del

pericolo di fuga e/o di bisogni istruttori (quest'ultima circostanza è

ulteriore conferma di quanto detto al considerando 3 c. della presente), nel

senso di un pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Ci si può

pertanto esimere, in questa sede, dall'esprimersi in merito.

b)

Il pericolo di recidiva, sostenuto dal magistrato

inquirente e contestato dalla difesa, deve essere valutato con particolare

attenzione alla luce dello scopo della norma di cui all'art. 197 CP. Infatti,

tale norma ha (anche) lo scopo di proteggere l'integrità e lo sviluppo sessuale

dei minori (FF 1985, II, 1106), contrastando il mercato della pedopornografia

(Trechsel, Kurzkommentar, n. 10 ad art. 197) ed il conseguente sfruttamento dei

minori a tali fini "La produzione di pornografia infantile nella quale

sono riprodotti eventi reali, implica necessariamente la commissione di abusi

sessuali su fanciulli. L'aumento del consumo di pornografia infantile stimola

la domanda e la fabbricazione di simili prodotti …" (FF 2000, pag.

2644). Ciò vale sia per i reati menzionati alla cifra 1 della norma, che per

quelli menzionati alle cifre 3 e 3 bis.

A giudizio di questo giudice vi sono agli atti

sufficienti e concreti elementi per ritenere, a questo stadio, presente un

pericolo di recidiva in capo a __________ per il reato di pornografia, con

conseguente necessità di approfondimento (peraltro in corso, cfr. AI 6.2) per

il seguito della procedura e le eventuali necessità del giudizio di merito.

c)

__________ è stato condannato il __________ (anche)

per analogo reato alla pena di 90 giorni di detenzione da espiare. Nonostante

la sospensione ex art. 43 CP per trattamento ambulatoriale, decretata a seguito

di una condanna del 4 febbraio 1997, la pena di 90 giorni è stata espiata nel

corso del 2004 (AI 5.6). Né il procedimento sfociato nel decreto del __________,

né l'espiazione della menzionata pena hanno trattenuto l'accusato dal

continuare a "frequentare" siti di pedopornografia (AI 2.6, pag. 4 e

pag. 5 per lo "scaricamento"). Inoltre, ancorché con minor forza nelle

fasi più recenti dell'inchiesta, l'accusato adduce, a giustificazione del suo

agire, un poco credibile (non da ultimo per l'assenza di riscontri oggettivi)

intento di collaborare alla chiusura dei siti di pedopornografia (AI 1.4, pag.

6; AI 1.7, pag. 2; AI 2.6., pag. 4).

Non da ultimo, va pure considerato che i medici del

servizio psicosociale che hanno assistito l'accusato nell'ambito del

trattamento ambulatoriale ordinato nel __________, lo definiscono persona

ancora a rischio per quanto concerne la pedofilia (AI 1.8, pag. 3; AI 1.9, pag.

6). Ora, se è vero che tale trattamento era stato ordinato a seguito di una

condanna per atti sessuali su fanciulli e non per pornografia, è tutt'altro che

arbitrario ritenere che il rischio menzionato dai medici non possa comprendere

il reato di cui all'art. 197 cifra 3 CP, vista la facilità d'accesso al

materiale pedopornografico nonché l'assenza di un confronto diretto con il

minorenne con conseguente riduzione del "rischio" che ciò comporta

per l'autore.

d)

Non diminuisce tale rischio il fatto che l'autorità

inquirente ha posto sotto sequestro il PC dell'accusato. A prescindere dal

fatto che la convivente ne possiede anch'essa uno (AI 1.5, pag. 5), i costi di

un PC (magari di seconda mano) che semplicemente sia in grado di garantire il

collegamento ad internet e la spesa di collegamento non sono tali da essere

preclusi a persone al beneficio della pubblica assistenza.

Di nulla utilità sarebbe, inoltre, un formale divieto

d'accesso, visto che a ciò neppure è bastata una condanna.

5.

a)

L'istruttoria per il reato che giustifica la

detenzione cautelare è ancora in corso ed il principio di celerità (ex art. 102

CPP) non risulta violato (invero nessuno lo sostiene). In particolare

l'approfondimento del pericolo di una recidiva, anche ai fini delle decisioni

di merito, appare giustificato. Il fatto che tale approfondimento venga

effettuato tramite il servizio che ha trattato ambulatorialmente l'accusato

fino al suo arresto, e non tramite un perito giudiziario, non sembra violare

specifiche norme sull'assunzione e la validità delle probatori (fermo restando

l'eventuale differenza della "forza probatoria"), anche sarebbe

meglio non escludere la difesa dalla procedura di assunzione (art. 57 CPP), a

maggior ragione quando l'atto si avvicina, per forma e finalità, ad uno di

quelli per i quali il codice di rito prescrive modalità precise di assunzione

(GIAR 14 gennaio 2004 in re E., 237.2003.11, cons. 4 o) e 4 p) in particolare).

b)

Il mantenimento della carcerazione preventiva è, da

ultimo, ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

__________ è in carcere da poco più di un mese, è

accusato di un delitto che, nella forma più attenuata (art. 197 cifra 3 bis)

prevede una pena fino ad un anno di detenzione, ma con (in caso di condanna)

applicabilità dell'art. 67 CP. Inoltre, la situazione dell'accusato fa si che

l'applicazione dell'art. 41 (sempre in caso di condanna) non sarebbe altamente

probabile (DTF 118 IV 97).

6.

In conclusione, sono presenti nei confronti di __________,

gravi e concreti indizi del reato di cui all'art. 197 CP (cifra 3 e 3bis),

nonché, e sempre in relazione a tale reato, concreto pericolo di recidiva che

giustificano il mantenimento della detenzione preventiva che è ancora

rispettosa del principio di proporzionalità (così come di quello di celerità ex

art. 102 CPP),

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9,

10, 31 CF, 197 CPS;

decide:

1.

L’istanza di

libertà provvisoria, con proposta subordinata di adozione di altre sostitutive,

presentata da __________ è respinta.

2.

Non si prelevano

tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster