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Decisione

INC.2005.23605

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

7 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è stato incarcerato il

13 luglio 2005, a seguito di decisione 25 aprile 2005 della SPI, intimata il 13

luglio 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento

(doc. 1, inc. GIAR 236.2005.3). __________ è stato sentito il giorno successivo

da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione,

con le seguenti motivazioni:

"

- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b, c e d LDDS

sono date vista l'assenza di collaborazione, le ripetute infrazioni alla LStup

(125 II 369) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico e l'esistenza di

una decisione dell'ufficio competente di non entrata nel merito sull'asilo. Nel

contempo l'autorità preposta all'allontanamento viene invitata ad attivarsi per

quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità)"

(inc. GIAR 236.2005.3, doc. 2)

2.

Con decisione/istanza del 26

settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.

2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 13 ottobre

2005 ex art. 10 LPAmm e non l'11 ottobre 2005 come erroneamente indicato nella

decisione/istanza - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di

tre mesi (cioè sino al 13 gennaio 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal

GIAR (doc. 1 inc. GIAR 236.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge

cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,

rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in

atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Con osservazioni 30 settembre

2005 il patrocinatore dell'incarcerato, si è pronunciato per la reiezione

dell'istanza di proroga, ritenuto che le Autorità preposte nulla avrebbero

fatto per rendere eseguibile l'allontanamento, ciò in violazione del principio

di celerità.

Con scritto 29 settembre 2005

(pervenuto il 3 ottobre 2005) la SPI ha trasmesso, unitamente all'intero

incarto, il fax di pari data della Divisione rimpatri da cui emerge che

dall'audizione del 28 settembre 2005 l'interessato è stato riconosciuto come

cittadino nigeriano, precisando pure che, seppure trattasi di risultato

provvisorio, un documento di viaggio sarà di principio rilasciato dall'Ambasciata

nigeriana di Berna dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da Abuja, il che

potrebbe richiedere qualche tempo.

4.

Nel corso dell'udienza 6 ottobre

2005 l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità

per l'ottenimento dei documenti di legittimazione e di essere cittadino della

Sierra Leone.

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se

è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o

espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire

l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,

in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli

indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125

Considerandi

II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:

tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al

massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità

intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della

carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Per la messa in detenzione (così

come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di

proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione

dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per

mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,

vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero

(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va

inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica

dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare

ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo

dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la

privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo

di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere

sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano

presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti

penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è

ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni

delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può

giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il

regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con

rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de

droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,

settembre 1997, n. 4).

6.

I motivi che in data 14 luglio 2005

avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________

restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,

l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv.

5.

lett. a LDDS.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In

particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino della Sierra

Leone (cfr. verb. GIAR 14.7.2004 e da ultimo verb. pol. 13.07.2005 e 7.09.2005),

tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 28 settembre 2005,

da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza nigeriana (cfr.

fax 29.9.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di quanto sostenuto

dall'UFM nello scritto 2 agosto 2005 alla SPI. Ancora davanti a questo giudice,

il 6 ottobre 2005, ____________ ha ribadito di non aver fatto nulla per

ottenere i documenti di legittimazione, di essere

cittadino della Sierra Leone,

Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto là rischierebbe

la vita, avendo a suo tempo "combatutto con i ribelli", nonchè

di volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.

Va infine ricordato che __________

ha più volte interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione

alla LStup (da ultimo DA 2261.2005 del 15.06.2005), quindi per un reato tale da

mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato

commesso anche dopo il 2003, anno in cui era stato avvertito che doveva

lasciare immediatamente la Svizzera.

In siffatte circostanze e alla

luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi

che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il

principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale

principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non

intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile

allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;

A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:

ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa

di allontanamento di __________ è del 14 luglio 2005, dette autorità hanno

infatti, conformemente allo scritto 2.8.2005 dell'UFM - evidenziante la grande

probabilità che l'interessato fosse cittadino nigeriano, rispettivamente la

necessità di una sua audizione presso l'Ambasciata nigeriana - organizzato

l'audizione di __________ da parte della delegazione nigeriana, audizione che

ha avuto luogo il 28 settembre u.s. e nel corso della quale l'interessato è

stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. doc. B, C, D ed E all.

all'istanza di proroga, nonché fax 29.9.2005 della Divisione rimpatri). Occorre

inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da

parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in

libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento

della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento

di documenti validi.

6.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati.

Se si

considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva

evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di

carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei

documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo

straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1

LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza

della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole

un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la

protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di

proporzionalità. Da ultimo giova ricordare che l'assicurazione dell'interessato

di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. GIAR 6.10.2005) non

può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti

di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.

2.

).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La

decisione/istanza 26 settembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento

cui è astretto __________, è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 13 gennaio 2006, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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