INC.2005.23605
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
7 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.23605
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.23605
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26
settembre 2005 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
____________________
(patr.
d'ufficio dal lic. iur. __________, Lugano);
viste le osservazioni del
patrocinatore della persona incarcerata (30 settembre 2005);
visti gli inc. GIAR
236.2005.3/4/5 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
13 luglio 2005, a seguito di decisione 25 aprile 2005 della SPI, intimata il 13
luglio 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento
(doc. 1, inc. GIAR 236.2005.3). __________ è stato sentito il giorno successivo
da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione,
con le seguenti motivazioni:
"
- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b, c e d LDDS
sono date vista l'assenza di collaborazione, le ripetute infrazioni alla LStup
(125 II 369) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico e l'esistenza di
una decisione dell'ufficio competente di non entrata nel merito sull'asilo. Nel
contempo l'autorità preposta all'allontanamento viene invitata ad attivarsi per
quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità)"
(inc. GIAR 236.2005.3, doc. 2)
2.
Con decisione/istanza del 26
settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.
2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 13 ottobre
2005 ex art. 10 LPAmm e non l'11 ottobre 2005 come erroneamente indicato nella
decisione/istanza - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
tre mesi (cioè sino al 13 gennaio 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal
GIAR (doc. 1 inc. GIAR 236.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Con osservazioni 30 settembre
2005 il patrocinatore dell'incarcerato, si è pronunciato per la reiezione
dell'istanza di proroga, ritenuto che le Autorità preposte nulla avrebbero
fatto per rendere eseguibile l'allontanamento, ciò in violazione del principio
di celerità.
Con scritto 29 settembre 2005
(pervenuto il 3 ottobre 2005) la SPI ha trasmesso, unitamente all'intero
incarto, il fax di pari data della Divisione rimpatri da cui emerge che
dall'audizione del 28 settembre 2005 l'interessato è stato riconosciuto come
cittadino nigeriano, precisando pure che, seppure trattasi di risultato
provvisorio, un documento di viaggio sarà di principio rilasciato dall'Ambasciata
nigeriana di Berna dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da Abuja, il che
potrebbe richiedere qualche tempo.
4.
Nel corso dell'udienza 6 ottobre
2005 l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità
per l'ottenimento dei documenti di legittimazione e di essere cittadino della
Sierra Leone.
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125
Considerandi
II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità
intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della
carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va
inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica
dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare
ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo
dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la
privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo
di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è
ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni
delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può
giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il
regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de
droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
6.
I motivi che in data 14 luglio 2005
avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________
restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,
l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv.
5.
lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In
particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino della Sierra
Leone (cfr. verb. GIAR 14.7.2004 e da ultimo verb. pol. 13.07.2005 e 7.09.2005),
tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 28 settembre 2005,
da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza nigeriana (cfr.
fax 29.9.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di quanto sostenuto
dall'UFM nello scritto 2 agosto 2005 alla SPI. Ancora davanti a questo giudice,
il 6 ottobre 2005, ____________ ha ribadito di non aver fatto nulla per
ottenere i documenti di legittimazione, di essere
cittadino della Sierra Leone,
Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto là rischierebbe
la vita, avendo a suo tempo "combatutto con i ribelli", nonchè
di volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.
Va infine ricordato che __________
ha più volte interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione
alla LStup (da ultimo DA 2261.2005 del 15.06.2005), quindi per un reato tale da
mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato
commesso anche dopo il 2003, anno in cui era stato avvertito che doveva
lasciare immediatamente la Svizzera.
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 14 luglio 2005, dette autorità hanno
infatti, conformemente allo scritto 2.8.2005 dell'UFM - evidenziante la grande
probabilità che l'interessato fosse cittadino nigeriano, rispettivamente la
necessità di una sua audizione presso l'Ambasciata nigeriana - organizzato
l'audizione di __________ da parte della delegazione nigeriana, audizione che
ha avuto luogo il 28 settembre u.s. e nel corso della quale l'interessato è
stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. doc. B, C, D ed E all.
all'istanza di proroga, nonché fax 29.9.2005 della Divisione rimpatri). Occorre
inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da
parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in
libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento
della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento
di documenti validi.
6.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si
considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva
evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di
carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei
documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo
straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1
LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza
della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole
un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la
protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di
proporzionalità. Da ultimo giova ricordare che l'assicurazione dell'interessato
di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. GIAR 6.10.2005) non
può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti
di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.
2.
).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La
decisione/istanza 26 settembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento
cui è astretto __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 13 gennaio 2006, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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