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Decisione

INC.2005.23606

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

11 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.

I fatti che preludono alla

presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (7 ottobre

2005, GIAR 236.2005.5), cui si può far riferimento:

1.

__________ è stato

incarcerato il 13 luglio 2005, a seguito di decisione 25 aprile 2005 della SPI,

intimata il 13 luglio 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire

l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 236.2005.3). __________ è stato sentito il

giorno successivo da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza

della carcerazione, con le seguenti motivazioni:

"

- le condizioni di cui

all'art. 13 b lett. b, c e d LDDS sono date vista l'assenza di collaborazione,

le ripetute infrazioni alla LStup (125 II 369) con conseguente pericolo per

l'ordine pubblico e l'esistenza di una decisione dell'ufficio competente di non

entrata nel merito sull'asilo. Nel contempo l'autorità preposta

all'allontanamento viene invitata ad attivarsi per quanto di sua competenza nel

rispetto del principio di celerità)"

(inc. GIAR 236.2005.3,

doc. 2)

2.

Con decisione/istanza del

preventiva 26 settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma:

art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè

il 13 ottobre 2005 ex art. 10 LPAmm e non l'11 ottobre 2005 come erroneamente

indicato nella decisione/istanza - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI

ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata

di tre mesi (cioè sino al 13 gennaio 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata

dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 236.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge

cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,

rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in

atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura".

2.

In diritto, e non senza

riferimento alla decisione di incarcerazione, la precedente decisione si

esprimeva come segue:

"5.

La decisione

sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione

dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi

che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano

ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di

una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS).

Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois

et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato

dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2

p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1

LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o

espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire

l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,

in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli

indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II

369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:

tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al

massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità

intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della

carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o

effettivi.

Per la messa in detenzione

(così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di

proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione

dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per

mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,

vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero

(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va inoltre ricordato che

con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1

lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza

della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata

collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF

2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere

sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire

un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in

particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole

ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità

ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente

il territorio svizzero verso un altro paese non può giustificare, in assenza

dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua

scarcerazione (DTF 122

Considerandi

II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue

de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,

settembre 1997, n. 4).

6.

I motivi che in data 14

luglio 2005 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________

restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,

l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv.

5.

lett. a LDDS.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In

particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino della Sierra

Leone (cfr. verb. GIAR 14.7.2004 e da ultimo verb. pol. 13.07.2005 e

7.09

), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 28

settembre 2005, da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza

nigeriana (cfr. fax 29.9.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di quanto

sostenuto dall'UFM nello scritto 2 agosto 2005 alla SPI. Ancora davanti a

questo giudice, il 6 ottobre 2005, __________ ha ribadito di non aver fatto

nulla per ottenere i documenti di legittimazione, di essere cittadino della

Sierra Leone, Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto

là rischierebbe la vita, avendo a suo tempo "combattuto con i

ribelli", nonchè di volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.

Va infine ricordato che __________

ha più volte interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione

alla LStup (da ultimo DA __________ del 15.06.2005), quindi per un reato tale

da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68),

reato commesso anche dopo il 2003, anno in cui era stato avvertito che doveva

lasciare immediatamente la Svizzera.

In siffatte circostanze e

alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti

indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta

violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte

all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il

ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr.

DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale

termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta

la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è del 14 luglio 2005,

dette autorità hanno infatti, conformemente allo scritto 2.8.2005 dell'UFM -

evidenziante la grande probabilità che l'interessato fosse cittadino nigeriano,

rispettivamente la necessità di una sua audizione presso l'Ambasciata nigeriana

- organizzato l'audizione di __________ da parte della delegazione nigeriana,

audizione che ha avuto luogo il 28 settembre u.s. e nel corso della quale

l'interessato è stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. doc. B, C, D

ed E all. all'istanza di proroga, nonché fax 29.9.2005 della Divisione

rimpatri). Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva

collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente

giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario

più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine,

rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi.

7.

In conclusione, i motivi

per la carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della

(originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento

dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari

difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle

autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS

e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare

ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo

dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la

privazione della libertà), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa

del principio di proporzionalità. Da ultimo giova ricordare che l'assicurazione

dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb.

GIAR 6.10.2005) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario

possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF

2A.309/2004 consid. 2.2)."

3.

Ancora oggi l'autorità competente

lamenta la totale assenza di collaborazione di __________, collaborazione che

sarebbe di estrema importanza per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il 4

gennaio 2006 si è provveduto nuovamente a sentire l'interessato, ma senza esito

alcuno dato il persistente rifiuto di collaborare opposto da quest'ultimo

all'autorità amministrativa; con scritti (23 novembre e 15 dicembre 2005)

nonché telefonicamente (28 novembre 2005 e 29 dicembre 2005) la SPI ha

sollecitato l'UFR a comunicare se nel frattempo vi fosse stata la conferma del

riconoscimento da parte delle autorità di Aruba ed entro quando fosse possibile

ottenere un documento di viaggio a suo favore.

Con la decisione/richiesta

sottoposta al vaglio di questo ufficio giudiziario si ordina/chiede una proroga

della carcerazione di ulteriori due mesi.

4.

La difesa di __________ non ha

presentato osservazioni.

5.

Nel periodo successivo al 7

ottobre 2005, la SPI, con riferimento al fax 29 settembre 2005 - attestante l'avvenuto

riconoscimento (seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione

nigeriana del 28 settembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un

documento di viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________

-, ha sollecitato, sia per iscritto (23 novembre 2005 e 15 dicembre 2005) che

telefonicamente (28 novembre 2005 e 29 dicembre 2005) l'UFM affinché

comunicasse se l'Ambasciata della Nigeria "è ora" disposta a

rilasciare un documento di viaggio per __________ al fine di organizzare il

volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio 2006, ha informato la SPI di

essere tuttora in attesa di ricevere dalle autorità nigeriane la conferma

definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che ciò dovrebbe avvenire nel corso

del gennaio 2006, precisando nel contempo che dette autorità dalla citata

conferma necessiteranno ancora di almeno una settimana per l'allestimento del

documento di viaggio.

Nel corso del verbale di polizia

4.

gennaio 2006 __________ ha ribadito di chiamarsi __________ e di essere

cittadino della Sierra Leone, di non aver contattato durante il periodo di

carcerazione a Basilea l'Ambasciata di tale paese, in quanto "in Sierra

Leone ho dei problemi politici e quindi non voglio tornare nel mio paese in

quanto la mia vita sarebbe in pericolo", ed infine che, se rilasciato,

è sua intenzione lasciare la Svizzera con mezzi propri. Inoltre ha contestato

l'avvenuto riconoscimento da parte della delegazione della Nigeria, ritenuto

che egli non avrebbe parlato con nessuna di queste persone, che gli avrebbero

rivolto domande in una lingua a lui sconosciuta.

In sede di udienza (11 gennaio

2006) __________ ha ribadito integralmente le suddette dichiarazioni.

6.

In buona sostanza, la situazione

è rimasta immutata per rapporto al momento della precedente decisione e ciò non

certo per inattività delle competenti autorità

hanno compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto

l'allontanamento.

Le condizioni di legge per la

carcerazione sono ancora presenti così come accertate nella decisione del 7

ottobre 2005. Solo resta da valutare se la protrazione di ulteriori due mesi

sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

Allorquando lo stallo della

situazione è dovuto all'atteggiamento (volontario e palese) della persona

incarceratala proporzionalità non può dirsi automaticamente lesa da trascorrere

del tempo in virtù dell'obbligo di collaborare previsto dalla legge, obbligo

sanzionato duramente dalla modifica legislativa del 23 dicembre 2003; in caso

contrario si priverebbero di reale effetto le norme in questione. Non va

inoltre trascurato un certo ritardo da parte delle autorità nigeriane nel

fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento, comunque prevista per il

corrente mese.

In virtù di quanto sopra esposto,

il rinvio non può essere definito, impossibile in tempi prevedibili.

Inoltre, e per quanto concerne il

caso specifico, occorre pure considerare che __________ è sottoposto a

procedura di allontanamento per il "semplice" rifiuto della

concessione dell'asilo, bensì anche in quanto oggetto di un'espulsione penale

per reati contro la salute pubblica (LFStup) di una certa gravità. Da ultimo,

giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 4.01.2006 e GIAR 11.01.2006) non

può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti

di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.

2.

).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La

decisione/istanza 4 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento

cui è astretto __________, è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il

giorno 13 marzo 2006, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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