INC.2005.23606
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
11 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.23606
Data decisione, Autorità:
11.01.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.23606
Lugano
11 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 4 gennaio
2006 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
____________________
__________
preso atto che la difesa non ha
presentato osservazioni;
visti gli inc. GIAR
236.2005.3/4/5/6 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
I fatti che preludono alla
presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (7 ottobre
2005, GIAR 236.2005.5), cui si può far riferimento:
1.
__________ è stato
incarcerato il 13 luglio 2005, a seguito di decisione 25 aprile 2005 della SPI,
intimata il 13 luglio 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire
l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 236.2005.3). __________ è stato sentito il
giorno successivo da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza
della carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"
- le condizioni di cui
all'art. 13 b lett. b, c e d LDDS sono date vista l'assenza di collaborazione,
le ripetute infrazioni alla LStup (125 II 369) con conseguente pericolo per
l'ordine pubblico e l'esistenza di una decisione dell'ufficio competente di non
entrata nel merito sull'asilo. Nel contempo l'autorità preposta
all'allontanamento viene invitata ad attivarsi per quanto di sua competenza nel
rispetto del principio di celerità)"
(inc. GIAR 236.2005.3,
doc. 2)
2.
Con decisione/istanza del
preventiva 26 settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma:
art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè
il 13 ottobre 2005 ex art. 10 LPAmm e non l'11 ottobre 2005 come erroneamente
indicato nella decisione/istanza - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI
ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata
di tre mesi (cioè sino al 13 gennaio 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata
dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 236.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura".
2.
In diritto, e non senza
riferimento alla decisione di incarcerazione, la precedente decisione si
esprimeva come segue:
"5.
La decisione
sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione
dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi
che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano
ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di
una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS).
Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois
et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato
dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2
p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1
LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II
369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità
intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della
carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o
effettivi.
Per la messa in detenzione
(così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va inoltre ricordato che
con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1
lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza
della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata
collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF
2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire
un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in
particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole
ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità
ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente
il territorio svizzero verso un altro paese non può giustificare, in assenza
dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua
scarcerazione (DTF 122
Considerandi
II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue
de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
6.
I motivi che in data 14
luglio 2005 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________
restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,
l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv.
5.
lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In
particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino della Sierra
Leone (cfr. verb. GIAR 14.7.2004 e da ultimo verb. pol. 13.07.2005 e
7.09
), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 28
settembre 2005, da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza
nigeriana (cfr. fax 29.9.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di quanto
sostenuto dall'UFM nello scritto 2 agosto 2005 alla SPI. Ancora davanti a
questo giudice, il 6 ottobre 2005, __________ ha ribadito di non aver fatto
nulla per ottenere i documenti di legittimazione, di essere cittadino della
Sierra Leone, Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto
là rischierebbe la vita, avendo a suo tempo "combattuto con i
ribelli", nonchè di volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.
Va infine ricordato che __________
ha più volte interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione
alla LStup (da ultimo DA __________ del 15.06.2005), quindi per un reato tale
da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68),
reato commesso anche dopo il 2003, anno in cui era stato avvertito che doveva
lasciare immediatamente la Svizzera.
In siffatte circostanze e
alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti
indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta
violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte
all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il
ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr.
DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale
termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta
la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è del 14 luglio 2005,
dette autorità hanno infatti, conformemente allo scritto 2.8.2005 dell'UFM -
evidenziante la grande probabilità che l'interessato fosse cittadino nigeriano,
rispettivamente la necessità di una sua audizione presso l'Ambasciata nigeriana
- organizzato l'audizione di __________ da parte della delegazione nigeriana,
audizione che ha avuto luogo il 28 settembre u.s. e nel corso della quale
l'interessato è stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. doc. B, C, D
ed E all. all'istanza di proroga, nonché fax 29.9.2005 della Divisione
rimpatri). Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva
collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente
giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario
più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine,
rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi.
7.
In conclusione, i motivi
per la carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi della
(originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento
dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari
difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle
autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS
e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare
ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo
dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la
privazione della libertà), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa
del principio di proporzionalità. Da ultimo giova ricordare che l'assicurazione
dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb.
GIAR 6.10.2005) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario
possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF
2A.309/2004 consid. 2.2)."
3.
Ancora oggi l'autorità competente
lamenta la totale assenza di collaborazione di __________, collaborazione che
sarebbe di estrema importanza per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il 4
gennaio 2006 si è provveduto nuovamente a sentire l'interessato, ma senza esito
alcuno dato il persistente rifiuto di collaborare opposto da quest'ultimo
all'autorità amministrativa; con scritti (23 novembre e 15 dicembre 2005)
nonché telefonicamente (28 novembre 2005 e 29 dicembre 2005) la SPI ha
sollecitato l'UFR a comunicare se nel frattempo vi fosse stata la conferma del
riconoscimento da parte delle autorità di Aruba ed entro quando fosse possibile
ottenere un documento di viaggio a suo favore.
Con la decisione/richiesta
sottoposta al vaglio di questo ufficio giudiziario si ordina/chiede una proroga
della carcerazione di ulteriori due mesi.
4.
La difesa di __________ non ha
presentato osservazioni.
5.
Nel periodo successivo al 7
ottobre 2005, la SPI, con riferimento al fax 29 settembre 2005 - attestante l'avvenuto
riconoscimento (seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione
nigeriana del 28 settembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un
documento di viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________
-, ha sollecitato, sia per iscritto (23 novembre 2005 e 15 dicembre 2005) che
telefonicamente (28 novembre 2005 e 29 dicembre 2005) l'UFM affinché
comunicasse se l'Ambasciata della Nigeria "è ora" disposta a
rilasciare un documento di viaggio per __________ al fine di organizzare il
volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio 2006, ha informato la SPI di
essere tuttora in attesa di ricevere dalle autorità nigeriane la conferma
definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che ciò dovrebbe avvenire nel corso
del gennaio 2006, precisando nel contempo che dette autorità dalla citata
conferma necessiteranno ancora di almeno una settimana per l'allestimento del
documento di viaggio.
Nel corso del verbale di polizia
4.
gennaio 2006 __________ ha ribadito di chiamarsi __________ e di essere
cittadino della Sierra Leone, di non aver contattato durante il periodo di
carcerazione a Basilea l'Ambasciata di tale paese, in quanto "in Sierra
Leone ho dei problemi politici e quindi non voglio tornare nel mio paese in
quanto la mia vita sarebbe in pericolo", ed infine che, se rilasciato,
è sua intenzione lasciare la Svizzera con mezzi propri. Inoltre ha contestato
l'avvenuto riconoscimento da parte della delegazione della Nigeria, ritenuto
che egli non avrebbe parlato con nessuna di queste persone, che gli avrebbero
rivolto domande in una lingua a lui sconosciuta.
In sede di udienza (11 gennaio
2006) __________ ha ribadito integralmente le suddette dichiarazioni.
6.
In buona sostanza, la situazione
è rimasta immutata per rapporto al momento della precedente decisione e ciò non
certo per inattività delle competenti autorità
hanno compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto
l'allontanamento.
Le condizioni di legge per la
carcerazione sono ancora presenti così come accertate nella decisione del 7
ottobre 2005. Solo resta da valutare se la protrazione di ulteriori due mesi
sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
Allorquando lo stallo della
situazione è dovuto all'atteggiamento (volontario e palese) della persona
incarceratala proporzionalità non può dirsi automaticamente lesa da trascorrere
del tempo in virtù dell'obbligo di collaborare previsto dalla legge, obbligo
sanzionato duramente dalla modifica legislativa del 23 dicembre 2003; in caso
contrario si priverebbero di reale effetto le norme in questione. Non va
inoltre trascurato un certo ritardo da parte delle autorità nigeriane nel
fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento, comunque prevista per il
corrente mese.
In virtù di quanto sopra esposto,
il rinvio non può essere definito, impossibile in tempi prevedibili.
Inoltre, e per quanto concerne il
caso specifico, occorre pure considerare che __________ è sottoposto a
procedura di allontanamento per il "semplice" rifiuto della
concessione dell'asilo, bensì anche in quanto oggetto di un'espulsione penale
per reati contro la salute pubblica (LFStup) di una certa gravità. Da ultimo,
giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 4.01.2006 e GIAR 11.01.2006) non
può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti
di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.
2.
).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La
decisione/istanza 4 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento
cui è astretto __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il
giorno 13 marzo 2006, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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