INC.2005.26203
Istanza di libertà provvisoria
30 giugno 2005Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2005.26203
Data decisione, Autorità:
30.06.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 107 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.26203
Lugano
30 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 20/21 giugno 2005 da
__________, attualmente detenuta c/o __________
(patr. dalla lic. iur. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 24/27 giugno
2005 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
visto lo scritto della difesa
dell’accusato 28 giugno 2005;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stata arrestata il 3
maggio 2005 a __________ dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto del
Procuratore pubblico Moreno Capella per titolo di truffa, furto ed infrazione
alla LDDS (Inc. MP __________, AI 3) dopo che era tornata in Ticino per
incontrare nuovamente __________ il quale aveva sporto contro l’accusata, in
data 14 aprile 2005, una denuncia per truffa, usura e furto per averlo indotto
a consegnarle con l’inganno, nel mese di febbraio 2005, a più riprese, un
importo complessivo per un controvalore di CHF 135'000.--.
Con la richiesta di conferma dell’arresto 3 maggio 2005 il
magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di furto,
truffa e appropriazione indebita (Inc. GIAR 262.2005.1, doc. 1), mentre che
questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione – con
riferimento alla richiesta di conferma dell’arresto ed in particolare per il
confronto con il denunciante e la verifica sulla sua presenza in Ticino – e per
il pericolo di fuga, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con la
Svizzera (Inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5).
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha
negato ogni addebito dal profilo penale ammettendo unicamente di avere
conosciuto Vittorio __________ nel mese di gennaio 2005 quando si era
presentata a casa sua per vendere, come ambulante, tovaglie e di avere ricevuto
quel giorno stesso CHF 1'000.-- a pagamento di una prestazione sessuale e di
essere poi ritornata a trovare __________, su suo invito, ricevendo da lui in
dono in un’occasione CHF 10'000.-- ed in una successiva € 25'000.-- (Inc. GIAR
262.2005.1, doc. 5, p. 3).
B.
Il 20 giugno 2005 __________, con
l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere
posta in libertà provvisoria; a suo dire non vi sarebbero elementi a sostegno
della sua colpevolezza e gli importi di denaro ricevuti (CHF 1'000.-- per la
prestazione sessuale durante il primo incontro e € 34'500.-- complessivi per
far fronte ad un debito ipotecario che l’accusata avrebbe in patria) sarebbero
dei doni spontanei di __________ mentre che non vi sarebbero prove concrete per
quanto riguarda l’asserita consegna di CHF 25'000.-- per pagare una presunta
quanto inesistente multa alla Polizia degli stranieri – che quand'anche fosse
vera non vi sarebbe l’elemento dell’inganno astuto potendo __________
verificare la fondatezza della multa e l’identità dell’uomo al quale veniva
consegnato il denaro – e non sussisterebbero gli elementi di interesse pubblico
quali il pericolo di collusione, essendo ormai l’inchiesta giunta a
conclusione, e quello di fuga, essendo stata messa sotto sequestro l’automobile
del marito dell’accusata che potrebbe coprire un’eventuale richiesta di
cauzione.
La carcerazione preventiva sin
qui sofferta, inoltre, non ossequierebbe più il principio della proporzionalità
se confrontata con la possibile pena nella denegata ipotesi di una condanna.
(Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 24 giugno 2005 (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2) e dopo avere
illustrato come l’accusata sarebbe riuscita a farsi consegnare con l’inganno da
__________ complessivamente oltre € 75'000.-- e CHF 50'000.-- in un ristretto
lasso di tempo tra febbraio e marzo 2005, ribadisce che esistono gravi e
concreti indizi di colpevolezza evincibili dalle dichiarazioni di __________ e
dell’accusata, nonché da quelle dei testimoni, dalla documentazione bancaria e
dal certificato medico sinora agli atti, elementi di cui si dirà, se del caso,
in seguito.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori il Procuratore pubblico fa riferimento a nuovi interrogatori di __________
– persona a suo dire non facile da interrogare per il suo stato di salute
fisico e mentale – nei quali accertare determinati fatti e circostanze che
andranno a loro volta contestati all’accusata.
A mente del magistrato inquirente
vi sarebbe anche un concreto pericolo di fuga essendo l’accusata cittadina
croata senza alcun legame con il nostro Paese e senza alcun interesse a
presentarsi davanti al giudice di merito essendo tra l’altro il denaro illegalmente
ottenuto da __________ già stato portato dall’accusata, per sua stessa
ammissione, in __________. Il carcere preventivo sofferto dall’istante sarebbe
poi rispettoso del principio della proporzionalità se considerata l’istruttoria
che è stata condotta con celerità e sollecitudine. Tale principio appare poi
rispettato, a fronte della gravità dei reati prospettati, anche nell’ottica di
una presumibile futura condanna con riferimento alla giurisprudenza di Corti
ticinesi in casi analoghi (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2).
D.
L’istante ha presentato, il 17
giugno, delle osservazioni di cui si dirà, se del caso in seguito.
Considerandi
1.
L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 21 giugno 2005, è tempestivo avendolo trasmesso a
questo ufficio a mezzo raccomandata con il preavviso negativo il 24 giugno
2005, nel termine di 3 giorni previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP (che per questo
giudice, ritenuta ricezione del preavviso negativo in data 27 giugno 2005,
viene a scadere il 30 giugno 2005: art. 20 cpv. 3 e 20 cpv. 5 “e contrario”
CPP; sentenza 18 aprile 2002 in re N., GIAR 25.2002.3).
2.
I principi che reggono la materia,
pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad
esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la
presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di Sanela Secic
relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Dagli atti
emerge inequivocabilmente che __________ – cittadina __________ e __________, venditrice
ambulante unitamente al marito __________ di generi di tovaglieria, che ha
svolto questa attività sul territorio elvetico illegalmente non avendo
richiesto nessun permesso alle Autorità amministrative preposte allo scopo – ha
conosciuto __________ – ottantaduenne vedovo, che vive solo ed in condizioni
quantomeno fisiche precarie – nel gennaio di quest’anno mentre si trovava
nell’alto Ticino con il marito per svolgere la propria attività di ambulante.
Così __________
descrive alla Polizia l’incontro con l’accusata “ho fatto la conoscenza di
questa ragazza nel gennaio 2005 quando si è presentata al mio domicilio per
vendere una tovaglia. La succitata è entrata in casa, presentandosi come __________.
Mi raccontava di essere cittadina __________ e di trovarsi sul nostro
territorio in cerca di lavoro. Secondo le sue parole in passato aveva lavorato
in nero presso un albergo di __________. Ad un certo punto del discorso mi
diceva che non intendeva più rientrare nel suo paese e mi chiedeva se potevo
ospitarla. Siccome sono solo ed avevo bisogno di compagna decidevo di ospitarla
e le mostravo la cameretta dove avrebbe dormito. Effettivamente __________ è
rimasta in casa mia fino al 12 marzo 2005. Durante la sua permanenza stava per
qualche giorno in casa poi spariva per 2/3 giorni, indi ritornava. Non mi ha
mai spiegato dove trascorresse il tempo quando si trovava lontano dal mio
domicilio né io gliel’ho mai chiesto. Nei giorni che trascorreva al mio
domicilio chiaramente le davo da mangiare e su sua richiesta, di tanto in tanto
le consegnavo denaro per le sue spese, in particolare per l’acquisto di vestiti
e per pagare il biglietto del bus. ...A domanda dell’interrogante dichiaro che
fra noi non c’è mai stato nulla di sentimentale né sessuale. Solo una volta __________
ha voluto dormire nel mio letto, ma non è successo nulla.” (verbale di
Polizia di __________ del 14 aprile 2005, p. 1, 2 e 4, inc. GIAR 262.2005.1,
doc. 2). Per contro l’accusata ha dichiarato alla Polizia “mi è stata
mostrata una fotocopia in bianco e nero nella quale ho riconosciuto senza ombra
di dubbio il mio amante __________. L’ho conosciuto alla fine del
2004, quando vendevo delle tovaglie in tutto il Ticino, senza nessuna
autorizzazione. Sono così arrivata ad __________ con i mezzi pubblici e ho
bussato alla porta di __________. Sono entrata in casa sua, ma lui non voleva
comperare nulla. Mi ha proposto di fare l’amore ed io ho accettato la sua
proposta. Non mi ricordo quanto mi ha pagato. In quella circostanza, visto che
era solo ed aveva bisogno di compagnia, m’invitò a rimanere (verbale di
Polizia di __________ del 3 maggio 2005, p. 1 e 3, inc. GIAR 262.2005.1, doc.
2).
Davanti a questo
giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto la __________, che ha
affermato di non essersi mai presentata a nessuno con il nome di __________, ha
dichiarato che __________, dopo averla invitata in casa, le avrebbe proposto di
fare sesso “ma io gli ho detto che non ero in vendita ma che vendevo
tovaglie e che inoltre ero sposata e che mio marito era con me. __________ mi
ha proposto CHF 1'000.-- per fare sesso con lui. Io ho accettato anche perché
mio marito si era spostato in un paese vicino per vendere le tovaglie”; in
seguito e dopo avere ricevuto la somma di CHF 1'000.- sarebbe ritornata a casa
con il marito e non riuscendo a far fronte ai debiti ed agli strozzini
di essere ritornata da __________ il quale, dopo avere sentito i problemi della
donna, si sarebbe offerto di aiutarla ribadendole che gli piaceva e che
preferiva dare il denaro a lei piuttosto che ad altri. Sarebbe andato in banca
ad __________ per prelevare € 10'000.-- poi consegnati all’accusata (inc. GIAR
262.2005
, doc. 5). L’estratto conto della __________ di __________ attesta
infatti, in data 31 gennaio 2005, un addebito di CHF 15'700.-- dal conto di __________
corrispondente ad un prelevamento di € 10'000.-- (Inc. MP 2005.2930, AI 50),
consegna di denaro di cui la vittima neppure si ricorda malgrado l’ammissione
dell’accusata e la documentazione bancaria che attesta il prelevamento di tale
importo dal conto di __________.
__________ ha
dichiarato di non chiamarsi __________ e che questo non sarebbe neppure il suo
soprannome (inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5, p. 2), mentre che non solo __________
ha dichiarato di conoscere tale persona con il nome di __________ perché così
aveva detto di chiamarsi, ma l’accusata ha pure firmato il riconoscimento di
debito del 15 febbraio 2005 per € 31'000.--, con il nome di __________. Orbene,
non regge la tesi dell’accusata secondo cui avrebbe utilizzato il nome __________
per sottoscrivere il riconoscimento di debito per volere di __________ (che a
suo dire preferiva chiamarla __________) poiché pure il cognome utilizzato “__________”
non è il suo. Come pure non regge l’asserzione secondo cui il riconoscimento di
debito da lei firmato non avrebbe riportato l’importo di € 31'000.-- all’atto
della firma dal momento che la teste __________
__________,
impiegata presso la __________, ha dichiarato di avere lei stessa allestito il
riconoscimento di debito in questione e che l’importo di € 31'000.-- era quello
che __________ le aveva detto di volere prestare ad una signora sua amica (Inc.
MP __________, AI 28, p. 2). Ben più probabile e verosimile è invece la tesi
che l’accusata abbia firmato con un falso nome poiché per nulla intenzionata a
restituire a __________ gli importi di denaro ricevuti.
E non solo è
falsa l’identità con la quale si era presentata a __________ ed aveva firmato
il riconoscimento di debito di cui sopra ma, contrariamente a quanto raccontato
a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto, l’accusata si è
ben guardata dal comunicare a __________ di essere sposata e madre di famiglia
lasciandogli sperare nella possibilità di una convivenza more uxorio. __________
ha dichiarato al magistrato inquirente che “__________mi disse che era
vergine e che non era mai stata sposata. Mi disse che in Italia si occupava di
fare da guida ai turisti. Io gli dissi subito che ero vedovo e che vivevo da
solo e che desideravo una compagna. Io trovavo che era una donna piacevole. Io
avevo bisogno di compagnia. In due o tre occasioni chiesi all’__________ di
lasciare a casa mia il passaporto siccome volevo accertarmi chi era. Lei mi
disse che voleva sposarmi. Io non ero convinto. I soldi però glieli davo per
pagare l’ipoteca” (Inc. MP __________, AI 54, p. 3). E l’accusata a questo
proposito, alla domanda volta a sapere il motivo per cui aveva nascosto a __________
di essere sposata, ha risposto che “perché per me è come se non fossi
sposata, dato che da quattro anni non ho più convivenza con mio marito; secondo
perché penso che se avessi detto al __________ di essere sposata quello che mi
ha dato forse non me lo avrebbe dato. ...Lui mi disse che voleva una compagna,
una moglie insomma; che voleva sposarmi” e alla domanda dell’interrogante
che le chiedeva se questa storia del matrimonio non era una scusa di __________
perché così riusciva ad ottenere un po’di sesso l’accusata ha risposto che “
no, no, lui voleva che io rimanessi per sempre. Mi telefonava in __________ a
dirmi che lui non poteva restare senza di me. Poteva telefonare liberamente
perché gli avevo dato il mio numero di natel dal quale rispondo sempre e solo
io. Mio marito non lo può usare” (Inc. MP __________, AI 55, p. 2 e 3).
Da ciò si evince
chiaramente il sentimento di forte attaccamento nei confronti della __________
(che convive tuttora con il marito e che non ha dichiarato agli inquirenti
nessuna intenzione di lasciarlo per andare a vivere con __________) che era
nato nella vittima e di conseguenza il motivo per il quale __________, uomo
d’altri tempi ed attaccato oltremodo al denaro, è stato disposto a consegnare
importanti somme di denaro all’accusata, che credeva nubile e disposta o
quantomeno disponibile a condividere la vita con lui, dando fondo a tutti i
suoi risparmi – e finiti i soldi vendendo anche una proprietà immobiliare in
Italia di cui non si era mai voluto separare – e rimanendo senza il becco di un
quattrino in un’età in cui i risparmi di una vita possono influenzare, e di
parecchio, la qualità di vita.
Secic è accusata
di truffa anche per avere indotto __________ a consegnare ad un fantomatico
agente di Polizia, verosimilmente il di lei marito, l’importo di CHF 25'000.--
per pagare una multa che le sarebbe stata inflitta per del lavoro in nero
svolto negli anni precedenti in Ticino.
__________ ha
consegnato alla Polizia cantonale, in occasione del suo verbale
d’interrogatorio del 14 aprile 2005, un manoscritto riportante la dicitura
“ufficio stranieri Chiasso” il numero telefonico di tale ufficio e la scritta
“fotocopia fattura per multa signorina __________” ed altri numeri di telefono
tra cui sembra di leggere il prefisso telefonico per la __________. La teste __________
ha dichiarato di essere stata contattata da __________ il 14 febbraio, durante
la pausa di mezzogiorno e a casa, dicendole che necessitava di CHF 30'000.--.
Richiesta che __________ reiterò quel pomeriggio in banca malgrado non avesse
sufficienti averi sul conto e pretendesse un prestito proponendo in garanzia
alla banca degli averi depositati su un conto presso una banca italiana. Solo a
seguito delle insistenze della funzionaria __________ le dichiarò che questa
somma gli serviva per prestarla ad un’amica, ad una signora che aveva in casa e
che doveva pagare una multa e che poi l’importo gli sarebbe stato ritornato. A
quel punto __________ riuscì a prelevare soltanto quanto ancora rimaneva sul
conto e cioè il corrispettivo di € 12'000.--, CHF 18'774.--, ma già il 22
febbraio tornò nuovamente a ricontattare la funzionaria __________, a casa,
poiché aveva bisogno di incassare due assegni – assegni che voleva incassare a”
tutti i costi” dirà la funzionaria al magistrato interrogante, tanto che __________
dopo averla contattata a casa, e saputo che il pomeriggio sarebbe stata in
Pretura ad __________, si recò sino in Pretura per incontrarla ed il giorno
successivo, per potere incassare, si presentò all’agenzia di __________ perché
la signora __________ quel giorno prestava servizio presso quegli uffici – e
che al momento dell’incasso __________ era accompagnato dalla __________, __________
che la funzionaria __________ vedrà in compagnia di __________ anche il 28
febbraio 2005 in occasione della messa all’incasso di ulteriori 3 assegni da €
10'000.-- l’uno (inc. MP __________, AI 28, p. 1, 2 e 3). Da quanto sopra
emerge chiaramente l’urgenza di __________ di prelevare del denaro, tutti i
suoi risparmi, ed addirittura di essere intenzionato a contrarre un debito
senza che vi fosse altra spiegazione al suo agire se non quella di consegnare
il denaro all’accusata.
__________ nega
recisamente ogni addebito a questo proposito ed in particolare che __________,
che ha riconosciuto in una fotografia di __________ il poliziotto che avrebbe
incontrato presso il Buffet della Stazione di __________ ed al quale avrebbe
consegnato CHF 25'000.-- (cfr. Inc. MP __________, AI non numerato, verbale di
Polizia 1° giugno 2005), abbia mai incontrato il di lei marito.
Sennonché
soccorre a questa obiezione l’AI non numerato relativo al verbale di Polizia
della teste __________ la quale, dopo avere riconosciuto __________, __________
ed il di lei marito su alcune fotografie e dichiarato di conoscere di vista i
coniugi __________ – che saltuariamente avevano frequentato negli ultimi anni
il ristorante Buffet della Stazione di __________, pure frequentato
saltuariamente da __________ – ha altresì dichiarato di avere visto, mesi fa,
probabilmente in febbraio 2005, una mattina __________ e l’accusata entrare nel
ristorante, venire raggiunti al tavolo dopo poco dal marito dell’accusata e
lasciare il locale dopo qualche minuto che avevano trascorso seduti a parlare.
Nulla muta a questa conclusione le discordanze tra le dichiarazioni di __________
e __________ sull’incontro tra i coniugi __________ e __________ presso il
ristorante Buffet della Stazione evidenziato dalla difesa nelle sue
osservazioni non datate giunte il 28 giugno a questo ufficio (inc. GIAR
262.2005.3
doc. 5). __________ conosceva di vista sia __________ che __________
ed ha spontaneamente dichiarato alla Polizia, il 20 giugno 2005, che i due sono
marito e moglie e che frequentavano in passato l’esercizio pubblico con i loro
figli. La teste ha poi dichiarato che i tre (i coniugi __________ e __________,
n.d.r.) sono rimasti alcuni minuti a parlare poi hanno pagato e sono usciti;
questo giudice non vede in questa dichiarazione discrepanza alcuna con le
affermazioni di __________ secondo cui quell’incontro sarebbe durato alcuni
istanti (“Arrivati al Buffet della Stazione di __________, due minuti dopo è
arrivato un uomo che lei mi ha presentato come fosse un poliziotto. Non era
vestito da poliziotto e parlava italiano. Ho preso i soldi dalla mia tasca e li
ho consegnati a quel signore. il tutto è durato 2 minuti...” Inc. MP __________,
AI 17, verbale d’interrogatorio di __________, p. 2 in alto).
Da ultimo ancora
poche parole per osservare che l’accusata ha praticamente sempre accompagnato __________
in occasione dei vari prelevamenti dai suoi conti bancari, sia in Svizzera che
in Italia. Se è vero che non si è mai presentata allo sportello al momento dei
prelevamenti è anche vero che sia la teste __________, funzionaria presso la __________
(AI 28) che il teste __________ (verbale di Polizia del 3 giugno 2005), amico
che ha accompagnato __________ in Italia in occasione del prelevamento di
denaro da un suo conto bancario a __________, hanno dichiarato di avere visto __________
in compagnia di una donna, poi riconosciuta nell’accusata, in occasione dei
vari prelevamenti.
4.
L’accusata
ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che
l’inchiesta sarebbe quasi giunta a conclusione e non sussisterebbe più pericolo
di collusione o inquinamento delle prove. Secondo il magistrato inquirente
vanno invece ancora accertati, interpellando la vittima – cosa non facile a
dipendenza del suo stato di salute e a mente del magistrato inquirente anche
mentale – determinati fatti e circostanze, e andranno poi contestati
all’accusata i fatti e le circostanze che emergeranno dagli interrogatori di __________
o nei quali verranno precisati.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle
prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova
ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
Preliminarmente occorre ricordare
che è compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di
motivazione e della garanzia del contraddittorio, cfr. anche Rep 1998 p. 329),
se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi
indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove, non spettando a
questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare "quanto sta dietro
a … scarna affermazione del preavviso negativo” (decisione GIAR
4.4.2002
in re C.).
Spetta al titolare dell’inchiesta
motivare le sue decisioni e le sue richieste in relazione con le circostanze,
gli atti e le necessità che emergono, man mano, dall’inchiesta stessa (da lui
diretta e, quindi, a lui nota) al fine di permettere verifica di legalità
(senza dimenticare il diritto di essere sentito dell’accusato che può
esplicitarsi correttamente solo a fronte di sufficiente motivazione).(GIAR
192.2005.2
del 17 maggio 2005 in re R.G., p. 7).
Nel caso in esame, in tema di
esigenze istruttorie il Procuratore pubblico si limita ad indicare in modo del
tutto generico gli atti istruttori ancora da evadere, cioè uno o più
interrogatori della vittima, nei quali accertare non meglio precisati
“determinati fatti e circostanze” con successiva contestazione all’accusata dei
“fatti e circostanze che proprio dagli interrogatori di __________ emergeranno
rispettivamente si preciseranno” (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2, preavviso
negativo, p. 6), senza neppure accennare all'esistenza del rischio di collusione
ed inquinamento delle prove che, a dire il vero, neppure emerge in modo
evidente dall'incarto – ci si chiede come l’accusata potrebbe intervenire ad
esempio sui referti dei medici ordinati dal magistrato inquirente per stabilire
lo stato psicofisico della vittima e attesi a giorni, oppure su __________
stesso in vista di prossimi suoi verbali –, e meglio in relazione agli atti
istruttori ancora da esperire indicati dal magistrato inquirente.
In siffatte condizioni questo
giudice non può che concludere per la non sussistenza del pericolo di
inquinamento delle prove o di collusione in relazione agli atti istruttori
prevedibilmente ancora da compiere per la conclusione dell’inchiesta.
5.
È invece dato e sufficientemente
concreto il pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet
sind, …" (Schmid, ibidem).
__________ è cittadina croata ed
italiana e risiede in __________ con il marito ed il figlio. Sebbene sia venuta
diverse volte in Svizzera, con e senza il marito, per svolgere la sua attività
di venditrice ambulante – peraltro illegale – di tovaglie ed affini, o a
rendere visita a __________, non ha nessun legame con il nostro Paese, dove
probabilmente non otterrà più tanto facilmente un permesso di venditrice
ambulante. A questo punto potrebbe facilmente decidere di disertare la
Svizzera, non più interessante dal profilo professionale, per limitare la sua
area lavorativa in patria e in Italia come già fatto in passato.
Se le accuse dovessero essere
confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata
promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e appare verosimile che
l’accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per
ulteriori necessità istruttorie, o a quelle giudicanti se posta in libertà
provvisoria.
Stabilita l’esistenza di pericolo
di fuga occorre ora determinare se questo possa essere validamente limitato
mediante l’adozione di misure sostitutive, segnatamente il versamento di una
cauzione e/o l’imposizione di altre misure sostitutive.
L’inchiesta sembra essere in fase
conclusiva, lo stesso PP indica solo non meglio specificati ulteriori
interrogatori di __________ e dell’accusata e prevede la chiusura del
procedimento per fine luglio. L’entità dei reati, dall’inizio del procedimento
ad oggi, non sembra essersi modificata. Non vi è neppure certezza che in caso
di condanna l’eventuale pena non possa essere sospesa condizionalmente. Di
conseguenza una cauzione adeguata può ragionevolmente limitare il pericolo di
fuga. Viceversa, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con la
Svizzera, è perlomeno dubbia l’utilità, o per meglio dire l’efficacia, del
ritiro dei documenti d’identità con l’obbligo di rimanere in Svizzera (DTF
12.08.1981
in re C., cit. in Rep. 1989 p. 293), tanto più che l’accusata ha il
fulcro dei propri interessi famigliari (marito, figlio e genitori) ed in parte
anche quelli lavorativi in __________ e che l’obbligo di non lasciare la
Svizzera le causerebbe ingenti spese supplementari e non pochi disagi.
L’entità della cauzione deve
essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e
all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione
economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare
cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per
valutare la cauzione non sono molti, ma comunque sufficienti e concreti.
L’accusata vive e lavora con il
marito ed è, a suo dire, proprietaria di un immobile in __________.
L’automobile famigliare (intestata al marito dal momento che lei non dispone
della patente) è un’Audi A6 TDI quasi nuova di “valore molto elevato” (istanza
di libertà provvisoria, p. 3) e __________ ha ammesso di avere ricevuto da __________,
tra febbraio e marzo 2005, in totale € 35'000.—
(CHF 52'000.-- circa) anche se vi
sono concreti indizi che abbia ottenuto di più (€ 57'000.-- e CHF 55'470.-- per
complessivi CHF 140'000.-- circa), nulla si sa poi del reddito dei due coniugi
provento della loro attività di ambulanti che sicuramente esiste se ha permesso
ai due di acquistare l’automobile summenzionata, considerando che l’automobile
non è di certo la spesa primaria di una famiglia. Per contro non appaiono per
nulla concreti i debiti millantati dall’accusata come pure l’esistenza degli
strozzini che minaccerebbero di morte la __________ e della cui esistenza
nessun famigliare ha ritenuto opportuno fare menzione venendo ad esempio a
testimoniare davanti al magistrato inquirente.
Considerato quanto sopra, la
gravità del reato e la concretezza del pericolo di fuga, una cauzione di CHF
40'000.-- appare adeguata.
6.
In conclusione, alla luce di
quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono
dati gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Quest’ultimo può essere
validamente limitato dalla prestazione di una cauzione di CHF 40'000.--.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138, 139 146
e 157 CP, 95 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 20 giugno 2005 da __________
è accolta. Di conseguenza __________ è posta in libertà provvisoria previo
versamento di una cauzione di CHF 40'000.-- presso il Ministero pubblico di
Lugano.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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