INC.2005.26901
Provvedimenti PP
17 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.26901
Data decisione, Autorità:
17.05.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimenti PP
DIRITTI DELLA DIFESA
art. 60 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.26901
Lugano
11 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 maggio
2005 da
__________, __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
contro
gli atti che si riferiscono al riconoscimento
“all’americana” avvenuto il 13 aprile 2005 con richiesta di riconoscimento di
nullità ed estromissione di tali atti dall’incarto MP __________;
viste le osservazioni 17 maggio
2005 del Procuratore pubblico Marco Villa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________,
sergente della Polizia cantonale, è stato formalmente accusato, il 14 aprile 2005,
dei reati di lesioni semplici, molestie sessuali e abuso d’autorità per fatti
avvenuti il 23 ottobre 2004 in territorio di __________, durante un’operazione
di polizia denominata __________ in danno di __________ che in data 25 ottobre
2004 aveva querelato un ignoto agente di Polizia per un'aggressione fisica
subita durante un’operazione di Polizia in corso per una manifestazione di
protesta.
In data 27
ottobre 2004 è stata interrogata la querelante (AI 2) ed in data 4 novembre
2004 il teste __________ (AI 5) che si trovava sui luoghi con la querelante al
momento dei fatti e che, per sua stessa dichiarazione, aveva avuto l’occasione
di prendere visione in precedenza del verbale 27 ottobre 2004 della querelante.
Il 21 febbraio 2005 è stata sottoposta alla querelante la documentazione
fotografica riguardante tutti gli agenti della Polizia cantonale incorporati
nel distaccamento per il Mantenimento dell’Ordine (MO), tra le fotografie
sottopostele la querelante ha riconosciuto come l’agente querelato quello con
il numero di matricola __________ con una verosimiglianza al massimo del 50 % e
gli agenti con i numeri di matricola __________, __________ e __________ con
una verosimiglianza inferiore al 50 %. Nessuno degli agenti riconosciuti dalla
querelante il 21 febbraio 2005 (AI 14), in base alla lista con i nominativi
degli agenti impegnati nell’operazione __________ del 23 ottobre 2004, aveva
però partecipato all’operazione di __________ del 23 ottobre 2004.
Constatato che
nella documentazione fotografica raffigurante tutti i membri MO mancavano le
fotografie di due agenti (tra l’altro facenti parte del distaccamento attivo a __________
il 23 ottobre 2004) il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al
Comando anche la fotografia del __________ (n° di matricola __________) e del __________
(n° di matricola __________). Le fotografie di tali agenti sono poi state
sottoposte alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20) unitamente a 5 fogli
di fotografie degli agenti del MO già agli atti (in tutto il plico inviato il 3
febbraio 2005 dal __________, AI 7, consta di 17 fogli raffiguranti ognuno in
fotocopia più fotografie in bianco e nero e formato tessera di agenti del MO;
tra i sei fogli di fotografie estratti dal plico di cui all’AI 7 e mostrati
alla querelante in data 11 marzo 2005, AI 20, vi è il foglio con la fotografia
del reclamante). In questa seconda occasione la querelante ha riconosciuto gli
occhi dell’__________ (n° di matricola __________) come simili a quelli
dell’agente che l’avrebbe colpita e molestata.
Il 22 marzo
2005 il magistrato inquirente ha provveduto all’interrogatorio in qualità di
indiziato di __________ (AI 22) il quale ha negato ogni addebito.
In data 24
marzo 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale
l’autorizzazione per interrogare in qualità di testimoni i __________ (n° di
matricola __________), __________ (n° di matricola __________), __________ (n°
di matricola __________) e l’__________ (n° di matricola __________). Per
inciso si osserva che la fotografia del __________ e dell’__________ non si
trovavano più tra quelle mostrate alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI
20), bensì unicamente tra quelle a lei mostrate in data 21 febbraio 2005 (AI
14). I quattro agenti appena menzionati sono stati sentiti tutti in qualità di
testimoni, alla presenza del difensore dell’indiziato __________, in data 7
aprile 2005 (AI 31, 32, 33 e 34).
Il verbale
dell’allora teste __________ è stato interrotto dal Procuratore pubblico il
quale ha così concluso: “sulla scorta delle presenti mie dichiarazioni il
Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il verbale non potendo
già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come possibile indiziato”.
Sempre in data
7 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia
cantonale di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e
il __________, il __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________,
__________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il
23 ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei
partecipanti al confronto che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in
presenza del difensore del __________ e del __________ – a nessuno degli altri
agenti partecipanti al confronto è stata ricordata l’eventuale facoltà di far
assistere al confronto un proprio patrocinatore – e durante il quale la
querelante ha riconosciuto il __________ come l’ignoto agente da lei querelato.
In data 14
aprile 2005 il magistrato inquirente ha proceduto all’interrogatorio in qualità
di indiziato di __________ alla presenza del difensore di quest’ultimo al
termine del quale ha promosso nei suoi confronti l’accusa per i reati di
lesioni semplici, molestie sessuali e abuso di autorità.
Il giorno
stesso il Procuratore pubblico ha emanato decreto di non luogo a procedere nei
confronti del __________ sostenendo, tra l’altro, che sei tra gli agenti
presenti al confronto all’americana, in base alle risultanze d’inchiesta,
potevano entrare in considerazione come autore dei fatti prospettati (mentre
che dei sei espressamente richiesti dal Procuratore pubblico quattro, stante la
lista del personale di polizia impiegato nel “__________” sabato 23 ottobre
2004, non sarebbero neppure stati presenti sui luoghi: i n° di matricola __________,
__________, __________ e __________).
In data 22
aprile 2005 si è proceduto ad un verbale a confronto tra l’accusato e la
querelante alla presenza del patrocinatore dell’accusato: entrambe le parti si
sono riconfermate nelle rispettive versioni.
In data 22
aprile 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli atti
sino al 9 maggio 2005, termine prorogato su richiesta dell’accusato sino al 24
maggio 2005.
Considerandi
2.
Con il reclamo
oggetto della presente (Inc. GIAR 269.2005.1, doc. 1), __________ impugna gli
atti che si riferiscono al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il
13.
aprile 2005.
Nelle sue
motivazioni la difesa evoca il fatto che al momento del riconoscimento
all’americana il reclamante era da ritenere indiziato e che in tale veste
avrebbe dovuto essere messo in condizione di farsi assistere da un legale o,
perlomeno, di rinunciare a tale facoltà.
Sostanzialmente
quindi per la violazione dei suoi diritti della difesa il reclamante chiede che
gli atti relativi al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il 13
aprile 2005 vengano dichiarati nulli, subordinatamente che vengano annullati, e
di conseguenza estromessi dall’incarto penale.
3.
Con
osservazioni 17 maggio 2005 (Inc. GIAR 269.2005.1, doc. 4) il Procuratore
pubblico chiede la reiezione del reclamo. Egli sostiene che l’incarto penale
era stato aperto il 26 ottobre 2004 contro ignoti e che il reclamante sarebbe
stato qualificato come denunciato soltanto il 13 aprile 2005 (AI 37) a seguito
del contestato confronto visivo (AI 36). Il magistrato inquirente si chiede
come si sarebbe potuto “invitare il reclamante a presentarsi a tale prova
(al confronto, n.d.r.) con un legale se la futura sua qualifica processuale
(testimone/indagato) sarebbe dipesa proprio dall’esito della prova ancora da
assumere”. Per il Procuratore pubblico il reclamante, al momento del
confronto all’americana era solo un testimone che non aveva alcun diritto alla
presenza di un difensore (al contrario del __________, unico indiziato in quel
momento). Per di più l’atto impugnato sarebbe soltanto un confronto visivo che
non sarebbe entrato nel merito dei fatti e di conseguenza l’assenza di un
difensore non ha arrecato alcun pregiudizio alla difesa.
e
in
diritto
A.
__________ formalmente
accusato nel procedimento penale di cui si tratta, è legittimato al reclamo.
Occorre
avantutto analizzare se sia ricevibile il reclamo contro gli atti relativi al
confronto all’americana avvenuto il 13 aprile 2005, verbale di __________ (AI
36) e servizio fotografico (AI 40) in quanto tali. La questione va decisa per
la negativa.
Va rammentato
(cfr. GIAR 660.94.1 L del 30 settembre 1994 in re LP, p. 3 e GIAR 368.99.2 R e
368.99.3
R del 5 agosto 1999 in re I.B.A.) che un verbale in quanto tale e la
ricostruzione fotografica di quanto mostrato il 13 aprile 2005 alla querelante
non possono essere impugnati. Infatti deve essere incontestato che la richiesta
di annullamento di un provvedimento impugnabile – indirizzata all’autorità di
emanazione – non ha alcun valore formale e non porta a nessuna conseguenza
sulla decorrenza dei termini di legge per l’esercizio dei rimedi di diritto (ad
esempio il decreto di deposito degli atti a norma dell’art. 157 cpv. 1 CPP, v. decisione
di intimazione 27 settembre 1994 in re M.B., GIAR 704.94.1). Ora un verbale
istruttorio, sebbene riferito al riconoscimento di un querelato tramite
specchio, non può essere considerato un provvedimento, bensì il frutto
dell’esercizio della competenza giurisdizionale, per cui è ammissibile (e
pertinente, per economia di giustizia) che le contestazioni d’ordine formale
che potrebbero riguardarlo, vengano inizialmente sottoposte ad esame, verifica
e giudizio del magistrato che lo ha raccolto. In casu, provvedimento del
Procuratore pubblico impugnabile davanti a questo giudice sarebbe la decisione
del magistrato inquirente in merito alle sollevate censure della difesa a
proposito dell’atto contestato.
B.
In conclusione
il reclamo deve essere dichiarato irricevibile siccome indirizzato contro gli
atti che si riferiscono al riconoscimento all’americana (verbale 13 aprile
2005, AI 36 e documentazione fotografica AI 40) e nella misura in cui lamenta
la mancata citazione della difesa per l’esecuzione di tale atto rispettivamente
la mancata comunicazione al reclamante della facoltà di farsi assistere da un
avvocato durante tale atto. Visto l’esito dell’impugnativa non si giustifica il
carico di tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si assegnano ripetibili.
P.Q.M
visti gli
artt. 280 e ss. CPP, 6 CEDU e 32 CF, art. 39 lett. f) LTG, 2
CCS;
decide
1.
Il
reclamo è respinto siccome irricevibile.
2.
Non si percepiscono tasse e spese di
giustizia e non si assegnano ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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