INC.2005.26902
Reclamo contro rifiuto del PP di annullare ed estromettere dall'incarto le risultanze che si riferiscono a confronto all'americana. Diritti della difesa. Diritto di partecipare agli atti di procedura.
28 gennaio 2008Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.26902
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto del PP di annullare ed estromettere dall'incarto le risultanze che si riferiscono a confronto all'americana. Diritti della difesa. Diritto di partecipare agli atti di procedura. Ricorso accolto
DIRITTI DELLA DIFESA
PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA DELLE PROVE
art. 57 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.26902
Lugano
28 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 giugno
2006 da
__________
(patr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 6 giugno 2006 del PP Marco Villa che ha
respinto al richiesta della difesa di annullare ed estromettere dall’incarto
le risultanze che si riferiscono al confronto all’americana del 13 aprile
2005;
viste le osservazioni 17 maggio
2005 del Procuratore pubblico Marco Villa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
Per quanto riguarda il fatti si
può fare integrale riferimento alla decisione di questo giudice del 17 maggio
2006 (inc. GIAR 2005.269.1, doc. 5).
1.
__________, sergente della Polizia
cantonale, è stato formalmente accusato, il 14 aprile 2005, dei reati di
lesioni semplici, molestie sessuali e abuso d’autorità per fatti avvenuti il 23
ottobre 2004 in territorio di __________, durante un’operazione di polizia
denominata MO __________ in danno di __________ che in data 25 ottobre 2004
aveva querelato un ignoto agente di Polizia per un'aggressione fisica subita
durante un’operazione di Polizia in corso per una manifestazione di protesta.
In data 27 ottobre 2004 è stata
interrogata la querelante (AI 2) ed in data 4 novembre 2004 il teste __________
(AI 5) che si trovava sui luoghi con la querelante al momento dei fatti e che,
per sua stessa dichiarazione, aveva avuto l’occasione di prendere visione in
precedenza del verbale 27 ottobre 2004 della querelante. Il 21 febbraio 2005 è
stata sottoposta alla querelante la documentazione fotografica riguardante
tutti gli agenti della Polizia cantonale incorporati nel distaccamento per il
Mantenimento dell’Ordine (MO), tra le fotografie sottopostele la querelante ha
riconosciuto come l’agente querelato quello con il numero di matricola __________
con una verosimiglianza al massimo del 50 % e gli agenti con i numeri di
matricola __________, __________ e __________ con una verosimiglianza inferiore
al 50 %. Nessuno degli agenti riconosciuti dalla querelante il 21 febbraio 2005
(AI 14), in base alla lista con i nominativi degli agenti impegnati
nell’operazione MO del 23 ottobre 2004, aveva però partecipato all’operazione
di __________ del 23 ottobre 2004.
Constatato che nella documentazione
fotografica raffigurante tutti i membri MO mancavano le fotografie di due
agenti (tra l’altro facenti parte del distaccamento attivo a __________ il 23 ottobre
2004) il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al Comando anche la
fotografia del tenente __________ (n° di matricola __________) e del sergente __________
(n° di matricola __________). Le fotografie di tali agenti sono poi state
sottoposte alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20) unitamente a 5 fogli
di fotografie degli agenti del MO già agli atti (in tutto il plico inviato il 3
febbraio 2005 dal cap.__________, AI 7, consta di 17 fogli raffiguranti ognuno
in fotocopia più fotografie in bianco e nero e formato tessera di agenti del
MO; tra i sei fogli di fotografie estratti dal plico di cui all’AI 7 e mostrati
alla querelante in data 11 marzo 2005, AI 20, vi è il foglio con la fotografia
del reclamante). In questa seconda occasione la querelante ha riconosciuto gli
occhi dell’agente __________ (n° di matricola __________) come simili a quelli
dell’agente che l’avrebbe colpita e molestata.
Il 22 marzo 2005 il magistrato inquirente
ha provveduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ (AI 22)
il quale ha negato ogni addebito.
In data 24 marzo 2005 il Procuratore
pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale l’autorizzazione per
interrogare in qualità di testimoni i sgt. __________ (n° di matricola __________),
__________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________)
e l’app. __________ (n° di matricola __________). Per inciso si osserva che la
fotografia del sgt. __________ e dell’app. __________ non si trovavano più tra
quelle mostrate alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20), bensì unicamente
tra quelle a lei mostrate in data 21 febbraio 2005 (AI 14). I quattro agenti
appena menzionati sono stati sentiti tutti in qualità di testimoni, alla
presenza del difensore dell’indiziato __________, in data 7 aprile 2005 (AI 31,
32, 33 e 34).
Il verbale dell’allora teste __________ è
stato interrotto dal Procuratore pubblico il quale ha così concluso: “sulla
scorta delle presenti mie dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno
interrompere immediatamente il verbale non potendo già sin d’ora escludere una
mia prossima audizione come possibile indiziato”.
Sempre in data 7 aprile 2005 il
Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale di volere
organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il ten. __________,
il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________,
__________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il 23 ottobre
2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei partecipanti al
confronto che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in presenza del
difensore del ten. __________ e del Cap. __________ – a nessuno degli altri
agenti partecipanti al confronto è stata ricordata l’eventuale facoltà di far
assistere al confronto un proprio patrocinatore – e durante il quale la
querelante ha riconosciuto il sgt. __________ come l’ignoto agente da lei
querelato.
In data 14 aprile 2005 il magistrato
inquirente ha proceduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________
alla presenza del difensore di quest’ultimo al termine del quale ha promosso
nei suoi confronti l’accusa per i reati di lesioni semplici, molestie sessuali
e abuso di autorità.
Il giorno stesso il Procuratore pubblico
ha emanato decreto di non luogo a procedere nei confronti del ten. __________
sostenendo, tra l’altro, che sei tra gli agenti presenti al confronto
all’americana, in base alle risultanze d’inchiesta, potevano entrare in
considerazione come autore dei fatti prospettati (mentre che dei sei
espressamente richiesti dal Procuratore pubblico quattro, stante la lista del
personale di polizia impiegato nel “MO __________” sabato 23 ottobre 2004, non
sarebbero neppure stati presenti sui luoghi: i n° di matricola __________, __________,
__________ e __________).
In data 22 aprile 2005 si è proceduto ad
un verbale a confronto tra l’accusato e la querelante alla presenza del
patrocinatore dell’accusato: entrambe le parti si sono riconfermate nelle
rispettive versioni.
In data 22 aprile 2005 il Procuratore
pubblico ha proceduto con il deposito degli atti sino al 9 maggio 2005, termine
prorogato su richiesta dell’accusato sino al 24 maggio 2005.”
Considerandi
2.
Con reclamo 9
maggio 2006 __________ ha impugnato gli atti che si riferiscono al confronto
all’americana avvenuto il 13 aprile 2005 con richiesta di riconoscimento di
nullità e estromissione dagli atti di tali documenti (Inc. GIAR 269.2005.1,
doc. 1).
Nelle sue
motivazioni la difesa evoca il fatto che al momento del riconoscimento all’americana
il reclamante era da ritenere indiziato e che, in tale veste, avrebbe dovuto
essere messo in condizione di farsi assistere da un legale o, perlomeno, di
rinunciare a tale facoltà.
Sostanzialmente
quindi per la violazione dei suoi diritti della difesa il reclamante chiede che
gli atti relativi al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il 13
aprile 2005 vengano dichiarati nulli, subordinatamente che vengano annullati, e
di conseguenza estromessi dall’incarto penale.
Con decisione
17.
maggio 2006 questo giudice ha dichiarato il reclamo irricevibile.
3.
Successivamente,
il legale del reclamante ha allora chiesto al PP di volere annullare ed
estromettere dall’incarto penale le risultanze che si riferiscono al confronto
all’americana del 13 aprile 2005 in quanto effettuato in assenza di un
difensore e quindi per violazione dei diritti della difesa.
Il PP, con
lettera 6 giugno 2006 ha respinto tale istanza sostenendo che la qualifica di
denunciato/querelato del reclamante, con conseguente riconoscimento del diritto
di essere assistito da un difensore, sarebbe avvenuta solo il 13 aprile 2005
(AI 37), mentre che al momento del confronto il reclamante rivestiva ancora il
ruolo di testimone. Per quanto riguarda poi l’avvertimento in fine di verbale
d’interrogatorio 4 aprile 2005 non vi sono dubbi che a quel momento il
reclamante fosse ancora considerato testimone.
4.
Con reclamo 14
giugno 2006 __________ si aggrava contro la decisione 6 giugno 2006 del PP. A
mente del reclamante, dal momento che il PP ha ritenuto opportuno interrompere
il suo interrogatorio in qualità di testimone del 7 aprile 2005 “non potendo
già sin d’ora escludere” una prossima audizione dell’interrogato come
possibile indiziato, appare evidente che il magistrato in quel momento aveva il
sospetto che __________ potesse entrare in linea di conto quale autore dei
fatti oggetto di querela. A mente della difesa il reclamante doveva essere
considerato quale indiziato già in occasione dell’allestimento del confronto
all’americana del successivo 13 aprile 2005 quando, tramite specchio, sono
stati sottoposti al riconoscimento della querelante 8 agenti della Polizia
cantonale tra i quali il qui reclamante e un altro indiziato alla presenza del
difensore di quest’ultimo: vista l’importanza di tale mezzo di prova dovevano
essere riconosciuti al reclamante i diritti fondamentali della difesa già a
questo stadio della procedura, diritti che per costante giurisprudenza sono
riconosciuti anche all’indiziato. Il fatto poi che la presenza del difensore (o
quantomeno dell’informazione di farsi assistere da un difensore) fosse
imprescindibile è attestato dal fatto che al confronto all’americana oggetto
della presente era stato citato (ed era presente) il legale dell’altro
indiziato.
5.
Con
osservazioni 28 giugno 2006 il PP chiede la reiezione del gravame.
6.
Con
osservazioni 20 ottobre 2006 (tempestive stante l’ordinanza di intimazione del
13.
ottobre 2006) la parte civile chiede la reiezione del reclamo affermando che
al momento del confronto all’americana il reclamante aveva unicamente veste di
testimone e che prima del confronto “non si poteva certo determinare se il
reclamante fosse o meno l’autore di tali azioni”.
e
in
diritto
A.
__________ formalmente
accusato nel procedimento penale di cui si tratta, è legittimato al reclamo.
La decisione 6
giugno 2006 è stata intimata il 7 giugno con ricezione il giorno successivo, il
reclamo 14 giugno 2006, inoltrato nei termini del CPP, è pertanto tempestivo e
di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine.
B.
__________
insorge contro la decisione del PP di non annullare ed estromettere
dall’incarto gli atti relativi al confronto all’americana 13 aprile 2005 in quanto, a suo modo di vedere, assunti in spregio dei diritti della difesa essendo egli, a
quel momento, già ritenuto indiziato dal PP. Per il magistrato inquirente
invece, al momento del confronto all’americana, __________ rivestiva ancora il
ruolo di testimone e di conseguenza nessun diritto sarebbe stato violato a suo
scapito.
Nel caso di specie
si tratta quindi di stabilire se __________, al momento in cui è stato
richiesto e poi esperito dal PP un confronto all’americana, era già passato al
ruolo di indiziato e, in caso affermativo, se i diritti della difesa garantiti
dal CPP all’accusato (e per estensione all’indiziato) sono stati violati o meno
e, se sì, se tale violazione comporta nullità o annullabilità dell’atto
istruttorio così raccolto.
Giova
ricordare che in procedura penale, la nullità di un atto di procedura è ammessa
solo restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di
procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la
violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei
diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736
ss.)
L'estromissione
di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua
nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto
tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano
le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì
requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica,
L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39
ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e
necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale
(decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9).
C.
L’indiziato
(denunciato/querelato) è la persona sospettata di avere commesso un reato e nei
confronti del quale il magistrato inquirente, per chiarire il sospetto di reato
ed identificarne l’autore, procede con informazioni preliminari. In pratica
l’indiziato può essere oggetto di misure penali con importanti ripercussioni
sulla sua situazione.
Se il PP, esaminati gli atti
delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere
l’accusa, vi provvede sollecitamente. La promozione dell’accusa formalizza
infatti il rapporto istituzionale tra il titolare dell’azione penale e la
persona perseguita (sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di
legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n.
92).
In via giurisprudenziale, viene
considerata "accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un
reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o
sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente
quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto,
in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999
n. 126).
Il giorno
stesso in cui il PP ha interrotto il verbale d’audizione testimoniale del
reclamante (AI 32) – visto che “sulla scorta delle presenti mie
dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il
verbale non potendo già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come
possibile indiziato“ – ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale (AI
36) di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il
ten. __________, il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________,
__________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il
23.
ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei
partecipanti al confronto, che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in
presenza del difensore del ten. __________ – non è dato sapere come sia stato
citato l’avv. __________ al futuro confronto all’americana: se telefonicamente
dal PP, non trovandosi agli atti citazione alcuna, o su semplice avviso del suo
patrocinato – e del Cap.__________. A nessuno degli altri agenti partecipanti
al confronto (tutti espressamente richiesti dal PP tranne due) è stata
ricordata l’eventuale facoltà di farsi assistere al confronto da un proprio
patrocinatore (avviso comunque inutile per gli agenti con i numeri di matricola
__________, __________, __________ e __________ non essendo questi ultimi stati
in servizio il 23 ottobre 2004 a __________, fatto confermato anche dalla
didascalia della documentazione fotografica 20 aprile 2005 della Polizia
scientifica anche se il PP, nel decreto di non luogo a procedere nei confronti
dell’indiziato __________, ha inspiegabilmente ma erroneamente considerato che
6.
dei partecipanti al confronto all’americana “in forza alle risultanze
d’inchiesta potevano entrare in considerazione come autore dei prospettati
fatti”). Durante il confronto all’americana la querelante ha riconosciuto
il sgt. __________ (l’unico agente presente effettivamente sopra i
quarant’anni, essendo tutti gli altri appena trentenni ad eccezione di __________,
unico quarantenne del gruppo) come l’ignoto agente da lei querelato dopo che
già le era stata mostrata dal PP, in ben due occasioni, la fotografia del
reclamante senza che lo prendesse in considerazione come possibile autore dei
fatti denunciati.
Dal verbale di
interrogatorio 13 aprile 2005 della parte civile (verbale del confronto
all’americana) si legge che “Si dà atto che tra gli agenti comparenti vi
sono quelli dei quali la querelante ha indicato una possibile rassomiglianza
con l’ignoto agente oggetto di procedimento (cioè l’agente __________,
presente il giorno dei fatti, e quelli con il numero di matricola __________, __________,
__________ e __________, comunque non in servizio a __________ il giorno dei
fatti, n.d.r.), rispettivamente altri agenti chiamati a comparire dal
Procuratore pubblico (l’unico a cui il PP potrebbe riferirsi è l’agente __________,
n.d.r.) o scelti a caso (probabilmente i due agenti scelti autonomamente
dal comando e comunque non presenti a __________ il giorno dei fatti, n.d.r.)”.
Appare chiaro
a questo punto che il PP, dopo avere chiesto al Comando la partecipazione di
sei agenti ben determinati al confronto all’americana (di cui 5 riconosciuti in
vari gradi dalla parte civile come il possibile autore dei fatti ma dei quali
uno solo in servizio a __________ il giorno dei fatti, l’agente __________),
quando ha chiesto al comandante della Polizia di far partecipare al confronto
all’americana espressamente anche l’agente __________, lo ha fatto perché al
termine del verbale 7 aprile 2005 aveva sospettato che costui potesse entrare
in linea di conto come l’agente querelato dalla parte civile, forse anche con
riferimento alle dichiarazioni della stessa (AI 2) e del teste __________ (AI
5) sull’aspetto del possibile autore e sullo svolgimento dei fatti. In quel
momento __________, stante le conclusioni del PP (che peraltro ha ritenuto
“opportuno” interromperne l’audizione testimoniale non potendo escludere una
“prossima” audizione da “possibile indiziato”), già doveva essere considerato
quale denunciato/indiziato, depositario quindi dei diritti della difesa.
D.
Vista la
risposta affermativa alla prima domanda ci si deve ora chiedere se
nell’allestimento e svolgimento del confronto all’americana del 13 aprile 2005
sono stati violati i diritti della difesa di __________ e, in caso affermativo,
quali siano concretamente le conseguenze di tale agire a livello procedurale.
a)
L'accusato e/o il suo difensore
hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in
generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o
coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).
Questi diritti possono anche
essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni
di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il
diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di partecipare
all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli
interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito,
nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango
costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;
DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi
di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese,
autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere
temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la
sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100,
cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo
penale, 2001, pag. 34).
La presenza
del difensore all’interrogatorio di terzi non è, di regola, destinata a restare
passiva, ma servirà a esercitare il diritto al contraddittorio, garantito
dall’art. 4 CF e dall’at. 6 n. 3 lett. d CEDU. Il diritto al contraddittorio,
come in genere quello di essere sentito, può essere limitato solo nella misura
strettamente necessaria alla tutela dell’interesse pubblico o privato
prevalente. (Rusca/ ad art. 61 e 62 CPP).
L’accusato può
valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale
facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa. (art. 49 cpv. 1
CPP)
I diritti di
partecipazione, segnatamente difensivi, previsti dall’art. 6 n. 3 CEDU
competono a ogni “accusato”. Il concetto di accusato ai sensi della CEDU è però
di natura sostanziale e non formale (Corte europea: in re W., seria A, n. 7,
pp. 26 e 27; in re D. serie A, n. 35, p. 24; in re A., serie A, n. 49, p. 15;
in re E., serie A, n. 51, p. 33). È segnatamente ritenuta “accusata” la persona
sospettata che è oggetto di misure penali con importanti ripercussione sulla
sua situazione (Corte europea in re F., serie A, n. 56, p. 18; in re C., serie
A, n. 57). Nella misura in cui questi provvedimenti dovessero essere presi nel
contesto delle informazioni preliminari precedenti la promozione dell’accusa,
il diritto alla difesa deve pertanto essere garantito siccome derivato
dall’art. 6 n. 3 CEDU. I diritti difensivi, al di là del tenore letterale di
questa norma, non possono quindi essere limitati all’accusato, ma vanno estesi,
entro certi limiti, anche al semplice prevenuto oggetto di informazioni preliminari.
Quest’ultimo non deve necessariamente essere oggetto di provvedimenti di
inchiesta particolarmente incisivi: basta il semplice interrogatorio quale
sospettato o querelato. Anche al semplice indiziato va dato avviso dei diritti
difensivi e della sua facoltà di non rispondere ex art. 118 cpv. 2 CPP. A
questo proposito la dottrina afferma infatti che chi è sospetto autore del
reato non può essere sentito in qualità di teste. Analogamente, anche altri
diritti competono al difensore del semplice indagato, quali quello di proporre
prove e ricevere comunicazioni destinate al suo patrocinato. Viene così
affermato quel diritto di essere sentito della persona sottoposta a
informazioni preliminari che, sovente, solo l’intervento di un difensore può
efficacemente realizzare. Non va dimenticata neppure la necessità di non
privilegiare la parte lesa per rapporto alla persona sospettata. Il
danneggiato, che si costituisce parte civile beneficia infatti di importanti
garanzie di intervento nella procedura. La costituzione di parte civile può
però avvenire in qualunque stadio del procedimento cioè anche nella fase delle
informazioni preliminari. Ne discende che nella fase precedente alla promozione
dell’accusa la parte civile dispone di riconosciuti diritti di partecipazione
al procedimento. Almeno analoga deve essere perciò, in questa stessa fase della
procedura, la condizione del sospettato (Rusca/Salmina/Verda, ad art. 49, n° 7
e 8).
b)
Di principio
il Procuratore pubblico è autonomo nell'assunzione delle prove e nella
valutazione di completezza delle indagini predibattimentali (art. 193 e 196
CPP: v. decisione 12 aprile 1995 in re M.A., GIAR 284.94.2), con le limitazioni
poste dal rispetto del principio di legalità e della buona fede, in concorso
con l'esigenza di operare in modo leale (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale
suisse, Losanna 1987, n. 876 ss. E 890 ss.; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo
1989, pag. 164/169).
Se è vero che
il PP, nell’ambito delle informazioni preliminari gode di una certa libertà –
potendo ad esempio interrogare testi senza il coinvolgimento dell’indiziato al
fine di salvaguardare poi l’immediatezze delle dichiarazioni di quest’ultimo –
riservato l’esercizione del diritto al contraddittorio nel prosequio della
procedura, è altresì vero che buona fede processuale vorrebbe che dal momento
che un indiziato partecipa, a qualsiasi titolo – non solo quindi
nell’eventualità prevista dall’art. 118 cpv. 2 CPP – all’acquisizione di prove
sia avvertito del (cambiamento del) suo statuto e dei suoi diritti. Diritti che
sono stati largamente e correttamente garantiti all’indiziato __________ al
contrario di quanto accaduto per l’indiziato __________ che è immediatamente
passato dalla situazione di testimone a quella di accusato, almeno nei fatti, e
che è stato chiamato a partecipare ad un atto istruttorio senza che nessuno lo
informasse di questo cambiamento di ruolo, neppure all’inizio del confronto
all’americana, e senza l’assistenza di un legale (o quantomeno
dell’informazione del diritto di essere assistito da un legale).
In effetti il
PP ha da subito citato il tenente __________ in qualità di indiziato (AI 21)
visto che la parte civile, dopo visione di una fotografia che lo ritraeva tra
altre che ritraevano altri agenti, aveva dichiarato che “…non posso essere
sicura al 100% di questo mio riconoscimento. Quello che posso dire in base alle
foto oggi prodottemi è che gli occhi della persona raffigurata alla foto __________
sono simili a quelli di quello che mi ha colpito e molestato. Ricordo che al
momento dei fatti io mi sono ricordata anche dei suoi occhi” (verbale 21
febbraio 2005, AI 14) e ciò malgrado la parte civile avesse dichiarato il 27
ottobre 2004 che “…l’agente che che mi ha aggredita … aveva i capelli corti
non neri scuri per quel poco che ho potuto vedere sotto il casco. Non aveva
orecchini. Gli occhi non erano chiari. Non aveva barba, baffi, pizzetto. Età
sopra i quaranta” (AI 2).
A torto il PP
sostiene che prima del confronto all’americana __________ fosse un puro e
semplice teste, quasi che il riconoscimento di __________ da parte della parte
civile potesse essere considerato alla stregua di una scoperta casuale; dalla
lettura degli atti e dalla preparazione del confronto all’americana (con
precise richieste di partecipanti da parte del PP) emerge invece come il
confronto in discussione tendesse all’acquisizione di elementi probatori a
carico di __________. In questo senso la partecipazione del reclamante, neppure
regolarmente citato al confronto all’americana (egli non sembra avere ricevuto
notizia dell’atto istruttorio dal PP ma vi ha partecipato probabilmente dando
semplicemente seguito all’ordine di un suo superiore di presentarsi in tenuta
MO al confronto, pensando quindi di comparire come “elemento di confronto”),
indiziato che non era neppure stato avvertito del suo cambio di statuto
all’interno del procedimento penale per cui procedeva il PP, non è rispettosa
dei diritti della difesa ed è, di per se stessa contraria alla buona fede
processuale e per questo fatto la valenza probatoria del citato verbale di
riconoscimento appare più che dubbia.
Come detto,
dato l’apparentamento della veste di querelato con quella di accusato, dovevano
essere applicati e garantiti al reclamante, per analogia, i diritti spettanti
all’accusato, ma comunque almeno quelli garantiti ad altro indiziato nella
procedura (che ha a sua volta partecipato al confronto all’americana come il
reclamante ma con la presenza del suo patrocinatore al verbale della parte
civile), ciò a maggior ragione quando alla parte civile è stato concesso ampio
esercizio dei diritti derivanti dalla procedura, come la consegna di copia del
proprio verbale di interrogatorio addirittura prima dell’audizione di un
testimone nominato dalla parte civile stessa.
In sostanza
quindi, come già sancito nella decisone GIAR 3.11.1993 in re G.G (inc.
GIAR862.93.1 L) occorre tenere conto dell’interesse del querelato – quando sia
come in casu direttamente coinvolto nelle indagini di fatto e cioè
nell’assunzione di prove intese a conseguire formale apertura dell’istruttoria
oppure a conclusione di non luogo a procedere … – di convenientemente parare a
pregiudizio probatorio ed anche di poter proporre le proprie ragioni
liberatorie, così da evitare, se del caso, promozione dell’accusa.
Gli eventi
hanno poi dimostrato che, tosto che fu informato del fatto che ormai veniva
considerato indiziato, il reclamante si è subito rivolto ad un difensore di
fiducia per essere adeguatamente tutelato nell’ambito della procedura in corso.
Per il mancato
rispetto quindi dell’adeguato diritto della difesa di __________ di potere
presenziare con un legale al confronto all’americana (e di conseguenza
all’interrogatorio della parte civile avvenuto contestualmente) del 13 aprile
2005, con la partecipazione invece del difensore di altro indiziato, gli atti
relativi al confronto all’americana del 13 aprile 2005 (documentazione
fotografica e verbale) vanno annullati, non potendosi ritenere l’accettazione
del reclamante ad essersi presentato a tale atto istruttorio senza il proprio difensore
che potesse assistere, dall’altra parte del vetro, alla verbalizzazione della
parte civile ed eventualmente a lei porre delle domande come è stata data
facoltà ai partecipanti all’interrogatorio del 13 aprile 2005 (verbale della PC
del 13 aprile 2005, AI 36, p. 2b) dal momento che egli non era stato informato
di tale facoltà.
Nulla muta
questa situazione il fatto che __________ non sia stato interrogato in
quell’occasione (mentre che lo è stata la parte civile) e nulla abbia obiettato
nell’ambito del confronto all’americana dal momento che, sentito in qualità di
teste pochi giorni prima, in mancanza di comunicazioni contraria da parte del
PP, lo svolgimento del confronto all’americana poteva essergli indifferente.
E.
Alla luce
dell’accoglimento del reclamo gli atti relativi al confronto all’americana del
13.
aprile 2005 (verbale della parte civile e documentazione fotografica: AI 36
e AI 40) vanno annullati e non potranno entrare a far parte del materiale
probatorio. Visto l’esito dell’impugnativa tasse e spese sono a carico dello
Stato il quale rifonderà ripetibili al reclamante.
P.Q.M
visti gli
artt. 280 e ss. CPP, e ogni altra norma applicabile;
decide
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza
il verbale 13 aprile 2005 della parte civile (AI 36) e la documentazione
fotografica 20 aprile 2005 (AI 40) sono annullati e stralciati dagli atti
dell’inc. MP 2004.8612.
2.
La tassa di giustizia di CHF 500.- e
le spese per CHF 150.- sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante
CHF 350.- a titolo di ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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