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Decisione

INC.2005.26902

Reclamo contro rifiuto del PP di annullare ed estromettere dall'incarto le risultanze che si riferiscono a confronto all'americana. Diritti della difesa. Diritto di partecipare agli atti di procedura.

28 gennaio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Per quanto riguarda il fatti si

può fare integrale riferimento alla decisione di questo giudice del 17 maggio

2006 (inc. GIAR 2005.269.1, doc. 5).

1.

__________, sergente della Polizia

cantonale, è stato formalmente accusato, il 14 aprile 2005, dei reati di

lesioni semplici, molestie sessuali e abuso d’autorità per fatti avvenuti il 23

ottobre 2004 in territorio di __________, durante un’operazione di polizia

denominata MO __________ in danno di __________ che in data 25 ottobre 2004

aveva querelato un ignoto agente di Polizia per un'aggressione fisica subita

durante un’operazione di Polizia in corso per una manifestazione di protesta.

In data 27 ottobre 2004 è stata

interrogata la querelante (AI 2) ed in data 4 novembre 2004 il teste __________

(AI 5) che si trovava sui luoghi con la querelante al momento dei fatti e che,

per sua stessa dichiarazione, aveva avuto l’occasione di prendere visione in

precedenza del verbale 27 ottobre 2004 della querelante. Il 21 febbraio 2005 è

stata sottoposta alla querelante la documentazione fotografica riguardante

tutti gli agenti della Polizia cantonale incorporati nel distaccamento per il

Mantenimento dell’Ordine (MO), tra le fotografie sottopostele la querelante ha

riconosciuto come l’agente querelato quello con il numero di matricola __________

con una verosimiglianza al massimo del 50 % e gli agenti con i numeri di

matricola __________, __________ e __________ con una verosimiglianza inferiore

al 50 %. Nessuno degli agenti riconosciuti dalla querelante il 21 febbraio 2005

(AI 14), in base alla lista con i nominativi degli agenti impegnati

nell’operazione MO del 23 ottobre 2004, aveva però partecipato all’operazione

di __________ del 23 ottobre 2004.

Constatato che nella documentazione

fotografica raffigurante tutti i membri MO mancavano le fotografie di due

agenti (tra l’altro facenti parte del distaccamento attivo a __________ il 23 ottobre

2004) il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al Comando anche la

fotografia del tenente __________ (n° di matricola __________) e del sergente __________

(n° di matricola __________). Le fotografie di tali agenti sono poi state

sottoposte alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20) unitamente a 5 fogli

di fotografie degli agenti del MO già agli atti (in tutto il plico inviato il 3

febbraio 2005 dal cap.__________, AI 7, consta di 17 fogli raffiguranti ognuno

in fotocopia più fotografie in bianco e nero e formato tessera di agenti del

MO; tra i sei fogli di fotografie estratti dal plico di cui all’AI 7 e mostrati

alla querelante in data 11 marzo 2005, AI 20, vi è il foglio con la fotografia

del reclamante). In questa seconda occasione la querelante ha riconosciuto gli

occhi dell’agente __________ (n° di matricola __________) come simili a quelli

dell’agente che l’avrebbe colpita e molestata.

Il 22 marzo 2005 il magistrato inquirente

ha provveduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ (AI 22)

il quale ha negato ogni addebito.

In data 24 marzo 2005 il Procuratore

pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale l’autorizzazione per

interrogare in qualità di testimoni i sgt. __________ (n° di matricola __________),

__________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________)

e l’app. __________ (n° di matricola __________). Per inciso si osserva che la

fotografia del sgt. __________ e dell’app. __________ non si trovavano più tra

quelle mostrate alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20), bensì unicamente

tra quelle a lei mostrate in data 21 febbraio 2005 (AI 14). I quattro agenti

appena menzionati sono stati sentiti tutti in qualità di testimoni, alla

presenza del difensore dell’indiziato __________, in data 7 aprile 2005 (AI 31,

32, 33 e 34).

Il verbale dell’allora teste __________ è

stato interrotto dal Procuratore pubblico il quale ha così concluso: “sulla

scorta delle presenti mie dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno

interrompere immediatamente il verbale non potendo già sin d’ora escludere una

mia prossima audizione come possibile indiziato”.

Sempre in data 7 aprile 2005 il

Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale di volere

organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il ten. __________,

il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________,

__________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il 23 ottobre

2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei partecipanti al

confronto che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in presenza del

difensore del ten. __________ e del Cap. __________ – a nessuno degli altri

agenti partecipanti al confronto è stata ricordata l’eventuale facoltà di far

assistere al confronto un proprio patrocinatore – e durante il quale la

querelante ha riconosciuto il sgt. __________ come l’ignoto agente da lei

querelato.

In data 14 aprile 2005 il magistrato

inquirente ha proceduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________

alla presenza del difensore di quest’ultimo al termine del quale ha promosso

nei suoi confronti l’accusa per i reati di lesioni semplici, molestie sessuali

e abuso di autorità.

Il giorno stesso il Procuratore pubblico

ha emanato decreto di non luogo a procedere nei confronti del ten. __________

sostenendo, tra l’altro, che sei tra gli agenti presenti al confronto

all’americana, in base alle risultanze d’inchiesta, potevano entrare in

considerazione come autore dei fatti prospettati (mentre che dei sei

espressamente richiesti dal Procuratore pubblico quattro, stante la lista del

personale di polizia impiegato nel “MO __________” sabato 23 ottobre 2004, non

sarebbero neppure stati presenti sui luoghi: i n° di matricola __________, __________,

__________ e __________).

In data 22 aprile 2005 si è proceduto ad

un verbale a confronto tra l’accusato e la querelante alla presenza del

patrocinatore dell’accusato: entrambe le parti si sono riconfermate nelle

rispettive versioni.

In data 22 aprile 2005 il Procuratore

pubblico ha proceduto con il deposito degli atti sino al 9 maggio 2005, termine

prorogato su richiesta dell’accusato sino al 24 maggio 2005.”

Considerandi

2.

Con reclamo 9

maggio 2006 __________ ha impugnato gli atti che si riferiscono al confronto

all’americana avvenuto il 13 aprile 2005 con richiesta di riconoscimento di

nullità e estromissione dagli atti di tali documenti (Inc. GIAR 269.2005.1,

doc. 1).

Nelle sue

motivazioni la difesa evoca il fatto che al momento del riconoscimento all’americana

il reclamante era da ritenere indiziato e che, in tale veste, avrebbe dovuto

essere messo in condizione di farsi assistere da un legale o, perlomeno, di

rinunciare a tale facoltà.

Sostanzialmente

quindi per la violazione dei suoi diritti della difesa il reclamante chiede che

gli atti relativi al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il 13

aprile 2005 vengano dichiarati nulli, subordinatamente che vengano annullati, e

di conseguenza estromessi dall’incarto penale.

Con decisione

17.

maggio 2006 questo giudice ha dichiarato il reclamo irricevibile.

3.

Successivamente,

il legale del reclamante ha allora chiesto al PP di volere annullare ed

estromettere dall’incarto penale le risultanze che si riferiscono al confronto

all’americana del 13 aprile 2005 in quanto effettuato in assenza di un

difensore e quindi per violazione dei diritti della difesa.

Il PP, con

lettera 6 giugno 2006 ha respinto tale istanza sostenendo che la qualifica di

denunciato/querelato del reclamante, con conseguente riconoscimento del diritto

di essere assistito da un difensore, sarebbe avvenuta solo il 13 aprile 2005

(AI 37), mentre che al momento del confronto il reclamante rivestiva ancora il

ruolo di testimone. Per quanto riguarda poi l’avvertimento in fine di verbale

d’interrogatorio 4 aprile 2005 non vi sono dubbi che a quel momento il

reclamante fosse ancora considerato testimone.

4.

Con reclamo 14

giugno 2006 __________ si aggrava contro la decisione 6 giugno 2006 del PP. A

mente del reclamante, dal momento che il PP ha ritenuto opportuno interrompere

il suo interrogatorio in qualità di testimone del 7 aprile 2005 “non potendo

già sin d’ora escludere” una prossima audizione dell’interrogato come

possibile indiziato, appare evidente che il magistrato in quel momento aveva il

sospetto che __________ potesse entrare in linea di conto quale autore dei

fatti oggetto di querela. A mente della difesa il reclamante doveva essere

considerato quale indiziato già in occasione dell’allestimento del confronto

all’americana del successivo 13 aprile 2005 quando, tramite specchio, sono

stati sottoposti al riconoscimento della querelante 8 agenti della Polizia

cantonale tra i quali il qui reclamante e un altro indiziato alla presenza del

difensore di quest’ultimo: vista l’importanza di tale mezzo di prova dovevano

essere riconosciuti al reclamante i diritti fondamentali della difesa già a

questo stadio della procedura, diritti che per costante giurisprudenza sono

riconosciuti anche all’indiziato. Il fatto poi che la presenza del difensore (o

quantomeno dell’informazione di farsi assistere da un difensore) fosse

imprescindibile è attestato dal fatto che al confronto all’americana oggetto

della presente era stato citato (ed era presente) il legale dell’altro

indiziato.

5.

Con

osservazioni 28 giugno 2006 il PP chiede la reiezione del gravame.

6.

Con

osservazioni 20 ottobre 2006 (tempestive stante l’ordinanza di intimazione del

13.

ottobre 2006) la parte civile chiede la reiezione del reclamo affermando che

al momento del confronto all’americana il reclamante aveva unicamente veste di

testimone e che prima del confronto “non si poteva certo determinare se il

reclamante fosse o meno l’autore di tali azioni”.

e

in

diritto

A.

__________ formalmente

accusato nel procedimento penale di cui si tratta, è legittimato al reclamo.

La decisione 6

giugno 2006 è stata intimata il 7 giugno con ricezione il giorno successivo, il

reclamo 14 giugno 2006, inoltrato nei termini del CPP, è pertanto tempestivo e

di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine.

B.

__________

insorge contro la decisione del PP di non annullare ed estromettere

dall’incarto gli atti relativi al confronto all’americana 13 aprile 2005 in quanto, a suo modo di vedere, assunti in spregio dei diritti della difesa essendo egli, a

quel momento, già ritenuto indiziato dal PP. Per il magistrato inquirente

invece, al momento del confronto all’americana, __________ rivestiva ancora il

ruolo di testimone e di conseguenza nessun diritto sarebbe stato violato a suo

scapito.

Nel caso di specie

si tratta quindi di stabilire se __________, al momento in cui è stato

richiesto e poi esperito dal PP un confronto all’americana, era già passato al

ruolo di indiziato e, in caso affermativo, se i diritti della difesa garantiti

dal CPP all’accusato (e per estensione all’indiziato) sono stati violati o meno

e, se sì, se tale violazione comporta nullità o annullabilità dell’atto

istruttorio così raccolto.

Giova

ricordare che in procedura penale, la nullità di un atto di procedura è ammessa

solo restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di

procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la

violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei

diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736

ss.)

L'estromissione

di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua

nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto

tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano

le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì

requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica,

L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39

ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e

necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale

(decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9).

C.

L’indiziato

(denunciato/querelato) è la persona sospettata di avere commesso un reato e nei

confronti del quale il magistrato inquirente, per chiarire il sospetto di reato

ed identificarne l’autore, procede con informazioni preliminari. In pratica

l’indiziato può essere oggetto di misure penali con importanti ripercussioni

sulla sua situazione.

Se il PP, esaminati gli atti

delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere

l’accusa, vi provvede sollecitamente. La promozione dell’accusa formalizza

infatti il rapporto istituzionale tra il titolare dell’azione penale e la

persona perseguita (sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di

legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n.

92).

In via giurisprudenziale, viene

considerata "accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un

reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o

sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente

quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto,

in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999

n. 126).

Il giorno

stesso in cui il PP ha interrotto il verbale d’audizione testimoniale del

reclamante (AI 32) – visto che “sulla scorta delle presenti mie

dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il

verbale non potendo già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come

possibile indiziato“ – ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale (AI

36) di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il

ten. __________, il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________,

__________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il

23.

ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei

partecipanti al confronto, che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in

presenza del difensore del ten. __________ – non è dato sapere come sia stato

citato l’avv. __________ al futuro confronto all’americana: se telefonicamente

dal PP, non trovandosi agli atti citazione alcuna, o su semplice avviso del suo

patrocinato – e del Cap.__________. A nessuno degli altri agenti partecipanti

al confronto (tutti espressamente richiesti dal PP tranne due) è stata

ricordata l’eventuale facoltà di farsi assistere al confronto da un proprio

patrocinatore (avviso comunque inutile per gli agenti con i numeri di matricola

__________, __________, __________ e __________ non essendo questi ultimi stati

in servizio il 23 ottobre 2004 a __________, fatto confermato anche dalla

didascalia della documentazione fotografica 20 aprile 2005 della Polizia

scientifica anche se il PP, nel decreto di non luogo a procedere nei confronti

dell’indiziato __________, ha inspiegabilmente ma erroneamente considerato che

6.

dei partecipanti al confronto all’americana “in forza alle risultanze

d’inchiesta potevano entrare in considerazione come autore dei prospettati

fatti”). Durante il confronto all’americana la querelante ha riconosciuto

il sgt. __________ (l’unico agente presente effettivamente sopra i

quarant’anni, essendo tutti gli altri appena trentenni ad eccezione di __________,

unico quarantenne del gruppo) come l’ignoto agente da lei querelato dopo che

già le era stata mostrata dal PP, in ben due occasioni, la fotografia del

reclamante senza che lo prendesse in considerazione come possibile autore dei

fatti denunciati.

Dal verbale di

interrogatorio 13 aprile 2005 della parte civile (verbale del confronto

all’americana) si legge che “Si dà atto che tra gli agenti comparenti vi

sono quelli dei quali la querelante ha indicato una possibile rassomiglianza

con l’ignoto agente oggetto di procedimento (cioè l’agente __________,

presente il giorno dei fatti, e quelli con il numero di matricola __________, __________,

__________ e __________, comunque non in servizio a __________ il giorno dei

fatti, n.d.r.), rispettivamente altri agenti chiamati a comparire dal

Procuratore pubblico (l’unico a cui il PP potrebbe riferirsi è l’agente __________,

n.d.r.) o scelti a caso (probabilmente i due agenti scelti autonomamente

dal comando e comunque non presenti a __________ il giorno dei fatti, n.d.r.)”.

Appare chiaro

a questo punto che il PP, dopo avere chiesto al Comando la partecipazione di

sei agenti ben determinati al confronto all’americana (di cui 5 riconosciuti in

vari gradi dalla parte civile come il possibile autore dei fatti ma dei quali

uno solo in servizio a __________ il giorno dei fatti, l’agente __________),

quando ha chiesto al comandante della Polizia di far partecipare al confronto

all’americana espressamente anche l’agente __________, lo ha fatto perché al

termine del verbale 7 aprile 2005 aveva sospettato che costui potesse entrare

in linea di conto come l’agente querelato dalla parte civile, forse anche con

riferimento alle dichiarazioni della stessa (AI 2) e del teste __________ (AI

5) sull’aspetto del possibile autore e sullo svolgimento dei fatti. In quel

momento __________, stante le conclusioni del PP (che peraltro ha ritenuto

“opportuno” interromperne l’audizione testimoniale non potendo escludere una

“prossima” audizione da “possibile indiziato”), già doveva essere considerato

quale denunciato/indiziato, depositario quindi dei diritti della difesa.

D.

Vista la

risposta affermativa alla prima domanda ci si deve ora chiedere se

nell’allestimento e svolgimento del confronto all’americana del 13 aprile 2005

sono stati violati i diritti della difesa di __________ e, in caso affermativo,

quali siano concretamente le conseguenze di tale agire a livello procedurale.

a)

L'accusato e/o il suo difensore

hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in

generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o

coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).

Questi diritti possono anche

essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni

di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il

diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

Il diritto di partecipare

all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli

interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito,

nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango

costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;

DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi

di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese,

autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere

temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la

sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100,

cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo

penale, 2001, pag. 34).

La presenza

del difensore all’interrogatorio di terzi non è, di regola, destinata a restare

passiva, ma servirà a esercitare il diritto al contraddittorio, garantito

dall’art. 4 CF e dall’at. 6 n. 3 lett. d CEDU. Il diritto al contraddittorio,

come in genere quello di essere sentito, può essere limitato solo nella misura

strettamente necessaria alla tutela dell’interesse pubblico o privato

prevalente. (Rusca/ ad art. 61 e 62 CPP).

L’accusato può

valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale

facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa. (art. 49 cpv. 1

CPP)

I diritti di

partecipazione, segnatamente difensivi, previsti dall’art. 6 n. 3 CEDU

competono a ogni “accusato”. Il concetto di accusato ai sensi della CEDU è però

di natura sostanziale e non formale (Corte europea: in re W., seria A, n. 7,

pp. 26 e 27; in re D. serie A, n. 35, p. 24; in re A., serie A, n. 49, p. 15;

in re E., serie A, n. 51, p. 33). È segnatamente ritenuta “accusata” la persona

sospettata che è oggetto di misure penali con importanti ripercussione sulla

sua situazione (Corte europea in re F., serie A, n. 56, p. 18; in re C., serie

A, n. 57). Nella misura in cui questi provvedimenti dovessero essere presi nel

contesto delle informazioni preliminari precedenti la promozione dell’accusa,

il diritto alla difesa deve pertanto essere garantito siccome derivato

dall’art. 6 n. 3 CEDU. I diritti difensivi, al di là del tenore letterale di

questa norma, non possono quindi essere limitati all’accusato, ma vanno estesi,

entro certi limiti, anche al semplice prevenuto oggetto di informazioni preliminari.

Quest’ultimo non deve necessariamente essere oggetto di provvedimenti di

inchiesta particolarmente incisivi: basta il semplice interrogatorio quale

sospettato o querelato. Anche al semplice indiziato va dato avviso dei diritti

difensivi e della sua facoltà di non rispondere ex art. 118 cpv. 2 CPP. A

questo proposito la dottrina afferma infatti che chi è sospetto autore del

reato non può essere sentito in qualità di teste. Analogamente, anche altri

diritti competono al difensore del semplice indagato, quali quello di proporre

prove e ricevere comunicazioni destinate al suo patrocinato. Viene così

affermato quel diritto di essere sentito della persona sottoposta a

informazioni preliminari che, sovente, solo l’intervento di un difensore può

efficacemente realizzare. Non va dimenticata neppure la necessità di non

privilegiare la parte lesa per rapporto alla persona sospettata. Il

danneggiato, che si costituisce parte civile beneficia infatti di importanti

garanzie di intervento nella procedura. La costituzione di parte civile può

però avvenire in qualunque stadio del procedimento cioè anche nella fase delle

informazioni preliminari. Ne discende che nella fase precedente alla promozione

dell’accusa la parte civile dispone di riconosciuti diritti di partecipazione

al procedimento. Almeno analoga deve essere perciò, in questa stessa fase della

procedura, la condizione del sospettato (Rusca/Salmina/Verda, ad art. 49, n° 7

e 8).

b)

Di principio

il Procuratore pubblico è autonomo nell'assunzione delle prove e nella

valutazione di completezza delle indagini predibattimentali (art. 193 e 196

CPP: v. decisione 12 aprile 1995 in re M.A., GIAR 284.94.2), con le limitazioni

poste dal rispetto del principio di legalità e della buona fede, in concorso

con l'esigenza di operare in modo leale (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale

suisse, Losanna 1987, n. 876 ss. E 890 ss.; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo

1989, pag. 164/169).

Se è vero che

il PP, nell’ambito delle informazioni preliminari gode di una certa libertà –

potendo ad esempio interrogare testi senza il coinvolgimento dell’indiziato al

fine di salvaguardare poi l’immediatezze delle dichiarazioni di quest’ultimo –

riservato l’esercizione del diritto al contraddittorio nel prosequio della

procedura, è altresì vero che buona fede processuale vorrebbe che dal momento

che un indiziato partecipa, a qualsiasi titolo – non solo quindi

nell’eventualità prevista dall’art. 118 cpv. 2 CPP – all’acquisizione di prove

sia avvertito del (cambiamento del) suo statuto e dei suoi diritti. Diritti che

sono stati largamente e correttamente garantiti all’indiziato __________ al

contrario di quanto accaduto per l’indiziato __________ che è immediatamente

passato dalla situazione di testimone a quella di accusato, almeno nei fatti, e

che è stato chiamato a partecipare ad un atto istruttorio senza che nessuno lo

informasse di questo cambiamento di ruolo, neppure all’inizio del confronto

all’americana, e senza l’assistenza di un legale (o quantomeno

dell’informazione del diritto di essere assistito da un legale).

In effetti il

PP ha da subito citato il tenente __________ in qualità di indiziato (AI 21)

visto che la parte civile, dopo visione di una fotografia che lo ritraeva tra

altre che ritraevano altri agenti, aveva dichiarato che “…non posso essere

sicura al 100% di questo mio riconoscimento. Quello che posso dire in base alle

foto oggi prodottemi è che gli occhi della persona raffigurata alla foto __________

sono simili a quelli di quello che mi ha colpito e molestato. Ricordo che al

momento dei fatti io mi sono ricordata anche dei suoi occhi” (verbale 21

febbraio 2005, AI 14) e ciò malgrado la parte civile avesse dichiarato il 27

ottobre 2004 che “…l’agente che che mi ha aggredita … aveva i capelli corti

non neri scuri per quel poco che ho potuto vedere sotto il casco. Non aveva

orecchini. Gli occhi non erano chiari. Non aveva barba, baffi, pizzetto. Età

sopra i quaranta” (AI 2).

A torto il PP

sostiene che prima del confronto all’americana __________ fosse un puro e

semplice teste, quasi che il riconoscimento di __________ da parte della parte

civile potesse essere considerato alla stregua di una scoperta casuale; dalla

lettura degli atti e dalla preparazione del confronto all’americana (con

precise richieste di partecipanti da parte del PP) emerge invece come il

confronto in discussione tendesse all’acquisizione di elementi probatori a

carico di __________. In questo senso la partecipazione del reclamante, neppure

regolarmente citato al confronto all’americana (egli non sembra avere ricevuto

notizia dell’atto istruttorio dal PP ma vi ha partecipato probabilmente dando

semplicemente seguito all’ordine di un suo superiore di presentarsi in tenuta

MO al confronto, pensando quindi di comparire come “elemento di confronto”),

indiziato che non era neppure stato avvertito del suo cambio di statuto

all’interno del procedimento penale per cui procedeva il PP, non è rispettosa

dei diritti della difesa ed è, di per se stessa contraria alla buona fede

processuale e per questo fatto la valenza probatoria del citato verbale di

riconoscimento appare più che dubbia.

Come detto,

dato l’apparentamento della veste di querelato con quella di accusato, dovevano

essere applicati e garantiti al reclamante, per analogia, i diritti spettanti

all’accusato, ma comunque almeno quelli garantiti ad altro indiziato nella

procedura (che ha a sua volta partecipato al confronto all’americana come il

reclamante ma con la presenza del suo patrocinatore al verbale della parte

civile), ciò a maggior ragione quando alla parte civile è stato concesso ampio

esercizio dei diritti derivanti dalla procedura, come la consegna di copia del

proprio verbale di interrogatorio addirittura prima dell’audizione di un

testimone nominato dalla parte civile stessa.

In sostanza

quindi, come già sancito nella decisone GIAR 3.11.1993 in re G.G (inc.

GIAR862.93.1 L) occorre tenere conto dell’interesse del querelato – quando sia

come in casu direttamente coinvolto nelle indagini di fatto e cioè

nell’assunzione di prove intese a conseguire formale apertura dell’istruttoria

oppure a conclusione di non luogo a procedere … – di convenientemente parare a

pregiudizio probatorio ed anche di poter proporre le proprie ragioni

liberatorie, così da evitare, se del caso, promozione dell’accusa.

Gli eventi

hanno poi dimostrato che, tosto che fu informato del fatto che ormai veniva

considerato indiziato, il reclamante si è subito rivolto ad un difensore di

fiducia per essere adeguatamente tutelato nell’ambito della procedura in corso.

Per il mancato

rispetto quindi dell’adeguato diritto della difesa di __________ di potere

presenziare con un legale al confronto all’americana (e di conseguenza

all’interrogatorio della parte civile avvenuto contestualmente) del 13 aprile

2005, con la partecipazione invece del difensore di altro indiziato, gli atti

relativi al confronto all’americana del 13 aprile 2005 (documentazione

fotografica e verbale) vanno annullati, non potendosi ritenere l’accettazione

del reclamante ad essersi presentato a tale atto istruttorio senza il proprio difensore

che potesse assistere, dall’altra parte del vetro, alla verbalizzazione della

parte civile ed eventualmente a lei porre delle domande come è stata data

facoltà ai partecipanti all’interrogatorio del 13 aprile 2005 (verbale della PC

del 13 aprile 2005, AI 36, p. 2b) dal momento che egli non era stato informato

di tale facoltà.

Nulla muta

questa situazione il fatto che __________ non sia stato interrogato in

quell’occasione (mentre che lo è stata la parte civile) e nulla abbia obiettato

nell’ambito del confronto all’americana dal momento che, sentito in qualità di

teste pochi giorni prima, in mancanza di comunicazioni contraria da parte del

PP, lo svolgimento del confronto all’americana poteva essergli indifferente.

E.

Alla luce

dell’accoglimento del reclamo gli atti relativi al confronto all’americana del

13.

aprile 2005 (verbale della parte civile e documentazione fotografica: AI 36

e AI 40) vanno annullati e non potranno entrare a far parte del materiale

probatorio. Visto l’esito dell’impugnativa tasse e spese sono a carico dello

Stato il quale rifonderà ripetibili al reclamante.

P.Q.M

visti gli

artt. 280 e ss. CPP, e ogni altra norma applicabile;

decide

1.

Il reclamo è accolto. Di conseguenza

il verbale 13 aprile 2005 della parte civile (AI 36) e la documentazione

fotografica 20 aprile 2005 (AI 40) sono annullati e stralciati dagli atti

dell’inc. MP 2004.8612.

2.

La tassa di giustizia di CHF 500.- e

le spese per CHF 150.- sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante

CHF 350.- a titolo di ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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