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Decisione

INC.2005.27505

Proroga della carcerazione in attesa di allontanamento

7 marzo 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

D.

Da alcuni test fatti nel 2004 lei risulterebbe nigeriano e

risulterebbe non conoscere bene la situazione geografica e sociale del Sudan;

cosa risponde ?

R.

Io ribadisco che sono sudanese, non nigeriano. Inoltre sono già

stato all’ambasciata nigeriana, ma non mi é stato dato alcun documento.

Il giudice mi dice che questo é perché l’ambasciata

non entra più in materia per le persone che dichiarano di non essere nigeriane;

per questo é stata istituita una commissione che viene dalla Nigeria ogni 2/3

mesi (la prossima verso fine marzo).

Prendo atto che mi si vuole presentare a questa commissione

per verificare ulteriormente la mia effettiva nazionalità.

ADR: comunque

ribadisco di non voler ritornare in Sudan.

Io

ho già detto che dopo il 2002 e fino al 2005 non ho fatto nulla per ottenere i

documenti perché avevo fatto ricorso, anche se non capisco perché di questo

ricorso non ci sia traccia.

Io so di persone che sono state lasciate andare

senza documenti.

Il giudice mi dice che io non solo sono NEM ma anche

espulso in base al CP.

ADR: Prima

dell’11 maggio 2005 (arresto preventivo per istruttoria LFStup) non ero mai

stato incarcerato per allontanamento.

Però

voglio dire che prima io ritenevo di non dovermene andare, avevo fatto ricorso

tramite un legale di Zurigo.

Io voglio solo aggiungere che la prigione non é vita, io

sono preoccupato per il mio futuro. Datemi un’opportunità e io me ne vado.

A questo punto, il giudice constata che le condizioni

per la proroga della carcerazione sono date: indizi di assenza di

collaborazione, difficoltà conseguite nella ricezione di documenti oltre che

rischi per l’ordine pubblico (art. 13b cpv. 1 lett. c e b), che l’autorità non

é stata assente ma si é data da fare per cercare di ottenere i documenti e che

prossimamente é prevista un’audizione che potrebbe essere risolutiva.

La proroga, inoltre, risulta ancora proporzionata.

P.Q.M.

viste le norme

applicabili

si decide

1.

La decisione/istanza di proroga

della carcerazione, emanata dalla SPI il 23 febbraio 2006, per un termine di tre

mesi (ulteriori) é confermata/accolta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente é dato ricorso

al TRAM, Lugano, entro 15 giorni.

4.

Intimazione:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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