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Decisione

INC.2005.30604

Libertà provvisoria

11 agosto 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato a Lugano l'1 giugno 2005

in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico in data 24

novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di truffa per

mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, con

riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR 306.2005.2).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 2

giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e

pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR

306.2005.2).

B.

In sintesi (e come risulta dalla promozione

dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________ e

altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a credito,

rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti leasing

e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva trasportata

all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i proprietari

dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.

I fatti imputati sarebbero avvenuti tra il 2003 ed il

2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale organo di

fatto della __________ (in seguito __________), con sede a Lugano-Viganello.

Il danno causato mediante gli atti sopra descritti

sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5 mio di FRS.

C.

L'inchiesta ha preso il via nel novembre del 2004 a

seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________ (AI 1).

Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono aggiunte

in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome della __________

(cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).

Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,

amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).

Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,

parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i

quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a

partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,

spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale

PS __________, 4 novembre 2004).

All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni, e

sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso

istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di

documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI

37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio

il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre

che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).

Nel contempo sono stati emessi ordini d'arresto nei

confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354, 204, 355),

rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli con

generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti autorità

italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino

(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e

correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).

Per completezza, va precisato che le predette

commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In particolare

l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre 2005 (AI

368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha comunque

indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa estraneità ai

fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315, 370).

Da ultimo si rileva che, dal giorno dell'arresto, __________

è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio 2005 in confronto con __________

(cfr. classificatore verbali).

D.

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di

essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.4).

Egli afferma di aver reso ampia confessione e di aver

collaborato attivamente con gli inquirenti, si dichiara consapevole degli

errori commessi e intenzionato a non sottrarsi al procedimento (Istanza, punto

2).

Gli indizi di colpevolezza non sono contestati, pur

con riserva della facoltà di contestare in sede di dibattimento l'esistenza dei

requisiti oggettivi e soggettivi della truffa, con particolare riferimento

all'astuzia (Istanza, punto 3).

A giudizio dell'istante non sussistono più necessità

istruttorie a giustificazione del carcere preventivo, dato che i fatti

contestatigli sono stati ampiamente ricostruiti nei lunghi e dettagliati

interrogatori, grazie anche alla sua collaborazione. Inoltre, sempre a riprova

dell'attuale inesistenza di un pericolo di collusione o inquinamento delle

prove, l'istante sottolinea come i correi italiani siano a piede libero e __________

da tempo scarcerato, la necessaria documentazione è già agli atti e l'audizione

di testi, che comunque poteva avvenire sin dall'inizio dell'inchiesta, non

risulta essere destinata a chiarire fatti non già contestati e ammessi

(Istanza, punto 3).

Il pericolo di recidiva e di fuga, viste le ammissioni

ed il riconoscimento degli errori commessi, nonché l'incensuratezza, non hanno,

sempre secondo l'accusato, elementi di concretezza sufficienti a giustificare

il carcere preventivo; il pericolo di fuga, può essere ulteriormente limitato

mediante prestazione di un importo di FRS 50.000.-, ritenuto altresì la

possibilità di una pena sospesa condizionalmente (Istanza, punti 5 e 7).

In virtù delle considerazioni sopra riassunte

(ricostruzione completa dei fatti e possibilità di una pena sospesa), l'istante

ritiene che il protrarsi della carcerazione preventiva sarebbe anche lesivo del

principio di proporzionalità.

In via subordinata, l'istante dichiara disponibilità a

scarcerazione solo dopo il previsto (ultimo) verbale del 19 agosto 2005.

E.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente

l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.4).

Riassumendo gli indizi di reato (Preavviso, punto 2)

ha segnalato come l'espletamento di una delle commissioni rogatorie presentate

alle autorità italiane abbia evidenziato che la merce, in Italia, non risulta

essere stata consegnata alla ditta il cui nome figura sulle fatture consegnate

allo spedizioniere per le formalità doganali, che ai fornitori sono stati

presentati falsi bilanci della __________, che il qui istante (come altri

accusati) si sia sempre qualificato con false generalità, che l'unica società

le cui fatture risultano essere state onorate perlomeno sino all'agosto 2004 è

la __________ (spedizioniere doganale). Inoltre, il Procuratore pubblico afferma

che le ammissioni di __________ sono state "assai parziali"

(Preavviso, pag. 4) con particolare riferimento alla destinazione della merce,

al presunto "capo" dell'organizzazione ed alla compilazione dei falsi

bilanci della __________.

A dire del magistrato inquirente, stante la necessità

di completare l'inchiesta in particolare mediante la raccolta degli atti ed

interrogatori richiesti alle autorità italiane, nei confronti dell'istante sono

ancora presenti sia il pericolo di collusione che quello di fuga, così come

quello di recidiva.

Il primo sarebbe concreto in particolare per rapporto

ai correi __________ e __________, ancora da sentire (Preavviso, punto 6).

Il secondo sarebbe evidente vista l'assenza di legami

dell'istante con il territorio svizzero, utilizzato solo per commettere i reati

oggetto d'inchiesta rendendosi poi latitanti, ed il rischio di una pena da

espiare (Preavviso, pag. 7). A giudizio del magistrato inquirente, inoltre, la

cauzione proposta sarebbe nettamente insufficiente per garantire presenza

dell'accusato alle successive fasi del procedimento, anche alla luce del danno

causato (Preavviso, pag. 8).

Il pericolo di recidiva, in terzo luogo, è supportato

dal fatto che solo l'arresto di __________ ha permesso l'interruzione dell'attività

delittuosa, in quanto analoghi reati erano in procinto di essere commesse

tramite altre società (Preavviso, pag. 7). Inoltre, al momento dell'arresto __________

è stato trovato in possesso di numerose carte di credito clonate.

Da ultimo, il magistrato inquirente afferma

proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da

soffrire), sia per l'ampiezza e la gravità dei reati commessi, che non

escludono una pena da espiare, sia perché la chiusura dell'istruttoria è

prevista nel corso dell'autunno (Preavviso, pag. 7).

F.

Con osservazioni del 9 agosto 2005 (doc. 4, inc. GIAR

306.2005.4), la difesa, dopo aver segnalato di non aver ancora avuto accesso

agli atti (di transenna si rileva che sulla questione non risultano pendenti reclami

davanti a questo ufficio), ribadisce che l'accusato istante ha reso ampia e

dettagliata confessione e che gli accertamenti dettagliati, indicati dal

Procuratore pubblico, in merito ad ogni singola fornitura potevano/dovevano

essere effettuati in precedenza, ritenuto che l'inchiesta è stata avviata

ancora nel corso del 2004. Tali omissioni non possono, secondo la difesa,

aggravare oggi la situazione dell'istante (Osservazioni, ad. 2).

Ribadisce, inoltre, l'inesistenza di un concreto

pericolo di collusione che, peraltro, non è neppure stato precisato, nella sua

effettività e concretezza, dal magistrato inquirente, né per rapporto ai correi

o ai testi, né per rapporto all'ipotesi di una perizia calligrafica

sull'autenticità della firma (dell'amministratore) su documentazione

societaria, tantomeno per rapporto ad asserita documentazione ancora da

acquisire (Osservazioni, ad 3 e 4).

Per il pericolo di fuga rimanda a quanto già espresso

nell'istanza di libertà provvisoria e segnala come privi di riscontri oggettivi

i sospetti del magistrato per quanto concerne il pericolo di recidiva

(Osservazioni, ad 5, 6, 7).

Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti

si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è

ricevibile in ordine.

La stessa è stata presentata il 3 agosto 2005 e

trasmessa a questo ufficio (brevi manu) l'8 agosto 2005: i termini di cui

all'art. 108 cpv. 1 CPP sono rispettati, visto che il terzo giorno utile per la

trasmissione scadeva sabato 6 agosto 2005, con riporto al primo giorno non

festivo successivo (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP; GIAR 18 aprile 2002 in re N.; si

veda anche, per conferma implicita, CRP 7 luglio 2005 in re G.).

Il termine assegnato a questo giudice scade, in

conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 CPP sul computo, giovedì 11 agosto

2005.

2.

Sebben noti al patrocinatore ed al magistrato

inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui

di seguito riassunti:

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33.

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per

cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996

in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità

per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni

dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale

misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni

dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo

e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e

riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,

1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

3.

A questo stadio del procedimento ed in questa sede

(che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare

di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità

delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può con

concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico

di __________ per i reati ascritti; indizi del resto da lui, di principio,

neppure contestati (e ciò indipendentemente, come correttamente riconosciuto

dalla difesa - Istanza, punto 3, terzo capoverso - dalla volontà/facoltà di

contestare requisiti soggettivi e oggettivi di uno dei reati davanti al giudice

del merito).

Le dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali

4.11.2004

e 5.11.2004), quelle di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004,

pag. 3, __________ 17 novembre 2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________

4.08

, pag. 3 ss.), che fanno riferimento a tale __________ (nome

utilizzato da __________, come da egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi: cfr.

Verbale __________ 14 giugno 2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso istante

che ad un certo punto ha "capito che si trattava di operazione poco

trasparente" iniziando ad utilizzare il falso nome di __________ ed ad

operare a nome della __________ trovandosi, a suo dire, in un "punto di

non ritorno" per rapporto alle altre persone coinvolte nella vicenda (__________14

giugno 2005, pag. 6 e ss.), sono indizi concreti e sufficienti in relazione ai

reati ascritti.

La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale

mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

4.

a)

In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che

questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali,

o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli

elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta,

quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e

soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di

audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in

modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare,

occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile,

rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in

relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72

no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non

costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,

BS 1999, § 68 no 13).

b)

E, di regola, compito del magistrato inquirente (anche

nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio -

si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se

ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti

pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re

Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di

collusione con gli accusati italiani, in particolare con __________ e __________,

considerati (con il qui istante) i "principali autori dell'attività

truffaldina" (Preavviso, pag. 3 e 6).

Ora, sebbene il magistrato inquirente non spenda molte

parole per sostanziare la concretezza di tale pericolo, risulta in modo

evidente dall'incarto che l'audizione dei (presunti) correi menzionati è di

sicura importanza per l'inchiesta, per l'accertamento dei fatti e dei ruoli,

compreso quello effettivo del qui istante. __________ e __________ sono

indicati da tutti i testi e dai correi già sentiti (cfr. considerando 3 della

presente), come presenti in Ticino al momento dei fatti e compartecipi,

perlomeno al pari dello stesso __________, dell'attività della __________

oggetto d'inchiesta. Anche loro, al pari dell'istante, si sono resi

irreperibili (se si preferisce hanno lasciato il Ticino) nell'autunno del 2004.

Nel contempo è indubbio che le ammissioni di __________

sono limitate ad un ruolo secondario, con consapevolezza tardiva del possibile

illecito e limitata conoscenza dell'identità di altri compartecipi eventuali

(vedi tale __________). Ora, tali affermazioni possono anche corrispondere a

verità ma debbono comunque essere verificate e l'audizione dei presunti correi

menzionati non è certamente elemento secondario o marginale per tale verifica e

deve poter avvenire senza che sia possibile (per gli interessati) concordare

versioni di comodo a favore dell'uno o dell'altro, o di tutti.

Nel contempo, non va dimenticato che il provento di

reato non è stato recuperato, anzi, neppure è stata individuata la sua

effettiva destinazione. Sebbene l'istante affermi di non aver mai avuto

conoscenza del destino della merce e di non conoscere i canali di smistamento

(Verbale __________ 14 luglio 2005, pag. 1), vista la sua partecipazione

effettiva alle comande ed ai trasferimenti in Italia, non vi sono allo stadio

attuale dell'inchiesta elementi concreti che suffraghino la sua versione (anzi,

come si vedrà di seguito in relazione a tale signora __________, vi sono agli

atti elementi di segno opposto). Pertanto una sua prematura messa in libertà

potrebbe anche compromettere il ritrovamento della merce, delle tracce di

destinazione della stessa o del provento sostitutivo (GIAR 20 giugno 2003 in re

E. cons. 4 b., 337.2003.2 : "L'accertamento del destino di queste ultime [n.d.r.:

il provento di reato] non è importante solo per la qualifica giuridica del

reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per

la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr.

DTF 116 IV 288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente

applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio

(provento di reato).").

c)

__________ ha si effettuato delle ammissioni sui fatti

(con ruolo limitato ad esecutore di ordini altrui: Verbale __________ 23 giugno

2005, pag. 5), tuttavia ciò non è avvenuto in modo spontaneo e immediato.

All'inizio dell'inchiesta egli ha contestato di essersi presentato sotto falso

nome, di aver collaborato con __________ e addirittura di conoscerla (Verbale __________

1.

giugno 2005, pag. 2), di essersi recato presso la ditta __________ di

Chiasso, di aver effettuato ordinazioni a nome della __________, ecc. (idem,

pag. 3 e ss.).

Agli atti vi sono pure dichiarazioni poco trasparenti

dell'accusato istante in relazione a terze persone, con le quali intratteneva

dei rapporti ed alle quali risulterebbe trasmessa merce da parte della __________.

In particolare, in merito a tale signora __________, intestataria della vettura

sulla quale si trovava l'accusato al momento dell'arresto, l'istante ha in un

primo tempo (Verbale __________ 1 giugno 2005) che questa è semplicemente la

venditrice (o precedente proprietaria) della vettura in suo possesso (alla

quale egli aveva già parzialmente pagato il prezzo d'acquisto), successivamente

(Verbale __________ il 14 luglio 2005), e dopo aver escluso forniture dalla __________

a questa persona, nonché preso atto di documentazione che indicherebbe il

contrario, la __________ ridiventa proprietaria della vettura e le precedenti

dichiarazioni in merito vengono indicate come falsità (cfr. verbale __________

14.

luglio 2005, pag. 2 e ss., 4 e 5 in particolare). Non v'è dubbio che il

contenuto del verbale 14 luglio 2005, e dei documenti a cui si fa riferimento,

permettono di presumere che __________ avesse (e abbia), in merito al destino

della merce trasferita in Italia, ben altra conoscenza che quella da lui

dichiarata, con tutto quanto ne consegue.

Se a ciò si aggiunge la ancora attuale discrepanza tra

determinate dichiarazioni dell'accusato istante (in merito al suo ruolo in una

richiesta di finanziamento) e quella del teste che ha avuto, per conto della

società in questione, contatti con lui (cfr. Verbali __________ 23 giugno 2005,

pag. 4; Verbale __________ 4 agosto 2005), il costante utilizzo (nell'ambito

dei fatti a lui contestati) di false generalità e la distruzione di gran parte

della documentazione cartacea presso la sede della __________ prima

dell'abbandono dei locali (cfr. AI 9), non è certo azzardato, a questo stadio,

dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né ritenere

concreto il pericolo di collusione con i presunti correi indicati, nonché di

inquinamento di eventuali prove circa la destinazione della merce (GIAR 20

giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p.45)

Il pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove è, a giudizio di questo giudice, attuale.

5.

a)

Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e

di inquinamento delle prove, ci si potrebbe esimere dall'esaminare se

sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga e quello di

recidiva, come sostenuto dal magistrato inquirente.

Tuttavia, dato che le necessità istruttorie che

giustificano oggi il mantenimento del carcere preventivo potrebbero venir meno

a seguito dell'espletamento di successivi atti d'inchiesta ed avendo l'accusato

proposto il versamento di un importo a titolo di cauzione (FRS 50'000.-) può

essere di una certa utilità esprimersi in merito perlomeno al pericolo di fuga

ed alla sua eventuale limitazione mediante cauzione. Il tutto, ovviamente,

tenuto conto della situazione attuale e senza pregiudizio per eventuali future

decisioni.

b)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

__________ è cittadino italiano, residente in Italia,

e non ha legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a

commettere gli atti di cui è accusato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di

una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa

prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre

eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da

solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se

ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al

seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli

quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo,

dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da lui

indicati come vere menti delle operazioni __________.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

585).

c)

Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto che la

sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del

reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti)

considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone

eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e

relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,

Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad

intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa

valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a

disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività

di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che

avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia

(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,

PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per

determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche

dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare

di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non

sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali

titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.

3.

CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità

dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,

nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato

recuperato.

6.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)

con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto

(poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa

dell'espletamento delle audizioni richieste alle autorità italiane (prevista

per il 22 settembre 2005 quella di __________ e attesa entro l'autunno quella

di __________). Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi

con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di

sicura gravità e anche superiori al limite per la concessione della sospensione

condizionale.

Per quanto concerne gli atti ancora soggetti a

pericolo di inquinamento e collusione, non si può certo parlare di violazione

del principio di celerità ritenuto che le rogatorie sono state presentate

tempestivamente non appena acquisiti gli elementi utili per formularle; le

autorità italiane sembrano avervi dato seguito in tempi ragionevoli. D'altro

canto chi compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve

sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti

dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio

2005.

in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9, quest'ultima

citata anche dall'istante), perlomeno finché ciò è compatibile con il principio

di proporzionalità, come è qui il caso.

7.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e concreto un

pericolo di collusione con i presunti correi italiano di cui è stata chiesta

l'audizione per rogatoria, nonché di inquinamento delle prove in relazione al

destino della merce finita in Italia. Pure presente e concreto un pericolo di

fuga che non può essere sufficientemente limitato dalla somma proposta quale

cauzione.

Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora

rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

Per completezza si segnala che se questo giudice, di

principio, non è incompetente a determinare la somma cauzionale adeguata quale

misura sostitutiva del pericolo di fuga, nel caso in esame, anche prescindendo

dal fatto che non vi sono sufficienti informazioni sulla situazione economica

di chi sarebbe chiamato a versarla, tale determinazione avrebbe carattere

accademico visto che la detenzione è mantenuta anche e principalmente per

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e una determinazione pro

futuro non permetterebbe di tener conto della situazione al momento in cui tali

pericoli non fossero più presenti.

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108,

280.

ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5.

cifra 3 CEDU;

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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