INC.2005.30604
Libertà provvisoria
11 agosto 2005Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2005.30604
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30604
Lugano
11 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 3 agosto 2005 da
e qui trasmessa con
preavviso negativo dell’8 agosto 2005 dal
Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, MP di
Lugano
viste le osservazioni della difesa (9 agosto 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato a Lugano l'1 giugno 2005
in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico in data 24
novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di truffa per
mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, con
riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR 306.2005.2).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il 2
giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e
pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR
306.2005.2).
B.
In sintesi (e come risulta dalla promozione
dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________ e
altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a credito,
rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti leasing
e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva trasportata
all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i proprietari
dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.
I fatti imputati sarebbero avvenuti tra il 2003 ed il
2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale organo di
fatto della __________ (in seguito __________), con sede a Lugano-Viganello.
Il danno causato mediante gli atti sopra descritti
sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5 mio di FRS.
C.
L'inchiesta ha preso il via nel novembre del 2004 a
seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________ (AI 1).
Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono aggiunte
in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome della __________
(cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).
Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,
amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).
Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,
parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i
quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a
partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,
spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale
PS __________, 4 novembre 2004).
All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni, e
sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso
istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di
documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI
37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio
il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre
che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).
Nel contempo sono stati emessi ordini d'arresto nei
confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354, 204, 355),
rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli con
generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti autorità
italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino
(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e
correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).
Per completezza, va precisato che le predette
commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In particolare
l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre 2005 (AI
368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha comunque
indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa estraneità ai
fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315, 370).
Da ultimo si rileva che, dal giorno dell'arresto, __________
è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio 2005 in confronto con __________
(cfr. classificatore verbali).
D.
Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di
essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.4).
Egli afferma di aver reso ampia confessione e di aver
collaborato attivamente con gli inquirenti, si dichiara consapevole degli
errori commessi e intenzionato a non sottrarsi al procedimento (Istanza, punto
2).
Gli indizi di colpevolezza non sono contestati, pur
con riserva della facoltà di contestare in sede di dibattimento l'esistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi della truffa, con particolare riferimento
all'astuzia (Istanza, punto 3).
A giudizio dell'istante non sussistono più necessità
istruttorie a giustificazione del carcere preventivo, dato che i fatti
contestatigli sono stati ampiamente ricostruiti nei lunghi e dettagliati
interrogatori, grazie anche alla sua collaborazione. Inoltre, sempre a riprova
dell'attuale inesistenza di un pericolo di collusione o inquinamento delle
prove, l'istante sottolinea come i correi italiani siano a piede libero e __________
da tempo scarcerato, la necessaria documentazione è già agli atti e l'audizione
di testi, che comunque poteva avvenire sin dall'inizio dell'inchiesta, non
risulta essere destinata a chiarire fatti non già contestati e ammessi
(Istanza, punto 3).
Il pericolo di recidiva e di fuga, viste le ammissioni
ed il riconoscimento degli errori commessi, nonché l'incensuratezza, non hanno,
sempre secondo l'accusato, elementi di concretezza sufficienti a giustificare
il carcere preventivo; il pericolo di fuga, può essere ulteriormente limitato
mediante prestazione di un importo di FRS 50.000.-, ritenuto altresì la
possibilità di una pena sospesa condizionalmente (Istanza, punti 5 e 7).
In virtù delle considerazioni sopra riassunte
(ricostruzione completa dei fatti e possibilità di una pena sospesa), l'istante
ritiene che il protrarsi della carcerazione preventiva sarebbe anche lesivo del
principio di proporzionalità.
In via subordinata, l'istante dichiara disponibilità a
scarcerazione solo dopo il previsto (ultimo) verbale del 19 agosto 2005.
E.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.4).
Riassumendo gli indizi di reato (Preavviso, punto 2)
ha segnalato come l'espletamento di una delle commissioni rogatorie presentate
alle autorità italiane abbia evidenziato che la merce, in Italia, non risulta
essere stata consegnata alla ditta il cui nome figura sulle fatture consegnate
allo spedizioniere per le formalità doganali, che ai fornitori sono stati
presentati falsi bilanci della __________, che il qui istante (come altri
accusati) si sia sempre qualificato con false generalità, che l'unica società
le cui fatture risultano essere state onorate perlomeno sino all'agosto 2004 è
la __________ (spedizioniere doganale). Inoltre, il Procuratore pubblico afferma
che le ammissioni di __________ sono state "assai parziali"
(Preavviso, pag. 4) con particolare riferimento alla destinazione della merce,
al presunto "capo" dell'organizzazione ed alla compilazione dei falsi
bilanci della __________.
A dire del magistrato inquirente, stante la necessità
di completare l'inchiesta in particolare mediante la raccolta degli atti ed
interrogatori richiesti alle autorità italiane, nei confronti dell'istante sono
ancora presenti sia il pericolo di collusione che quello di fuga, così come
quello di recidiva.
Il primo sarebbe concreto in particolare per rapporto
ai correi __________ e __________, ancora da sentire (Preavviso, punto 6).
Il secondo sarebbe evidente vista l'assenza di legami
dell'istante con il territorio svizzero, utilizzato solo per commettere i reati
oggetto d'inchiesta rendendosi poi latitanti, ed il rischio di una pena da
espiare (Preavviso, pag. 7). A giudizio del magistrato inquirente, inoltre, la
cauzione proposta sarebbe nettamente insufficiente per garantire presenza
dell'accusato alle successive fasi del procedimento, anche alla luce del danno
causato (Preavviso, pag. 8).
Il pericolo di recidiva, in terzo luogo, è supportato
dal fatto che solo l'arresto di __________ ha permesso l'interruzione dell'attività
delittuosa, in quanto analoghi reati erano in procinto di essere commesse
tramite altre società (Preavviso, pag. 7). Inoltre, al momento dell'arresto __________
è stato trovato in possesso di numerose carte di credito clonate.
Da ultimo, il magistrato inquirente afferma
proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da
soffrire), sia per l'ampiezza e la gravità dei reati commessi, che non
escludono una pena da espiare, sia perché la chiusura dell'istruttoria è
prevista nel corso dell'autunno (Preavviso, pag. 7).
F.
Con osservazioni del 9 agosto 2005 (doc. 4, inc. GIAR
306.2005.4), la difesa, dopo aver segnalato di non aver ancora avuto accesso
agli atti (di transenna si rileva che sulla questione non risultano pendenti reclami
davanti a questo ufficio), ribadisce che l'accusato istante ha reso ampia e
dettagliata confessione e che gli accertamenti dettagliati, indicati dal
Procuratore pubblico, in merito ad ogni singola fornitura potevano/dovevano
essere effettuati in precedenza, ritenuto che l'inchiesta è stata avviata
ancora nel corso del 2004. Tali omissioni non possono, secondo la difesa,
aggravare oggi la situazione dell'istante (Osservazioni, ad. 2).
Ribadisce, inoltre, l'inesistenza di un concreto
pericolo di collusione che, peraltro, non è neppure stato precisato, nella sua
effettività e concretezza, dal magistrato inquirente, né per rapporto ai correi
o ai testi, né per rapporto all'ipotesi di una perizia calligrafica
sull'autenticità della firma (dell'amministratore) su documentazione
societaria, tantomeno per rapporto ad asserita documentazione ancora da
acquisire (Osservazioni, ad 3 e 4).
Per il pericolo di fuga rimanda a quanto già espresso
nell'istanza di libertà provvisoria e segnala come privi di riscontri oggettivi
i sospetti del magistrato per quanto concerne il pericolo di recidiva
(Osservazioni, ad 5, 6, 7).
Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti
si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è
ricevibile in ordine.
La stessa è stata presentata il 3 agosto 2005 e
trasmessa a questo ufficio (brevi manu) l'8 agosto 2005: i termini di cui
all'art. 108 cpv. 1 CPP sono rispettati, visto che il terzo giorno utile per la
trasmissione scadeva sabato 6 agosto 2005, con riporto al primo giorno non
festivo successivo (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP; GIAR 18 aprile 2002 in re N.; si
veda anche, per conferma implicita, CRP 7 luglio 2005 in re G.).
Il termine assegnato a questo giudice scade, in
conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 CPP sul computo, giovedì 11 agosto
2005.
2.
Sebben noti al patrocinatore ed al magistrato
inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui
di seguito riassunti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per
cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996
in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
3.
A questo stadio del procedimento ed in questa sede
(che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare
di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità
delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può con
concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico
di __________ per i reati ascritti; indizi del resto da lui, di principio,
neppure contestati (e ciò indipendentemente, come correttamente riconosciuto
dalla difesa - Istanza, punto 3, terzo capoverso - dalla volontà/facoltà di
contestare requisiti soggettivi e oggettivi di uno dei reati davanti al giudice
del merito).
Le dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali
4.11.2004
e 5.11.2004), quelle di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004,
pag. 3, __________ 17 novembre 2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________
4.08
, pag. 3 ss.), che fanno riferimento a tale __________ (nome
utilizzato da __________, come da egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi: cfr.
Verbale __________ 14 giugno 2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso istante
che ad un certo punto ha "capito che si trattava di operazione poco
trasparente" iniziando ad utilizzare il falso nome di __________ ed ad
operare a nome della __________ trovandosi, a suo dire, in un "punto di
non ritorno" per rapporto alle altre persone coinvolte nella vicenda (__________14
giugno 2005, pag. 6 e ss.), sono indizi concreti e sufficienti in relazione ai
reati ascritti.
La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale
mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.
4.
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che
questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali,
o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli
elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta,
quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e
soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di
audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in
modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare,
occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile,
rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in
relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72
no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non
costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
BS 1999, § 68 no 13).
b)
E, di regola, compito del magistrato inquirente (anche
nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio -
si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se
ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti
pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re
Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di
collusione con gli accusati italiani, in particolare con __________ e __________,
considerati (con il qui istante) i "principali autori dell'attività
truffaldina" (Preavviso, pag. 3 e 6).
Ora, sebbene il magistrato inquirente non spenda molte
parole per sostanziare la concretezza di tale pericolo, risulta in modo
evidente dall'incarto che l'audizione dei (presunti) correi menzionati è di
sicura importanza per l'inchiesta, per l'accertamento dei fatti e dei ruoli,
compreso quello effettivo del qui istante. __________ e __________ sono
indicati da tutti i testi e dai correi già sentiti (cfr. considerando 3 della
presente), come presenti in Ticino al momento dei fatti e compartecipi,
perlomeno al pari dello stesso __________, dell'attività della __________
oggetto d'inchiesta. Anche loro, al pari dell'istante, si sono resi
irreperibili (se si preferisce hanno lasciato il Ticino) nell'autunno del 2004.
Nel contempo è indubbio che le ammissioni di __________
sono limitate ad un ruolo secondario, con consapevolezza tardiva del possibile
illecito e limitata conoscenza dell'identità di altri compartecipi eventuali
(vedi tale __________). Ora, tali affermazioni possono anche corrispondere a
verità ma debbono comunque essere verificate e l'audizione dei presunti correi
menzionati non è certamente elemento secondario o marginale per tale verifica e
deve poter avvenire senza che sia possibile (per gli interessati) concordare
versioni di comodo a favore dell'uno o dell'altro, o di tutti.
Nel contempo, non va dimenticato che il provento di
reato non è stato recuperato, anzi, neppure è stata individuata la sua
effettiva destinazione. Sebbene l'istante affermi di non aver mai avuto
conoscenza del destino della merce e di non conoscere i canali di smistamento
(Verbale __________ 14 luglio 2005, pag. 1), vista la sua partecipazione
effettiva alle comande ed ai trasferimenti in Italia, non vi sono allo stadio
attuale dell'inchiesta elementi concreti che suffraghino la sua versione (anzi,
come si vedrà di seguito in relazione a tale signora __________, vi sono agli
atti elementi di segno opposto). Pertanto una sua prematura messa in libertà
potrebbe anche compromettere il ritrovamento della merce, delle tracce di
destinazione della stessa o del provento sostitutivo (GIAR 20 giugno 2003 in re
E. cons. 4 b., 337.2003.2 : "L'accertamento del destino di queste ultime [n.d.r.:
il provento di reato] non è importante solo per la qualifica giuridica del
reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per
la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr.
DTF 116 IV 288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente
applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio
(provento di reato).").
c)
__________ ha si effettuato delle ammissioni sui fatti
(con ruolo limitato ad esecutore di ordini altrui: Verbale __________ 23 giugno
2005, pag. 5), tuttavia ciò non è avvenuto in modo spontaneo e immediato.
All'inizio dell'inchiesta egli ha contestato di essersi presentato sotto falso
nome, di aver collaborato con __________ e addirittura di conoscerla (Verbale __________
1.
giugno 2005, pag. 2), di essersi recato presso la ditta __________ di
Chiasso, di aver effettuato ordinazioni a nome della __________, ecc. (idem,
pag. 3 e ss.).
Agli atti vi sono pure dichiarazioni poco trasparenti
dell'accusato istante in relazione a terze persone, con le quali intratteneva
dei rapporti ed alle quali risulterebbe trasmessa merce da parte della __________.
In particolare, in merito a tale signora __________, intestataria della vettura
sulla quale si trovava l'accusato al momento dell'arresto, l'istante ha in un
primo tempo (Verbale __________ 1 giugno 2005) che questa è semplicemente la
venditrice (o precedente proprietaria) della vettura in suo possesso (alla
quale egli aveva già parzialmente pagato il prezzo d'acquisto), successivamente
(Verbale __________ il 14 luglio 2005), e dopo aver escluso forniture dalla __________
a questa persona, nonché preso atto di documentazione che indicherebbe il
contrario, la __________ ridiventa proprietaria della vettura e le precedenti
dichiarazioni in merito vengono indicate come falsità (cfr. verbale __________
14.
luglio 2005, pag. 2 e ss., 4 e 5 in particolare). Non v'è dubbio che il
contenuto del verbale 14 luglio 2005, e dei documenti a cui si fa riferimento,
permettono di presumere che __________ avesse (e abbia), in merito al destino
della merce trasferita in Italia, ben altra conoscenza che quella da lui
dichiarata, con tutto quanto ne consegue.
Se a ciò si aggiunge la ancora attuale discrepanza tra
determinate dichiarazioni dell'accusato istante (in merito al suo ruolo in una
richiesta di finanziamento) e quella del teste che ha avuto, per conto della
società in questione, contatti con lui (cfr. Verbali __________ 23 giugno 2005,
pag. 4; Verbale __________ 4 agosto 2005), il costante utilizzo (nell'ambito
dei fatti a lui contestati) di false generalità e la distruzione di gran parte
della documentazione cartacea presso la sede della __________ prima
dell'abbandono dei locali (cfr. AI 9), non è certo azzardato, a questo stadio,
dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né ritenere
concreto il pericolo di collusione con i presunti correi indicati, nonché di
inquinamento di eventuali prove circa la destinazione della merce (GIAR 20
giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p.45)
Il pericolo di collusione e di inquinamento delle
prove è, a giudizio di questo giudice, attuale.
5.
a)
Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e
di inquinamento delle prove, ci si potrebbe esimere dall'esaminare se
sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga e quello di
recidiva, come sostenuto dal magistrato inquirente.
Tuttavia, dato che le necessità istruttorie che
giustificano oggi il mantenimento del carcere preventivo potrebbero venir meno
a seguito dell'espletamento di successivi atti d'inchiesta ed avendo l'accusato
proposto il versamento di un importo a titolo di cauzione (FRS 50'000.-) può
essere di una certa utilità esprimersi in merito perlomeno al pericolo di fuga
ed alla sua eventuale limitazione mediante cauzione. Il tutto, ovviamente,
tenuto conto della situazione attuale e senza pregiudizio per eventuali future
decisioni.
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
__________ è cittadino italiano, residente in Italia,
e non ha legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a
commettere gli atti di cui è accusato.
Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di
una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa
prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre
eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da
solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se
ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 701).
La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al
seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli
quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo,
dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da lui
indicati come vere menti delle operazioni __________.
Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980.
585).
c)
Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto che la
sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del
reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti)
considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone
eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e
relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,
Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad
intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa
valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a
disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività
di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che
avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia
(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,
PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per
determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche
dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare
di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non
sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali
titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.
3.
CPP).
Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità
dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,
nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato
recuperato.
6.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)
con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto
(poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa
dell'espletamento delle audizioni richieste alle autorità italiane (prevista
per il 22 settembre 2005 quella di __________ e attesa entro l'autunno quella
di __________). Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi
con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di
sicura gravità e anche superiori al limite per la concessione della sospensione
condizionale.
Per quanto concerne gli atti ancora soggetti a
pericolo di inquinamento e collusione, non si può certo parlare di violazione
del principio di celerità ritenuto che le rogatorie sono state presentate
tempestivamente non appena acquisiti gli elementi utili per formularle; le
autorità italiane sembrano avervi dato seguito in tempi ragionevoli. D'altro
canto chi compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve
sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti
dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio
2005.
in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9, quest'ultima
citata anche dall'istante), perlomeno finché ciò è compatibile con il principio
di proporzionalità, come è qui il caso.
7.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti
gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e concreto un
pericolo di collusione con i presunti correi italiano di cui è stata chiesta
l'audizione per rogatoria, nonché di inquinamento delle prove in relazione al
destino della merce finita in Italia. Pure presente e concreto un pericolo di
fuga che non può essere sufficientemente limitato dalla somma proposta quale
cauzione.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora
rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
Per completezza si segnala che se questo giudice, di
principio, non è incompetente a determinare la somma cauzionale adeguata quale
misura sostitutiva del pericolo di fuga, nel caso in esame, anche prescindendo
dal fatto che non vi sono sufficienti informazioni sulla situazione economica
di chi sarebbe chiamato a versarla, tale determinazione avrebbe carattere
accademico visto che la detenzione è mantenuta anche e principalmente per
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e una determinazione pro
futuro non permetterebbe di tener conto della situazione al momento in cui tali
pericoli non fossero più presenti.
P.Q.M
visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108,
280.
ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,
5.
cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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