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Decisione

INC.2005.30605

Accesso agli atti

11 ottobre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti imputati sarebbero avvenuti tra

il 2003 ed il 2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale

organo di fatto della __________ (in seguito __________), con sede a Lugano-Viganello.

Il danno causato mediante gli atti sopra

descritti sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5

mio di FRS.

C.

L'inchiesta ha preso il via nel novembre

del 2004 a seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________

(AI 1). Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono

aggiunte in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome

della __________ (cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).

Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,

amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).

Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,

parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i

quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a

partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,

spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale

PS __________, 4 novembre 2004).

All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni,

e sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso

istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di

documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI

37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio

il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre

che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).

Nel contempo sono stati emessi ordini

d'arresto nei confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354,

204, 355), rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli

con generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti

autorità italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino

(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e

correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).

Per completezza, va precisato che le

predette commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In

particolare l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre

2005 (AI 368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha

comunque indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa

estraneità ai fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315,

370).

Da ultimo si rileva che, dal giorno

dell'arresto, __________ è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio

2005 in confronto con __________ (cfr. classificatore verbali)."

- dopo la data della decisione menzionata risultano, in base

all'elenco atti, alcune acquisizioni di documenti (AI da 403 a 406), un

interrogatorio di polizia dell'accusato __________ (AI 410) e l'audizione di

due testi da parte del Procuratore pubblico (AI A41 e A42), oltre a

corrispondenza con le autorità italiane per l'esecuzione delle rogatorie

pendenti (AI 400, 432, 440, 446, 447, 448);

- con decisione del 19 settembre 2005, il magistrato inquirente ha

rifiutato a __________ (rispettivamente alla difesa) l'accesso agli atti "sino

a quando non saranno avvenuti gli interrogatori di __________ e __________ ",

rispettivamente (e per quanto concerne la documentazione relativa alle parti

civili) a dopo che egli "avrà risposto dettagliatamente alle domande in

merito" che gli verranno poste nell'interrogatorio previsto per il 5

ottobre 2005 (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.5);

- con il reclamo oggetto della presente, __________ chiede

l'annullamento della decisione menzionata in quanto infondata, pretestuosa e

sproporzionata, tenuto conto dell'art. 60 CPP, del periodo di detenzione e

della durata dell'inchiesta; a suo dire non è più dato pericolo di collusione

con i correi (o presunti tali) italiani e il subordinare l'accesso agli atti

all'esito di determinata audizione è arbitrario (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.5);

- le altre parti al procedimento che hanno rispettato il termine

per osservare o condividono il reclamo (i coindagati/coaccusati) o non hanno

osservazioni (le parti civili);

- con osservazioni del 10 ottobre 2005 (doc. 14, inc. GIAR

306.2005.5) il magistrato inquirente segnala che sussiste un pericolo di

collusione con __________ e che l'interrogatorio per completazione dell'esame

delle singole posizioni delle parti civili è (ora) previsto per il 18 ottobre

2005 e prima di quella data è opportuno che l'accusato non abbia visione della

(relativa) documentazione agli atti;

- il reclamo, presentato dall'accusato detenuto (e destinatario

della decisione) nel termine di cui all'art. 280 CPP, è ricevibile in ordine;

- il diritto per l'accusato (e per il suo difensore) di accedere

agli atti d'inchiesta per un'efficace difesa ed a garanzia del diritto di

essere sentito, è sancito dagli artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP, nonché da

confermata giurisprudenza ed autorevole dottrina (per tutte: REP 1994 n. 114

cons. 2; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, § 3 II 1 e note);

- tale diritto assume valenza particolare allorquando l'accusato si

trova in detenzione preventiva (REP 1994 n. 114 cos. 2; L. Marazzi, op. cit., §

3 II 2.2) e impone obblighi specifici agli inquirenti nelle procedure in

materia di mantenimento (o meno) della detenzione (cfr. DTF 115 Ia 293, DTF 9

luglio 2004 1s.1/2004, DTF 7 febbraio 2005 1s.3/2005); quest'ultima

considerazione è da ricondurre al fatto che, in data 6 ottobre 2005, __________

ha inoltrato richiesta di messa in libertà provvisoria (preavvisata

negativamente dal magistrato inquirente), lamentando di non aver avuto accesso

agli atti, con conseguente limitazione del diritto di difesa (inc. GIAR

306.2005.6);

- limitazioni al diritto d'accesso agli atti possono essere

adottate, in particolare come qui sembra essere il caso, per "esigenze

d'inchiesta", segnatamente per garantire immediatezza delle dichiarazioni

dell'accusato (L. Marazzi, op. cit., § 3 II 2.1), ritenuto comunque che:

"di principio partecipazione e conoscenza sono

prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia

necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel

rispetto della proporzionalità."

(sentenza 31

agosto 2000 in re V., GIAR 377.2000.6)

- nel caso in esame, la limitazione è motivata da un lato con la

necessità di procedere ad interrogatori di terzi (__________e __________, poi

limitato al solo __________ - cfr. Osservazioni, pag. 2) evitando pericolo di

collusione e inquinamento delle prove, dall'altro per avere risposte

dettagliate in merito alla completazione dell'esame delle singole posizioni

delle parti civili (Decisone, pag. 2; Osservazioni, pag. 2);

- simile scarna motivazione, in relazione ad un'inchiesta in corso

dall'autunno 2004, con l'accusato detenuto da oltre quattro mesi e composta da

oltre 400 atti, è insufficiente per permettere all'accusato, ma anche e

soprattutto a questo giudice, di valutare correttamente la situazione, le

esigenze d'inchiesta e la loro preponderanza (nell'ottica della

proporzionalità) sul diritto dell'accusato di prendere conoscenza degli atti o,

perlomeno, di parte di questi;

- infatti, da un lato non si vede (e non si comprende) come

l'accesso agli atti da parte dell'accusato, detenuto, possa concretizzare

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione a persona

ancora da sentire (comunque già sentita nel 2004: cfr. AI A5 e A18) e non

detenuta, dall'altro occorrerebbe indicare (anche sommariamente) qual'è la

documentazione "relativa alle parti civili" che non è ancora

stata prospettata all'accusato e si vuole prospettare nel prossimo

interrogatorio con garanzia di immediatezza per la "completazione

dell'esame delle singole posizioni delle parti civili";

- in assenza di tali specifiche indicazioni non è possibile, né

pensabile che questo ufficio si dedichi di sua iniziativa all'analisi generale

dell'incarto ed alla ricerca di quegli atti che servono gli intenti indicati

dal Procuratore pubblico, per procedere poi alla loro valutazione nell'ottica

dell'esigenza dell'inchiesta della proporzionalità;

- occorre ricordare che:

"le

decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere

sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che

concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6);

tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94;

GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, …

omissis…; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni

che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la

motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della

decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di

reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione

costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994,

I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR

15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,

798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in

cui vengono emanate) le sue decisione, …omissis…;

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere

sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura

formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119

Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no.

4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift

für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9

maggio 2001, 165.2000.2);

l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo

le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende

addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);

non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della

motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito

delle decisioni giudiziarie;

è in

forza della motivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e

quindi legittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure

approssimativamente; la “validità” delle sentenze risulta condizionata alla

“verità” pur se relativa dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è

più puramente “potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e

probabile, ma proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato

e dalla sua difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e

il controllo delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o

difetti di interpretazione o sussunzione, sia in fatto, per difetto o

insufficienza di prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra

convincimento e prove;

la presenza e l’esposizione a controllo della

motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di

riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione

autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione

ragionata”;

la motivazione può quindi essere considerata il

principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella

esterna o democratica della funzione giudiziaria ( si veda: L. Ferrajoli,

Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono

(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento

penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi

essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9

febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.

257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso

che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni)

in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni

incidentali emanate in fase istruttoria;"

(sentenza 6

agosto 2001 in re C., GIAR 528.2000.3)

- nel caso specifico, e per quanto più sopra esposto, la

motivazione è, quantomeno, carente e tale carenza non è “sanata” in sede di

osservazioni;

- di conseguenza la decisione

19 settembre 2005 deve essere annullata;

- ritenuto che compito di questo giudice (quale

autorità di ricorso) è sostanzialmente quello di verificare la conformità delle

decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello

di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le

eccezioni previste dal CPP), spetta a quest'ultimo, se lo ritiene, limitare (ovviamente

in modo tempestivo) ulteriori richieste di accesso agli atti con decisione motivata

e conforme alla giurisprudenza citata (con particolare riferimento a quella

concernente le persone detenute);

- l’esito del gravame comporta

l’esenzione da tasse e spese di giustizia, nonché l’assegnazione delle

usuali ripetibili, a carico dello Stato, per il reclamante che le ha protestate;

- vista la pendenza dell'istanza

di libertà provvisoria, la presente decisione viene anticipata via fax

al magistrato inquirente ed al reclamante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 6, 58, 60 CPP;

decide

1. Il reclamo è accolto, ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza la decisione 19 settembre 2005 del Procuratore pubblico nel

procedimento __________ è annullata.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse di giustizia e spese, ma lo

Stato rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 400.-- al reclamante.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera

dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti);

giudice

Edy Mel

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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