INC.2005.30605
Accesso agli atti
11 ottobre 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.30605
Data decisione, Autorità:
11.10.2005, GIAR
Titolo:
Accesso agli atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 6 CPP-TI
art. 58 CPP-TI
art. 60 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30605
Lugano
11 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 26
settembre 2005 da
__________
contro
la decisione 19 settembre 2005 del Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, che gli rifiuta l'accesso agli atti;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (10 ottobre 2005), quelle dei coaccusati o coindagati __________
(28 settembre 2005), __________ (29 settembre 2005), __________ (29 settembre
2005), nonché delle parti civili __________ (29 settembre 2005), __________ e __________
(4 ottobre 2005), __________ (7 ottobre 2005) e __________ (11 ottobre 2005);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- gli elementi essenziali del procedimento sono già stati riassunti
in precedente sentenza (GIAR 11 agosto 2005, inc. 306.2005.4) e possono essere
qui ripresi negli stessi termini:
"A.
__________ è stato arrestato a Lugano l'1
giugno 2005 in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico
in data 24 novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di
truffa per mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione
infedele, con riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR
306.2005.2).
L'arresto è stato confermato da questo
giudice il 2 giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di
fuga e pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc.
GIAR 306.2005.2).
B.
In sintesi (e come risulta dalla
promozione dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________
e altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a
credito, rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti
leasing e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva
trasportata all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i
proprietari dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.
Fatti
I fatti imputati sarebbero avvenuti tra
il 2003 ed il 2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale
organo di fatto della __________ (in seguito __________), con sede a Lugano-Viganello.
Il danno causato mediante gli atti sopra
descritti sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5
mio di FRS.
C.
L'inchiesta ha preso il via nel novembre
del 2004 a seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________
(AI 1). Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono
aggiunte in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome
della __________ (cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).
Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,
amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).
Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,
parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i
quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a
partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,
spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale
PS __________, 4 novembre 2004).
All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni,
e sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso
istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di
documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI
37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio
il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre
che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).
Nel contempo sono stati emessi ordini
d'arresto nei confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354,
204, 355), rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli
con generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti
autorità italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino
(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e
correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).
Per completezza, va precisato che le
predette commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In
particolare l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre
2005 (AI 368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha
comunque indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa
estraneità ai fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315,
370).
Da ultimo si rileva che, dal giorno
dell'arresto, __________ è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio
2005 in confronto con __________ (cfr. classificatore verbali)."
- dopo la data della decisione menzionata risultano, in base
all'elenco atti, alcune acquisizioni di documenti (AI da 403 a 406), un
interrogatorio di polizia dell'accusato __________ (AI 410) e l'audizione di
due testi da parte del Procuratore pubblico (AI A41 e A42), oltre a
corrispondenza con le autorità italiane per l'esecuzione delle rogatorie
pendenti (AI 400, 432, 440, 446, 447, 448);
- con decisione del 19 settembre 2005, il magistrato inquirente ha
rifiutato a __________ (rispettivamente alla difesa) l'accesso agli atti "sino
a quando non saranno avvenuti gli interrogatori di __________ e __________ ",
rispettivamente (e per quanto concerne la documentazione relativa alle parti
civili) a dopo che egli "avrà risposto dettagliatamente alle domande in
merito" che gli verranno poste nell'interrogatorio previsto per il 5
ottobre 2005 (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.5);
- con il reclamo oggetto della presente, __________ chiede
l'annullamento della decisione menzionata in quanto infondata, pretestuosa e
sproporzionata, tenuto conto dell'art. 60 CPP, del periodo di detenzione e
della durata dell'inchiesta; a suo dire non è più dato pericolo di collusione
con i correi (o presunti tali) italiani e il subordinare l'accesso agli atti
all'esito di determinata audizione è arbitrario (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.5);
- le altre parti al procedimento che hanno rispettato il termine
per osservare o condividono il reclamo (i coindagati/coaccusati) o non hanno
osservazioni (le parti civili);
- con osservazioni del 10 ottobre 2005 (doc. 14, inc. GIAR
306.2005.5) il magistrato inquirente segnala che sussiste un pericolo di
collusione con __________ e che l'interrogatorio per completazione dell'esame
delle singole posizioni delle parti civili è (ora) previsto per il 18 ottobre
2005 e prima di quella data è opportuno che l'accusato non abbia visione della
(relativa) documentazione agli atti;
- il reclamo, presentato dall'accusato detenuto (e destinatario
della decisione) nel termine di cui all'art. 280 CPP, è ricevibile in ordine;
- il diritto per l'accusato (e per il suo difensore) di accedere
agli atti d'inchiesta per un'efficace difesa ed a garanzia del diritto di
essere sentito, è sancito dagli artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP, nonché da
confermata giurisprudenza ed autorevole dottrina (per tutte: REP 1994 n. 114
cons. 2; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, § 3 II 1 e note);
- tale diritto assume valenza particolare allorquando l'accusato si
trova in detenzione preventiva (REP 1994 n. 114 cos. 2; L. Marazzi, op. cit., §
3 II 2.2) e impone obblighi specifici agli inquirenti nelle procedure in
materia di mantenimento (o meno) della detenzione (cfr. DTF 115 Ia 293, DTF 9
luglio 2004 1s.1/2004, DTF 7 febbraio 2005 1s.3/2005); quest'ultima
considerazione è da ricondurre al fatto che, in data 6 ottobre 2005, __________
ha inoltrato richiesta di messa in libertà provvisoria (preavvisata
negativamente dal magistrato inquirente), lamentando di non aver avuto accesso
agli atti, con conseguente limitazione del diritto di difesa (inc. GIAR
306.2005.6);
- limitazioni al diritto d'accesso agli atti possono essere
adottate, in particolare come qui sembra essere il caso, per "esigenze
d'inchiesta", segnatamente per garantire immediatezza delle dichiarazioni
dell'accusato (L. Marazzi, op. cit., § 3 II 2.1), ritenuto comunque che:
"di principio partecipazione e conoscenza sono
prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia
necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel
rispetto della proporzionalità."
(sentenza 31
agosto 2000 in re V., GIAR 377.2000.6)
- nel caso in esame, la limitazione è motivata da un lato con la
necessità di procedere ad interrogatori di terzi (__________e __________, poi
limitato al solo __________ - cfr. Osservazioni, pag. 2) evitando pericolo di
collusione e inquinamento delle prove, dall'altro per avere risposte
dettagliate in merito alla completazione dell'esame delle singole posizioni
delle parti civili (Decisone, pag. 2; Osservazioni, pag. 2);
- simile scarna motivazione, in relazione ad un'inchiesta in corso
dall'autunno 2004, con l'accusato detenuto da oltre quattro mesi e composta da
oltre 400 atti, è insufficiente per permettere all'accusato, ma anche e
soprattutto a questo giudice, di valutare correttamente la situazione, le
esigenze d'inchiesta e la loro preponderanza (nell'ottica della
proporzionalità) sul diritto dell'accusato di prendere conoscenza degli atti o,
perlomeno, di parte di questi;
- infatti, da un lato non si vede (e non si comprende) come
l'accesso agli atti da parte dell'accusato, detenuto, possa concretizzare
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione a persona
ancora da sentire (comunque già sentita nel 2004: cfr. AI A5 e A18) e non
detenuta, dall'altro occorrerebbe indicare (anche sommariamente) qual'è la
documentazione "relativa alle parti civili" che non è ancora
stata prospettata all'accusato e si vuole prospettare nel prossimo
interrogatorio con garanzia di immediatezza per la "completazione
dell'esame delle singole posizioni delle parti civili";
- in assenza di tali specifiche indicazioni non è possibile, né
pensabile che questo ufficio si dedichi di sua iniziativa all'analisi generale
dell'incarto ed alla ricerca di quegli atti che servono gli intenti indicati
dal Procuratore pubblico, per procedere poi alla loro valutazione nell'ottica
dell'esigenza dell'inchiesta della proporzionalità;
- occorre ricordare che:
"le
decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere
sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che
concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6);
tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94;
GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, …
omissis…; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni
che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la
motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della
decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di
reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione
costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994,
I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR
15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,
798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in
cui vengono emanate) le sue decisione, …omissis…;
secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere
sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura
formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119
Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no.
4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift
für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9
maggio 2001, 165.2000.2);
l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo
le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende
addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);
non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della
motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito
delle decisioni giudiziarie;
è in
forza della motivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e
quindi legittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure
approssimativamente; la “validità” delle sentenze risulta condizionata alla
“verità” pur se relativa dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è
più puramente “potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e
probabile, ma proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato
e dalla sua difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e
il controllo delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o
difetti di interpretazione o sussunzione, sia in fatto, per difetto o
insufficienza di prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra
convincimento e prove;
la presenza e l’esposizione a controllo della
motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di
riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione
autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione
ragionata”;
la motivazione può quindi essere considerata il
principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella
esterna o democratica della funzione giudiziaria ( si veda: L. Ferrajoli,
Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);
va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono
(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento
penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi
essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9
febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.
257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso
che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni)
in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni
incidentali emanate in fase istruttoria;"
(sentenza 6
agosto 2001 in re C., GIAR 528.2000.3)
- nel caso specifico, e per quanto più sopra esposto, la
motivazione è, quantomeno, carente e tale carenza non è “sanata” in sede di
osservazioni;
- di conseguenza la decisione
19 settembre 2005 deve essere annullata;
- ritenuto che compito di questo giudice (quale
autorità di ricorso) è sostanzialmente quello di verificare la conformità delle
decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello
di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le
eccezioni previste dal CPP), spetta a quest'ultimo, se lo ritiene, limitare (ovviamente
in modo tempestivo) ulteriori richieste di accesso agli atti con decisione motivata
e conforme alla giurisprudenza citata (con particolare riferimento a quella
concernente le persone detenute);
- l’esito del gravame comporta
l’esenzione da tasse e spese di giustizia, nonché l’assegnazione delle
usuali ripetibili, a carico dello Stato, per il reclamante che le ha protestate;
- vista la pendenza dell'istanza
di libertà provvisoria, la presente decisione viene anticipata via fax
al magistrato inquirente ed al reclamante.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 6, 58, 60 CPP;
decide
1. Il reclamo è accolto, ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza la decisione 19 settembre 2005 del Procuratore pubblico nel
procedimento __________ è annullata.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse di giustizia e spese, ma lo
Stato rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 400.-- al reclamante.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera
dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti);
giudice
Edy Mel
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster