INC.2005.30606
Istanza di libertà provvisoria
13 ottobre 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.30606
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
CAUZIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30606
Lugano
13 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 6 ottobre 2005 da
attualmente detenuto al PCT
rappr. da
e qui trasmessa con
preavviso negativo dell’10/11 ottobre 2005 dal
Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, MP di
Lugano
viste le osservazioni della difesa (2 ottobre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Per quanto concerne i fatti essenziali alla base del
procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente sentenza (11
agosto 2005, GIAR 306.2005.4):
"A.
__________ è stato arrestato a Lugano l'1
giugno 2005 in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico
in data 24 novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di
truffa per mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione
infedele, con riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR
306.2005.2).
L'arresto è stato confermato da questo
giudice il 2 giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di
fuga e pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc.
GIAR 306.2005.2).
B.
In sintesi (e come risulta dalla
promozione dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________
e altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a
credito, rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti
leasing e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva
trasportata all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i
proprietari dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.
I fatti imputati sarebbero avvenuti tra
il 2003 ed il 2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale
organo di fatto della __________ (in seguito __________), con sede a __________.
Il danno causato mediante gli atti sopra
descritti sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5
mio di FRS.
C.
L'inchiesta ha preso il via nel novembre
del 2004 a seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________
(AI 1). Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono
aggiunte in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome
della __________ (cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).
Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,
amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).
Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,
parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i
quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a
partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,
spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale
PS __________, 4 novembre 2004).
All'arresto hanno fatto seguito
perquisizioni, e sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________
e presso istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42),
l'acquisizione di documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due
classificatori, AI 37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________
(con rilascio il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni
testi oltre che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).
Nel contempo sono stati emessi ordini
d'arresto nei confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354,
204, 355), rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli
con generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti
autorità italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino
(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e
correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).
Per completezza, va precisato che le
predette commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In
particolare l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre
2005 (AI 368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha
comunque indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa
estraneità ai fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315,
370).
Da ultimo si rileva che, dal giorno
dell'arresto, __________ è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio
2005 in confronto con __________ (cfr. classificatore verbali)."
B.
Dopo la data della decisione menzionata risultano, in
base all'elenco atti, alcune acquisizioni di documenti (AI da 403 a 406), un
interrogatorio di polizia dell'accusato __________ (AI 410) e l'audizione di
due testi da parte del Procuratore pubblico (AI A41 e A42), oltre a
corrispondenza con le autorità italiane in relazione all'esecuzione delle
rogatorie pendenti (AI 400, 432, 440, 446, 447, 448).
C.
È opportuno qui ricordare, in quanto vi si farà
riferimento nel seguito della presente, che la misura cautelare cui è astretto __________
è già stata oggetto di una decisione di questo giudice (cfr. sentenza 11 agosto
2005, citata più sopra), mediante la quale l'istanza di libertà provvisoria é
stata respinta in quanto presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove, e (abbondanzialmente) pericolo di fuga,
nonché proporzionalità della detenzione. Le specifiche considerazioni sui
singoli punti verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.
D.
Con l'istanza qui in discussione, __________ rinnova
la richiesta di essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR
306.2005.6).
Egli segnala di essere detenuto da oltre quattro mesi
e di non aver ancora avuto accesso agli atti; ribadisce (come da precedente
istanza) di aver reso ampia confessione e di aver collaborato attivamente con
gli inquirenti, si dichiara consapevole degli errori commessi e intenzionato a
non sottrarsi al procedimento (Istanza, punto 2).
Non contesta la presenza di gravi indizi di
colpevolezza ma afferma violazione del principio di proporzionalità (Istanza,
punto 3).
Non sussistono più, a suo dire, particolari necessità
istruttorie dato che l'inchiesta è praticamente conclusa e, dal 25 agosto 2005,
nulla è più stato intrapreso, neppure in relazione alla destinazione della
merce; la necessaria documentazione è già agli atti e grazie alla sua
collaborazione si è potuta acclarare la posizione dei correi italiani; gli
ultimi chiarimenti che il magistrato inquirente intende effettuare sono privi
di rilevanza e comunque non soggetti a collusione o inquinamento (Istanza,
punto 4).
Inoltre, e sempre a giudizio dell'istante, non sono
presenti elementi concreti che indichino pericolo di recidiva; quanto al
pericolo di fuga (anch'esso contestato vista l'asserita prevedibilità di una
pena sospesa condizionalmente), afferma che lo stesso può essere
(eventualmente) ulteriormente limitato mediante l'imposizione di una cauzione
da determinarsi in FRS 70'000.- (Istanza, punti 6 e 7).
E.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.6).
Dopo aver riassunto vari passaggi della decisione 11
agosto 2005 di questo giudice (Preavviso, punto 1), segnala che gli
interrogatori di __________ e __________ (i correi italiani) sono stati
effettuati (in via rogatoriale) e si attende la trasmissione dei relativi
verbali, mentre quello del coaccusato __________ è previsto per il 17 ottobre
2005; inoltre, il 18 ottobre 2005 è previsto quello del qui istante "sulla
parte restante delle singole parti civili" (Preavviso, punto 3).
Esperiti gli atti menzionati, sarà possibile procedere al deposito degli atti,
se non emergeranno altre necessità (Preavviso, punto 3).
Rimane concreto, sempre secondo il magistrato
inquirente, il pericolo di fuga, così come determinato nella decisone del GIAR
di data 11 agosto 2005; e ciò in considerazione dell'assenza di legami
dell'istante con il territorio svizzero, utilizzato solo per commettere i reati
oggetto d'inchiesta (rendendosi poi latitante), ed il rischio di una pena da
espiare.
Il magistrato inquirente rinvia, inoltre, al
casellario giudiziale (AI 409) per smentire le affermazioni dell'istante circa
l'assenza di precedenti (Preavviso, punto 4).
Quanto alla cauzione proposta, la stessa sarebbe
nettamente insufficiente per garantire presenza dell'accusato alle successive
fasi del procedimento e non valutabile nel suo rapporto con la situazione
economica dell'accusato stesso, in alcun modo documentata (Preavviso, punto 5).
Anche il pericolo di recidiva sarebbe concreto, come
già argomentato nella precedente istanza (Preavviso, punto 6).
Da ultimo, il Procuratore pubblico ritiene che il
carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da soffrire), sia ancora
rispettoso del principio di proporzionalità, vista l'ampiezza e la gravità dei
reati commessi, la diramazione internazionale dell'inchiesta ed essendo
previsto nel corso dell'autunno la chiusura dell'istruttoria (Preavviso, punto
7).
F.
Con osservazioni del 12 ottobre 2005 (doc. 4, inc.
GIAR 306.2005.6), la difesa lamenta che l'accesso agli atti non è stato ancora
concesso nonostante la decisione 11 ottobre 2005 di questo giudice che
annullava il rifiuto (d'accesso) deciso dal magistrato inquirente il 19
settembre 2005.
L'inesistenza di un concreto pericolo di collusione è,
a dire della difesa, confermata sia dal fatto che i due correi italiani sono
(nel frattempo) stati interrogati, sia dall'inconsistenza (anche argomentativa)
dei pretesi chiarimenti da effettuare in relazione alle parti civili.
Ribadisce assenza di un concreto pericolo di fuga (anche
le dichiarazioni dell'accusato inizialmente ritenute poco trasparenti da questo
giudice - considerando 4c della sentenza 11 agosto 2005 - sono state rivalutate
dal magistrato inquirente che ha disposto, su quelle basi, dissequestri),
fondarsi unicamente sulla nazionalità dell'indagato, e di recidiva
(incensuratezza e ammissione degli errori commessi nell'ambito dei fatti che
gli vengono oggi imputati).
G.
Per completezza, si segnala che la questione
dell'accesso agli atti, oggetto (al momento della ricezione del preavviso
negativo) di altro e separato reclamo, ha potuto essere evasa con decisione
dell'11 ottobre 2005 (inc. GIAR 306.2005.5) a cui si rinvia.
Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti
si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è
ricevibile in ordine.
La stessa è stata presentata il 6 ottobre 2005 e
trasmessa a questo ufficio con spedizione del 10 ottobre 2005: i termini di cui
all'art. 108 cpv. 1 CPP sono rispettati, visto che il terzo giorno utile per la
trasmissione scadeva domenica 9 ottobre 2005, con riporto al primo giorno non
festivo successivo (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP; GIAR 18 aprile 2002 in re N.; si
veda anche, per conferma implicita, CRP 7 luglio 2005 in re G. e 11 ottobre
2005.
in re B.).
Il termine assegnato a questo giudice scade, in
conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 CPP sul computo, venerdì 14 ottobre
2005.
2.
I principi generali in materia di detenzione cautelare
sono già stati riassunti nella precedente decisione, nota alle parti ed a cui
si rinvia (cfr. sentenza 11 agosto 2005, considerando 2).
3.
In questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul
merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a
verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR
26.
ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti; indizi del
resto da lui, di principio, neppure contestati (Istanza, punto 3) e già
riassunti nella precedente decisone:
"Le dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali
4.11.2004
e 5.11.2004), quelle di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004,
pag. 3, __________ 17 novembre 2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________
4.08
, pag. 3 ss.), che fanno riferimento a tale __________ (nome
utilizzato da __________, come da egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi:
cfr. Verbale __________ 14 giugno 2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso
istante che ad un certo punto ha "capito che si trattava di operazione
poco trasparente" iniziando ad utilizzare il falso nome di __________
ed ad operare a nome della __________ trovandosi, a suo dire, in un "punto
di non ritorno" per rapporto alle altre persone coinvolte nella
vicenda (__________14 giugno 2005, pag. 6 e ss.), sono indizi concreti e
sufficienti in relazione ai reati ascritti."
(sentenza 11 agosto 2005, GIAR
306.2005
)
Dagli atti esperiti successivamente alla decisione
indicata, non emergono (invero, nessuno lo sostiene) elementi atti a
modificare, in un senso o nell'altro, quanto sopra riportato (si veda il
verbale di polizia del 19 agosto 2005 - AI 409 -, dato che quello del 25 agosto
2005, di cui parla la difesa, è relativo a testi sentiti in presenza
dell'accusato).
Pertanto, la prima (e cumulativa) condizione per
l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.
4.
Si constata che con il preavviso negativo, il
magistrato inquirente non argomenta più in merito al pericolo di collusione o
inquinamento delle prove, limitandosi a segnalare che gli atti istruttori
ancora da effettuare (sostanzialmente interrogatorio di un correo e dello
stesso __________) sono previsti nei prossimi giorni, nel rispetto del
principio di proporzionalità (Prevviso, punto 3).
5.
a)
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si è già
ricordato nella precedente decisione che:
"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."
E, in relazione al caso concreto, che:
__________ è cittadino italiano, residente in Italia, e non ha
legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a commettere
gli atti di cui è accusato.
Se le accuse dovessero essere confermate
il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa
l’accusa prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa
(sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale.
Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente
considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186;
SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
La fuga (intesa come indisponibilità a
presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può
apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un
processo, dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da
lui indicati come vere menti delle operazioni __________
Alla luce di questi elementi, il pericolo
di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia
69; SJ 1980 585)."
Questi aspetti non hanno subito modifiche sostanziali
dopo la precedente decisione, né sono emersi altri elementi che impongano di
modificarne le conclusioni. Al contrario, quanto emerso ulteriormente evidenzia
l'infondatezza dell'affermazione di incensuratezza (questione rilevante anche
per la valutazione del rischio di pena e della prognosi ai fini della
sospensione) contenuta nell'istanza di libertà provvisoria (Istanza, punto 7,
pag. 10). Infatti, il casellario giudiziale italiano (AI 409) evidenzia
condanne sin dal 1988, prevalentemente per emissione di assegni a vuoto (con
pene anche di alcuni mesi di reclusione) e, da ultimo, per ricettazione.
b)
Anche sulla misura sostitutiva della cauzione ci si è
già espressi nella precedente sentenza, asserendo quanto segue:
"Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto che la sua entità deve
essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e
all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti)
considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone
eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e
relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719;
Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto
ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa
valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti
e certi) a disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge
attività di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e
che avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia
(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,
PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per
determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche
dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare
di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non
sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali
titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.
3.
CPP).
Di certo la cifra indicata non è adeguata
alla gravità dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di
commissione, nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non
è stato recuperato."
Ancora una volta, le conclusioni sopra riportate non
vengono stravolte dal seguito dell'inchiesta, rispettivamente dal contenuto
dell'attuale istanza.
L'importo cauzionale proposto è stato portato da FRS
50'000.- a FRS 70'000, ciò che non modifica sostanzialmente la valutazione
d'inadeguatezza data nella precedente sentenza, per rapporto alla gravità dei
reati ed al non recupero del relativo provento.
Inoltre, sono stati indicati (e documentati) i redditi
lordi imponibili dei famigliari che presterebbero cauzione, ma mancano
indicazioni concrete sulla sostanza immobiliare o mobiliare (cfr. allegati
all'istanza n. 2 pag. 3 e 4 pag. 1 per la prima), tantomeno è dato sapere da
dove verrebbe attinta la somma proposta. Queste circostanze non possono essere
sottovalutate allorquando si tratta di persone residenti all'estero (quindi con
dati non verificabili d'ufficio) ed in casi in cui il destino della refurtiva
non ha potuto essere chiarito.
Inoltre, è assente ogni e qualsiasi elemento
documentale circa i redditi (se si preferisce i non redditi) conseguiti
dall'istante, che, tra le altre cose, risulterebbe aver dato al fratello,
nell'ambito di un colloquio, istruzioni per la vendita di ulteriori beni, tra i
quali un esercizio pubblico (cfr. AI 426; si veda anche GIAR 19.12.2004 in re.
C., 436.2002.4, cons. 6b).
c)
Abbondanzialmente, va pure detto che nel caso in esame
è di poca utilità che questo giudice, utilizzando i criteri indicati e gli
elementi a disposizione, determini il quantum di un importo cauzionale (che
potrebbe essere) adeguato, visto quanto si dirà al considerando che segue.
6.
Alla luce di quanto emerge dal casellario giudiziale
italiano di __________ (acquisito agli atti il 19 agosto 2005), si deve anche
ritenere concreto il pericolo di recidiva.
Infatti, le innumerevoli condanne per emissione di
assegni a vuoto non solo non hanno trattenuto l'accusato dal ripete atti
analoghi (neppure quando le condanne prevedevano la detenzione o la
reclusione), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere
atti più "qualificati" (sempre in materia patrimoniale) come la
ricettazione continuata e come quelli oggetto delle attuali imputazioni.
Se a ciò si aggiungono le modalità mediante le quali __________
ha soggettivamente operato nell'ambito dei fatti oggetto della presente
inchiesta (utilizzo di falso nome e falsi documenti d'identità) e le modalità
oggettive di commissione dei reati ascritti (non è fuori luogo parlare di
"razzia"), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti:
M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48).
7.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)
con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7
febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (più
di 4 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della
conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsto ancora
nel corso dell'autunno) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole
intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura
gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale).
Da ultimo, nel caso in esame, non si può certo parlare
di violazione del principio di celerità ritenuto che le rogatorie in Italia sono
state presentate tempestivamente, non appena acquisiti gli elementi utili per
formularle; le autorità italiane vi hanno dato seguito in tempi ragionevoli (si
attende solo la trasmissione degli atti; come già detto nella precedente
sentenza "chi compie reati in
correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le necessità
istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in questione e che
dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e
GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9, quest'ultima citata anche
dall'istante)") e lo svolgersi
dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr.
sentenze del TF citate sopra).
8.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti
gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e
concreti, pericolo di fuga (in sé non limitabile con la cauzione proposta) e
pericolo di recidiva.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora
rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
Di transenna, e per quanto concerne l'accesso agli
atti, non si può che rilevare che gli stessi si trovavano effettivamente presso
questo ufficio dall'11 ottobre 2005 e che la visione degli stessi (integrale
vista l'assenza di indicazioni limitative nello scritto 11 ottobre 2005 del
magistrato inquirente al difensore) non sarebbe stata negata (ovviamente presso
questi uffici).
P.Q.M
visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284
CPP, 9, 10, 31 CF,
5.
cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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