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Decisione

INC.2005.30607

Proroga del carcere preventivo

29 novembre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per quanto

concerne i fatti essenziali alla base del procedimento, si può senz'altro far

riferimento a precedente sentenza (11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4):

"A.

__________ è stato arrestato a Lugano l'1 giugno 2005

in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico in data 24

novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di truffa per

mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, con

riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR 306.2005.2).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 2

giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e

pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR

306.2005.2).

B.

In sintesi (e come risulta dalla promozione

dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________ e

altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a credito,

rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti leasing

e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva trasportata

all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i proprietari dell'oggetto

dei contratti leasing e di noleggio.

I fatti imputati sarebbero avvenuti tra il 2003 ed il

2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale organo di

fatto della __________ (in seguito __________), con sede a __________.

Il danno causato mediante gli atti sopra descritti

sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5 mio di FRS.

C.

L'inchiesta ha preso il via nel novembre del 2004 a

seguito di una querela/denuncia da parte della __________ (AI 1). Numerose

denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono aggiunte in

seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome della __________

(cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).

Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________,

amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10).

Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004,

parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i

quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a

partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti,

spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale

PS __________, 4 novembre 2004).

All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni, e

sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso

istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di

documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI

37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio

il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre

che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).

Nel contempo sono stati emessi ordini d'arresto nei

confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354, 204, 355),

rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli con

generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti autorità

italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino

(eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e

correi identificati (AI 86, 87, 316, 317)."

B.

Successivamente, l'istruttoria è

proseguita mediante l'acquisizione degli atti di esecuzione delle rogatorie

presentate alle autorità italiane (AI 493 e 514), l'acquisizione di un rapporto

dell'Èquipe finanziaria (AI 522), la richiesta (alla polizia scientifica, AI

506) di un rapporto calligrafico, relativo alle firme del correo __________,

alcune audizioni, nonché l'emanazione di ordini di perquisizione e sequestro di

documenti nei confronti delle case da gioco della regione (AI 535, 536, 537) e

di un'ordinanza di perizia medico-psichiatrica sull'accusato (AI 426). Va detto

che questi ultimi ordini sono stati emanati a seguito di una esplicita

richiesta della difesa __________ (cfr. Verbale PP __________, 14 ottobre 2005,

pag. 6).

C.

Con istanza del 15 novembre 2005

(doc. 1, inc. GIAR 306.2005.7), il magistrato inquirente chiede che il carcere

preventivo cui è astretto __________ venga prorogato sino al 20 marzo 2006.

Dopo aver richiamato la sentenza

13 ottobre 2005 di questo giudice, che respingeva l'istanza di libertà

provvisoria (la seconda in ordine di tempo) presentata dall'accusato in quanto

presenti gravi indizi di reato, pericolo di recidiva e pericolo di fuga (non

limitabile con la cauzione proposta), il Procuratore pubblico segnala di aver

incaricato un funzionario della polizia scientifica di allestire un rapporto

sulle firme contestate (come proprie) dall'amministratore della __________, di

aver ordinato (su richiesta dell'accusato) l'erezione di una perizia

psichiatrica onde accertare l'esistenza di una patologia in relazione al gioco

d'azzardo e di aver fissato ulteriori audizioni (resesi necessarie viste le

dichiarazioni dell'accusato) per gli inizi di dicembre.

Viste le necessità temporali

derivanti da quanto sopra, il magistrato inquirente chiede la proroga fino al

20 marzo 2006 della carcerazione, non senza precisare di aver assegnato al

perito psichiatrico un termine di 45 giorni per la consegna del referto e

indicando che il rapporto calligrafico della polizia scientifica dovrebbe

essere pronto per la metà del mese di dicembre.

D.

Con osservazioni del 24 novembre

2005 (doc. 3, inc. GIAR 306.2005.7), la difesa si oppone alla proroga

richiesta.

Dopo aver brevemente ripercorso i

fatti e le decisioni incidentali in materia di libertà personale, la difesa

sostiene che una proroga della carcerazione (oltre i sei mesi previsti dall'art.

102 CPP) sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, con particolare

riferimento all'errata valutazione degli elementi relativi al pericolo di

recidiva (Osservazioni, punto 4). A dire dell'osservante, i precedenti penali

dell'accusato considerati nell'ambito della valutazione della recidiva sono

tutti relativi a fatti risalenti al periodo 1991/1996 (oltre che oggi

amnistiati), quindi troppo lontani nel tempo per aver qualche influsso, oggi,

nella valutazione del rischio di recidiva. Inoltre, i circa otto mesi trascorsi

(senza ulteriori illeciti) tra i fatti oggetto del procedimento e l'arresto,

rendono il vizio del gioco menzionato dalla CRP (sempre nell'ambito della

valutazione del pericolo di recidiva) privo della necessaria concretezza. Da

ultimo, i sei mesi di carcere preventivo sofferto sono, sempre a dire della

difesa, monito dissuasivo sufficiente.

Successivamente (Osservazioni,

punti 5 e 6), la difesa sottolinea come non vi siano necessità istruttorie, a

giustificazione del carcere preventivo, in relazione agli atti d'inchiesta

ancora da esperire e conclude ribadendo che la concessione di una proroga

violerebbe il principio di proporzionalità.

Nella ipotesi (denegata) in cui

la richiesta del Procuratore pubblico non dovesse essere respinta, ne chiede

limitazione al 15 gennaio 2006 (Osservazioni, punto 7).

E.

Va detto, per completezza, che la

decisione del 13 ottobre 2005 che ha respinto l'istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ è stata confermata dalla CRP con sentenza del 17

novembre 2005. A queste due decisioni si farà ampio riferimento (DTF 123 I 130)

nei considerandi di diritto, perlomeno laddove elementi di fatto (nuovi) o il

tempo trascorso non impongano approfondimenti ulteriori e/o diverse

conclusioni.

Delle altre considerazioni/argomentazioni

delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dal

magistrato inquirente entro il termine di cui all'art. 102 cpv. 2 e con

anticipo sufficiente a permettere l'assegnazione di un congruo termine alla

difesa per le proprie osservazioni, è ricevibile in ordine.

2.

In merito all'esistenza di gravi

indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva, si può far riferimento, innanzitutto,

a quanto determinato nella precedente decisione:

"3.

In questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul

merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a

verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR

26.

ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti

indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti; indizi del

resto da lui, di principio, neppure contestati (Istanza, punto 3) e già

riassunti nella precedente decisione:

"Le

dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali 4.11.2004 e 5.11.2004), quelle

di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004, pag. 3, __________ 17 novembre

2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________ 4.08.2005, pag. 3 ss.),

che fanno riferimento a tale __________ (nome utilizzato da __________, come da

egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi: cfr. Verbale __________ 14 giugno

2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso istante che ad un certo punto ha

"capito che si trattava di operazione poco trasparente" iniziando ad

utilizzare il falso nome di __________ ed ad operare a nome della __________

trovandosi, a suo dire, in un "punto di non ritorno" per rapporto

alle altre persone coinvolte nella vicenda (__________14 giugno 2005, pag. 6 e

ss.), sono indizi concreti e sufficienti in relazione ai reati ascritti."

(sentenza 11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4)

Dagli atti esperiti successivamente alla decisione

indicata, non emergono (invero, nessuno lo sostiene) elementi atti a

modificare, in un senso o nell'altro, quanto sopra riportato (si veda il

verbale di polizia del 19 agosto 2005 - AI 409 -, dato che quello del 25 agosto

2005, di cui parla la difesa, è relativo a testi sentiti in presenza

dell'accusato).

Pertanto, la prima (e cumulativa) condizione per

l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

4.

Si constata che con il preavviso negativo, il

magistrato inquirente non argomenta più in merito al pericolo di collusione o

inquinamento delle prove, limitandosi a segnalare che gli atti istruttori

ancora da effettuare (sostanzialmente interrogatorio di un correo e dello

stesso __________) sono previsti nei prossimi giorni, nel rispetto del

principio di proporzionalità (Preavviso, punto 3).

5.

a)

Per quanto concerne il pericolo di fuga, si è già

ricordato nella precedente decisione che:

"Il

pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere

concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette

quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

E, in relazione al caso concreto, che:

"__________ è cittadino italiano, residente in Italia, e non ha

legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a commettere

gli atti di cui è accusato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di

una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa

prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente)

beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante,

ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come

sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,

no. 701).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al

seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli

quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo,

dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da lui

indicati come vere menti delle operazioni __________.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

585)."

Questi aspetti non hanno subito modifiche sostanziali

dopo la precedente decisione, né sono emersi altri elementi che impongano di

modificarne le conclusioni. Al contrario, quanto emerso ulteriormente evidenzia

l'infondatezza dell'affermazione di incensuratezza (questione rilevante anche

per la valutazione del rischio di pena e della prognosi ai fini della

sospensione) contenuta nell'istanza di libertà provvisoria (Istanza, punto 7,

pag. 10). Infatti, il casellario giudiziale italiano (AI 409) evidenzia

condanne sin dal 1988, prevalentemente per emissione di assegni a vuoto (con

pene anche di alcuni mesi di reclusione) e, da ultimo, per ricettazione.

b)

Anche sulla misura sostitutiva della cauzione ci si è

già espressi nella precedente sentenza, asserendo quanto segue:

"Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto

che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità

del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi

limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone

eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e

relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,

Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire,

fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della

situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a

disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività

di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che

avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia

(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,

PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per

determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche

dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare

di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non

sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali

titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.

3.

CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità

dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione, nonché

al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato

recuperato."

Ancora una volta, le conclusioni sopra riportate non vengono

stravolte dal seguito dell'inchiesta, rispettivamente dal contenuto

dell'attuale istanza.

L'importo cauzionale proposto è stato portato da FRS

50'000.- a FRS 70'000, ciò che non modifica sostanzialmente la valutazione

d'inadeguatezza data nella precedente sentenza, per rapporto alla gravità dei

reati ed al non recupero del relativo provento.

Inoltre, sono stati indicati (e documentati) i redditi

lordi imponibili dei famigliari che presterebbero cauzione, ma mancano

indicazioni concrete sulla sostanza immobiliare o mobiliare (cfr. allegati

all'istanza n. 2 pag. 3 e 4 pag. 1 per la prima), tantomeno è dato sapere da

dove verrebbe attinta la somma proposta. Queste circostanze non possono essere

sottovalutate allorquando si tratta di persone residenti all'estero (quindi con

dati non verificabili d'ufficio) ed in casi in cui il destino della refurtiva

non ha potuto essere chiarito.

Inoltre, è assente ogni e qualsiasi elemento

documentale circa i redditi (se si preferisce i non redditi) conseguiti

dall'istante, che, tra le altre cose, risulterebbe aver dato al fratello,

nell'ambito di un colloquio, istruzioni per la vendita di ulteriori beni, tra i

quali un esercizio pubblico (cfr. AI 426; si veda anche GIAR 19.12.2004 in re.

C., 436.2002.4, cons. 6b).

c)

Abbondanzialmente, va pure detto che nel caso in esame

è di poca utilità che questo giudice, utilizzando i criteri indicati e gli

elementi a disposizione, determini il quantum di un importo cauzionale (che

potrebbe essere) adeguato, visto quanto si dirà al considerando che segue.

6.

Alla luce di quanto emerge dal casellario giudiziale

italiano di __________ (acquisito agli atti il 19 agosto 2005), si deve anche

ritenere concreto il pericolo di recidiva.

Infatti, le innumerevoli condanne per emissione di assegni

a vuoto non solo non hanno trattenuto l'accusato dal ripete atti analoghi

(neppure quando le condanne prevedevano la detenzione o la reclusione), ma

sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere atti più

"qualificati" (sempre in materia patrimoniale) come la ricettazione continuata

e come quelli oggetto delle attuali imputazioni.

Se a ciò si aggiungono le modalità mediante le quali __________

ha soggettivamente operato nell'ambito dei fatti oggetto della presente

inchiesta (utilizzo di falso nome e falsi documenti d'identità) e le modalità

oggettive di commissione dei reati ascritti (non è fuori luogo parlare di

"razzia"), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per

tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48)."

(sentenza GIAR

13.

ottobre 2005, 306.2005.6)

3.

Investita di un ricorso

dell'accusato contro la decisione riportata al considerando che precede, la CRP

ha confermato la presenza in capo a __________ di gravi indizi di colpevolezza

(in quanto tali non contestati neppure dalla difesa), di un concreto pericolo

di fuga (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 7) e di un concreto pericolo

di recidiva (sentenza citata, cons. 8 e 9), così come determinati da questo

giudice nella decisione del 13 ottobre 2005 e con l'aggiunta, per l'ultimo

elemento, del dichiarato (da __________) vizio del gioco.

Inoltre, l'autorità superiore ha

confermato proporzionalità del carcere preventivo (sentenza citata, cons. 10 e

11) e l'esclusione di una messa in libertà a fronte di un deposito cauzionale,

vuoi per il fatto che la cauzione può essere misura sostitutiva del solo

pericolo di fuga, vuoi per l'inadeguatezza dell’importo offerto in ragione dei

valori oggetto dei reati imputati, del non recupero della refurtiva e della

difficoltà di una corretta valutazione della situazione economica dell'accusato

(sentenza citata, cons. 13).

4.

Gli elementi indicati nei due considerandi

che precedono non sono stati minimamente intaccatti dal seguito

dell'istruttoria. Anzi, l'emergenza di un vizio del gioco, asserito ma comunque

oggetto di accertamento (per determinazione dell’eventuale influsso sulla

responsabilità dell'accusato), ha indotto la CRP a non dimenticare tale

circostanza nella determinazione del pericolo di recidiva.

In merito a ciò, questo giudice

ritiene (contrariamente a quanto asserito, in sede di osservazioni, da parte

della difesa) che il preteso vizio del gioco è circostanza che deve essere

considerata quale elemento concreto di rischio e non inficiata dal fatto che

negli otto mesi circa intercorsi tra l'avvio del procedimento e l'arresto

l'accusato non avrebbe commesso illeciti (non fosse che per il fatto che in

tale periodo l'accusato ha/avrebbe potuto usufruire del provento di reato non

recuperato). Anche il tempo trascorso dai fatti oggetto delle precedenti

condanne non è, sempre a giudizio di questo giudice, determinante come pretende

la difesa. Da un lato, se è vero che i fatti risalgono a diversi anni fa, non

così le condanne (che, quindi, non sono servite da "monito"

sufficiente" – cfr. AI 409), dall'altro l’elemento (comunque ripetuto e

aumentato d'intensità nel corso di altrettanti diversi anni) non è stato

utilizzato da solo per fondare la recidiva, bensì in relazione a quanto emerge

dai fatti oggetto d'inchiesta, in particolare dalle modalità di commissione

(intensità, ripetizione, importanza dei valori in gioco nonché l'utilizzo di

falsa identità), come già indicato nella precedente decisione.

Quanto al pericolo di collusione

ed inquinamento delle prove, va rilevato che la richiesta di proroga non si fonda

su questo elemento, così come le osservazioni sono silenti sul pericolo di

fuga.

Quindi, in capo a __________

sussistono, ad oggi, gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di

recidiva così come determinati nella decisione del 13 ottobre 2005 (come detto

confermata il 17 novembre 2005 dalla CRP).

5.

Stabilito che gli elementi di

legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva - gravi e

sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e

pericolo di recidiva - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se

la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordando

che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta,

o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena

ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta

deve procedere con celerità).

Il magistrato inquirente motiva

la richiesta di proroga (fino al 20 marzo 2006) con i tempi necessari

all'allestimento della perizia psichiatrica ed al successivo deposito degli

atti, da notificarsi anche agli accusati residenti in Italia (Istanza di

proroga, pag. 2).

L'inchiesta è stata, sino ad ora,

condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto

del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede

sempre un certo tempo e del fatto che gli atti ancora da compiere sono stati

richiesti dallo stesso accusato (o dalla sua difesa). Alla luce della gravità

dei reati ascritti, delle modalità e dei tempi di (sempre presunta)

commissione, del danno (eventualmente) procurato e del conseguente rischio di

pena (non certo lieve e non necessariamente nei termini che permettano di

discutere la sospensione condizionale), una protrazione della carcerazione,

anche di qualche mese, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità

(che, non va dimenticato, al 17 novembre 2005 la CRP ha confermato come "pacificamente"

rispettato - CRP, sentenza citata, cons. 11).

Tuttavia, al momento attuale, una

proroga sino al 20 marzo (poco meno di quattro mesi) del carcere preventivo

appare eccessiva. Considerato il motivo della richiesta di protrazione, il

termine assegnato al perito (45 gg a partire dal 14/15 novembre), il termine

usuale per il deposito degli atti, le facoltà per la notifica all'estero di cui

all'Accordo CH/I del 10 settembre 1998 (e subordinatamente la possibilità di

disgiunzione), appare prudente (e maggiormente rispettoso del principio di

proporzionalità) concedere oggi (e senza pregiudizio per eventuali richieste

future motivate) una proroga sino al 15 febbraio 2006 compreso.

P.Q.M.

richiamate le norme applicabili,

ed in particolare gli artt. 146 cpv. 2 CP, 138 cpv. 2 CP e 158 cifra 1 CP,

eventualmente in relazione con 172 CP, 95 ss, 102, 103, 284 CPP;

decide

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di due mesi e mezzo e verrà a scadere il 15 febbraio 2006

(compreso).

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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