INC.2005.30608
Istanza di libertà provvisoria
17 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.30608
Data decisione, Autorità:
17.02.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
SCARCERAZIONE DAL PROCURATORE PUBBLICO
art. 102 cpv. 2 CPP-TI
art. 102 cpv. 3 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30608
Lugano
17 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16 febbraio 2006 da
__________, __________, attualmente detenuto c/o __________
consegnata ai servizi
amministrativi del Penitenziario cantonale e da questi qui trasmessa via
telefax lo stesso giorno (ore 16.52);
potendosi prescindere, per quanto si dirà di seguito,
dal richiedere osservazioni da altre autorità;
richiamati dall'inc. MP __________, che vede l'istante
quale accusato, l'ordinanza di chiusura dell'istruzione formale del 1° febbraio
2006, l'atto d'accusa del 15 febbraio 2006 (ACC 12/2006), nonché la perizia
psichiatrica 26.12.2005;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- i fatti alla
base del procedimento contro __________ sono già stati riassunti in precedenti
decisioni (per tutte: GIAR 29 novembre 2005, 306.2005.7) alle quali, in quanto
note all'istante, si può rinviare senza necessità di integrale ritrascrizione
(DTF 123 I 130);
- l'istanza di
libertà provvisoria, pervenuta via telefax il 16 febbraio 2006, è ricevibile
(direttamente) in questa sede ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP, dato che
l'atto d'accusa è stato emanato il 15 febbraio 2006 e trasmesso al Tribunale
penale cantonale lo stesso giorno (come confermato telefonicamente dalla
cancelleria dello stesso TPC); la competenza di questo giudice è data, senza
necessità di preavviso del Ministero pubblico;
- l'istanza è, in
realtà, una richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di legge;
infatti, __________ sostiene che, a seguito della decisione GIAR 29 novembre
2005, la sua carcerazione doveva prendere fine il 15 febbraio 2006 alle ore
Fatti
24.00 in quanto, entro quella data, non ha ricevuto il decreto d'accusa "che
"ope legis" prorogherebbe la mia carcerazione preventiva"
(Istanza, pag. 2);
- per la verifica
dei termini della carcerazione preventiva, non appare necessario invitare altre
autorità ad osservare in merito, bastando la visione/acquisizione degli atti dell'incarto
penale necessari a tale verifica;
- a prescindere
dal fatto che l'atto d'accusa è stato emanato e trasmesso al Tribunale penale
cantonale il 15 febbraio 2006 (che deve provvedere all'intimazione entro tre
giorni), quindi entro le 24.00 del 18 febbraio 2006, l'istante dimentica che è
già la decisione di chiusura dell'istruttoria formale (che nel caso in esame è
stata emessa il 1° febbraio 2006 e da lui ricevuta - Istanza, pag. 2) proroga
"ope legis" il carcere preventivo per il tempo necessario
all'emanazione dell'atto d'accusa (entro trenta giorni dalla chiusura); in
concreto, due sono le proroghe "ope legis" previste dal CPP, la prima
di trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale per l'emanazione
dell'atto d'accusa, la seconda di 40 o 60 giorni (art. 230 CPP) a far tempo
dalla ricezione dell'atto d'accusa da parte del tribunale di merito (artt. 102
cpv. 2 e 3, 198 cpv. 1, 224, 230 cpv. 1 e 2 CPP; Rusca/Salmina/Verda, Commento
al CPP, n. 16 ad art. 102; N. Salvioni, Codice di Procedura penale annotato,
note ad art. 102 cpv. 2 e 3);
- quindi, ed in
conclusione, i termini della carcerazione preventiva cui è astretto __________
non sono ancora venuti a scadenza e l'istanza di scarcerazione per intervenuta
decorrenza dei termini deve essere respinta;
- abbondanzialmente
(ancorché l'istanza sia totalmente priva di motivazione sulle questioni che
seguono, vista la pretesa decorrenza dei termini), si rileva che gravi indizi
di reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, così come constatati nella
decisione del 29 novembre 2005 che concedeva la proroga (con particolare
riferimento ai considerandi numero 2, 3 e 4) ed a cui si rinvia integralmente,
in quanto perfettamente nota all'istante (DTF 123 I 130), risultano tutt'ora
presenti (se non addirittura rafforzati: gli indizi di reato dall'emanazione
dell'atto d'accusa, il pericolo di fuga dalla attuale certezza del rinvio a
giudizio, nonché dall'approssimarsi del dibattimento, ed il pericolo di
recidiva dalle emergenze della perizia 26 dicembre 2005 - cfr. pag. 16, punto
quattro "…omissis… . Il peritando presenta quindi un fondato pericolo
di commettere nuovi reati la cui natura essenzialmente non si discosta da
quelli che gli sono stati addebitati");
- nell'istanza
qui in discussione, verosimilmente per i motivi indicati al considerando che
precede, __________ non pone minimamente in discussione l'esistenza e
l'attualità degli elementi indicati, tantomeno fornisce indicazioni che vadano
in senso contrario;
- anche il
principio di proporzionalità risulta ancora ampiamente rispettato per le stesse
argomentazioni di cui al considerando 5 della decisione del 29 novembre 2005
(peraltro la chiusura dell'istruttoria formale è intervenuta quindici giorni
prima della scadenza della proroga concessa in quella data) e
"confermate" dal contenuto dell'atto d'accusa; non vi sono, allo
stato attuale, violazioni del principio di celerità;
- l'istanza deve,
quindi, essere respinta con la presente decisione, esente da tasse e spese ed
impugnabile davanti alla CRP;
P.Q.M
richiamati gli artt. 146, 251 CP, 23 LDDS, 102, 107,
108 , 198, 224, 230 e 284 e segg. CPP,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria 16/17 febbraio
200 formulata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Avverso la
presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale
di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
3.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
4.
Intimazione (anticipata via telefax, vista
l'argomentazione dell'istanza e l'imminenza di
due giorni festivi, ritenuto che i termini di
ricorso decorrono dalla notifica dell'originale
per posta):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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