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Decisione

INC.2005.30608

Istanza di libertà provvisoria

17 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

24.00 in quanto, entro quella data, non ha ricevuto il decreto d'accusa "che

"ope legis" prorogherebbe la mia carcerazione preventiva"

(Istanza, pag. 2);

- per la verifica

dei termini della carcerazione preventiva, non appare necessario invitare altre

autorità ad osservare in merito, bastando la visione/acquisizione degli atti dell'incarto

penale necessari a tale verifica;

- a prescindere

dal fatto che l'atto d'accusa è stato emanato e trasmesso al Tribunale penale

cantonale il 15 febbraio 2006 (che deve provvedere all'intimazione entro tre

giorni), quindi entro le 24.00 del 18 febbraio 2006, l'istante dimentica che è

già la decisione di chiusura dell'istruttoria formale (che nel caso in esame è

stata emessa il 1° febbraio 2006 e da lui ricevuta - Istanza, pag. 2) proroga

"ope legis" il carcere preventivo per il tempo necessario

all'emanazione dell'atto d'accusa (entro trenta giorni dalla chiusura); in

concreto, due sono le proroghe "ope legis" previste dal CPP, la prima

di trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale per l'emanazione

dell'atto d'accusa, la seconda di 40 o 60 giorni (art. 230 CPP) a far tempo

dalla ricezione dell'atto d'accusa da parte del tribunale di merito (artt. 102

cpv. 2 e 3, 198 cpv. 1, 224, 230 cpv. 1 e 2 CPP; Rusca/Salmina/Verda, Commento

al CPP, n. 16 ad art. 102; N. Salvioni, Codice di Procedura penale annotato,

note ad art. 102 cpv. 2 e 3);

- quindi, ed in

conclusione, i termini della carcerazione preventiva cui è astretto __________

non sono ancora venuti a scadenza e l'istanza di scarcerazione per intervenuta

decorrenza dei termini deve essere respinta;

- abbondanzialmente

(ancorché l'istanza sia totalmente priva di motivazione sulle questioni che

seguono, vista la pretesa decorrenza dei termini), si rileva che gravi indizi

di reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, così come constatati nella

decisione del 29 novembre 2005 che concedeva la proroga (con particolare

riferimento ai considerandi numero 2, 3 e 4) ed a cui si rinvia integralmente,

in quanto perfettamente nota all'istante (DTF 123 I 130), risultano tutt'ora

presenti (se non addirittura rafforzati: gli indizi di reato dall'emanazione

dell'atto d'accusa, il pericolo di fuga dalla attuale certezza del rinvio a

giudizio, nonché dall'approssimarsi del dibattimento, ed il pericolo di

recidiva dalle emergenze della perizia 26 dicembre 2005 - cfr. pag. 16, punto

quattro "…omissis… . Il peritando presenta quindi un fondato pericolo

di commettere nuovi reati la cui natura essenzialmente non si discosta da

quelli che gli sono stati addebitati");

- nell'istanza

qui in discussione, verosimilmente per i motivi indicati al considerando che

precede, __________ non pone minimamente in discussione l'esistenza e

l'attualità degli elementi indicati, tantomeno fornisce indicazioni che vadano

in senso contrario;

- anche il

principio di proporzionalità risulta ancora ampiamente rispettato per le stesse

argomentazioni di cui al considerando 5 della decisione del 29 novembre 2005

(peraltro la chiusura dell'istruttoria formale è intervenuta quindici giorni

prima della scadenza della proroga concessa in quella data) e

"confermate" dal contenuto dell'atto d'accusa; non vi sono, allo

stato attuale, violazioni del principio di celerità;

- l'istanza deve,

quindi, essere respinta con la presente decisione, esente da tasse e spese ed

impugnabile davanti alla CRP;

P.Q.M

richiamati gli artt. 146, 251 CP, 23 LDDS, 102, 107,

108 , 198, 224, 230 e 284 e segg. CPP,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria 16/17 febbraio

200 formulata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Avverso la

presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale

di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.

Intimazione (anticipata via telefax, vista

l'argomentazione dell'istanza e l'imminenza di

due giorni festivi, ritenuto che i termini di

ricorso decorrono dalla notifica dell'originale

per posta):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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