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Decisione

INC.2005.30802

Libertà provvisoria

7 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

8.

Anche in assenza (come nel caso

specifico) di specifiche contestazioni da parte dell'accusato o della difesa,

l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato

dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per

il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Nei confronti di __________ gravi

e sufficienti indizi di reato sono certamente dati.

Concorrono a tale conclusione,

sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. Verbali PP 2 agosto 2005, pp.

3 ss., 11 e 29 agosto 2005, pp. 1 ss.), sia da quelle del correo __________

(Verbale PG 29 agosto 2005, pag. 9) e di altre persone coinvolte (Verbale PG __________

27 luglio 2005, pag. 2, __________ 20 aprile 2004, p. 7, __________ 13 luglio

2005, p. 2), così come gli estratti (allegato 57 al rapporto di polizia) delle

risultanze di un controllo telefonico.

I riassunti schematici delle

contestazioni e delle ammissioni contenuti nei verbali di PG (29 luglio 2005,

p. 3 e 5 in particolare) e di PP (2 agosto 2005, pp. 11 e ss.) evidenziano

chiaramente la durata e l'entità delle operazioni imputategli, per quantitativi

di cocaina ben superiori al chilogrammo (se si preferisce: di poco inferiore ai

2 chilogrammi).

9.

a)

Per quanto concerne l'analisi

delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente

sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa

alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato

perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto

(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati

motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al

momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.

b)

I bisogni dell'istruzione

indicati (GIAR 4 aprile 2002 in re C.) dal magistrato inquirente (estensione

dell'accusa per guida in stato di inettitudine sulla base di un rapporto asseritamente

- senza traccia nell'elenco atti fornito - consegnato al MP il 2 novembre 2005,

ma con riscontro analogo sub AI 1 e con timbro del MP di data 28 aprile 2005)

non sono tra quelli che giustificano il mantenimento della carcerazione

preventiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697, 701a; DTF 117 Ia

257).

c)

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Va certamente constatato che

l'accusato, pur se cittadino serbo, è in Ticino dal 1992 (da quando era ancora

minorenne) e qui vivono i suoi famigliari più stretti (oltre alla moglie e alle

figlie, i genitori ed i fratelli - cfr. Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 1 e 4);

da quanto sopra, risulta che il suo, e dei suoi famigliari, "centro

d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in Ticino.

Nel contempo, tuttavia, non si

può sottovalutare il fatto che dall'incarto emerge in modo abbastanza evidente

(e pur in assenza di specifici riferimenti da parte del magistrato inquirente),

che l'accusato è un trentenne con figlie in tenera età, situazione

professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica difficile (cfr.

Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 2, 3 e 4), si trova in condizioni che

(oggettivamente) non costituiscono un ostacolo evidente all'adattamento ad

altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena. Inoltre, i legami con il paese

d'origine non sembrano essere limitati alla nazionalità: risultano viaggi in __________

dove vivono altri famigliari, disponibili a sostenerlo finanziariamente

(Verbale PG 19 luglio 2005, pag. 1; Verbale PP 2 agosto 2005, p. 11), e dove ha

anche trasferito atrezzi di lavoro, pur non spiegandone il motivo (cfr. Verbale

PG 8 giugno 2005, pag. 2). Pertanto, vi sono possibilità materiali e concrete

per un trasferimento all'estero (GIAR 8 settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in

condizioni non proibitive.

Se le accuse dovessero trovare

conferma in sede di giudizio, il rischio di una pena (reclusiva) da espiare (nonché

di una revoca della condizionale alla condanna a quattordici mesi di detenzione

del 2003 - cfr. casellario) è alto (per non dire verosimile).

Trattasi di una situazione

"limite", nella quale gli elementi concreti che militano per una

conclusione e quelli che militano per l'altra sembrano, prima facie,

bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel

processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss., note 36, 37, 38, 41; R. Barbey,

Aperçu del la jurisprudence genevoise, suisse et européenne en matière de détention

préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78, 79, 81 e 82) e nell'ambito della

quale la pena presumibile diviene:

"…

elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per

la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più

ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini,

I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;

DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."

Inoltre, e per quanto concerne

gli aspetti soggettivi, va detto che l'accusato non risulta spontaneamente

collaborante sin dall'inizio dell'inchiesta; infatti, per lungo tempo si è

limitato ad ammettere solo quanto gli veniva contestato mediante seri indizi (cfr.

Verbali PG 9 giugno 2005, pag. 6, 23 giugno 2005, pag. 10, 24 giugno 2005, pag.

4 e 7, 13 luglio 2005, pag. 1, 7). Questo atteggiamento processuale, legittimo,

va comunque considerato nella valutazione di concretezza dei motivi

dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2).

Considerati globalmente, e

sommati a quanto si dirà al punto successivo, gli elementi indicati sopra

permettono di concludere, a giudizio di questo giudice, che la scelta di una latitanza

(nella forma di un rientro al paese d'origine) possa apparire all'imputato

quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze

dell'esito (presumibile) di un processo.

d)

Per quanto concerne il pericolo

di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alla precedente condanna

dell'accusato per fatti analoghi.

Risulta, in effetti, che il 20

marzo 2003, __________ è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali

di Bellinzona a quattordici mesi di detenzione (con sospensione condizionale

per due anni), per infrazione aggravata alla LFStup in relazione alla vendita,

ripetuta, di cocaina per un quantitativo globale di ca. 200 grammi.

I reati di cui oggi __________ è

accusato (in parte ammessi: cfr. per tutti Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12)

sono reati analoghi, iniziati nel periodo di prova, commessi in un arco di

tempo maggiore e per quantitativi più importanti (cfr. AI 50, in particolare

Verbale 29 luglio 2005) per rapporto a quelli oggetto della precedente condanna.

La "ricaduta" (la cui estensione ed entità sarà determinata dal

giudice del merito) non è, quindi, legata ad un unico episodio o a qualche

"casualità", anzi evidenzia un legame non superficiale con l'ambiente

del traffico di stupefacente ed una certa "facilità" ad agire in tal

senso. Il tempo trascorso dalla precedente condanna non è particolarmente lungo

(comunque inferiore al periodo di prova) ed il motivo alla base dell'agire

sembra essere unicamente lo scopo di lucro (Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12). La

situazione economica precaria (Verbale PG 8 giugno 2005, p. 4; Verbale PP 2

agosto 2005, p. 2 e 12; Verbale PG 1 settembre 2005, p. 2, 3, 4) non sembra

essersi risolta e neppure risultano prospettive in tal senso.

Tutti questi elementi di fatto

concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva

(SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in

re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo,

é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono

in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che

deve essere tenuto in giusta considerazione.

10.

In conclusione, in capo a __________

sono presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva

che, valutati globalmente e nel loro insieme, giustificano il mantenimento

della detenzione preventiva.

Il principio di proporzionalità

della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1° giugno 2005,

l'inchiesta è in fase conclusiva (prospettato a giorni il deposito degli atti)

e il rischio di pena è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto. Nel

contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in

discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra

2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza è

respinta.

Considerandi

2.

Non si

percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di

ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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