INC.2005.30802
Libertà provvisoria
7 novembre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.30802
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30802
Lugano
7 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 28/31 ottobre 2005 da
__________
e qui trasmesso con preavviso negativo da
Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico,
Lugano
viste le osservazioni della
difesa al preavviso negativo (4 novembre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato il 1°
giugno 2005, con contestuale promozione dell'accusa per infrazione aggravata
alla LFStup (doc. 1 e 2, inc. GIAR 308.2005.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice con decisione del 2 giugno 2005 (doc. 5, inc. GIAR 308.2005.1),
ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato, nonché pericolo di
collusione con i correi ed i testi.
2.
L'inchiesta, per quanto risulta
dagli atti prodotti (relativi al solo __________, con l'eccezione del Rapporto
d'inchiesta di polizia giudiziaria del 2 novembre 2005), è stata sviluppata
mediante le ripetute audizioni dell'accusato e del correo (anche a confronto),
di altre persone implicate in fatti connessi e di testi, nonché mediante
l'analisi e la prospettazione delle risultanze di controlli telefonici (cfr.
Rapporto d'inchiesta citato, pp. 16 e 17).
3.
Con istanza del 28 ottobre 2005
(doc. 1, inc. GIAR 308.2005.2), __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
A suo dire, l'ultimo atto d'inchiesta
che lo ha riguardato è stato effettuato il 28 settembre 2005 e, in quell'occasione,
egli avrebbe confermato le dichiarazioni già ripetutamente rese agli
inquirenti: non sussiste più un pericolo di collusione.
Il pericolo di fuga e quello di
recidiva sono, sempre a suo dire, assenti in quanto nessun elemento concreto
concorre a fondarli e, inoltre, non sono neppure stati ritenuti dal GIAR nella
decisione di conferma dell'arresto.
4.
Mediante preavviso del 3 novembre
2005, il magistrato inquirente si oppone alla messa in libertà dell'accusato
(doc. 2, inc. GIAR 308.2005.2).
Dopo aver elencato gli indizi di
reato, il Procuratore pubblico sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di
recidiva dato che l'accusato ha delinquito nel periodo di prova conseguente a
condanna per reato analogo.
A dire dell'inquirente sarebbero
pure presenti il pericolo di fuga (cittadino straniero con concreta prospettiva
di pena da espiare) e necessità istruttorie (in relazione a recente estensione
dell'accusa per l'ipotesi di reato di cui all'art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.).
Da ultimo, e sempre secondo
l'inquirente, il carcere preventivo, sin qui sofferto e prevedibilmente ancora
da soffrire (a giorni è previsto il deposito degli atti), è rispettoso del
principio di proporzionalità.
5.
Le osservazioni della difesa (
doc. 5, inc. GIAR 308.2005.2), dopo aver sottolineato l'assenza di
contestazione circa l'esistenza di sufficienti indizi di reato, ribadisce
l'inesistenza (anche sulla base di quanto addotto dal Procuratore pubblico) di
necessità istruttorie, di un pericolo di fuga (l'accusato vive da anni in
Ticino con la famiglia) e di un pericolo di recidiva (l'accusato è pienamente
consapevole degli errori commessi e tale pericolo non è stato considerato
neppure in sede di conferma dell'arresto). Il tutto con riferimenti
giurisprudenziali.
6.
__________, accusato e detenuto,
e certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del magistrato
inquirente, che ha ricevuto l'istanza il 31 ottobre 2005, è stato trasmesso
tempestivamente (cfr. timbro postale del 3 novembre 2005) con l'incarto.
Il termine che la legge assegna a
questo giudice, che ha ricevuto il tutto in data 4 novembre), viene a scadenza
lunedì 7 novembre 2005 (art. 108 cpv. 1 CPP).
7.
L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione
o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo
di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,
non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la
presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della
pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del
Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
8.
Anche in assenza (come nel caso
specifico) di specifiche contestazioni da parte dell'accusato o della difesa,
l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato
dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per
il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio.
Nei confronti di __________ gravi
e sufficienti indizi di reato sono certamente dati.
Concorrono a tale conclusione,
sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. Verbali PP 2 agosto 2005, pp.
3 ss., 11 e 29 agosto 2005, pp. 1 ss.), sia da quelle del correo __________
(Verbale PG 29 agosto 2005, pag. 9) e di altre persone coinvolte (Verbale PG __________
27 luglio 2005, pag. 2, __________ 20 aprile 2004, p. 7, __________ 13 luglio
2005, p. 2), così come gli estratti (allegato 57 al rapporto di polizia) delle
risultanze di un controllo telefonico.
I riassunti schematici delle
contestazioni e delle ammissioni contenuti nei verbali di PG (29 luglio 2005,
p. 3 e 5 in particolare) e di PP (2 agosto 2005, pp. 11 e ss.) evidenziano
chiaramente la durata e l'entità delle operazioni imputategli, per quantitativi
di cocaina ben superiori al chilogrammo (se si preferisce: di poco inferiore ai
2 chilogrammi).
9.
a)
Per quanto concerne l'analisi
delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente
sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa
alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato
perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto
(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati
motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al
momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.
b)
I bisogni dell'istruzione
indicati (GIAR 4 aprile 2002 in re C.) dal magistrato inquirente (estensione
dell'accusa per guida in stato di inettitudine sulla base di un rapporto asseritamente
- senza traccia nell'elenco atti fornito - consegnato al MP il 2 novembre 2005,
ma con riscontro analogo sub AI 1 e con timbro del MP di data 28 aprile 2005)
non sono tra quelli che giustificano il mantenimento della carcerazione
preventiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697, 701a; DTF 117 Ia
257).
c)
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Va certamente constatato che
l'accusato, pur se cittadino serbo, è in Ticino dal 1992 (da quando era ancora
minorenne) e qui vivono i suoi famigliari più stretti (oltre alla moglie e alle
figlie, i genitori ed i fratelli - cfr. Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 1 e 4);
da quanto sopra, risulta che il suo, e dei suoi famigliari, "centro
d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in Ticino.
Nel contempo, tuttavia, non si
può sottovalutare il fatto che dall'incarto emerge in modo abbastanza evidente
(e pur in assenza di specifici riferimenti da parte del magistrato inquirente),
che l'accusato è un trentenne con figlie in tenera età, situazione
professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica difficile (cfr.
Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 2, 3 e 4), si trova in condizioni che
(oggettivamente) non costituiscono un ostacolo evidente all'adattamento ad
altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena. Inoltre, i legami con il paese
d'origine non sembrano essere limitati alla nazionalità: risultano viaggi in __________
dove vivono altri famigliari, disponibili a sostenerlo finanziariamente
(Verbale PG 19 luglio 2005, pag. 1; Verbale PP 2 agosto 2005, p. 11), e dove ha
anche trasferito atrezzi di lavoro, pur non spiegandone il motivo (cfr. Verbale
PG 8 giugno 2005, pag. 2). Pertanto, vi sono possibilità materiali e concrete
per un trasferimento all'estero (GIAR 8 settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in
condizioni non proibitive.
Se le accuse dovessero trovare
conferma in sede di giudizio, il rischio di una pena (reclusiva) da espiare (nonché
di una revoca della condizionale alla condanna a quattordici mesi di detenzione
del 2003 - cfr. casellario) è alto (per non dire verosimile).
Trattasi di una situazione
"limite", nella quale gli elementi concreti che militano per una
conclusione e quelli che militano per l'altra sembrano, prima facie,
bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel
processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss., note 36, 37, 38, 41; R. Barbey,
Aperçu del la jurisprudence genevoise, suisse et européenne en matière de détention
préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78, 79, 81 e 82) e nell'ambito della
quale la pena presumibile diviene:
"…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini,
I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;
DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."
Inoltre, e per quanto concerne
gli aspetti soggettivi, va detto che l'accusato non risulta spontaneamente
collaborante sin dall'inizio dell'inchiesta; infatti, per lungo tempo si è
limitato ad ammettere solo quanto gli veniva contestato mediante seri indizi (cfr.
Verbali PG 9 giugno 2005, pag. 6, 23 giugno 2005, pag. 10, 24 giugno 2005, pag.
4 e 7, 13 luglio 2005, pag. 1, 7). Questo atteggiamento processuale, legittimo,
va comunque considerato nella valutazione di concretezza dei motivi
dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2).
Considerati globalmente, e
sommati a quanto si dirà al punto successivo, gli elementi indicati sopra
permettono di concludere, a giudizio di questo giudice, che la scelta di una latitanza
(nella forma di un rientro al paese d'origine) possa apparire all'imputato
quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze
dell'esito (presumibile) di un processo.
d)
Per quanto concerne il pericolo
di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alla precedente condanna
dell'accusato per fatti analoghi.
Risulta, in effetti, che il 20
marzo 2003, __________ è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali
di Bellinzona a quattordici mesi di detenzione (con sospensione condizionale
per due anni), per infrazione aggravata alla LFStup in relazione alla vendita,
ripetuta, di cocaina per un quantitativo globale di ca. 200 grammi.
I reati di cui oggi __________ è
accusato (in parte ammessi: cfr. per tutti Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12)
sono reati analoghi, iniziati nel periodo di prova, commessi in un arco di
tempo maggiore e per quantitativi più importanti (cfr. AI 50, in particolare
Verbale 29 luglio 2005) per rapporto a quelli oggetto della precedente condanna.
La "ricaduta" (la cui estensione ed entità sarà determinata dal
giudice del merito) non è, quindi, legata ad un unico episodio o a qualche
"casualità", anzi evidenzia un legame non superficiale con l'ambiente
del traffico di stupefacente ed una certa "facilità" ad agire in tal
senso. Il tempo trascorso dalla precedente condanna non è particolarmente lungo
(comunque inferiore al periodo di prova) ed il motivo alla base dell'agire
sembra essere unicamente lo scopo di lucro (Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12). La
situazione economica precaria (Verbale PG 8 giugno 2005, p. 4; Verbale PP 2
agosto 2005, p. 2 e 12; Verbale PG 1 settembre 2005, p. 2, 3, 4) non sembra
essersi risolta e neppure risultano prospettive in tal senso.
Tutti questi elementi di fatto
concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva
(SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in
re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo,
é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono
in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che
deve essere tenuto in giusta considerazione.
10.
In conclusione, in capo a __________
sono presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva
che, valutati globalmente e nel loro insieme, giustificano il mantenimento
della detenzione preventiva.
Il principio di proporzionalità
della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1° giugno 2005,
l'inchiesta è in fase conclusiva (prospettato a giorni il deposito degli atti)
e il rischio di pena è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto. Nel
contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in
discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra
2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza è
respinta.
Considerandi
2.
Non si
percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di
ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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