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Decisione

INC.2005.30903

Libertà provvisoria

23 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

- anche se non

contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata

d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato

dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per

il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio;

- nel caso in

esame, questi sono dati sia dalle ammissioni dell'accusato stesso, sia dalle

chiamate in correità formulate da __________ e __________ (cfr., in

particolare, Verbali a confronto del 29 agosto 2005 e 21 settembre 2005); il

tutto corrispondente grosso modo a quanto riportato nell'atto di rinvio a

giudizio davanti alla corte di merito cui spetterà la valutazione definitiva

delle chiamate, ritenuto che a questo stadio e per il presente giudizio, le

stesse costituiscono indizi sufficiente non risultando assolutamente prive di

credibilità;

- secondo il

magistrato inquirente il pericolo di recidiva è concreto in quanto l'accusato

non ha prospettive di lavoro ed è assillato da problemi economici;

- in effetti, non

risultano prospettive di lavoro a breve termine, vi sono debiti (doc. G in AI

40), non risulta una possibilità abitativa concreta (AI 44) e non sembra che __________

possa beneficiare, al momento attuale, di entrate (anche sotto forma di

sussidi) di qualsiasi tipo (cfr. AI 29 e doc J ad AI 40); lo stesso patronato

non è riuscito a trovare soluzioni a breve termine e segnala come lo stato

ansioso dell'interessato possa costituire un ostacolo al reinserimento

lavorativo (AI 29); la situazione è, quindi, sostanzialmente analoga (se non

peggiorata) per rapporto a quella precedente l'arresto (la "momentanea

riunione di situazioni a lui sfavorevoli" di cui parla la stessa

difesa nell'istanza di libertà provvisoria; cfr. Istanza, pag. 2) e che aveva

indotto __________ a commettere i reati (o parte di questi) che gli vengono

imputati; se è vero che i precedenti dell'accusato non sono relativi a

infrazioni alla LFStup, né a reati aventi scopi di lucro, non si può

dimenticare che quanto commesso lo è stato in concomitanza con altro

procedimento penale e relativa condanna (seppur a "soli" 3 mesi)

sospesa con un periodo di prova di 5 anni, procedimento e condanna che non

hanno comunque avuto particolare effetto deterrente (N. Schmid, Strafprozessrecht,

4. ed., 2004, n. 701b);

- tutti questi

elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il

pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114;

DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b).

Da ultimo, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e

che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che deve essere tenuto in giusta

considerazione;

- queste

circostanze, e la loro valutazione, sembrano essere note anche all'attenta

difesa che ha atteso, verosimilmente nella speranza che un qualche elemento si

sbloccasse a favore di una situazione più stabile (all'uscita) non ha

presentato l'istanza subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale

avvenuta il 22 novembre 2005;

- ancorché a

titolo abbondanziale, si deve constatare che la situazione personale/professionale/economica

sopra descritta, se sommata al fatto che i famigliari dell'accusato vivono in __________

(compreso la figlia a cui sembra essere molto legato), non permette di

escludere che il rischio di essere confrontato con una pena di una certa

durata, forse da espiare (i reati imputati sono crimini e il rinvio a giudizio

è avvenuto davanti ad una corte criminale), possa fargli preferire il ritorno

al paese d'origine (certamente possibile anche senza passaporto e con

reinserimento professionale non proibitivo vista anche l'età) piuttosto che il

rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; nonostante sia

in Svizzera da vent'anni, non emerge in modo chiaro dall'istanza e dall'incarto

che il suo "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.)

sia ancora qui; l'esistenza di un concreto pericolo di fuga non può, quindi,

essere esclusa

- in conclusione,

in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché un

concreto pericolo di recidiva e un (ancorché più limitato) pericolo di fuga; il

mantenimento della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato;

- il principio di

proporzionalità della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1°

giugno 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'aggiornamento del

dibattimento (art. 230 CPP); il rischio di pena, se le accuse contenute

nell'atto di rinvio a giudizio dovessero essere confermate (si tratta di

crimini con rinvio a corte criminale), è ben superiore al carcere preventivo

sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che

possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95

ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di

ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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