INC.2005.30903
Libertà provvisoria
23 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.30903
Data decisione, Autorità:
23.12.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.30903
Lugano
23 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 20/21 dicembre 2005 da
__________
e qui trasmesso con
preavviso negativo del 21 dicembre 2005 da
Procuratore pubblico
Rosa Item, MP di Lugano
viste
le osservazioni della difesa al preavviso negativo (22 dicembre 2005);
visto
l'inc. MP ACC __________ (già __________);
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che
- __________ è
stato tratto in arresto il 1° giugno 2005, con promozione dell'accusa per
infrazione aggravata alla LFStup (AI 3 e 4); l'arresto è stato confermato il 2
giugno 2005 da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato e
necessità istruttorie (pericolo di collusione; doc. 3, inc. GIAR 309.2005.1);
- l'istruttoria
è stata chiusa il 22 novembre 2005 (AI 49) ed il rinvio a giudizio
dell'accusato sottoscritto il 21 dicembre 2005;
- il 21 dicembre
2005 il Ministero pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria che ha
trasmesso, nel pomeriggio inoltrato dello stesso giorno, a questo ufficio con
il proprio preavviso negativo;
- l'istanza
essendo stata ricevuta dal Ministero pubblico prima della formale emanazione
dell'atto d'accusa, è applicabile la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2
CPP;
- l'istanza, presentata da accusato detenuto, è
ricevibile in ordine;
- la
trasmissione del preavviso e dell'incarto (sebbene non conforme alle direttive
del PG del luglio 2003, punto 1a) è tempestiva; la presente decisione è, a sua
volta, rispettosa dei termini fissati dall'art. 108 cpv. 2, che decorrono dal
22 dicembre 2005 (cfr. pure art. 20 CPP);
- con l'istanza
qui in discussione, la difesa di __________ segnala, innanzitutto, come il
prolungato periodo detentivo pregiudica la possibilità di un'attività
professionale che permetta l'assolvimento degli obblighi alimentari verso la
figlia che vive in __________ con la madre; a dire dell'istante, non sussistono
più necessità istruttorie (l'inchiesta è conclusa), non vi è alcun pericolo di
fuga (il passaporto sarebbe ottenibile solo presso l'ambasciata di __________ a
Berna, nessuna pena è male peggiore della latitanza per un padre di famiglia, è
in Svizzera da oltre 20 anni, vuole trovare lavoro qui ed ha collaborato con
gli inquirenti dimostrando, così, di non volersi sottrarre al procedimento), tantomeno
di recidiva (si è pentito, è incensurato ed ha sempre lavorato o cercato lavoro
a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento in un traffico di stupefacenti
è avvenuto per la momentanea riunione di situazioni sfavorevoli e non ha mai
rappresentato una soluzione di vita); da ultimo, e sempre a giudizio della
difesa, la restrizione non è più necessaria e, quindi, contraria al principio
di proporzionalità;
- il magistrato
inquirente, nel suo preavviso, dopo aver indicato gli indizi di colpevolezza
con riferimento ai verbali d'inchiesta (ammissione di due consegne e di un
trasporto e chiamata in correità, per altri fatti e quantitativi, da parte di __________)
e sottolineato le negazioni dell'accusato (alle chiamate di __________, più
credibile a giudizio dell'inquirente), sostiene l'esistenza di un concreto
pericolo di fuga (nonostante la lunga permanenza in Svizzera: assenza di
prospettive per il futuro, affetti in __________ e prospettiva di pena da
espiare), nonché di un pericolo di recidiva, anch'esso concreto (assenza totale
di mezzi e di prospettive per il futuro, mentre che è assillato dal problema
del mantenimento della figlia); da ultimo viene sottolineata la non incensuratezza
dell'istante (per guida in stato di ebrietà) con ultima condanna, a 90 giorni
sospesi ed un periodo di prova di 5 anni, del 24 maggio 2005;
- con osservazioni
del 22 dicembre 2005, la difesa si diffonde a contestare le
affermazioni/interpretazioni del magistrato inquirente sui gravi indizi di
colpevolezza elencati ed in particolare sul fatto che l'inchiesta non abbia
evidenziato alcun acquirente o fornitore di __________; in seguito ribadisce
inesistenza di un pericolo di fuga (lunga presenza in Ticino e assenza di
particolari legami con il paese d'origine, dove comunque risiede la sua
famiglia) e di recidiva (certificati di lavoro positivi, antecedenti con la
giustizia che nulla hanno a che vedere con la droga, valutazione negativa delle
vicissitudini legate agli stupefacenti, lieve gravità ex art. 41 cpv. 3 CP
dell'infrazione sanzionata con pena di tre mesi sospesa);
- in diritto,
sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto
che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
- anche se non
contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata
d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato
dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per
il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio;
- nel caso in
esame, questi sono dati sia dalle ammissioni dell'accusato stesso, sia dalle
chiamate in correità formulate da __________ e __________ (cfr., in
particolare, Verbali a confronto del 29 agosto 2005 e 21 settembre 2005); il
tutto corrispondente grosso modo a quanto riportato nell'atto di rinvio a
giudizio davanti alla corte di merito cui spetterà la valutazione definitiva
delle chiamate, ritenuto che a questo stadio e per il presente giudizio, le
stesse costituiscono indizi sufficiente non risultando assolutamente prive di
credibilità;
- secondo il
magistrato inquirente il pericolo di recidiva è concreto in quanto l'accusato
non ha prospettive di lavoro ed è assillato da problemi economici;
- in effetti, non
risultano prospettive di lavoro a breve termine, vi sono debiti (doc. G in AI
40), non risulta una possibilità abitativa concreta (AI 44) e non sembra che __________
possa beneficiare, al momento attuale, di entrate (anche sotto forma di
sussidi) di qualsiasi tipo (cfr. AI 29 e doc J ad AI 40); lo stesso patronato
non è riuscito a trovare soluzioni a breve termine e segnala come lo stato
ansioso dell'interessato possa costituire un ostacolo al reinserimento
lavorativo (AI 29); la situazione è, quindi, sostanzialmente analoga (se non
peggiorata) per rapporto a quella precedente l'arresto (la "momentanea
riunione di situazioni a lui sfavorevoli" di cui parla la stessa
difesa nell'istanza di libertà provvisoria; cfr. Istanza, pag. 2) e che aveva
indotto __________ a commettere i reati (o parte di questi) che gli vengono
imputati; se è vero che i precedenti dell'accusato non sono relativi a
infrazioni alla LFStup, né a reati aventi scopi di lucro, non si può
dimenticare che quanto commesso lo è stato in concomitanza con altro
procedimento penale e relativa condanna (seppur a "soli" 3 mesi)
sospesa con un periodo di prova di 5 anni, procedimento e condanna che non
hanno comunque avuto particolare effetto deterrente (N. Schmid, Strafprozessrecht,
4. ed., 2004, n. 701b);
- tutti questi
elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il
pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114;
DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b).
Da ultimo, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e
che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che deve essere tenuto in giusta
considerazione;
- queste
circostanze, e la loro valutazione, sembrano essere note anche all'attenta
difesa che ha atteso, verosimilmente nella speranza che un qualche elemento si
sbloccasse a favore di una situazione più stabile (all'uscita) non ha
presentato l'istanza subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale
avvenuta il 22 novembre 2005;
- ancorché a
titolo abbondanziale, si deve constatare che la situazione personale/professionale/economica
sopra descritta, se sommata al fatto che i famigliari dell'accusato vivono in __________
(compreso la figlia a cui sembra essere molto legato), non permette di
escludere che il rischio di essere confrontato con una pena di una certa
durata, forse da espiare (i reati imputati sono crimini e il rinvio a giudizio
è avvenuto davanti ad una corte criminale), possa fargli preferire il ritorno
al paese d'origine (certamente possibile anche senza passaporto e con
reinserimento professionale non proibitivo vista anche l'età) piuttosto che il
rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; nonostante sia
in Svizzera da vent'anni, non emerge in modo chiaro dall'istanza e dall'incarto
che il suo "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.)
sia ancora qui; l'esistenza di un concreto pericolo di fuga non può, quindi,
essere esclusa
- in conclusione,
in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché un
concreto pericolo di recidiva e un (ancorché più limitato) pericolo di fuga; il
mantenimento della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato;
- il principio di
proporzionalità della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1°
giugno 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'aggiornamento del
dibattimento (art. 230 CPP); il rischio di pena, se le accuse contenute
nell'atto di rinvio a giudizio dovessero essere confermate (si tratta di
crimini con rinvio a corte criminale), è ben superiore al carcere preventivo
sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che
possano mettere in discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95
ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di
ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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