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Decisione

INC.2005.32503

Libertà provvisoria

18 agosto 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________

è stato fermato a Bellinzona il 10 giugno 2005 in quanto sospettato di infrazione

alla LFStupefacenti, subordinatamente riciclaggio (AI 2).

Il

giorno successivo, con la richiesta di conferma dell'arresto, il Procuratore

pubblico ha promosso l'accusa per i titoli di infrazione aggravata alla LFStup,

sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio di denaro (AI 3).

L'arresto

è stato confermato da questo giudice, lo stesso 11 giugno, ritenuta l'esistenza

di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruttoria (AI 4).

B.

In

sostanza, __________, richiedente d'asilo soggiornante a __________, è stato

fermato in possesso di FRS 7'000.-, 470.- nel borsello e 6'530.- nelle mutande.

Egli ha asserito che la somma nel borsello è di sua proprietà, mentre quella

che si trovava nelle mutande gli è stata consegnata da un "faux blanc",

la mattina stessa a __________, affinché la consegnasse ad un altro "faux blanc",

a __________ (Verbale PG 10 giugno 2005, pag. 2); la consegna non è stata effettuata

perché nessuno (a __________) lo avrebbe contattato (ibidem). Egli ha, inoltre,

dichiarato di non conoscere il mittente né il destinatario della somma, di non

aver alcun elemento per identificare/contattare l'uno o l'altro (Verbale GIAR

11 giugno 2005, pag. 3) e di essersi prestato al trasporto per un compenso di

ca. FRS 50.- (idem, pag. 4).

Da

ultimo, egli nulla sa (saprebbe) circa la provenienza del denaro, il motivo

della consegna a __________, rispettivamente della modalità scelta dal

mittente.

C.

Il

seguito dell'inchiesta ha permesso di appurare che tutte le banconote in

possesso dell'accusato istante recavano tracce di cocaina e quelle occultate

nelle mutande anche di eroina (AI 10). I tabulati telefonici del collegamento

di cui __________ era in possesso al momento del fermo (e da lui detenuto sin

dal dicembre 2004 - cfr. Verbale PG 22 giugno 2005, pag. 3) hanno rivelato

presenze in Ticino maggiori di quelle da lui dichiarate (Verbale PG 15 luglio

2005, pag. 2 e AI 32, pag. 4), senza registrazione di presenze a sud di __________,

tra l'altro impossibile (per i tempi) il giorno dell'arresto (Verbale PG 15

luglio 2005, pag. 5, AI 32 pag. 3).

Nel

contempo, nei vari interrogatori di polizia e davanti al Procuratore pubblico, __________

ha sostanzialmente ribadito la versione iniziale circa provenienza del denaro,

motivo del possesso (del denaro) e viaggio in Ticino.

D.

Con

l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 325.2005.3), __________ chiede

di essere posto in libertà provvisoria.

A

suo dire, dopo l'interrogatorio del 5 agosto 2005 davanti al Procuratore

pubblico, la privazione della libertà non è più giustificata. I bisogni

istruttori non sono più presenti visto il tempo trascorso dall'inizio

dell'inchiesta ed il principio di celerità imposto agli inquirenti, nonché

l'avvenuto trasferimento al __________ (Istanza, punto 3.1). Quanto al pericolo

di fuga, egli ha (sempre secondo l'istanza) tutto l'interesse a regolarizzare

la sua posizione nel nostro paese e non ha intenzione di rientrare nel suo; una

fuga sarebbe anche materialmente impossibile per carenza di mezzi finanziari

(Istanza, punto 3.2).

E.

Di

diverso avviso il magistrato inquirente che, con il preavviso del 16 agosto

2005 (doc. 1, inc. GIAR 325.2005.3) dopo aver ricordato gli indizi di reato

(somma sequestrata, occultamento della stessa, taglio delle banconote, tracce

di stupefacente non superficiali, accertata non presenza a __________ il 10

giugno 2005, varie presenze in Ticino negate, viaggi -sempre molto brevi- in

altre località della Svizzera) ha sottolineato l'atteggiamento negatorio e per

nulla collaborativo dell'accusato (Preavviso, punti 2, 3 e 4).

Il

Procuratore pubblico ritiene presente e concreto il pericolo di fuga vista la

situazione dell'accusato (asilante con richiesta oggetto di non entrata in

materia) e le ripetute dichiarazioni circa l'intenzione di lasciare il paese

(Preavviso, punto 5).

Quanto

alle necessità istruttorie (intese quali pericolo di collusione ed inquinamento

delle prove), un pericolo concreto in tal senso dipende, sempre secondo il

magistrato inquirente, dalle prove che l'accusato eventualmente chiederà entro

il termine del deposito degli atti previsto per il 29 agosto 2005 (Preavviso,

punto 5; AI 33).

Da

ultimo, il magistrato inquirente ritiene pienamente rispettato il principio di

proporzionalità, vista la gravità degli addebiti mossi e la detenzione

preventiva sin qui sofferta (Preavviso, pag. 6).

Delle

altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi

che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza,

presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

La

trasmissione del preavviso, in applicazione dell'art. 20 CPP, è tempestiva (art.108

cpv. 1 CPP).

2.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33.

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per

cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996

in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità

per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di

recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale

cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad

assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale

espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16

novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

3.

Non è chiaro se l'esistenza di gravi indizi di reato

sia formalmente contestata dalla difesa che si limita a richiamare le negazioni

dell'accusato (Istanza, punto 2).

Comunque, anche qualora non contestata, l'esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur

nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua

funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio.

Nel caso in esame (cfr. AI 32 e allegati, segnatamente

quelli citati ai considerandi di cui alle lettere B. e C. della presente), il

taglio delle banconote (FRS 100.-, 50.-, 20.-), il loro occultamento nelle

parti intime, le tracce di stupefacente trovate sulle stesse, le poco credibili

e sommarie spiegazioni sul motivo del possesso e sul mittente (che avrebbe

consegnato ad uno sconosciuto, bisognoso di denaro, oltre FRS 6'000.- a fronte

del semplice impegno verbale di trasportare la somma a __________), gli

accertamenti sulle ripetute presenze dell'utenza telefonica (in uso

all'accusato) in Ticino, nonché quelli relativi all'improbabile viaggio sino a __________

il giorno dell'arresto, sono indizi gravi e concreti dell'esistenza dei reati

ascritti, in particolare del fatto che la somma in questione possa essere

provento della vendita di sostanza stupefacente (in quantità non indifferenti

visti gli attuali prezzi al grammo: anche inferiori, mediamente ai FRS 100.-

per la cocaina e di poco superiori per l'eroina).

Il primo elemento atto a giustificare la misura

cautelare è, quindi, presente.

4.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

__________ è cittadino della __________, in Svizzera

quale richiedente l'asilo. Non ha legami con il nostro territorio, salvo quelli

connessi con la procedura d'asilo; tale procedura è già stata oggetto di

decisioni a lui sfavorevoli (AI 15).

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di

una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono

anche la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno - art. 19 cifra 2

CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare

della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma

deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra

descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701).

Egli, non da ultimo, ha ripetutamente dichiarato

l'intenzione di lasciare la Svizzera, motivando in tal senso (volontà di

raccogliere denaro a tal fine) anche l'accettazione del trasporto di denaro

propostogli dal non meglio identificato "arabo" (Verbale GIAR 11

giugno 2005, pag. 3; Verbale PG 29 luglio 2005, pag. 3) ed ha ribadito tale

concetto, contrariamente a quanto sembra segnalare nell'istanza di libertà

provvisoria, anche davanti al magistrato inquirente nel verbale del 5 agosto

2005.

(cfr. pag. 3, quarta risposta).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al

seguito del procedimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli

quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo

per delle accuse che lui nega.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

585).

5.

Accertata l'esistenza di un concreto pericolo di fuga,

ci si può esimere dal valutare se sussistano anche necessità istruttorie ex

art. 95 CPP.

A titolo abbondanziale si rileva comunque che tali

esigenze (che possono anche sussistere sino al dibattimento e non vengono

certamente a cadere "automaticamente" a seguito di un trasferimento

al __________) non sono neppure indicate dal magistrato inquirente, se non con

rinvio agli ipotetici complementi istruttori.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)

deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della

fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni, ecc.) e con la

pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio

di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

__________ è in detenzione preventiva da poco più di

due mesi e in questo lasso di tempo l'inchiesta appare condotta celermente, tant'è

che il magistrato inquirente ha già proceduto al deposito degli atti (cfr. elenco

AI).

I reati imputati a __________ non sono certo di poca

gravità (a prescindere dal fatto che tecnicamente può trattarsi di crimine, non

si può dimenticare che la LFStup è una normativa a protezione della salute

pubblica) ed il rischio di pena, visti gli importi e/o i quantitativi in gioco,

è (in caso di condanna) certamente superiore alla detenzione preventiva

sofferta ed a quella presumibilmente da soffrire. La detenzione preventiva è

pertanto rispettosa del principio di proporzionalità.

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108,

280.

ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5.

cifra 3 CEDU;

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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