INC.2005.32503
Libertà provvisoria
18 agosto 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.32503
Data decisione, Autorità:
18.08.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.32503
Lugano
18 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11/12 agosto 2005 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 16 agosto 2005 da
Procuratore pubblico
Nicola Respini, MP di Lugano
preso
atto che con scritto 16 agosto 2005 la difesa ha comunicato di non avere
specifiche osservazioni al preavviso negativo;
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________
è stato fermato a Bellinzona il 10 giugno 2005 in quanto sospettato di infrazione
alla LFStupefacenti, subordinatamente riciclaggio (AI 2).
Il
giorno successivo, con la richiesta di conferma dell'arresto, il Procuratore
pubblico ha promosso l'accusa per i titoli di infrazione aggravata alla LFStup,
sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio di denaro (AI 3).
L'arresto
è stato confermato da questo giudice, lo stesso 11 giugno, ritenuta l'esistenza
di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruttoria (AI 4).
B.
In
sostanza, __________, richiedente d'asilo soggiornante a __________, è stato
fermato in possesso di FRS 7'000.-, 470.- nel borsello e 6'530.- nelle mutande.
Egli ha asserito che la somma nel borsello è di sua proprietà, mentre quella
che si trovava nelle mutande gli è stata consegnata da un "faux blanc",
la mattina stessa a __________, affinché la consegnasse ad un altro "faux blanc",
a __________ (Verbale PG 10 giugno 2005, pag. 2); la consegna non è stata effettuata
perché nessuno (a __________) lo avrebbe contattato (ibidem). Egli ha, inoltre,
dichiarato di non conoscere il mittente né il destinatario della somma, di non
aver alcun elemento per identificare/contattare l'uno o l'altro (Verbale GIAR
11 giugno 2005, pag. 3) e di essersi prestato al trasporto per un compenso di
ca. FRS 50.- (idem, pag. 4).
Da
ultimo, egli nulla sa (saprebbe) circa la provenienza del denaro, il motivo
della consegna a __________, rispettivamente della modalità scelta dal
mittente.
C.
Il
seguito dell'inchiesta ha permesso di appurare che tutte le banconote in
possesso dell'accusato istante recavano tracce di cocaina e quelle occultate
nelle mutande anche di eroina (AI 10). I tabulati telefonici del collegamento
di cui __________ era in possesso al momento del fermo (e da lui detenuto sin
dal dicembre 2004 - cfr. Verbale PG 22 giugno 2005, pag. 3) hanno rivelato
presenze in Ticino maggiori di quelle da lui dichiarate (Verbale PG 15 luglio
2005, pag. 2 e AI 32, pag. 4), senza registrazione di presenze a sud di __________,
tra l'altro impossibile (per i tempi) il giorno dell'arresto (Verbale PG 15
luglio 2005, pag. 5, AI 32 pag. 3).
Nel
contempo, nei vari interrogatori di polizia e davanti al Procuratore pubblico, __________
ha sostanzialmente ribadito la versione iniziale circa provenienza del denaro,
motivo del possesso (del denaro) e viaggio in Ticino.
D.
Con
l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 325.2005.3), __________ chiede
di essere posto in libertà provvisoria.
A
suo dire, dopo l'interrogatorio del 5 agosto 2005 davanti al Procuratore
pubblico, la privazione della libertà non è più giustificata. I bisogni
istruttori non sono più presenti visto il tempo trascorso dall'inizio
dell'inchiesta ed il principio di celerità imposto agli inquirenti, nonché
l'avvenuto trasferimento al __________ (Istanza, punto 3.1). Quanto al pericolo
di fuga, egli ha (sempre secondo l'istanza) tutto l'interesse a regolarizzare
la sua posizione nel nostro paese e non ha intenzione di rientrare nel suo; una
fuga sarebbe anche materialmente impossibile per carenza di mezzi finanziari
(Istanza, punto 3.2).
E.
Di
diverso avviso il magistrato inquirente che, con il preavviso del 16 agosto
2005 (doc. 1, inc. GIAR 325.2005.3) dopo aver ricordato gli indizi di reato
(somma sequestrata, occultamento della stessa, taglio delle banconote, tracce
di stupefacente non superficiali, accertata non presenza a __________ il 10
giugno 2005, varie presenze in Ticino negate, viaggi -sempre molto brevi- in
altre località della Svizzera) ha sottolineato l'atteggiamento negatorio e per
nulla collaborativo dell'accusato (Preavviso, punti 2, 3 e 4).
Il
Procuratore pubblico ritiene presente e concreto il pericolo di fuga vista la
situazione dell'accusato (asilante con richiesta oggetto di non entrata in
materia) e le ripetute dichiarazioni circa l'intenzione di lasciare il paese
(Preavviso, punto 5).
Quanto
alle necessità istruttorie (intese quali pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove), un pericolo concreto in tal senso dipende, sempre secondo il
magistrato inquirente, dalle prove che l'accusato eventualmente chiederà entro
il termine del deposito degli atti previsto per il 29 agosto 2005 (Preavviso,
punto 5; AI 33).
Da
ultimo, il magistrato inquirente ritiene pienamente rispettato il principio di
proporzionalità, vista la gravità degli addebiti mossi e la detenzione
preventiva sin qui sofferta (Preavviso, pag. 6).
Delle
altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi
che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza,
presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
La
trasmissione del preavviso, in applicazione dell'art. 20 CPP, è tempestiva (art.108
cpv. 1 CPP).
2.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per
cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996
in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità
per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di
recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale
cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad
assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale
espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16
novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
3.
Non è chiaro se l'esistenza di gravi indizi di reato
sia formalmente contestata dalla difesa che si limita a richiamare le negazioni
dell'accusato (Istanza, punto 2).
Comunque, anche qualora non contestata, l'esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur
nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua
funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio.
Nel caso in esame (cfr. AI 32 e allegati, segnatamente
quelli citati ai considerandi di cui alle lettere B. e C. della presente), il
taglio delle banconote (FRS 100.-, 50.-, 20.-), il loro occultamento nelle
parti intime, le tracce di stupefacente trovate sulle stesse, le poco credibili
e sommarie spiegazioni sul motivo del possesso e sul mittente (che avrebbe
consegnato ad uno sconosciuto, bisognoso di denaro, oltre FRS 6'000.- a fronte
del semplice impegno verbale di trasportare la somma a __________), gli
accertamenti sulle ripetute presenze dell'utenza telefonica (in uso
all'accusato) in Ticino, nonché quelli relativi all'improbabile viaggio sino a __________
il giorno dell'arresto, sono indizi gravi e concreti dell'esistenza dei reati
ascritti, in particolare del fatto che la somma in questione possa essere
provento della vendita di sostanza stupefacente (in quantità non indifferenti
visti gli attuali prezzi al grammo: anche inferiori, mediamente ai FRS 100.-
per la cocaina e di poco superiori per l'eroina).
Il primo elemento atto a giustificare la misura
cautelare è, quindi, presente.
4.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
__________ è cittadino della __________, in Svizzera
quale richiedente l'asilo. Non ha legami con il nostro territorio, salvo quelli
connessi con la procedura d'asilo; tale procedura è già stata oggetto di
decisioni a lui sfavorevoli (AI 15).
Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di
una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono
anche la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno - art. 19 cifra 2
CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare
della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma
deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra
descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701).
Egli, non da ultimo, ha ripetutamente dichiarato
l'intenzione di lasciare la Svizzera, motivando in tal senso (volontà di
raccogliere denaro a tal fine) anche l'accettazione del trasporto di denaro
propostogli dal non meglio identificato "arabo" (Verbale GIAR 11
giugno 2005, pag. 3; Verbale PG 29 luglio 2005, pag. 3) ed ha ribadito tale
concetto, contrariamente a quanto sembra segnalare nell'istanza di libertà
provvisoria, anche davanti al magistrato inquirente nel verbale del 5 agosto
2005.
(cfr. pag. 3, quarta risposta).
La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al
seguito del procedimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli
quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo
per delle accuse che lui nega.
Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980.
585).
5.
Accertata l'esistenza di un concreto pericolo di fuga,
ci si può esimere dal valutare se sussistano anche necessità istruttorie ex
art. 95 CPP.
A titolo abbondanziale si rileva comunque che tali
esigenze (che possono anche sussistere sino al dibattimento e non vengono
certamente a cadere "automaticamente" a seguito di un trasferimento
al __________) non sono neppure indicate dal magistrato inquirente, se non con
rinvio agli ipotetici complementi istruttori.
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della
fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni, ecc.) e con la
pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio
di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
__________ è in detenzione preventiva da poco più di
due mesi e in questo lasso di tempo l'inchiesta appare condotta celermente, tant'è
che il magistrato inquirente ha già proceduto al deposito degli atti (cfr. elenco
AI).
I reati imputati a __________ non sono certo di poca
gravità (a prescindere dal fatto che tecnicamente può trattarsi di crimine, non
si può dimenticare che la LFStup è una normativa a protezione della salute
pubblica) ed il rischio di pena, visti gli importi e/o i quantitativi in gioco,
è (in caso di condanna) certamente superiore alla detenzione preventiva
sofferta ed a quella presumibilmente da soffrire. La detenzione preventiva è
pertanto rispettosa del principio di proporzionalità.
P.Q.M
visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108,
280.
ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,
5.
cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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