INC.2005.33903
Istanza di libertà provvisoria
18 novembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.33903
Data decisione, Autorità:
18.11.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
CAUZIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.33903
Lugano
18 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15 novembre 2005 da
__________
presentata
dopo l'emanazione dell'atto d'accusa n. __________ nell'ambito del
procedimento di cui all'incarto MP __________ e TPC __________, quindi ex
art. 108 cpv. 3 CPP;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16
novembre 2005) e le controsservazioni della difesa (17 novembre 2005), nonché
la comunicazione della Presidente delle assise correzionali (16/17 novembre
2005);
visto
l'inc. MP 4875/2005;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è
stato arrestato, contemporaneamente a __________, il 20 giugno 2005, con promozione
dell'accusa per infrazione alla LFStup in relazione all'importazione in
Svizzera di ca. 70 grammi di cocaina (doc. 1, inc. GIAR 339.2005.1);
- l'arresto è
stato confermato da questo giudice, lo stesso 20 giugno 2005, constatata la
presenza di gravi indizi di reato e concreti bisogni dell'istruzione e pericolo
di fuga (doc. 3, inc. GIAR 339.2005.1); analoga sorte è toccata al correo (cfr.
inc. GIAR 338.2005);
- il 19 ottobre
2005, il Ministero pubblico ha comunicato il deposito degli atti (AI 49) ed il
9 novembre 2005 la chiusura dell'istruttoria (AI 50);
- il 14 novembre
2005 è stato emanato il rinvio a giudizio dei due correi (__________),
sostanzialmente per concorso nella stessa fattispecie (cfr. ACC. punto 1),
rispettivamente contravvenzione LFStup per il qui istante (ACC punto 2) e
contravvenzione LFStup nonché guida in stato di inettitudine il correo (ACC. punti
3 e 4);
- con l'istanza
qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 339.2005.3), __________ chiede di essere
posto in libertà provvisoria; dopo una breve premessa sui fatti oggetto
dell'inchiesta nonché sui criteri di cui all'art. 95 CPP, l'istante sostiene
inesistenza (attuale) di un pericolo di fuga, vista la sua residenza (con
permesso in fase di rinnovo, procedura che richiederebbe presenza personale) in
Italia, dove sono stabiliti anche i famigliari, che gli permetterà senz'altro
presenza al dibattimento; contestata l'esistenza di ulteriori necessità
istruttorie (l'inchiesta è conclusa) l'istante ritiene che proporzionalità e sussidiarietà
si oppongono al perdurare della carcerazione essendo possibile l'adozione di
misure sostitutive (cauzione e deposito del passaporto);
- il magistrato
inquirente si oppone alla concessione della libertà provvisoria (doc. 4, inc.
GIAR 339.2005.3); a suo dire i fatti imputati sono gravi (ca. 30 gr. di cocaina
pura ritenuto un grado di purezza del 45% circa) e sebbene l'accusato sia reo
confesso (non sussistono più bisogni istruttori) il pericolo di fuga è
concreto, vista l'assenza di legami con il nostro paese e la prevedibile grave
sanzione penale; irrilevante, sempre a dire dell'inquirente, la residenza nella
fascia di confine nonché il fatto che il correo sia stato rilasciato già il 13
luglio 2005, in quanto il ruolo di quest'ultimo è minore; da ultimo, il
Procuratore pubblico afferma che, tenuto conto della pena prevedibile, il
carcere preventivo è ancora proporzionale;
- con scritto del
17 novembre 2005 (doc. 7, inc. GIAR 339.2005.3) la difesa ripropone le
considerazioni legali e giurisprudenziali relative al pericolo di fuga,
sottolineando che la gravità della pena da sola non basta a renderlo concreto,
che la volontà di continuare a risiedere in Italia è elemento oggettivo a
sostegno della volontà di non sottrarsi al giudizio, tenuto conto anche della
disponibilità a depositare una cauzione; inoltre, e quale ulteriore indizio
della non intenzione di sottrarsi al giudizio, vi sarebbero le ammissioni e la
collaborazione fornita in corso d'inchiesta;
- la Presidente
delle assise correzionali ha comunicato di aver fissato il dibattimento per il
mercoledì 21 dicembre 2005 (doc. 6, inc. GIAR 339.2005.3);
- giusta l’art.
108 cpv. 3 CPP, dopo l’emanazione dell’atto d’accusa l’istanza deve essere
diretta al GIAR; correttamente il Procuratore pubblico ha immediatamente
trasmesso l’istanza del 15 novembre 2005 a questo ufficio;
- il CPP non
fissa termini per la decisione del GIAR (contrariamente al cpv. 1 dell’art.
108); non v’è dubbio, comunque, che la presente decisione (prolata nei tre
giorni successivi alla ricezione – nonché presentazione – dell’istanza) è
rispettosa di ogni e qualsiasi principio in materia di termini;
- i principi applicabili in materia di
arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così
riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del
carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o
inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di
fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,
non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la
presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della
pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)
e, per quanto attiene più specificamente al pericolo
di fuga:
"Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18
agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."
(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)
- nel caso in
esame, oltre che non contestati, i gravi indizi di reato sono dati, come emerge
dall'atto d'accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni dell'istante (Verbali PP __________,
11 luglio 2005, pag. 11 e 6 settembre 2005, pag. 3/4), nonché dalle circostanze
dell'arresto (flagranza per il trasporto: cfr. Rapporto d'arresto 20 giugno
2005);
- pericolo di
recidiva ed ulteriori necessità istruttorie non sono avanzate/segnalate neppure
dal magistrato inquirente, quindi è superflua un'analisi in sede di presente
giudizio;
- sono invece
dati concreti elementi a favore della presenza di un pericolo di fuga;
l'accusato è cittadino di uno stato estero, risiede all'estero e non ha legami
personali o economico-professionali con la Svizzera; la circostanza che
l'accusato intenda continuare a risiedere in Italia (ammesso che il permesso gli
venga rinnovato), dove vivono anche i famigliari, rispettivamente nella fascia
di confine (ma senza particolari legami con il territorio svizzero di
corrispondente fascia), non basta ad eliminare concretezza di tale pericolo;
inoltre, contrariamente alle affermazioni della difesa, le ammissioni iniziali
(effettuate comunque nell'ambito di un arresto in flagranza e con sequestro
dello stupefacente) risultano limitate e successivamente corrette (cfr. AI 18 e
36);
- nel contempo,
tuttavia, non si può dimenticare che il rischio di pena, menzionato dal
magistrato inquirente, è indicato unicamente con la dicitura "prevedibile
grave sanzione" e senza alcun riferimento temporale (anche
approssimativo); una breve ricerca (empirica), da parte di questo giudice, ha
permesso di determinare che mediante sentenze recenti per quantitativi analoghi
(80/115 grammi di cocaina, sebbene con grado di purezza non determinabile, ma
con l'aggiunta di altri reati), sono state erogate pene di 7/10 mesi di
detenzione (Assise correzionali: Lugano 24 gennaio 2005, Locarno 8 giugno 2005,
Lugano 7 settembre 2005); pur con tutta la cautela nel raffronto tra varie
sentenze di merito, occorre considerare che i cinque (sei fino alla data del
dibattimento) mesi di detenzione preventiva non sono un'entità lontanissima
dall'effettivo rischio di pena nel caso concreto, con conseguente necessità di
valutazione non superficiale del principio di proporzionalità e tenuto conto
del fatto che (vista anche l'assenza di precedenti accertati: cfr, casellario
CH, unico agli atti) non si può escludere a priori la concessione della
condizionale;
- anche il fatto
che il correo, anch'egli cittadino dominicano residente in Italia, sia già
stato posto in libertà provvisoria (per inciso, il 13 luglio 2005) non può essere
totalmente trascurato, se non fondato su situazioni processuali e personali
Considerandi
marcatamente diverse;
- su quest'ultima
questione, il magistrato inquirente afferma che sin dalle prime indagini è
emerso che il correo aveva avuto ruolo minore; questa affermazione, non
ulteriormente precisata, non trova riscontro nell'atto d'accusa (la fattispecie
corrispondente all'infrazione aggravata alla LFStup è imputata congiuntamente
ai due e il correo subisce anche un'imputazione minore supplementare: cfr. ACC.
__________); vistose differenze non sembrano emergere neppure da una sommaria
visione dell'incarto (in assenza d'indicazioni) che, se da un lato indica nel
qui istante la persona che ha proposto e concordato la fornitura con il
destinatario, dall'altro indica nel correo il proprietario e conducente della
vettura necessaria per il trasporto (avvenuto, tra l'altro, mediante più
movimenti transfrontalieri: cfr. Rapporto PG 14 ottobre 2005);
- approfondimenti
in capo al qui istante, per sospetto coinvolgimento in traffici maggiori e
sospetta disponibilità di altri e maggiori quantitativi, possono giustificare
maggior durata del carcere preventivo durante l’istruttoria, molto meno
differenze di trattamento al momento della chiusura dell'inchiesta senza
concreti riscontri (in relazione ai menzionati sospetti) ai fini del rinvio a
giudizio;
- quindi, ed in
conclusione, in capo a José Rafael __________ sono presenti gravi indizi di
reato ed un pericolo di fuga, ancora concreto (tenuto conto delle ammissioni,
della durata del carcere preventivo sofferto per rapporto al rischio di pena - comunque
ancora nei limiti della proporzionalità per quanto concerne la durata, visto
che il dibattimento è già stato fissato per il 21 dicembre 2005 -, ed anche
della valutazione fatta circa la valenza degli elementi oggettivi di
concretezza del pericolo nei confronti del correo) ma non al punto da non poter
(dover: art. 96 CPP) essere ulteriormente limitato dalla subordinazione
dell'effettiva messa in libertà ad un deposito cauzionale (GIAR 3 agosto 2000
in re V., 231.2000.2; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 12 e 13);
- l’entità della cauzione deve essere determinata
soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo
di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre pure (entro certi limiti)
considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone
eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e
relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,
Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta
all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi
per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);
- l'istante non ha fornito elementi specifici (concreti
e certi) in merito alla situazione economica (sua e delle persone eventualmente
chiamate a prestare cauzione), solo è dato sapere che egli svolge attività quale
operaio per un salario mensile di ca EUR 1'1000.- al mese (cfr. AI 18) e che
può essere assistito da numerosi famigliari (cfr. permessi di visita e
telefonate);
- tenuto conto di tutto quanto esposto ai considerandi
che precedono (ma in particolare della concretezza del pericolo di fuga e della
gravità del reato) appare adeguato fissare un importo cauzionale di FRS
12'000.-; di poca utilità, nel caso specifico, l'obbligo di (futura) consegna
del passaporto dopo il rinnovo del permesso di soggiorno e ovvio l'obbligo di
dar seguito alla citazione per il dibattimento, pena la decadenza della
cauzione, rispettivamente il ripristino della misura cautelare, se del caso per
l'espiazione della pena.
P.Q.M
richiamati
gli artt. 19 LFStup, 107, 108 e 284 e segg. CPP,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria 15 novembre 2005
formulata da __________ è accolta, ma subordinata alle seguenti
condizioni:
1.1
__________ depositerà, prima della
sua liberazione, una cauzione di CHF 12'000.-.
1.2
__________ darà immediato seguito
a tutte le citazioni che l'autorità giudiziaria emanerà nei suoi confronti in
relazione al procedimento penale di cui all'ACC. __________.
2.
Avverso la
presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale
di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
3.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
4.
Intimazione (anticipata via fax, visto
l'esito e l'approssimarsi del fine settimana):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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