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Decisione

INC.2005.33903

Istanza di libertà provvisoria

18 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

e, per quanto attiene più specificamente al pericolo

di fuga:

"Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18

agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

- nel caso in

esame, oltre che non contestati, i gravi indizi di reato sono dati, come emerge

dall'atto d'accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni dell'istante (Verbali PP __________,

11 luglio 2005, pag. 11 e 6 settembre 2005, pag. 3/4), nonché dalle circostanze

dell'arresto (flagranza per il trasporto: cfr. Rapporto d'arresto 20 giugno

2005);

- pericolo di

recidiva ed ulteriori necessità istruttorie non sono avanzate/segnalate neppure

dal magistrato inquirente, quindi è superflua un'analisi in sede di presente

giudizio;

- sono invece

dati concreti elementi a favore della presenza di un pericolo di fuga;

l'accusato è cittadino di uno stato estero, risiede all'estero e non ha legami

personali o economico-professionali con la Svizzera; la circostanza che

l'accusato intenda continuare a risiedere in Italia (ammesso che il permesso gli

venga rinnovato), dove vivono anche i famigliari, rispettivamente nella fascia

di confine (ma senza particolari legami con il territorio svizzero di

corrispondente fascia), non basta ad eliminare concretezza di tale pericolo;

inoltre, contrariamente alle affermazioni della difesa, le ammissioni iniziali

(effettuate comunque nell'ambito di un arresto in flagranza e con sequestro

dello stupefacente) risultano limitate e successivamente corrette (cfr. AI 18 e

36);

- nel contempo,

tuttavia, non si può dimenticare che il rischio di pena, menzionato dal

magistrato inquirente, è indicato unicamente con la dicitura "prevedibile

grave sanzione" e senza alcun riferimento temporale (anche

approssimativo); una breve ricerca (empirica), da parte di questo giudice, ha

permesso di determinare che mediante sentenze recenti per quantitativi analoghi

(80/115 grammi di cocaina, sebbene con grado di purezza non determinabile, ma

con l'aggiunta di altri reati), sono state erogate pene di 7/10 mesi di

detenzione (Assise correzionali: Lugano 24 gennaio 2005, Locarno 8 giugno 2005,

Lugano 7 settembre 2005); pur con tutta la cautela nel raffronto tra varie

sentenze di merito, occorre considerare che i cinque (sei fino alla data del

dibattimento) mesi di detenzione preventiva non sono un'entità lontanissima

dall'effettivo rischio di pena nel caso concreto, con conseguente necessità di

valutazione non superficiale del principio di proporzionalità e tenuto conto

del fatto che (vista anche l'assenza di precedenti accertati: cfr, casellario

CH, unico agli atti) non si può escludere a priori la concessione della

condizionale;

- anche il fatto

che il correo, anch'egli cittadino dominicano residente in Italia, sia già

stato posto in libertà provvisoria (per inciso, il 13 luglio 2005) non può essere

totalmente trascurato, se non fondato su situazioni processuali e personali

Considerandi

marcatamente diverse;

- su quest'ultima

questione, il magistrato inquirente afferma che sin dalle prime indagini è

emerso che il correo aveva avuto ruolo minore; questa affermazione, non

ulteriormente precisata, non trova riscontro nell'atto d'accusa (la fattispecie

corrispondente all'infrazione aggravata alla LFStup è imputata congiuntamente

ai due e il correo subisce anche un'imputazione minore supplementare: cfr. ACC.

__________); vistose differenze non sembrano emergere neppure da una sommaria

visione dell'incarto (in assenza d'indicazioni) che, se da un lato indica nel

qui istante la persona che ha proposto e concordato la fornitura con il

destinatario, dall'altro indica nel correo il proprietario e conducente della

vettura necessaria per il trasporto (avvenuto, tra l'altro, mediante più

movimenti transfrontalieri: cfr. Rapporto PG 14 ottobre 2005);

- approfondimenti

in capo al qui istante, per sospetto coinvolgimento in traffici maggiori e

sospetta disponibilità di altri e maggiori quantitativi, possono giustificare

maggior durata del carcere preventivo durante l’istruttoria, molto meno

differenze di trattamento al momento della chiusura dell'inchiesta senza

concreti riscontri (in relazione ai menzionati sospetti) ai fini del rinvio a

giudizio;

- quindi, ed in

conclusione, in capo a José Rafael __________ sono presenti gravi indizi di

reato ed un pericolo di fuga, ancora concreto (tenuto conto delle ammissioni,

della durata del carcere preventivo sofferto per rapporto al rischio di pena - comunque

ancora nei limiti della proporzionalità per quanto concerne la durata, visto

che il dibattimento è già stato fissato per il 21 dicembre 2005 -, ed anche

della valutazione fatta circa la valenza degli elementi oggettivi di

concretezza del pericolo nei confronti del correo) ma non al punto da non poter

(dover: art. 96 CPP) essere ulteriormente limitato dalla subordinazione

dell'effettiva messa in libertà ad un deposito cauzionale (GIAR 3 agosto 2000

in re V., 231.2000.2; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 12 e 13);

- l’entità della cauzione deve essere determinata

soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo

di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre pure (entro certi limiti)

considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone

eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e

relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid,

Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta

all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi

per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);

- l'istante non ha fornito elementi specifici (concreti

e certi) in merito alla situazione economica (sua e delle persone eventualmente

chiamate a prestare cauzione), solo è dato sapere che egli svolge attività quale

operaio per un salario mensile di ca EUR 1'1000.- al mese (cfr. AI 18) e che

può essere assistito da numerosi famigliari (cfr. permessi di visita e

telefonate);

- tenuto conto di tutto quanto esposto ai considerandi

che precedono (ma in particolare della concretezza del pericolo di fuga e della

gravità del reato) appare adeguato fissare un importo cauzionale di FRS

12'000.-; di poca utilità, nel caso specifico, l'obbligo di (futura) consegna

del passaporto dopo il rinnovo del permesso di soggiorno e ovvio l'obbligo di

dar seguito alla citazione per il dibattimento, pena la decadenza della

cauzione, rispettivamente il ripristino della misura cautelare, se del caso per

l'espiazione della pena.

P.Q.M

richiamati

gli artt. 19 LFStup, 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

L’istanza di libertà provvisoria 15 novembre 2005

formulata da __________ è accolta, ma subordinata alle seguenti

condizioni:

1.1

__________ depositerà, prima della

sua liberazione, una cauzione di CHF 12'000.-.

1.2

__________ darà immediato seguito

a tutte le citazioni che l'autorità giudiziaria emanerà nei suoi confronti in

relazione al procedimento penale di cui all'ACC. __________.

2.

Avverso la

presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale

di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.

Intimazione (anticipata via fax, visto

l'esito e l'approssimarsi del fine settimana):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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