INC.2005.34001
ritardata giustizia
11 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.34001
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, GIAR
Titolo:
ritardata giustizia
RITATRDATA GIUSTIZIA
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.34001
Lugano
11 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 20/21 giugno 2005 da
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________,
__________)
contro
l'omissione del Procuratore
pubblico Nicola Respini nel procedimento che lo vede quale indagato per i
reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti;
viste
le osservazioni del magistrato inquirente (4 luglio 2005) e constatato che la
parte civile non ha presentato osservazioni nel termine assegnato (cfr. doc. 4,
inc. GIAR 340.2005.1);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
con scritto datato 22 febbraio
1999, __________ ha presentato denuncia penale (assortita da richiesta di
sequestri urgenti) per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in
documenti contro, tra gli altri, __________ (AI 1);
-
con il reclamo oggetto della presente,
__________ lamenta che dall'ottobre 2001 il procedimento è in una fase di
stallo (non risulterebbero atti istruttori posteriori a tale data) e che i suoi
scritti del 18 dicembre 2003 e 4 novembre 2004 indirizzati al Procuratore
pubblico di emanare le decisioni che gli competono per il seguito
(rispettivamente la conclusione) del procedimento sono rimaste lettera mora
(doc. 1, inc. GIAR 340.2005.1);
-
il reclamante chiede, in sostanza,
che si constati l'omissione del magistrato inquirente (consistente nel non aver
preso alcuna decisione a seguito dell'istanza del 18 dicembre 2004) con ordine
di emanare una decisione entro 30 giorni;
-
con le osservazioni del 4 luglio
2005, il magistrato inquirente riconosce che le lamentele del reclamante sono
giustificate e s'impegna ad emanare una decisione in merito entro la fine del
"prossimo mese di agosto" (doc. 5, inc. GIAR 340.2005.1);
-
il reclamo è ricevibile in ordine
in quanto presentato da persona indagata (AI A.4) e nel perdurare della pretesa
omissione;
-
in diritto si ha ritardata
giustizia quando, in violazione dell'art. 29 CF e 6 cifra 1 CEDU, l'autorità
cui compete una decisione non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi
pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle
cose e delle circostanze (GIAR 15.6.93, DTF 107 Ib 160 consid. 3d; TF 14.3.95
in re RRP): il ritardo nell'evasione della pratica costituisce violazione della
Costituzione per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei
limiti normali posti alle esigenze, segnatamente dai bisogni dell'istruttoria,
dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in
minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi alla autorità adita
(REP 1982 pag. 319, GIAR 31.05.95, 408.93.4 in re M., sull'argomento inoltre si
vedano: DTF 16.11.1994 in re AP, DTF 117 Ia 197 c.1c; GIAR 31.1.1995, 455.94.2
in re M., GIAR 27 maggio 1999, 322.99.1 in re T., si rinvia inoltre alla
dottrina dominante, in particolare Arthur Haefliger, Die europäische Menschenrechtskonvention
und die Schweiz, Bern 1993, pag. 160 e segg.; Mark E. Villiger, Handbuch der europäischen
Menschenrechtskonvention [EMRK], Zürich 1993, § 22 pag. 264 e segg.; Peter Saladin,
Das Verfassungsprinzip der Fairness, in: Erhaltung und Entfaltung des Rechts in
der Rechtsprechnung des Schweizerischen Bundesgerichts, Festgabe zum
100-jährigen Bestehen des Bundesgerichts, Basel 1975, pag. 43, L. Meyer, Das Rechtverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Bern 1982, pag. 34 e segg.);
-
la ritardata giustizia può anche
concretizzarsi mediante l'ingiustificata protrazione delle indagini
preliminari, visto l'obbligo di principio per l'autorità inquirente di
limitarle anche nel tempo (cfr., per analogia, Rep. 1995 n. 92);
-
nel caso in esame, già il
magistrato inquirente (correttamente) riconosce che le lamentele del reclamante
sono giustificate; in effetti l'ultimo verbale risale all'agosto 2000 (AI A.10)
e dopo un ordine di perquisizione del 20 marzo 2001 (AI 75) non sembrano
esservi stati atti istruttori di particolare pregnanza (l'elenco atti indica
corrispondenze con il legale e vari uffici statali ma, prima facie, per
comunicazioni di vario genere); nel contempo, il qui reclamante ha già
sollecitato in due occasioni che le informazioni preliminari si concludessero
con la decisione di competenza del magistrato inquirente, pertanto il presente
reclamo non lede in alcun modo il principio della buona fede processuale (cf.
sentenza GIAR 23 agosto 2000 in re B.);
-
il reclamante chiede che al
magistrato inquirente venga fatto ordine di emanare "una"
decisione sulla sua richiesta del 18 dicembre 2003 (correttamente non si chiede
che venga ordinata l'emanazione di una decisione di non luogo, piuttosto che di
promozione dell'accusa, vista l'incompetenza di questo giudice per imporre
specifica decisione al magistrato inquirente - CRP 16 settembre 1998 in re S.)
e ciò entro 30 giorni; ora, constatata la ritardata giustizia, questo giudice
può solo invitare il magistrato inquirente a procedere in tempi ragionevoli (o indilatamente)
a quanto di sua competenza;
-
di regola la
"riattivazione" della procedura può avvenire mediante l'emanazione di
un non luogo a procedere, di una promozione dell'accusa, ma anche in atti
concreti a completazione delle informazioni preliminari (se ciò dovesse
apparire oggettivamente giustificato); la scelta dell'atto da compiere deve
essere lasciata al magistrato inquirente; non appare opportuno, in particolare
nel caso in esame, assegnare un termine visto che lo stesso magistrato inquirente
ne indica uno (fine agosto) non irragionevole visto il volume dell'incarto e
comunque non lontano da quello proposto dal reclamante (che, in concreto, è
variabile a dipendenza dei tempi di emanazione della presente decisione);
-
in conclusione, il reclamo è
sostanzialmente accolto e la ritardata giustizia constatata; nel contempo, il
magistrato inquirente è invitato a voler procedere agli incombenti di sua
competenza, indilatamente ma comunque entro il termine da lui stesso indicato,
cioè fine agosto 2005;
-
visto l'esito del reclamo, tasse e
spese restano a carico dello Stato che rifonderà al reclamante adeguate
ripetibili.
P.Q.M
viste
le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 251 CP, 178 ss., 188,
280, 284 e contrario CPP, 29 CF, 6 CEDU,
decide
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Il magistrato inquirente è invitato a procedere
per quanto di sua competenza,
indilatamente
ma comunque entro la fine di agosto 2005.
Fatti
2. La tassa di giustizia di FRS 300.- e le spese di FRS
50.-, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà al
reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
Considerandi
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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