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Decisione

INC.2005.34207

Istanza di proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

28 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

28.02.2006, GIAR

Titolo:

Istanza di proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 let. b LDDS

Incarto n.

INC.2005.34207

Lugano

28 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 15

febbraio 2006 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________

visti gli inc. GIAR

342.2005.1/2/3/4/5/6/7;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

30 novembre 2005, a seguito di decisione del 29 novembre 2005 della SPI (artt.

13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

342.2005.5). Egli è stato sentito il 30 novembre 2005 dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito

dalla CRA che, con decisione 25 agosto 2003, aveva dichiarato irricevibile il

suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con

decisione 5 maggio 2003, aveva respinto l’istanza) impartendogli l’ordine di

lasciare la Svizzera entro il 19 maggio 2003. Nel frattempo lo straniero ha

continuato a commettere reati – è stato condannato con due decreti d’accusa,

tra l’altro anche per infrazione alla LStup, ed è stato pure condannato, in

data 8 settembre 2005, all’espulsione dal territorio svizzero (doc D allegato

al doc. 1 inc. GIAR 342.2005.5) e ha omesso di intraprendere passi per

preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc.

GIAR 342.2005.5).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza (soggetta a

conferma) del 15 febbraio 2006 (art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi

la scadenza del termine di tre mesi di carcerazione concesso con decisione 30

novembre 2005 (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto

che la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ sia

prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 342.2005.7;

artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del

relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli

sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv.

3.

LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona

oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 22 febbraio 2006, in presenza

dell’interprete e del suo patrocinatore,

ha ammesso di non avere intrapreso nulla per mettersi in contatto con le

Autorità diplomatiche del suo paese al fine di ottenere dei documenti di

viaggio. Egli, dopo avere ribadito di essere cittadino della Repubblica del

Costa d’Avorio, ha in un primo tempo dichiarato di non essere intenzionato a rientrare

nel proprio paese d’origine spontaneamente per poi successivamente affermare il

contrario. Reso edotto del prossimo incontro previsto con le Autorità

diplomatiche della Guinea ha affermato che non risponderà a nessuna domanda

rivoltagli da queste ultime ma di essere intenzionato a rispondere unicamente

alle Autorità dell’Ambasciata del Costa d’Avorio benché già in novembre 2004

non sia stato riconosciuto come cittadino del Costa d’Avorio da una delegazione

di tale Ambasciata (cfr. lettera 28 dicembre 2004 del DFG alla SPI agli atti

dell’incarto SPI).

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

2, inc. GIAR 342.2005.5).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione del 30 novembre 2005 mantengano

ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. __________ continua infatti a ribadire di essere

cittadino della Repubblica del Costa d’Avorio benché non sia stato riconosciuto

da una delegazione di quel Paese che l’aveva incontrato nel novembre 2004.

Peraltro lo straniero era stato riconosciuto con certezza come cittadino della

Guinea in un test lingua effettuato il 12 settembre 2003: l’esperto aveva avuto

modo di concludere che __________ “non parla bene il dioula e non ha una

buona conoscenza della Costa D’Avorio, non fa politica, parla l’idioma peule, suo

accento della Guinea. Confermo con certezza che il __________ è cittadino della

Guinea Konakry” (cfr rapporto d’esecuzione 12 settembre 2003 nell’incarto

SPI). Nei test lingua effettuati successivamente lo straniero ha sempre assunto

un comportamento poco collaborativo parlando unicamente francese o qualche

parola in idioma dioula che gli esperti hanno ritenuto “non convincente”

(cfr test lingua 26 gennaio 2004 allegato al doc. F della decisione di

carcerazione in vista dell’allontanamento del 29 novembre 2005).

L'autorità, con lo scritto 9

gennaio 2006, ha informato l’UFM, divisione rimpatrio, della carcerazione

amministrativa dello straniero chiedendo quali passi intraprendere per

l’identificazione definitiva dello straniero. Il 26 gennaio 2006 la SPI ha

nuovamente sollecitato l’autorità federale a tal proposito e sempre in data 26

gennaio 2006 invitava la Polizia cantonale ad interrogare lo straniero sulla

sua volontà di collaborare alla sua identificazione. La Polizia ha provveduto,

in data 8 febbraio 2006, all’interrogatorio di __________ il quale ha ribadito

le proprie generalità e l’origine del Costa d’Avorio, conscio di non essere

stato riconosciuto come cittadino di quel paese dalle Autorità Ivoriane

preposte. In data 13 febbraio 2006 l’UFM ha informato la SPI che provvederà a

presentare lo straniero ad una delegazione della Guinea Konakry. Visto quanto

precede appare chiaro che l’autorità ha fatto quanto in suo potere per

permettere l’identificazione e l’allontanamento di __________.

Al contrario è manifesto come sia

il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto

rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei

documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata della Repubblica del

Costa d’Avorio né presso quella della Guinea (ha infatti dichiarato di non

avere neppure tentato di contattare telefonicamente le Autorità diplomatiche

del Costa d’Avorio, le uniche che riconosce). Egli davanti alla Polizia

cantonale (cfr. verbale 8 febbraio 2006) ha ribadito di essere cittadino della

Repubblica del Costa d’Avorio ma si è ancora una volta rifiutato di contattare

le Autorità consolari di quel paese, mentre che davanti a questo giudice (in

data 22 febbraio 2006) si è dichiarato in un primo tempo disposto a tornare in

Africa solo se obbligato dalle Autorità svizzere per poi contraddirsi dicendo

che vorrebbe rientrare in Costa d’Avorio spontaneamente pur essendo privo di

documenti e di non avere nessuna intenzione di rispondere alle domande in caso

di sua presentazione davanti ad una delegazione della Guinea, dimostrando

quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine

e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio.

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),

l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del

principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi

dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio e della concreta

possibilità di procedere all’identificazione dello straniero ed al suo

rimpatrio attraverso la presentazione alla prossima delegazione della Guinea

(cfr. doc. F allegato alla decisione di proroga della carcerazione in vista

d’allontanamento 15 febbraio 2006, inc. GIAR 342.2005.7, doc. 1).

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La decisione/istanza 15 febbraio 2006 di proroga della carcerazione in

attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la

carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________

è prorogata di tre

(3) mesi e verrà a scadere il giorno 30 maggio 2006, compreso.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo

entro 15 (quindici) giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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