INC.2005.34207
Istanza di proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
28 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.34207
Data decisione, Autorità:
Fatti
28.02.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
Incarto n.
INC.2005.34207
Lugano
28 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 15
febbraio 2006 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR
342.2005.1/2/3/4/5/6/7;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
30 novembre 2005, a seguito di decisione del 29 novembre 2005 della SPI (artt.
13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
342.2005.5). Egli è stato sentito il 30 novembre 2005 dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito
dalla CRA che, con decisione 25 agosto 2003, aveva dichiarato irricevibile il
suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con
decisione 5 maggio 2003, aveva respinto l’istanza) impartendogli l’ordine di
lasciare la Svizzera entro il 19 maggio 2003. Nel frattempo lo straniero ha
continuato a commettere reati – è stato condannato con due decreti d’accusa,
tra l’altro anche per infrazione alla LStup, ed è stato pure condannato, in
data 8 settembre 2005, all’espulsione dal territorio svizzero (doc D allegato
al doc. 1 inc. GIAR 342.2005.5) e ha omesso di intraprendere passi per
preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc.
GIAR 342.2005.5).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza (soggetta a
conferma) del 15 febbraio 2006 (art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi
la scadenza del termine di tre mesi di carcerazione concesso con decisione 30
novembre 2005 (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto
che la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ sia
prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 342.2005.7;
artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del
relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli
sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv.
3.
LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona
oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 22 febbraio 2006, in presenza
dell’interprete e del suo patrocinatore,
ha ammesso di non avere intrapreso nulla per mettersi in contatto con le
Autorità diplomatiche del suo paese al fine di ottenere dei documenti di
viaggio. Egli, dopo avere ribadito di essere cittadino della Repubblica del
Costa d’Avorio, ha in un primo tempo dichiarato di non essere intenzionato a rientrare
nel proprio paese d’origine spontaneamente per poi successivamente affermare il
contrario. Reso edotto del prossimo incontro previsto con le Autorità
diplomatiche della Guinea ha affermato che non risponderà a nessuna domanda
rivoltagli da queste ultime ma di essere intenzionato a rispondere unicamente
alle Autorità dell’Ambasciata del Costa d’Avorio benché già in novembre 2004
non sia stato riconosciuto come cittadino del Costa d’Avorio da una delegazione
di tale Ambasciata (cfr. lettera 28 dicembre 2004 del DFG alla SPI agli atti
dell’incarto SPI).
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
2, inc. GIAR 342.2005.5).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione del 30 novembre 2005 mantengano
ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. __________ continua infatti a ribadire di essere
cittadino della Repubblica del Costa d’Avorio benché non sia stato riconosciuto
da una delegazione di quel Paese che l’aveva incontrato nel novembre 2004.
Peraltro lo straniero era stato riconosciuto con certezza come cittadino della
Guinea in un test lingua effettuato il 12 settembre 2003: l’esperto aveva avuto
modo di concludere che __________ “non parla bene il dioula e non ha una
buona conoscenza della Costa D’Avorio, non fa politica, parla l’idioma peule, suo
accento della Guinea. Confermo con certezza che il __________ è cittadino della
Guinea Konakry” (cfr rapporto d’esecuzione 12 settembre 2003 nell’incarto
SPI). Nei test lingua effettuati successivamente lo straniero ha sempre assunto
un comportamento poco collaborativo parlando unicamente francese o qualche
parola in idioma dioula che gli esperti hanno ritenuto “non convincente”
(cfr test lingua 26 gennaio 2004 allegato al doc. F della decisione di
carcerazione in vista dell’allontanamento del 29 novembre 2005).
L'autorità, con lo scritto 9
gennaio 2006, ha informato l’UFM, divisione rimpatrio, della carcerazione
amministrativa dello straniero chiedendo quali passi intraprendere per
l’identificazione definitiva dello straniero. Il 26 gennaio 2006 la SPI ha
nuovamente sollecitato l’autorità federale a tal proposito e sempre in data 26
gennaio 2006 invitava la Polizia cantonale ad interrogare lo straniero sulla
sua volontà di collaborare alla sua identificazione. La Polizia ha provveduto,
in data 8 febbraio 2006, all’interrogatorio di __________ il quale ha ribadito
le proprie generalità e l’origine del Costa d’Avorio, conscio di non essere
stato riconosciuto come cittadino di quel paese dalle Autorità Ivoriane
preposte. In data 13 febbraio 2006 l’UFM ha informato la SPI che provvederà a
presentare lo straniero ad una delegazione della Guinea Konakry. Visto quanto
precede appare chiaro che l’autorità ha fatto quanto in suo potere per
permettere l’identificazione e l’allontanamento di __________.
Al contrario è manifesto come sia
il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto
rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei
documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata della Repubblica del
Costa d’Avorio né presso quella della Guinea (ha infatti dichiarato di non
avere neppure tentato di contattare telefonicamente le Autorità diplomatiche
del Costa d’Avorio, le uniche che riconosce). Egli davanti alla Polizia
cantonale (cfr. verbale 8 febbraio 2006) ha ribadito di essere cittadino della
Repubblica del Costa d’Avorio ma si è ancora una volta rifiutato di contattare
le Autorità consolari di quel paese, mentre che davanti a questo giudice (in
data 22 febbraio 2006) si è dichiarato in un primo tempo disposto a tornare in
Africa solo se obbligato dalle Autorità svizzere per poi contraddirsi dicendo
che vorrebbe rientrare in Costa d’Avorio spontaneamente pur essendo privo di
documenti e di non avere nessuna intenzione di rispondere alle domande in caso
di sua presentazione davanti ad una delegazione della Guinea, dimostrando
quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine
e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio.
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà),
l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del
principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi
dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio e della concreta
possibilità di procedere all’identificazione dello straniero ed al suo
rimpatrio attraverso la presentazione alla prossima delegazione della Guinea
(cfr. doc. F allegato alla decisione di proroga della carcerazione in vista
d’allontanamento 15 febbraio 2006, inc. GIAR 342.2005.7, doc. 1).
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La decisione/istanza 15 febbraio 2006 di proroga della carcerazione in
attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la
carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________
è prorogata di tre
(3) mesi e verrà a scadere il giorno 30 maggio 2006, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo
entro 15 (quindici) giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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