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Decisione

INC.2005.35203

Istanza di libertà provvisoria

13 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili in materia di

arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così

riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o

inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di

fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa,

non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della

pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del

Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

8.

Nel caso in esame, i gravi indizi di reato (neppure

contestati dalla difesa) sono certamente presenti e risultano dallo stesso atto

d'accusa, comunque fondato anche sulle ammissioni dell'accusato oltre che da

riscontri oggettivi (cfr. Inc. MP relativo all'ACC __________; AI 102, all. 16

AI B1).

9.

Per quanto attiene più specificamente al pericolo di

fuga è bene ricordare che:

"Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18

agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

Inoltre, e per quanto concerne la circostanza che il

pericolo di fuga non sia stato ritenuto, al momento della conferma

dell'arresto, quale elemento giustificante la detenzione preventiva:

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza

necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi),

dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento

dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre

2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

10.

Nel caso in esame, tenuto conto del (relativamente

lungo) periodo in cui l'accusato ha delinquito, dell'intensa attività illecita

che gli viene imputata, dei quantitativi trafficati, nonché del fatto che

l'agire è stato interrotto dall'arresto (durante un trasporto dall'estero),

l'erogazione di una pena nei limiti temporali che permettono il beneficio della

sospensione, così come la prognosi per la eventuale sospensione, sono

tutt'altro che certe (pur con la prudenza che si deve avere per il raffronto

con altre sentenze, si vedano Assise correzionali di Lugano del 10 maggio 2005

e 17 giugno 2005). Il rischio di una pena da espiare esiste.

Non può neppure essere esclusa la pena aggiuntiva

dell'espulsione.

In simile situazione, i legami personali e

professionali dell'accusato con il territorio svizzero (così come indicati dal

magistrato inquirente: cfr. cons. 4 della presente decisione) non appaiono

sufficientemente forti e radicati da limitare in modo adeguato il rischio che

le conseguenze di una fuga siano, per l'accusato, ritenute minori da quelle

derivanti da ulteriore carcerazione (per tutti: M. Luvini, in REP 1989 p. 287

ss., p. 292 e citazioni). Ciò sia detto senza nulla togliere alla concreta

disponibilità manifestata dal patrigno dopo l'arresto, anche nell'offrire

all'accusato una possibilità di lavoro (doc. 2, inc. GIAR 352.2005.3).

Infatti, gli attuali vantati legami particolari con il

marito della madre sembrano essersi creati solo dopo l'incarcerazione (cfr.

all. 5, AI B1) e, quindi, essere connessi a questa particolare situazione, la

madre vive, lavora e risiede in Italia (dove l'accusato ha, con lei, già

vissuto fino a due anni fa) e viene in Svizzera saltuariamente dove dispone di

una camera, presso il marito, in sua assenza chiusa a chiave (cfr. all. 5 AI

B1, AI 76, AI 57, AI 102 pag. 8); l'attuale amica (AI 82) vive in Svizzera,

cionondimeno la persona dalla quale ha avuto un figlio all'inizio del corrente

anno sembra passare gran parte del suo tempo (se non addirittura risiedere

anche formalmente) in Spagna dove l'accusato l'ha raggiunta nel mese di giugno,

in occasione del viaggio che ha poi condotto all'arresto (AI 57, all. 5 AI B1)

e con la quale vuole mantenere stretti contatti anche per quanto concerne

(giustamente, peraltro) i rapporti con la figlioletta (AI 102).

Non va, inoltre, dimenticata la giovane età

dell'accusato che permette di ritenere non particolarmente difficoltoso

l'inserimento in altra realtà, dove magari ha già vissuto e dove vivono parenti

o altri affetti, dovendone peraltro lasciare una nella quale è inserito da

relativamente poco tempo e, a quanto sembra, in modo marginale (cfr. allegati 4

e 5 AI B1).

Il pericolo di fuga è, a giudizio di questo giudice,

presente e concreto.

11.

Vista la presenza di un concreto pericolo di fuga, non

è necessario determinarsi sull'eventuale presenza di altri motivi a

giustificazione dell'arresto.

A titolo puramente abbondanziale si può comunque dire

che, alla luce del motivo a delinquere dichiarato (cfr. all. 12 AI B1), la

possibilità di un'attività lavorativa retribuita (ancorché occorra mantenerla)

e l'eventualità di una cessazione del consumo di stupefacente (presumibile,

visto il periodo di permanenza in carcere, ma non accertata e neppure

dichiarata) potrebbero aver limitato il pericolo di recidiva.

12.

Il mantenimento della carcerazione preventiva, tenuto

conto del rischio di pena e del periodo di detenzione già subito, non è lesivo

del principio di proporzionalità.

Questo giudice, di contro, non ritiene di dover

determinare in questa sede se il principio di proporzionalità è rispettato fino

alla data prevista per il dibattimento, anche per evitare conflitti potenziali

con la CRP cui compete la eventuale concessione della proroga del termine di

cui all'art. 230 CPP, proroga oggetto di un'istanza presentata il 2 dicembre

2005 dal tribunale competente per il merito.

13.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi indizi di reato ed un pericolo di fuga, ancora concreto ed il carcere

preventivo è ancora nei limiti della proporzionalità per quanto concerne la

durata.

Nel contempo, non si intravede quali misure

sostitutive potrebbero sostanzialmente limitare il pericolo di fuga, sia per il

fatto che l'istante vi fa' cenno in modo generico, sia perché quella

normalmente atta a fungere da deterrente per la fuga (la cauzione) non è

richiesta/proposta dall'accusato ("… der damit einverstanden sein muss

…" N. Schmid, Strafprozessrecht, 4 ed., n. 710) e, ancora, perché

trattandosi di cittadino straniero il deposito dei documenti non è misura di

particolare efficacia "preventiva".

P.Q.M

richiamati gli artt. 19 LFStup, 107, 108 e 284 e segg.

CPP,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria 6/9 dicembre 2005

formulata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Avverso la

presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale

di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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