INC.2005.36203
Istanza di libertà provvisoria
6 ottobre 2005Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2005.36203
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PRINCIPIO DI CELERITÀ
art. 95ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.36203
Lugano
6 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 26/28 settembre 2005 da
__________, attualmente detenuto c/o __________
(Avv.
__________)
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 3 ottobre 2005 da
Procuratore pubblico
Rosa Item, Lugano
viste le osservazioni della difesa al preavviso
negativo (3/4 ottobre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 29 giugno 2005, a
seguito del controllo di un'autovettura sulla quale egli si trovava, in quanto
nei suoi confronti risultava pubblicato (RIPOL) un ordine d'arresto del 20
marzo 2003 (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 362.2005.1) per titolo di infrazione
aggravata, sub. semplice, alla LFStup, in relazione alla coltivazione di canapa
destinata alla vendita quale stupefacente. L'arresto è stato confermato, da
questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di
reato e un concreto pericolo di fuga (doc. 5, inc. GIAR 362.2005.3).
B.
Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l'
"avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________
e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato
e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo
di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato
alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come
all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1
inc. GIAR 362.2005.3).
I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio
2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità
emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede
coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________).
L'istruttoria, per quanto emerge da una sommaria
analisi dell'elenco atti, ha visto l'arresto di __________ (il 20.02.2003, AI
3), l'emanazione di numerosi ordini di perquisizione e sequestro tra il
febbraio ed il marzo 2003 (AI 11, 18, 19, 22, 31, 50, 51, 54, 57),
l'acquisizione del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (il 16 ottobre
2005, AI 106) e quella di un referto peritale sull'attività (se si preferisce
gli utili derivanti dalla vendita di canapa) dei negozi __________ e __________
(il 4.12.2003, AI 117).
Nel contempo, __________ è stata interrogata dal
Procuratore pubblico in sette occasioni prima della scarcerazione (avvenuta il
9 aprile 2003, AI 81) e ancora una volta successivamente (il 19.10.2004). Dal
canto suo __________ è stato interrogato, sempre dal magistrato inquirente e
dopo tre verbali di polizia, il 28 luglio 2005 e posto a confronto con __________
in due occasioni, l'ultima il 7 settembre 2005 (cfr. elenco verbali PG e PP).
C.
Con istanza del 26 settembre 2005, __________ postula
la sua messa in libertà provvisoria (doc. 2 inc. GIAR 362.2005.3).
Egli assevera di aver collaborato con gli inquirenti,
in sede d'interrogatori, fornendo la sua versione dei fatti (Istanza, punto 2),
non contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (Istanza, punto 3) ma
ritiene che non siano presenti (e concreti) bisogni dell'istruzione, pericolo
di recidiva e di fuga.
Per quanto concerne i bisogni dell'istruzione,
l'accusato segnala che gli interrogatori vertono su fatti datati e per i quali
le versioni delle altre persone coinvolte (nessuna più detenuta) già sono agli
atti; inoltre, in sede di conferma dell'arresto, tali necessità non erano state
ritenute a giustificazione della privazione della libertà (Istanza, punto 4.1).
In considerazione di queste circostanze ritiene (anche) incomprensibile la
limitazione dell'accesso agli atti posta in essere dal magistrato inquirente
nei confronti della difesa.
Il pericolo di recidiva non sarebbe dato (tantomeno
concreto), vuoi perché il "commercio" della canapa ha subito un
brusco arresto a seguito delle operazioni della polizia messe in opera negli
ultimi due anni, vuoi perché egli non ha più contatti con le persone coinvolte
in questi traffici e, non da ultimo, a causa del suo attuale stato di salute
(Istanza, punto 4.2).
Quanto al pericolo di fuga, l'accusato segnala come
egli abbia lasciato definitivamente il Sudafrica rientrando in Ticino (dove
vive e lavora la sua attuale compagna e dove vivono i fratelli) cosciente di
quanto lo aspettava; il rientro sarebbe dovuto anche a motivi di salute
(Istanza, punto 4.3).
Da ultimo, la detenzione cautelare, in essere da quasi
tre mesi, non risponderebbe più a criteri di proporzionalità (istanza, punto
5).
D.
Il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo
(doc. 1, inc. GIAR 362.2005.3) espone innanzitutto quelli che a suo dire sono i
gravi indizi di colpevolezza (sostanzialmente le dichiarazioni dell'accusato
stesso e quelle di __________ - cfr. Preavviso, pag. 1 e 2). Successivamente,
afferma esistenza di pericolo di collusione, di fuga e di recidiva.
Il primo è ravvisato e indicato nella circostanza che
debbono essere sentite determinate persone, già impiegate nell'attività dei
canapai oggetto d'indagine (ed alcune già passate in giudizio), in quanto la
versione dell'accusato diverge da quella di __________, in particolare per
quanto concerne l'assunzione di queste persone (Preavviso, pag. 3 primo
paragrafo).
Il secondo nel fatto che egli ha già scelto la
latitanza all'estero (in Sudafrica) per oltre due anni ed il rientro in Europa
non è coinciso con il rientro in Svizzera in quanto, fino al momento dell'arresto,
ha soggiornato in Italia. Inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente,
egli avrebbe ancora degli interessi in Sudafrica (Preavviso, pag. 3 secondo
paragrafo).
Anche il pericolo di recidiva, sempre secondo il
magistrato inquirente, sarebbe presente visto che nel 1999 __________ è stato
condannato per reati analoghi a quelli che gli vengono oggi imputati e nel 2002
ha subito una condanna per infrazione alla Larm, alla LCStr e contravvenzione
Lstup. Inoltre, nei suoi confronti è ancora aperto un procedimento aperto
nell'autunno 2002 per fatti relativi a reati contro la vita e l'integrità
corporale (Preavviso, pag. 3 terzo paragrafo).
Il rischio di pena sia per questo procedimento che per
quello per i reati contro la vita e l'integrità corporale rendono, sempre a
giudizio dell'inquirente, proporzionale il carcere preventivo sin qui sofferto.
E.
Con osservazioni del 3 ottobre 2005 (doc. 4, inc. GIAR
362.2005.3), l'accusato istante contesta le asserzioni del magistrato
inquirente.
Per quanto concerne i bisogni istruttori invocati,
segnala come i confronti e gli interrogatori indicati dal magistrato inquirente
avrebbe potuto (dovuto) aver luogo durante questi tre mesi di carcere
preventivo, anche in considerazione del fatto che l'incarto era già praticamente
formato e comprensivo di perizia contabile. Non comprende, inoltre, come si
possa invocare il pericolo di collusione nei suoi confronti mentre la correa __________
è libera di contattare le altre persone coinvolte (Osservazioni, punti 1, 2 e
3).
Per quanto concerne il pericolo di recidiva, l'istante
ribadisce che oggi non vi sono più le premesse per questo tipo d'attività
(Osservazioni, punto 4) e ritiene fuori luogo ogni riferimento al procedimento
penale ancora aperto e per il quale egli è stato detenuto, preventivamente, per
10 giorni.
In relazione al pericolo di fuga contesta di avere
ancora interessi in Sudafrica (l'attività avviata non avrebbe dato i frutti
sperati) e l'intenzione di rimanere in Svizzera è, a suo dire, confermata
dall'avvio delle pratiche per l'ottenimento dell'AI (il cui presupposto sarebbe
il domicilio) e dal fatto che la sua compagna, infermiera di professione, é
persona indicata a seguire la sua delicata situazione di salute.
Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,
si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
considerato
Considerandi
1.
Pacifica la legittimazione di __________, accusato e
detenuto, a proporre l'istanza menzionata in entrata della presente.
L'istanza,
giunta al Ministero pubblico il 28 settembre 2005, è stata trasmessa a questo
giudice, con il preavviso negativo e l'incarto, il 3 ottobre 2005 (brevi manu),
quindi nel termine previsto dall'art. 108 cpv. 1 CPP (art. 20 cpv. 3 e 20 cpv.
5.
"e contrario" CPP; sentenza 18 aprile 2002 in re N., GIAR
25.2002
).
Il
termine assegnato a questo giudice per l'emanazione della decisione (art. 108
cpv. 2 CPP) scade pertanto il 6 ottobre 2005.
2.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109.
Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
3.
Non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, che neppure
la difesa contesta. Quanto emerso in sede di conferma dell'arresto, e nei
successivi verbali (a cui esplicitamente si rinvia) è sufficiente a confermarne
l'esistenza.
4.
a)
Il magistrato inquirente ritiene (con indicazione
invero laconica) che il pericolo di collusione sia dato per rapporto "alle altre persone impiegate nell'attività dei canapai
rispettivamente nelle coltivazioni"
che debbono essere interrogate e poste a confronto con __________ (tutte
indicate nominalmente e due delle quali già condannate ed anche già citate).
Infatti, le versioni rese dall'accusato divergono da quelle della correa __________
e da quelle delle menzionate altre persone, in particolare in merito ai prezzi
di vendita ed alle circostanze dell'assunzione (Preavviso, pag. 3 primo
paragrafo).
b)
Preliminarmente, è opportuno ricordare che:
"In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di
pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,
nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter
diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine
solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23
settembre 2002, inc. 477.2002.2)
E ancora:
"Come a
giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98; decisione 6 febbraio 2002 in re G.
G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di collusione non soffre apprezzamento in
astratto, nella sola considerazione della gravità della fattispecie e dello
stadio del procedimento, ma vuole fondamento in concreti elementi che facciano
reali la volontà e la possibilità di inquinamento delle prove, anche attraverso
la valutazione di personalità e comportamento processuale dell'accusato:
neppure le circostanze che i fatti non sono stati compiutamente accertati e che
l'accusato abbia manifestato anche incomprensibile reticenza, sono sufficienti
a dar corpo a questo presupposto, costituendone semmai solo una premessa e non
determinante indice (sentenza 25 giugno 1997 in re V. V., della Camera dei
ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata nel precedente riferimento al
REP);"
(GIAR 13 marzo 2003, inc. 108.2003.3)
Inoltre:
"E' compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne
afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti
pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a
questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna
affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re
C.);"
(GIAR 23
settembre 2002, inc. 477.2002.2)
c)
Nel caso in esame, quanto emerge dall'incarto
trasmesso (che deve essere presunto/considerato completo: DTF 9 luglio 2004 in
re X., 1s.1/2004; DTF 7 febbraio 2005 in re C. 1s.3/2005) non sembra confermare
le asserzioni del magistrato inquirente in merito al concreto rischio di
collusione.
Innanzitutto, eccezion fatta per __________ e __________,
non sono state reperite nell'incarto le versioni dei fatti delle altre persone
che si intendono porre a confronto con __________ e che il Procuratore indica
come non collimanti con quelle del qui istante (in concreto neppure è dato
sapere se esistono ancorché ciò dovrebbe presumersi dal fatto che due di queste
sono indicate come già giudicate e che i relativi nominativi emergono già dai
verbali __________ del marzo 2003 - cfr. Rapporto PG 25 settembre 2005, AI
106). Ne consegue impossibilità per questo giudice, e prima ancora per
l'istante, di verificare l'entità e l'importanza delle eventuali divergenze per
la posizione dell'accusato, e la concretezza dell’invocato rischio di
collusione.
La circostanza non è priva di rilevanza se si
considera che, da un lato la versione della signora __________, secondo cui
ella avrebbe agito solo quale prestanome (cfr. citazioni a pag. 2 del preavviso
negativo con riferimento al verbale 6.03.2003), contrasta con quanto dichiarato
dalla stessa __________ nel verbale del 20.03.2003 (gerente e proprietaria del
negozio acquistato nel 2000, pag. 1 e 2; ha investito il capitale, percepisce i
guadagni e subisce le perdite, pag. 2; tiene personalmente la contabilità, pag.
7; e, per quanto concerne la __________, paga __________ per conto di __________),
con conferme davanti al magistrato inquirente (Verbale PP __________ 21
febbraio 2003, pag. 1 e 2) ed al GIAR (AI 7), dall'altro dal verbale di __________
agli atti risulta che lo stipendio per la sua attività di dipendente della __________,
gli veniva versato dalla signora __________ (Verbale PG __________ del
17.02
, pag. 1, in AI 3).
Da quanto sopra, non appaiono neppure totalmente prive
di fondamento le osservazioni della difesa circa il pericolo che sia la signora
__________ a contattare le persone da sottoporre ad interrogatorio/confronto,
rispettivamente che il lasso di tempo trascorso dai fatti con le persone
coinvolte da tempo in libertà renda meno attuale un pericolo di collusione
(cfr. in questo senso: sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L., 516.2000.4).
d)
Ancora più rilevante, nella determinazione
dell'esistenza ed attualità di un pericolo di collusione atto a giustificare la
detenzione preventiva, è il fatto che le divergenze nelle versioni tra __________
__________ e __________ __________ (sulla questione della gestione di fatto
dell'attività), erano evidenti e manifeste sin dai primi interrogatori di __________
(cfr. Verbali __________ PG 30.06.2005, GIAR 30 giugno 2005), i nomi delle
persone che si vogliono interrogare per risolvere tali divergenze (in relazione
all'attività __________ __________) sono noti sin dal 2003 (cfr. Verbali __________
PP 6.03.2003, pag. 4; 7.03.2003, pag. 1 ss.; 20.03.2003, pag. 1 e 3), ma le
citazioni vengono spiccate il 26.09.2005 (quasi tre mesi dall'arresto
dell'accusato e due giorni prima della ricezione dell'istanza di libertà
provvisoria). Non si comprende, né il magistrato inquirente spiega, per quale
motivo per iniziare a spiccare le citazioni nei confronti di queste persone si
sia dovuto attendere circa tre mesi dall'arresto (cfr. AI 161 e 162).
e)
L'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone
alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una
misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos.
2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali
vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario. Tale
concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta
celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente
laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà
provvisoria.
Nel caso in esame, e da quest'ultimo specifico punto
di vista, occorre constatare che il motivo per il quale le citazioni delle
persone da sentire sono state emesse a quasi tre mesi dall'arresto non è
minimamente spiegato e neppure emerge in modo evidente dall'incarto (di certo
valido motivo non può essere il fatto che si sia atteso settembre per porre il
qui istante a confronto con __________). Di conseguenza, l'invocato pericolo di
collusione con le persone menzionate nel preavviso negativo non può essere
ritenuto a fondamento della detenzione, e ciò indipendentemente dalla dubbia
concretezza di cui si è detto più sopra (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re
L., 390.2001.9 e 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3).
5.
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto
2005.
in re D., 325.2005.3).
b)
In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e
concreto.
Indipendentemente dai motivi per i quali l'accusato si
è recato nel Sudafrica a fine 2002/inizio 2003, sono fatti oggettivi che egli
là si è trattenuto fino all'inizio del 2005 e che il suo rientro in Europa non
lo ha portato in Svizzera, bensì in Italia a pochi chilometri dal confine
(Verbale PG __________ 29.06.2005, pag. 1). Solo il 29.06.2005 è entrato in
Svizzera, a bordo della vettura di un terzo e con il semplice intento di
recarsi in centro a bere un caffè (verbale citato, pag. 2) e/o di visitare i
parenti (Verbale PG __________ 30.06.2005, pag. 1).
Quindi, l'accusato istante non ha lasciato il
Sudafrica per rientrare in Ticino, ricongiungersi con i familiari e la
compagna, rispettivamente per farsi assistere da quest'ultima (infermiera di
professione) in relazione ai propri problemi di salute.
Questi intenti sono stati enunciati solo dopo
l'arresto (peraltro casuale: cfr. Rapporto d'arresto, AI 133): il comportamento
precedente mostra invece che tali necessità venivano assolte in altro modo.
La permanenza in Italia evidenzia anche possibilità
d'alloggio in quel paese; la lunga permanenza all'estero, in generale, ha anche
fatto sì che l'accusato istante non possa oggi indicare un domicilio fisso o
possibilità professionali in Svizzera, avendoli stabiliti (da tempo)
all'estero.
Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi
concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga
(se si preferisce di una ulteriore permanenza all'estero) al rischio di una
ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena, come
di fatto ha preferito fare da gennaio a giugno 2005 (si vedano, tra le altre le
sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ
1981.
note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.). Non va dimenticato che
l'entità delle imputazioni (per il periodo, i quantitativi e le cifre in gioco
- cfr. AI 117), se confermate in sede di giudizio, possono anche avere quale
conseguenza una pena reclusiva (art. 19 cifra 2 LFStup) non di lieve entità e
non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, visti i
precedenti del 1999 (5 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni) e del 2002
(60 giorni sospesi per un periodo di tre anni), come risulta dal casellario
giudiziale.
6.
L'esistenza di un concreto pericolo di fuga essendo
sufficiente a giustificare l'eventuale mantenimento della detenzione
preventiva, ci si può esimere dall'entrare nel merito dell'esistenza o meno di
un concreto pericolo di recidiva (mancando, inoltre, ogni e qualsiasi atto o
documento relativo alla procedura ancora aperta di cui parla il magistrato
inquirente ed indicata con il no. MP __________, evidentemente non congiunta).
7.
a)
Resta da analizzare se il mantenimento della
carcerazione è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di
affermare che:
"La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)
e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP)."
(ultima: sentenza GIAR 9.03.2005 in re
C., 47.2005.3)
b)
La proporzionalità della durata del carcere preventivo
cui è astretto __________, per rapporto al rischio di pena presumibile, è
certamente dato. Ciò in ragione sia del fatto che per il reato ascritto è
prevista una pena minima di un anno di reclusione, sia per il fatto che gli
atti imputati (se confermati) sono stati commessi nel periodo di prova di
condanne a detenzione per un totale di sette mesi.
c)
Per quanto concerne l'altro aspetto della
proporzionalità e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità,
quanto detto al considerando 4 e) della presente potrebbe indurre a pensare che
la violazione di tale principio per rapporto alle prove asseritamente soggette
a pericolo di collusione abbia quale conseguenza constatazione di violazione
del principio di celerità in generale e scarcerazione, nonostante la
constatazione della presenza di un altro motivo a giustificazione della
detenzione preventiva (in casu: pericolo di fuga).
In realtà tale automatismo non è dato. Secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5.
cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139). Lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettono, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).
Il fatto che si sia tardato (senza indicazione di
valido motivo) a citare le persone da mettere a confronto con l'accusato per
diminuire/annullare il pericolo di collusione invocato, anche con violazione
del principio di celerità per rapporto a tale pericolo, comporterebbe
scarcerazione se la detenzione (se si preferisce il suo mantenimento) si
fondasse unicamente sul quel motivo (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L.,
390.2001
; 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3; 8 novembre 2001 in re G.,
390.2001
; 27 novembre 2001 in re N., 290.2001.5). Se, invece, sono presenti
altri motivi a giustificazione della detenzione cautelare (l’istruttoria non
essendo costituita solo da atti a rischio di collusione o inquinamento), la
valutazione del rispetto o violazione del principio di celerità per determinare
se la detenzione è divenuta illegale, deve considerare l'iter procedurale nel
suo insieme (come da giurisprudenza del TF e da giurisprudenza GIAR citata
nonché sentenza 18 settembre 2001 in re S., 102.2001.5; cfr., inoltre, Rusca,
Salmina, Verda, Commento, 1997, n. 3 ad art. 102 CPP), quindi anche i confronti
tra l'accusato e __________ (2 settembre 2005 e 7 settembre 2005, con rinvii
sulle date previste a richiesta delle difese - cfr. AI 154 e 155), gli
interrogatori dell'accusato istante (29 giugno 2005, 30 giugno 2005, 21 luglio
2005, 28 luglio 2005), nonché il fatto che gli atti d'inchiesta ancora da
effettuare sono stati attivati, rispettivamente sono previsti a breve (AI 162,
162, Preavviso negativo, pag. 3), per concludere che l'inchiesta in quanto tale
non risulta ancora lesiva del principio di celerità.
8.
In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di
reato, nonché concreto pericolo di fuga, ed essendo la carcerazione preventiva
ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di libertà
provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente decisione
esente da tasse e spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102,
108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,
decide
1.
L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la
presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
Appello,
Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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