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Decisione

INC.2005.36203

Istanza di libertà provvisoria

6 ottobre 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 29 giugno 2005, a

seguito del controllo di un'autovettura sulla quale egli si trovava, in quanto

nei suoi confronti risultava pubblicato (RIPOL) un ordine d'arresto del 20

marzo 2003 (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 362.2005.1) per titolo di infrazione

aggravata, sub. semplice, alla LFStup, in relazione alla coltivazione di canapa

destinata alla vendita quale stupefacente. L'arresto è stato confermato, da

questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di

reato e un concreto pericolo di fuga (doc. 5, inc. GIAR 362.2005.3).

B.

Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l'

"avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________

e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato

e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo

di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato

alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come

all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1

inc. GIAR 362.2005.3).

I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio

2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità

emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede

coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________).

L'istruttoria, per quanto emerge da una sommaria

analisi dell'elenco atti, ha visto l'arresto di __________ (il 20.02.2003, AI

3), l'emanazione di numerosi ordini di perquisizione e sequestro tra il

febbraio ed il marzo 2003 (AI 11, 18, 19, 22, 31, 50, 51, 54, 57),

l'acquisizione del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (il 16 ottobre

2005, AI 106) e quella di un referto peritale sull'attività (se si preferisce

gli utili derivanti dalla vendita di canapa) dei negozi __________ e __________

(il 4.12.2003, AI 117).

Nel contempo, __________ è stata interrogata dal

Procuratore pubblico in sette occasioni prima della scarcerazione (avvenuta il

9 aprile 2003, AI 81) e ancora una volta successivamente (il 19.10.2004). Dal

canto suo __________ è stato interrogato, sempre dal magistrato inquirente e

dopo tre verbali di polizia, il 28 luglio 2005 e posto a confronto con __________

in due occasioni, l'ultima il 7 settembre 2005 (cfr. elenco verbali PG e PP).

C.

Con istanza del 26 settembre 2005, __________ postula

la sua messa in libertà provvisoria (doc. 2 inc. GIAR 362.2005.3).

Egli assevera di aver collaborato con gli inquirenti,

in sede d'interrogatori, fornendo la sua versione dei fatti (Istanza, punto 2),

non contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (Istanza, punto 3) ma

ritiene che non siano presenti (e concreti) bisogni dell'istruzione, pericolo

di recidiva e di fuga.

Per quanto concerne i bisogni dell'istruzione,

l'accusato segnala che gli interrogatori vertono su fatti datati e per i quali

le versioni delle altre persone coinvolte (nessuna più detenuta) già sono agli

atti; inoltre, in sede di conferma dell'arresto, tali necessità non erano state

ritenute a giustificazione della privazione della libertà (Istanza, punto 4.1).

In considerazione di queste circostanze ritiene (anche) incomprensibile la

limitazione dell'accesso agli atti posta in essere dal magistrato inquirente

nei confronti della difesa.

Il pericolo di recidiva non sarebbe dato (tantomeno

concreto), vuoi perché il "commercio" della canapa ha subito un

brusco arresto a seguito delle operazioni della polizia messe in opera negli

ultimi due anni, vuoi perché egli non ha più contatti con le persone coinvolte

in questi traffici e, non da ultimo, a causa del suo attuale stato di salute

(Istanza, punto 4.2).

Quanto al pericolo di fuga, l'accusato segnala come

egli abbia lasciato definitivamente il Sudafrica rientrando in Ticino (dove

vive e lavora la sua attuale compagna e dove vivono i fratelli) cosciente di

quanto lo aspettava; il rientro sarebbe dovuto anche a motivi di salute

(Istanza, punto 4.3).

Da ultimo, la detenzione cautelare, in essere da quasi

tre mesi, non risponderebbe più a criteri di proporzionalità (istanza, punto

5).

D.

Il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo

(doc. 1, inc. GIAR 362.2005.3) espone innanzitutto quelli che a suo dire sono i

gravi indizi di colpevolezza (sostanzialmente le dichiarazioni dell'accusato

stesso e quelle di __________ - cfr. Preavviso, pag. 1 e 2). Successivamente,

afferma esistenza di pericolo di collusione, di fuga e di recidiva.

Il primo è ravvisato e indicato nella circostanza che

debbono essere sentite determinate persone, già impiegate nell'attività dei

canapai oggetto d'indagine (ed alcune già passate in giudizio), in quanto la

versione dell'accusato diverge da quella di __________, in particolare per

quanto concerne l'assunzione di queste persone (Preavviso, pag. 3 primo

paragrafo).

Il secondo nel fatto che egli ha già scelto la

latitanza all'estero (in Sudafrica) per oltre due anni ed il rientro in Europa

non è coinciso con il rientro in Svizzera in quanto, fino al momento dell'arresto,

ha soggiornato in Italia. Inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente,

egli avrebbe ancora degli interessi in Sudafrica (Preavviso, pag. 3 secondo

paragrafo).

Anche il pericolo di recidiva, sempre secondo il

magistrato inquirente, sarebbe presente visto che nel 1999 __________ è stato

condannato per reati analoghi a quelli che gli vengono oggi imputati e nel 2002

ha subito una condanna per infrazione alla Larm, alla LCStr e contravvenzione

Lstup. Inoltre, nei suoi confronti è ancora aperto un procedimento aperto

nell'autunno 2002 per fatti relativi a reati contro la vita e l'integrità

corporale (Preavviso, pag. 3 terzo paragrafo).

Il rischio di pena sia per questo procedimento che per

quello per i reati contro la vita e l'integrità corporale rendono, sempre a

giudizio dell'inquirente, proporzionale il carcere preventivo sin qui sofferto.

E.

Con osservazioni del 3 ottobre 2005 (doc. 4, inc. GIAR

362.2005.3), l'accusato istante contesta le asserzioni del magistrato

inquirente.

Per quanto concerne i bisogni istruttori invocati,

segnala come i confronti e gli interrogatori indicati dal magistrato inquirente

avrebbe potuto (dovuto) aver luogo durante questi tre mesi di carcere

preventivo, anche in considerazione del fatto che l'incarto era già praticamente

formato e comprensivo di perizia contabile. Non comprende, inoltre, come si

possa invocare il pericolo di collusione nei suoi confronti mentre la correa __________

è libera di contattare le altre persone coinvolte (Osservazioni, punti 1, 2 e

3).

Per quanto concerne il pericolo di recidiva, l'istante

ribadisce che oggi non vi sono più le premesse per questo tipo d'attività

(Osservazioni, punto 4) e ritiene fuori luogo ogni riferimento al procedimento

penale ancora aperto e per il quale egli è stato detenuto, preventivamente, per

10 giorni.

In relazione al pericolo di fuga contesta di avere

ancora interessi in Sudafrica (l'attività avviata non avrebbe dato i frutti

sperati) e l'intenzione di rimanere in Svizzera è, a suo dire, confermata

dall'avvio delle pratiche per l'ottenimento dell'AI (il cui presupposto sarebbe

il domicilio) e dal fatto che la sua compagna, infermiera di professione, é

persona indicata a seguire la sua delicata situazione di salute.

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,

si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

Considerandi

1.

Pacifica la legittimazione di __________, accusato e

detenuto, a proporre l'istanza menzionata in entrata della presente.

L'istanza,

giunta al Ministero pubblico il 28 settembre 2005, è stata trasmessa a questo

giudice, con il preavviso negativo e l'incarto, il 3 ottobre 2005 (brevi manu),

quindi nel termine previsto dall'art. 108 cpv. 1 CPP (art. 20 cpv. 3 e 20 cpv.

5.

"e contrario" CPP; sentenza 18 aprile 2002 in re N., GIAR

25.2002

).

Il

termine assegnato a questo giudice per l'emanazione della decisione (art. 108

cpv. 2 CPP) scade pertanto il 6 ottobre 2005.

2.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i

bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in

altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza

dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve

unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza

dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF

109.

Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale

federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

3.

Non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, che neppure

la difesa contesta. Quanto emerso in sede di conferma dell'arresto, e nei

successivi verbali (a cui esplicitamente si rinvia) è sufficiente a confermarne

l'esistenza.

4.

a)

Il magistrato inquirente ritiene (con indicazione

invero laconica) che il pericolo di collusione sia dato per rapporto "alle altre persone impiegate nell'attività dei canapai

rispettivamente nelle coltivazioni"

che debbono essere interrogate e poste a confronto con __________ (tutte

indicate nominalmente e due delle quali già condannate ed anche già citate).

Infatti, le versioni rese dall'accusato divergono da quelle della correa __________

e da quelle delle menzionate altre persone, in particolare in merito ai prezzi

di vendita ed alle circostanze dell'assunzione (Preavviso, pag. 3 primo

paragrafo).

b)

Preliminarmente, è opportuno ricordare che:

"In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di

pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,

nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter

diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine

solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23

settembre 2002, inc. 477.2002.2)

E ancora:

"Come a

giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98; decisione 6 febbraio 2002 in re G.

G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di collusione non soffre apprezzamento in

astratto, nella sola considerazione della gravità della fattispecie e dello

stadio del procedimento, ma vuole fondamento in concreti elementi che facciano

reali la volontà e la possibilità di inquinamento delle prove, anche attraverso

la valutazione di personalità e comportamento processuale dell'accusato:

neppure le circostanze che i fatti non sono stati compiutamente accertati e che

l'accusato abbia manifestato anche incomprensibile reticenza, sono sufficienti

a dar corpo a questo presupposto, costituendone semmai solo una premessa e non

determinante indice (sentenza 25 giugno 1997 in re V. V., della Camera dei

ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata nel precedente riferimento al

REP);"

(GIAR 13 marzo 2003, inc. 108.2003.3)

Inoltre:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne

afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti

pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a

questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna

affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re

C.);"

(GIAR 23

settembre 2002, inc. 477.2002.2)

c)

Nel caso in esame, quanto emerge dall'incarto

trasmesso (che deve essere presunto/considerato completo: DTF 9 luglio 2004 in

re X., 1s.1/2004; DTF 7 febbraio 2005 in re C. 1s.3/2005) non sembra confermare

le asserzioni del magistrato inquirente in merito al concreto rischio di

collusione.

Innanzitutto, eccezion fatta per __________ e __________,

non sono state reperite nell'incarto le versioni dei fatti delle altre persone

che si intendono porre a confronto con __________ e che il Procuratore indica

come non collimanti con quelle del qui istante (in concreto neppure è dato

sapere se esistono ancorché ciò dovrebbe presumersi dal fatto che due di queste

sono indicate come già giudicate e che i relativi nominativi emergono già dai

verbali __________ del marzo 2003 - cfr. Rapporto PG 25 settembre 2005, AI

106). Ne consegue impossibilità per questo giudice, e prima ancora per

l'istante, di verificare l'entità e l'importanza delle eventuali divergenze per

la posizione dell'accusato, e la concretezza dell’invocato rischio di

collusione.

La circostanza non è priva di rilevanza se si

considera che, da un lato la versione della signora __________, secondo cui

ella avrebbe agito solo quale prestanome (cfr. citazioni a pag. 2 del preavviso

negativo con riferimento al verbale 6.03.2003), contrasta con quanto dichiarato

dalla stessa __________ nel verbale del 20.03.2003 (gerente e proprietaria del

negozio acquistato nel 2000, pag. 1 e 2; ha investito il capitale, percepisce i

guadagni e subisce le perdite, pag. 2; tiene personalmente la contabilità, pag.

7; e, per quanto concerne la __________, paga __________ per conto di __________),

con conferme davanti al magistrato inquirente (Verbale PP __________ 21

febbraio 2003, pag. 1 e 2) ed al GIAR (AI 7), dall'altro dal verbale di __________

agli atti risulta che lo stipendio per la sua attività di dipendente della __________,

gli veniva versato dalla signora __________ (Verbale PG __________ del

17.02

, pag. 1, in AI 3).

Da quanto sopra, non appaiono neppure totalmente prive

di fondamento le osservazioni della difesa circa il pericolo che sia la signora

__________ a contattare le persone da sottoporre ad interrogatorio/confronto,

rispettivamente che il lasso di tempo trascorso dai fatti con le persone

coinvolte da tempo in libertà renda meno attuale un pericolo di collusione

(cfr. in questo senso: sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L., 516.2000.4).

d)

Ancora più rilevante, nella determinazione

dell'esistenza ed attualità di un pericolo di collusione atto a giustificare la

detenzione preventiva, è il fatto che le divergenze nelle versioni tra __________

__________ e __________ __________ (sulla questione della gestione di fatto

dell'attività), erano evidenti e manifeste sin dai primi interrogatori di __________

(cfr. Verbali __________ PG 30.06.2005, GIAR 30 giugno 2005), i nomi delle

persone che si vogliono interrogare per risolvere tali divergenze (in relazione

all'attività __________ __________) sono noti sin dal 2003 (cfr. Verbali __________

PP 6.03.2003, pag. 4; 7.03.2003, pag. 1 ss.; 20.03.2003, pag. 1 e 3), ma le

citazioni vengono spiccate il 26.09.2005 (quasi tre mesi dall'arresto

dell'accusato e due giorni prima della ricezione dell'istanza di libertà

provvisoria). Non si comprende, né il magistrato inquirente spiega, per quale

motivo per iniziare a spiccare le citazioni nei confronti di queste persone si

sia dovuto attendere circa tre mesi dall'arresto (cfr. AI 161 e 162).

e)

L'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone

alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una

misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos.

2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali

vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario. Tale

concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta

celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente

laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà

provvisoria.

Nel caso in esame, e da quest'ultimo specifico punto

di vista, occorre constatare che il motivo per il quale le citazioni delle

persone da sentire sono state emesse a quasi tre mesi dall'arresto non è

minimamente spiegato e neppure emerge in modo evidente dall'incarto (di certo

valido motivo non può essere il fatto che si sia atteso settembre per porre il

qui istante a confronto con __________). Di conseguenza, l'invocato pericolo di

collusione con le persone menzionate nel preavviso negativo non può essere

ritenuto a fondamento della detenzione, e ciò indipendentemente dalla dubbia

concretezza di cui si è detto più sopra (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re

L., 390.2001.9 e 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3).

5.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto

2005.

in re D., 325.2005.3).

b)

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e

concreto.

Indipendentemente dai motivi per i quali l'accusato si

è recato nel Sudafrica a fine 2002/inizio 2003, sono fatti oggettivi che egli

là si è trattenuto fino all'inizio del 2005 e che il suo rientro in Europa non

lo ha portato in Svizzera, bensì in Italia a pochi chilometri dal confine

(Verbale PG __________ 29.06.2005, pag. 1). Solo il 29.06.2005 è entrato in

Svizzera, a bordo della vettura di un terzo e con il semplice intento di

recarsi in centro a bere un caffè (verbale citato, pag. 2) e/o di visitare i

parenti (Verbale PG __________ 30.06.2005, pag. 1).

Quindi, l'accusato istante non ha lasciato il

Sudafrica per rientrare in Ticino, ricongiungersi con i familiari e la

compagna, rispettivamente per farsi assistere da quest'ultima (infermiera di

professione) in relazione ai propri problemi di salute.

Questi intenti sono stati enunciati solo dopo

l'arresto (peraltro casuale: cfr. Rapporto d'arresto, AI 133): il comportamento

precedente mostra invece che tali necessità venivano assolte in altro modo.

La permanenza in Italia evidenzia anche possibilità

d'alloggio in quel paese; la lunga permanenza all'estero, in generale, ha anche

fatto sì che l'accusato istante non possa oggi indicare un domicilio fisso o

possibilità professionali in Svizzera, avendoli stabiliti (da tempo)

all'estero.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi

concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga

(se si preferisce di una ulteriore permanenza all'estero) al rischio di una

ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena, come

di fatto ha preferito fare da gennaio a giugno 2005 (si vedano, tra le altre le

sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ

1981.

note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.). Non va dimenticato che

l'entità delle imputazioni (per il periodo, i quantitativi e le cifre in gioco

- cfr. AI 117), se confermate in sede di giudizio, possono anche avere quale

conseguenza una pena reclusiva (art. 19 cifra 2 LFStup) non di lieve entità e

non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, visti i

precedenti del 1999 (5 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni) e del 2002

(60 giorni sospesi per un periodo di tre anni), come risulta dal casellario

giudiziale.

6.

L'esistenza di un concreto pericolo di fuga essendo

sufficiente a giustificare l'eventuale mantenimento della detenzione

preventiva, ci si può esimere dall'entrare nel merito dell'esistenza o meno di

un concreto pericolo di recidiva (mancando, inoltre, ogni e qualsiasi atto o

documento relativo alla procedura ancora aperta di cui parla il magistrato

inquirente ed indicata con il no. MP __________, evidentemente non congiunta).

7.

a)

Resta da analizzare se il mantenimento della

carcerazione è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di

affermare che:

"La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

(tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.)

e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP)."

(ultima: sentenza GIAR 9.03.2005 in re

C., 47.2005.3)

b)

La proporzionalità della durata del carcere preventivo

cui è astretto __________, per rapporto al rischio di pena presumibile, è

certamente dato. Ciò in ragione sia del fatto che per il reato ascritto è

prevista una pena minima di un anno di reclusione, sia per il fatto che gli

atti imputati (se confermati) sono stati commessi nel periodo di prova di

condanne a detenzione per un totale di sette mesi.

c)

Per quanto concerne l'altro aspetto della

proporzionalità e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità,

quanto detto al considerando 4 e) della presente potrebbe indurre a pensare che

la violazione di tale principio per rapporto alle prove asseritamente soggette

a pericolo di collusione abbia quale conseguenza constatazione di violazione

del principio di celerità in generale e scarcerazione, nonostante la

constatazione della presenza di un altro motivo a giustificazione della

detenzione preventiva (in casu: pericolo di fuga).

In realtà tale automatismo non è dato. Secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5.

cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139). Lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettono, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).

Il fatto che si sia tardato (senza indicazione di

valido motivo) a citare le persone da mettere a confronto con l'accusato per

diminuire/annullare il pericolo di collusione invocato, anche con violazione

del principio di celerità per rapporto a tale pericolo, comporterebbe

scarcerazione se la detenzione (se si preferisce il suo mantenimento) si

fondasse unicamente sul quel motivo (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L.,

390.2001

; 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3; 8 novembre 2001 in re G.,

390.2001

; 27 novembre 2001 in re N., 290.2001.5). Se, invece, sono presenti

altri motivi a giustificazione della detenzione cautelare (l’istruttoria non

essendo costituita solo da atti a rischio di collusione o inquinamento), la

valutazione del rispetto o violazione del principio di celerità per determinare

se la detenzione è divenuta illegale, deve considerare l'iter procedurale nel

suo insieme (come da giurisprudenza del TF e da giurisprudenza GIAR citata

nonché sentenza 18 settembre 2001 in re S., 102.2001.5; cfr., inoltre, Rusca,

Salmina, Verda, Commento, 1997, n. 3 ad art. 102 CPP), quindi anche i confronti

tra l'accusato e __________ (2 settembre 2005 e 7 settembre 2005, con rinvii

sulle date previste a richiesta delle difese - cfr. AI 154 e 155), gli

interrogatori dell'accusato istante (29 giugno 2005, 30 giugno 2005, 21 luglio

2005, 28 luglio 2005), nonché il fatto che gli atti d'inchiesta ancora da

effettuare sono stati attivati, rispettivamente sono previsti a breve (AI 162,

162, Preavviso negativo, pag. 3), per concludere che l'inchiesta in quanto tale

non risulta ancora lesiva del principio di celerità.

8.

In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di

reato, nonché concreto pericolo di fuga, ed essendo la carcerazione preventiva

ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di libertà

provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente decisione

esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102,

108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1.

L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la

presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

Appello,

Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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