INC.2005.36204
Provvedimenti/Omissioni PP
7 dicembre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.36204
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, GIAR
Titolo:
Provvedimenti/Omissioni PP
CONGIUNZIONE
art. 35 CPP-TI
art. 36 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.36204
Lugano
7 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 16/17 novembre 2005 da
__________, attualmente detenuto c/o __________, __________
(rappr.
dall’avv. __________, __________)
contro
la decisione (a verbale) 8
novembre 2005 del Procuratore pubblico Rosa Item, che rifiuta la congiunzione
del procedimento di cui all'inc. MP __________ con quello di cui all'inc. __________,
entrambi diretti contro il reclamante;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (28
novembre 2005) e quelle di __________ (28/29 novembre);
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Per quanto concerne i fatti e le circostanze
procedurali del procedimento di cui all'inc. __________, si può far riferimento
a quanto riassunto in precedente decisione:
"A.
__________ è stato arrestato il 29 giugno 2005, a
seguito del controllo di un'autovettura sulla quale egli si trovava, in quanto
nei suoi confronti risultava pubblicato (RIPOL) un ordine d'arresto del 20
marzo 2003 (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 362.2005.1) per titolo di infrazione
aggravata, sub. semplice, alla LFStup, in relazione alla coltivazione di canapa
destinata alla vendita quale stupefacente. L'arresto è stato confermato, da
questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di
reato e un concreto pericolo di fuga (doc. 5, inc. GIAR 362.2005.3).
B.
Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l'
"avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________
e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato
e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo
di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato
alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come
all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1
inc. GIAR 362.2005.3).
Fatti
I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio
2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità
emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede
coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________)."
(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)
2.
Non è chiaro a che punto si trovi l'istruttoria (il
magistrato inquirente non lo indica), comunque la stessa è ancora in corso non
risultando, dall'elenco atti trasmesso con l'incarto, che si sia già proceduto
al deposito degli atti.
3.
In calce all'interrogatorio dell’8 novembre 2005, in
evasione ad uno scritto della difesa del 13/17 ottobre 2005 (AI 167), il
Procuratore pubblico ha rifiutato la congiunzione del procedimento in oggetto
con quello di cui al n. __________, pendente contro lo stesso __________ per
altri titoli di reato (artt. 111 e 112 CP), come meglio risulta dalla relativa
promozione dell'accusa e dal rapporto di polizia (AI 2 e 14, inc. MP __________).
A motivazione della decisione, il magistrato
inquirente adduce il fatto che quest'ultimo incarto è stato trattato da altro
Procuratore pubblico, concerne altri fatti ed altra procedura (cfr. verbale PP __________
8 novembre 2005, pag. 11).
4.
Contro tale rifiuto insorge __________ con il presente
reclamo (doc. 1, inc. GIAR 362.2005.4).
Invocando evidente connessione tra le due procedure,
nonché il principio della congiunzione e l'eccezionalità della possibilità di
disgiunzione, chiede che si dia seguito a tali principi congiungendo i due
procedimenti (Reclamo, punto II.1.).
Il reclamante ritiene irrilevanti il fatto che fino ad
oggi i due procedimenti siano stati trattati da magistrati diversi e che si
tratti di fatti diversi: i fatti oggetto d'accusa nei suoi confronti sono
avvenuti nello stesso periodo e coinvolgono le stesse persone (Reclamo, punto
II.2.).
5.
Con osservazioni del 28 novembre 2005 (doc. 5, inc.
GIAR __________) il magistrato inquirente chiede reiezione del gravame.
Riconosciuto il principio del giudizio unico, segnala
come la fattispecie di cui all'inc. __________ sia già stata istruita (da altro
Procuratore pubblico) e che sarebbe contrario all'economia processuale "costringere"
l'osservante a compiere eventuali altri atti istruttori sull'incarto gestito
dal collega (Osservazioni, pag. 1 e 2). Aggiunge che la soluzione migliore è
quella di una contemporanea chiusura dei due incarti con emanazione dei
rispettivi atti d'accusa ad opera dei due magistrati che si sono occupati delle
due diverse fattispecie con congiunzione demandata alla corte di merito
(Osservazioni, pag. 2).
Segnala, da ultimo, che la correa in uno dei
procedimenti è parte civile nell'altro.
6.
Per maggiore completezza, e comprensione della
fattispecie, va detto che l'inc. MP __________ è stato aperto nel settembre
2002 (quindi alcuni mesi prima di quello di cui all'inc. __________ - aperto
nel febbraio 2003). Il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria è stato
annesso agli atti nel luglio 2003 (dopo l'apertura del secondo procedimento e
prima dell'arresto di __________ - AI 14) e, successivamente non si rilevano
(dall'incarto prodotto) altri atti istruttori se si eccettua una comunicazione
di esame atti relativa a "gli atti delle indagini preliminari"
indirizzata apparentemente al solo patrocinatore di parte civile (AI 16).
Anche la correa nel procedimento di cui all'inc. __________
(e parte civile nell'inc. __________) si oppone alla congiunzione,
sottolineando che la stessa sarebbe data per il solo __________ ma non deve
pregiudicare i diritti di terzi (doc. 6, inc. GIAR 362.2005.4).
7.
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato
(nei due procedimenti) e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
8.
Di principio, in diritto, si ha che:
"1.
. . . il processo penale svizzero è retto dal
principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si
può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse
dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse,
oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio,
quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni
sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più
persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti
divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione,
quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure
quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa
prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la
conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il
pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo
ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo coautore in un
reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980
pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto all’accusato una parte delle
imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993
in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130
[1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP
(che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il
principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione
separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di
opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli
altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico
nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può
allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con
decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per
altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale
del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag.
24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar
991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante __________,
v. reclamo, cit., pto. 1 p. 2).
2.
Trattandosi, come visto al considerando precedente, di
decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dell’accusato e delle
altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase
istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice
dell’istruzione e dell’arresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., inc. Giar
803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di
disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di
diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione
simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p.
298)."
(GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19)
Giurisprudenza e dottrina (cfr. quella contenuta nella
citazione appena riportata, nonché DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo
2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n. 130) si esprimono con una certa frequenza
sulla disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone
(correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla
stessa persona. Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché
l'eccezione è, per ovvi motivi, più "rara".
Comunque:
"…il legislatore ha previsto la possibilità per
il magistrato competente (sia esso il PP durante la fase istruttoria,
rispettivamente il magistrato giudicante dopo l’emanazione dell’atto di rinvio
a giudizio) di “trattare separatamente cause connesse”, ciò deve comunque avvenire
in “via eccezionale” (cfr. Rapporto della speciale commissione del GC sul Messaggio
11 marzo 1987 di totale revisione del CPP, pag. 24). La decisione di
congiungere o disgiungere deve infatti considerare “il pregiudizio che essa può
comportare per altri accusati: é questo il limite introdotto dalla Commissione
al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito” (op. cit.,
loc. cit.).
Si accenna, nei lavori della speciale Commissione del
GC, unicamente all’ipotesi di disgiunzione di procedimenti penali che vedono
coinvolte più persone quali accusati. Nulla di specifico é detto in merito alla
possibilità di disgiungere un procedimento penale a carico di uno stesso
accusato per più fatti diversi tra loro. Unicamente il Messaggio 11 marzo 1987
del Consiglio di Stato avente per oggetto la totale revisione del CPP, facendo
accenno alle ragioni di opportunità sembra ricordare implicitamente l'ipotesi
(pag. 14) “ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa,
mentre quella di altro procedimento al primo connesso, esiga tempi lunghi e
complessi atti istruttori”, ciò che permette di ritenere che quando ci si trova
confrontati con un unico accusato si può procedere a disgiunzione del
procedimento concluso o in fase di terminazione da quello - sempre a suo carico
- in fase di avvio o alle battute iniziali.
Tale impostazione é già stata ammessa dalla prassi dei
GIAR in una decisione 982.93.1 del 15 dicembre 1993 (in applicazione del
previgente CPP). In quella fattispecie il PP aveva disgiunto il procedimento a
carico di un denunciato (informazioni preliminari) per importanti reati
finanziari, ed ha poi decretato il non luogo a procedere nei confronti del
denunciato per tali ipotesi, lasciando aperto il procedimento (sempre a livello
delle informazioni preliminari) per titolo di disobbedienza a decisioni
dell’autorità (contravvenzione prevista dall’art. 292 CPS). In quel caso la
decisione del PP fu protetta.
La decisione sostanzialmente contraria (rifiuto di
disgiunzione) del PP in procedimento penale contro un unico accusato di reati
patrimoniali importanti (appropriazione indebita aggravata e altro) dal
procedimento per titolo di violazione della LAFE é stata sostanzialmente
protetta (GIAR 203.93.2 del 22 novembre 1993).
In sostanza, come ricorda Piquérez (nel suo Précis de
procédure pénale Suisse, Losanna 1987 nr. 469-470) il processo penale svizzero
è retto dal principio dell'indivisibilità del perseguimento penale, ossia non è
possibile frazionare l'azione penale esercitandola separatamente nel caso di
pluralità di infrazioni commesse da uno stesso individuo. Non è quindi
ammissibile, di principio e fatte salve le eccezioni più sopra ricordate,
procedere ad istruttorie separate per le varie accuse mosse ad un accusato. Il
principio di indivisibilità impone quindi di norma l'estensione delle
incriminazioni penali in particolare nella fase istruttoria anche in caso di
connessione soggettiva ossia in caso di più reati commessi dallo stesso
accusato (Piquérez, op. cit., no. 475). Come indicato quindi solo preminenti
motivi consentono l'eccezione della disgiunzione e per ciò fare occorre
ponderare gli interessi in gioco e valutare se sussistono gravi inconvenienti
sia per l'istruzione che per il pubblico dibattimento (in questo senso Rep.
1980 371 e segg.) rispettivamente per le altre persone coinvolte."
(GIAR 3 luglio 1997 in re K., 119.1993.16)
E, nello stesso senso (pur se in ambito di
ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico), DTF 16 luglio 2003,
1P.423/2003.
9.
Stante il principio dell'indivisibilità, nonché il
fatto che la connessione è presunta (art. 194 cpv. 2 CPP), rispettivamente il
nuovo fatto inglobato nel procedimento pendente per estensione dell'accusa
(art. 194 cpv. 3 CPP), ci si potrebbe chiedere (a maggior ragione trattandosi di
persona detenuta) se le due fattispecie non siano già, di fatto, congiunte (non
bastando di certo per rispondere negativamente la numerazione, di carattere
prettamente amministrativo, data alle due promozioni d'accusa) e se quella
dell’8 novembre 2005 non sia più una decisione di disgiunzione che non un
rifiuto di congiunzione.
Comunque, nel caso specifico, la questione é meramente
accademica visto che i motivi che giustificherebbero la disgiunzione non
possono che essere identici a quelli avanzati per rifiutare la congiunzione. È
quindi opportuno entrare nel merito delle motivazioni formulate dal Procuratore
pubblico.
10.
È di meridiana evidenza che l'argomento secondo cui
l'incarto __________ sia stato trattato da altro Procuratore, concerna altri fatti
e diversa procedura, così come quello (avanzato in sede di osservazioni)
secondo cui sarebbe contrario all'economia procedurale costringere un
magistrato ad occuparsi degli eventuali complementi dell'incarto sin qui
gestito dall'altro, sono privi di pertinenza e di rilevanza (quando non
contraddittori) in relazione alle norme ed ai principi che reggono la materia;
e ciò per più di un motivo.
Da un lato le norme sulla connessione e
l'indivisibilità del procedimento vogliono proprio che anche fatti (rispettivamente
responsabilità) diversi siano trattati (e ciò già in sede predibattimentale)
congiuntamente e, quindi, è contrario alla logica ed allo spirito delle norme
giustificare la non congiunzione con l'argomento della diversità dei fatti.
In secondo luogo, e per quanto concerne l'economia
procedurale, va detto che la situazione attuale (un magistrato per ogni
fattispecie imputata) è figlia di una scelta operata dagli inquirenti al
momento in cui sono venuti a conoscenza dei fatti oggetto dell'inc. __________,
non spiegata in questa sede (e difficilmente attribuibile, prima facie, a
questioni di economia processuale), a cui il principio dell'indivisibilità
dell'azione penale era noto e le cui conseguenze (in particolare in assenza di
una decisione formale a quel momento) non possono certo essere sopportate
dall'accusato : questioni di organizzazione interna (o di carattere statistico)
non possono influire sui diritti delle parti e sulle norme procedurali vigenti.
In terzo luogo, va anche ricordato che la congiunzione
non impone che tutti gli atti siano effettuati dallo stesso magistrato (192
cpv. 2 CPP), e che il magistrato titolare dell'inc. __________, neppure è
all'oscuro dell'altro procedimento (e/o del fatto che l'inchiesta relativa non
è formalmente già conclusa) in quanto ne ha fatto menzione sia per motivare il
preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria (doc. 1, inc.
362.2005.3), sia per affermare (nelle osservazioni al presente reclamo) che
anche tale procedura sfocerà in un rinvio a giudizio.
Da ultimo, va pure rilevato che l'incarto __________
non registra atti istruttori (o deposito atti) neppure dopo l'arresto di __________;
ciò conferma, a giudizio di questo giudice e seppur implicitamente,
volontà/necessità di un procedere "congiunto".
11.
Le argomentazioni circa l'intenzione di procedere alla
contemporanea chiusura dei due incarti, con emanazione di due rinvii a giudizio
e congiunzione da parte della corte di merito, a parte il fatto di esprimersi
anche su atti futuri nella sola competenza di altre autorità (quindi non certi:
la corte è e rimane libera di congiungere, così come di mantenere disgiunti - o
disgiungere -, se ritiene presenti sufficienti motivi - e nel caso della corte
l'eventuale impugnativa non è di competenza di questo ufficio), non fanno che
evidenziare come non vi siano motivi per rifiutare la congiunzione (se non
estranei all'istituto stesso).
12.
Ancorché solo menzionato dal magistrato inquirente
(quindi non fatto oggetto di argomentazione a sostegno della decisione) e
segnalato da __________ (senza indicazione di quali suoi diritti la
congiunzione dei due procedimenti violerebbe), val la pena, per completezza di
argomentazione, spendere due parole anche sul fatto che la persona considerata
correa nei fatti oggetto dell'inc. MP __________ riveste il ruolo di parte
civile in quelli oggetto del procedimento di cui all'inc. MP __________. In
effetti, è abbastanza inusuale che nello stesso dibattimento una persona sieda
in parte sul banco degli accusati ed in parte su quello della parte civile;
tuttavia, non è impensabile né vietato dalla legge. Si tratta di una questione
organizzativa legata alla specificità del dibattimento (che comunque non sembra
ledere diritti particolari delle parti in causa, come peraltro nessuno indica)
e, quindi, se del caso risolvibile in tale ambito.
Di primo acchito verrebbe da dire che se il problema
sta nella presenza di una persona con doppio ruolo, sarebbe più opportuno
disgiungere il suo proprio procedimento da quello del correo e denunciato e non
disgiungere le fattispecie oggetto d'accusa nei confronti di quest'ultimo
(appare, infatti, più pregnante il diritto ad un unico giudizio su tutti i
fatti imputati ad un'unica persona - con ovvia riserva in relazione alla
gravità - che quello di un giudizio unico contro tutti i compartecipi, come
riconosce lo stesso magistrato inquirente laddove segnala assenza di
pregiudizio del rifiuto attuale di congiunzione, posta la congiunzione per il
dibattimento - Osservazioni, pag. 2 ultimo capoverso). Questa soluzione non è
però pensabile per il Procuratore pubblico, viste le versioni contrastanti tra
i due accusati, e sembra sgradita anche al reclamante (che segnala come
entrambe le fattispecie siano avvenute nello stesso periodo e tra le stesse persone,
con tutto quanto ne può derivare) mentre l'osservante __________ non si esprime
in merito.
Sia come sia, questa circostanza, così come presentata
(quindi senza particolari motivazioni) non appare eccezionale al punto da
giustificare rifiuto di congiunzione.
13.
In conclusione, in virtù di quanto sopra espresso la
decisione del magistrato inquirente che rifiuta la congiunzione, così come
motivata, non indica motivi particolari (con carattere di eccezionalità: cfr.
giurisprudenza citata al cons. 8 della presente) che giustifichino di non
rispettare il principio dell'indivisibilità del procedimento contro la stessa
persona, non può essere protetta e deve essere annullata con la presente. I due
procedimenti menzionati debbono essere considerati congiunti.
Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare, gli artt.
11, 122 CP, 19 cifra 2 LFStup, 35 e 36, 192, 194, 284 e contrario CPP,
decide
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§. La decisione 8 novembre 2005 del
Procuratore pubblico é annullata.
§§. Gli inc.
MP __________ e __________, entrambi diretti contro __________, in quanto
connessi, sono da considerare congiunti.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le
spese di FRS 113.- sono a carico
dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al
reclamante FRS 310.- a titolo di
ripetibili.
3.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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