Lexipedia

Decisione

INC.2005.36205

Istanza di proroga del carcere preventivo.

22 dicembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Risulta, dall'inc. MP __________, che __________ è

stato tratto in arresto il 21 settembre 2002 con promozione dell'accusa (il 22

settembre 2002) per i reati di cui agli artt. 111, sub. 122 CP (AI 2, inc. MP

citato). L'arresto è stato confermato dal GIAR (AI 3).

Il 2 ottobre 2002, l'accusato è stato interrogato dal

magistrato inquirente e, al termine dell'interrogatorio stesso, scarcerato (AI

10 e 11).

Dopo la scarcerazione, l'accusato é stato interrogato

ancora una volta dalla polizia (all. 11 ad AI 14) mentre che l'incarto ha visto

successiva acquisizione di documentazione fotografica, del rapporto d'inchiesta

di polizia giudiziaria, di alcune comunicazioni alla difesa della parte lesa,

nonché di un telefax dall'UFG sezione estradizioni, datato 2 febbraio 2005

(indirizzato ai due magistrati menzionati nell'intestazione della presente - AI

17) e relativo (apparentemente, non essendo stata reperita altra documentazione

relativa alla procedura UFG B147101) ad una richiesta di estradizione,

rispettivamente di un arresto internazionale (cfr. AI da 12 a 21).

B.

Dall'incarto MP __________ risulta che il procedimento

è stato avviato nel febbraio 2003 (AI 1), per infrazione alla LFStup, che il 20

marzo 2003 è stato emanato un ordine d'arresto nei confronti del qui accusato

(AI 56), arrestato poi il 20 giugno 2005 in occasione di una sua entrata in

Svizzera (AI 133). Nell'incarto in questione, non è stata trovata traccia di

corrispondenza con l'UFG, neppure del documento menzionato nel considerando che

precede (AI 17 inc. MP __________): tra il 2 novembre 2004 ed il 29 giugno 2005

non vi sono atti istruttori (cfr. AI 132A e 133).

C.

I fatti alla base del procedimento avviato nel 2002

(MP __________) possono essere riassunti sulla base dal rapporto d'arresto: __________

si è presentata al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco che le

sarebbe stata causata da __________, il quale l'avrebbe pure percossa con un

bastone (AI 1). In sede di perquisizione l'arma che avrebbe ferito la __________

non è stata ritrovata, il bastone sì (idem).

Risulta pure che, in sede di perquisizione, sono state

rinvenute piantine di canapa e fiori secchi di canapa e la persona perquisita

ha posto tale merce in relazione all'attività del negozio __________ (attività

oggetto dell'indagine del 2003 - cfr. AI 1 inc. MP __________); la canapa non è

stata oggetto di sequestro o di altri accertamenti (cfr. Verbale __________ 21

settembre 2002, pag. 2).

Per quanto concerne, invece, i fatti alla base del

procedimento avviato nel 2003 (MP __________), si può far capo a quanto

riassunto in precedenti decisioni:

"B.

Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l'

"avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________

e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato

e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo

di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato

alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come

all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1

inc. GIAR 362.2005.3).

I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio

2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità

emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede

coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

D.

Con istanza del 12 dicembre 2005, i magistrati

inquirenti segnalano sostanzialmente che la detenzione preventiva cui è

astretto __________ viene a scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPP) il 29 dicembre

2005. Lo stesso giorno scade pure il termine assegnato alle parti per la

presentazione di eventuali complementi istruttori a seguito del deposito degli

atti (per entrambi gli incarti, ora congiunti, effettuato il 12 dicembre 2005 -

AI 197).

In virtù di quanto sopra e ritenuti presenti in capo a

__________ gravi indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva, gli

inquirenti chiedono che il carcere preventivo sia prorogato di due mesi, più

precisamente fino al 1 marzo 2006, al fine di poter far fronte ad eventuali

complementi istruttori che dovessero essere presentati per rapporto alle

singole imputazioni e procedere alla chiusura dell'istruttoria.

I gravi indizi di reato, così come gli altri motivi a

giustificazione della carcerazione preventiva sono indicati con richiamo al

preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria presentata da __________

il 26/28 settembre 2005 ed alla conseguente decisione di questo giudice (cfr.

inc. GIAR 362.2005.3, doc. 1 e 5).

Va ricordato che, in quell'ambito, la fattispecie di

cui all'inc. MP __________ era richiamata solo a titolo abbondanziale in

relazione alla questione della proporzionalità (rischio di pena).

Da ultimo, gli inquirenti parlano pure di difficoltà

che potrebbero sorgere a seguito della congiunzione dei due incarti e della

presenza di due difensori (uno di fiducia per l'incarto del 2002 ed uno

d'ufficio per l'incarto del 2003).

E.

In data 13 dicembre 2005, i due difensori si sono

accordati perché uno solo continui a rappresentare l'accusato (cfr. scritto tra

i legali del 13 dicembre 2005, ricevuto in copia).

F.

Con osservazioni del 14 dicembre 2005, la difesa si

oppone alla concessione della proroga.

Dopo aver ricordato che l'attuale stato detentivo è

connesso all'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup, anche la difesa

fa esplicito riferimento alla sentenza del 6 ottobre 2005 per segnalare come,

in quella sede, sia stata già esclusa l'esistenza di elementi concreti a favore

di un pericolo di collusione, e come sia già stato sollevato il problema del

(non) rispetto dell'obbligo di celerità per la tardiva esecuzione dei

confronti, nonché per la tempistica della messa a disposizione degli atti (ora

con riferimento ad entrambi i procedimenti, vista la evidente necessità di

congiunzione). A giudizio della difesa una tempistica più rispettosa del

principio di celerità avrebbe potuto evitare la presente richiesta di proroga.

Il pericolo di recidiva è ritenuto insufficientemente

motivato e comunque non dato vista la perdita di contatto con persone coinvolte

nel commercio di canapa e la cessazione di tale attività, in termini generali,

a seguito dei vari interventi della polizia.

Quanto al pericolo di fuga, la difesa, oltre a

rinviare all'istanza del 26/28 settembre 2005, lo ritiene diminuito sia per il

periodo di detenzione preventiva sofferto sia per l'asserito riconoscimento

(recente) del domicilio da parte del comune di __________.

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti,

si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

Considerandi

1.

Pacifica la legittimazione del Ministero pubblico a

proporre l'istanza menzionata in entrata della presente.

L'istanza è pure tempestiva in quanto presentata prima

della scadenza e con anticipo che ha permesso di assegnare un congruo termine

alla difesa per le osservazioni.

2.

Il ripetuto riferimento fatto dalle parti alla

precedente sentenza (GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3), permette la ripresa

delle argomentazioni (di fatto e di diritto) in essa contenute (e a tutti note:

DTF 123 I 130), per successiva verifica circa la loro "attualità":

"2.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i

bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in

altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza

dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente

ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato

al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323

consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in

re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

E in merito ai concreti elementi atti a giustificare

il carcere preventivo:

"3.

Non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, che neppure

la difesa contesta. Quanto emerso in sede di conferma dell'arresto, e nei

successivi verbali (a cui esplicitamente si rinvia) è sufficiente a confermarne

l'esistenza.

… omissis .,.

5.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117

Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18

agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

b)

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e

concreto.

Indipendentemente dai motivi per i quali l'accusato si

è recato nel Sudafrica a fine 2002/inizio 2003, sono fatti oggettivi che egli

là si è trattenuto fino all'inizio del 2005 e che il suo rientro in Europa non

lo ha portato in Svizzera, bensì in Italia a pochi chilometri dal confine (Verbale

PG __________ 29.06.2005, pag. 1). Solo il 29.06.2005 è entrato in Svizzera, a

bordo della vettura di un terzo e con il semplice intento di recarsi in centro

a bere un caffè (verbale citato, pag. 2) e/o di visitare i parenti (Verbale PG __________

30.06

, pag. 1).

Quindi, l'accusato istante non ha lasciato il

Sudafrica per rientrare in Ticino, ricongiungersi con i familiari e la

compagna, rispettivamente per farsi assistere da quest'ultima (infermiera di

professione) in relazione ai propri problemi di salute.

Questi intenti sono stati enunciati solo dopo

l'arresto (peraltro casuale: cfr. Rapporto d'arresto, AI 133): il comportamento

precedente mostra invece che tali necessità venivano assolte in altro modo.

La permanenza in Italia evidenzia anche possibilità

d'alloggio in quel paese; la lunga permanenza all'estero, in generale, ha anche

fatto sì che l'accusato istante non possa oggi indicare un domicilio fisso o

possibilità professionali in Svizzera, avendoli stabiliti (da tempo)

all'estero.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi

concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga

(se si preferisce di una ulteriore permanenza all'estero) al rischio di una

ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena, come

di fatto ha preferito fare da gennaio a giugno 2005 (si vedano, tra le altre le

sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ

1981.

note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.). Non va dimenticato che

l'entità delle imputazioni (per il periodo, i quantitativi e le cifre in gioco

- cfr. AI 117), se confermate in sede di giudizio, possono anche avere quale

conseguenza una pena reclusiva (art. 19 cifra 2 LFStup) non di lieve entità e

non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, visti i

precedenti del 1999 (5 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni) e del

2002.

(60 giorni sospesi per un periodo di tre anni), come risulta dal

casellario giudiziale.

6.

L'esistenza di un concreto pericolo di fuga essendo

sufficiente a giustificare l'eventuale mantenimento della detenzione

preventiva, ci si può esimere dall'entrare nel merito dell'esistenza o meno di

un concreto pericolo di recidiva (mancando, inoltre, ogni e qualsiasi atto o

documento relativo alla procedura ancora aperta di cui parla il magistrato

inquirente ed indicata con il no. MP __________, evidentemente non

congiunta)."

Dal profilo oggettivo, ma anche da quello soggettivo,

occorre constatare che nulla di evidente emerge (tantomeno le parti lo

segnalano) dal seguito dell'istruttoria che possa inficiare o modificare le

considerazioni espresse nel precedente giudizio. L'unico elemento nuovo addotto

dalla difesa è il riconoscimento del domicilio da parte del Comune di __________.

Tuttavia, questa procedura era sostanzialmente già menzionata nell'istanza di

libertà provvisoria, laddove si segnalava la riattivazione della procedura per

l'ottenimento dell'AI (cfr. doc. 2, inc. GIAR 362.2005.3, punto 4.3), e

ritenuta insufficiente per negare il concreto pericolo di fuga visto l'agire

dell'accusato nel periodo precedente l'arresto (sentenza 6 ottobre 2005, cons.

5b). Si tratta da un lato di comportamento (se si preferisce, procedura)

conseguente all'arresto ed al rischio di obbligo di permanenza in Ticino

(eventualmente anche ai fini dell'eventuale espiazione di pena), dall'altro di

un fatto che non influisce sul concreto rischio di fuga perché non risulta che

il formale domicilio in Svizzera sia indispensabile per la percezione di

eventuali rendite AI (salvo errore gli accordi bilaterali hanno eliminato anche

la limitazione, in tal senso, per la rendita pari a ¼).

Elementi concreti, e sufficienti a giustificare

carcerazione preventiva, a favore di un pericolo di fuga sono tutt'ora presenti

in capo a __________.

Nel contempo, particolari necessità istruttorie non

sono avanzate neppure dagli inquirenti e, quindi, in questa sede ci si può

tranquillamente esimere dal porsi il problema.

Per quanto concerne il preteso (dagli inquirenti)

pericolo di recidiva, da un lato vale quanto detto nella precedente decisione

al considerando 6, dall'altro si deve anche concordare con la difesa sul fatto

che nell'istanza di proroga questo elemento è invocato in modo generico, senza

riferimento a circostanze (e atti) concreti e senza argomentare su quanto

emerge a prima vista dall'incarto (breve durata della precedente carcerazione

preventiva per le ipotesi di reato contro la persona, contemporaneità della

commissione dei due reati risalenti al 2002, nessuna misura in relazione alla

canapa reperita nella perquisizione domiciliare del 2002, situazione successiva

al momento dell'apertura delle inchieste sia dal profilo oggettivo che da

quello soggettivo), e quindi insufficientemente motivato ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o

addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso

negativo" - sentenza GIAR 4

aprile 2002 in re C.; si veda anche la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP

1998.

p. 329).

3.

a)

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di un

concreto pericolo di fuga, così come indicato nei considerandi precedenti,

occorre ora determinare se la carcerazione, rispettivamente la proroga della

stessa così come richiesta, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

Come già richiamato nella decisione del 6 ottobre 2005, la

proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature

diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere

preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie con la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

b)

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (6

mesi) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della

gravità dei reati imputati, del rischio di pena e, non da ultimo, di una pena

da espiare (cfr. sentenza 6 ottobre 2005, cons. 7 b.), e lo sarebbe ancora, a

mente di questo giudice, se la detenzione dovesse durare ancora qualche tempo.

Una proroga che permetta l'espletamento delle

formalità di chiusura è, di principio, ammissibile. Nel caso in esame,

perlomeno al momento attuale, non risulta una violazione del principio di

celerità, rispettivamente che il preteso "ritardo" nella concessione

dell'accesso agli atti abbia avuto un influsso (importante) sull'andamento

generale del procedimento e, in particolare, sulla durata della carcerazione

preventiva. Anche a questo proposito vale quanto detto nella precedente

decisione in merito alla celerità.

Da un lato si era constatato che:

"4.

… omissis …

d)

Ancora più rilevante, nella

determinazione dell'esistenza ed attualità di un pericolo di collusione atto a

giustificare la detenzione preventiva, è il fatto che le divergenze nelle versioni

tra __________ e __________ (sulla questione della gestione di fatto

dell'attività), erano evidenti e manifeste sin dai primi interrogatori di __________

(cfr. Verbali __________ PG 30.06.2005, GIAR 30 giugno 2005), i nomi delle

persone che si vogliono interrogare per risolvere tali divergenze (in relazione

all'attività __________ __________) sono noti sin dal 2003 (cfr. Verbali __________

PP 6.03.2003, pag. 4; 7.03.2003, pag. 1 ss.; 20.03.2003, pag. 1 e 3), ma le

citazioni vengono spiccate il 26.09.2005 (quasi tre mesi dall'arresto

dell'accusato e due giorni prima della ricezione dell'istanza di libertà

provvisoria). Non si comprende, né il magistrato inquirente spiega, per quale

motivo per iniziare a spiccare le citazioni nei confronti di queste persone si

sia dovuto attendere circa tre mesi dall'arresto (cfr. AI 161 e 162).

e)

L'obbligo di celerità di cui all'art.

102.

CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che

è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse

e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il

necessario. Tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve

essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare

(ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in

libertà provvisoria.

Nel caso in esame, e da quest'ultimo

specifico punto di vista, occorre constatare che il motivo per il quale le

citazioni delle persone da sentire sono state emesse a quasi tre mesi

dall'arresto non è minimamente spiegato e neppure emerge in modo evidente

dall'incarto (di certo valido motivo non può essere il fatto che si sia atteso

settembre per porre il qui istante a confronto con __________). Di conseguenza,

l'invocato pericolo di collusione con le persone menzionate nel preavviso

negativo non può essere ritenuto a fondamento della detenzione, e ciò

indipendentemente dalla dubbia concretezza di cui si è detto più sopra

(sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L., 390.2001.9 e 12 ottobre 2001 in re

D., 528.2001.3)."

Dall'altro:

"7.

c)

Per quanto concerne l'altro aspetto della

proporzionalità e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità,

quanto detto al considerando 4 e) della presente potrebbe indurre a pensare che

la violazione di tale principio per rapporto alle prove asseritamente soggette

a pericolo di collusione abbia quale conseguenza constatazione di violazione

del principio di celerità in generale e scarcerazione, nonostante la

constatazione della presenza di un altro motivo a giustificazione della

detenzione preventiva (in casu: pericolo di fuga).

In realtà tale automatismo non è dato. Secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5.

cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139). Lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano

durata eccessiva e mettono, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).

Il fatto che si sia tardato (senza indicazione di

valido motivo) a citare le persone da mettere a confronto con l'accusato per

diminuire/annullare il pericolo di collusione invocato, anche con violazione

del principio di celerità per rapporto a tale pericolo, comporterebbe

scarcerazione se la detenzione (se si preferisce il suo mantenimento) si

fondasse unicamente sul quel motivo (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L.,

390.2001

; 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3; 8 novembre 2001 in re G.,

390.2001

; 27 novembre 2001 in re N., 290.2001.5). Se, invece, sono presenti

altri motivi a giustificazione della detenzione cautelare (l’istruttoria non

essendo costituita solo da atti a rischio di collusione o inquinamento), la

valutazione del rispetto o violazione del principio di celerità per determinare

se la detenzione è divenuta illegale, deve considerare l'iter procedurale nel

suo insieme (come da giurisprudenza del TF e da giurisprudenza GIAR citata

nonché sentenza 18 settembre 2001 in re S., 102.2001.5; cfr., inoltre, Rusca,

Salmina, Verda, Commento, 1997, n. 3 ad art. 102 CPP), quindi anche i confronti

tra l'accusato e __________ (2 settembre 2005 e 7 settembre 2005, con rinvii

sulle date previste a richiesta delle difese - cfr. AI 154 e 155), gli

interrogatori dell'accusato istante (29 giugno 2005, 30 giugno 2005, 21 luglio

2005, 28 luglio 2005), nonché il fatto che gli atti d'inchiesta ancora da

effettuare sono stati attivati, rispettivamente sono previsti a breve (AI 162,

162, Preavviso negativo, pag. 3), per concludere che l'inchiesta in quanto tale

non risulta ancora lesiva del principio di celerità."

Tali considerazioni valgono anche oggi se si

considerano gli atti, in particolare i verbali esperiti successivamente alla

decisone in questione (AI da 167 a 195; VI da 12 a 22 dell'inc. __________) e

il loro deposito (che segnala pure come gli inquirenti ritengano raggiunto lo

scopo dell'istruzione formale) intervenuto il 12 dicembre 2005.

c)

Neppure la non tempestiva congiunzione dei due

procedimenti pendenti contro l'accusato (se si preferisce il diniego relativo)

risulta aver avuto qualche influsso nella durata della detenzione. Se è vero

che questo ufficio ha già avuto modo di evidenziare come la conduzione non

parallela e contestuale di indagini relative a diverse ipotesi di reato contro

la stessa persona possa porre dei problemi in materia di valutazione della proporzionalità

della carcerazione preventiva (sentenza GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4), va

detto che nel caso in esame la congiunzione, pur se avvenuta solo nel corso del

mese di novembre 2005, non ha comportato alcuna dilatazione dei tempi

d'inchiesta. Infatti, nessun atto istruttorio (né contestazione/prospettazione)

è stato effettuato nell'ambito dell'inc. __________; semplicemente si è

proceduto al deposito degli atti, congiuntamente a quelli dell'altro incarto,

ciò che sarebbe avvenuto allo stesso modo in caso di congiunzione in un momento

precedente.

d)

Detto quanto sopra, la proroga non può essere concessa

nei termini richiesti dagli inquirenti. Occorre considerare che il deposito

atti fissa un termine sino al 29 dicembre 2005 per la presentazione di

complementi istruttori e non è dato sapere se ne verranno presentati; di

conseguenza non è, al momento attuale, prevedibile l'esito di una eventuale

richiesta, non valutabile il tempo necessario per il relativo - e sempre

eventuale - espletamento e neppure la relazione con i principi di

proporzionalità e celerità (GIAR 10 giugno 2002, 685.2001.3, cons. 5.d.).

Non è, quindi,

opportuno tener conto, per la determinazione della durata della proroga del

carcere preventivo, di eventualità ipotetiche (GIAR 15 ottobre 2003,

237.2003

, cons. 6.d.) quale quella dell'espletamento di complementi

istruttori non noti e neppure sicuri nella loro presentazione. Qualora tale

ipotesi dovesse concretizzarsi, così come nell'eventualità che dovessero

manifestarsi nuove e pertinenti necessità d'indagine, chi ha la responsabilità

dell'inchiesta valuterà e deciderà se sia necessario, e se vi sono le

condizioni di legge, per richiedere una ulteriore proroga; questo ufficio ne

verificherà l'effettivo fondamento.

Pertanto, è sufficiente concedere una proroga fino al

27.

gennaio 2006, lasso di tempo che permetterà di espletare le formalità di

chiusura in assenza di una richiesta di complementi, ovvero di evitare

scarcerazione per decorrenza dei termini (permettendo, quindi, decisione ed

eventuale ulteriore istanza di proroga) in caso di presentazione di una

richiesta.

4.

In conclusione, nel caso in esame sono dati gravi e

sufficienti indizi di colpevolezza, in capo all'accusato, ed un concreto

pericolo di fuga, così come identificati nei considerandi che precedono.

Una proroga del carcere preventivo fino al 27 gennaio

2006.

compreso è rispettosa del principio di proporzionalità, sia per rapporto

all'entità della pena ipotizzabile in caso di condanna, sia per rapporto

all'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP (e 29 CF), che deve comunque

essere rispettato anche in presenza di reati (ipotizzati) di sicura gravità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

111, in relazione con 22 CP, 122 CP, nonché 19 cifra 2 LFStup, 95 ss., 102,

103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino

al 27 gennaio 2006 (compreso).

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster

Istanza di proroga del carcere preventivo. | Lexipedia