INC.2005.37805
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
7 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.37805
Data decisione, Autorità:
Fatti
07.02.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13b cpv. 2 LDDS
Incarto n.
INC.2005.37805
Lugano
7 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26 gennaio
2006 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________, in detenzione presso il Carcere
di __________
(patr. dal lic. iur. __________, __________)
visti gli inc. GIAR 378.2005.1/2/3/4/5;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato
l’11 novembre 2005 (data in cui è stato scarcerato dopo avere scontato una pena
detentiva di 75 giorni di detenzione e revoca della condizionale di pene
sospese per complessivi 65 giorni di detenzione, tutte inflittegli con DA
3099/2005 del 29 agosto 2005), a seguito di decisione del 7 novembre 2005 della
SPI intimatagli in data 9 novembre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di
garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 378.2005.3). __________ è stato
sentito l’11 novembre 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza
della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha ottemperato all’obbligo di
lasciare il territorio svizzero, continuando a commettere reati connessi con la
vendita di sostanze stupefacenti, mettendo in pericolo la salute pubblica, e
che l’assenza di documenti e le sue dichiarazioni contrastanti a propostio
della sua intenzione di lasciare la Svizzera, lasciano supporre che in caso di
liberazione si sottrarrebbe al rimpatrio (doc. 1 inc. 378.2005.3).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 26
gennaio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza del termine di tre mesi di
carcerazione concesso con decisione 11 novembre 2005 di questo ufficio (art.
13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai
fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc.
1.
inc. GIAR 378.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale
d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che
l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto
l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione
allegata alla decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________,
sentito a verbale da questo giudice in data 2 febbraio 2006, in presenza del
proprio patrocinatore e dell’interprete di lingua inglese, ha ribadito di essere cittadino del
Sudan malgrado sia stato riconosciuto con sicurezza come cittadino nigeriano
dell’etnia Ibo in un test lingua effettuato l’11 ottobre 2005, mentre che il 23 novembre 2005 non è stato
riconosciuto quale cittadino nigeriano da una commissione governativa nigeriana
perché si è rifiutato di parlare con i commissari presenti come pure di
rispondere alle loro domande (cfr. dichiarazione di __________ a verbale GIAR 2
febbraio 2006, inc. GIAR 378.2005.5, doc. 6, p. 1 e 2); egli ha dichiarato di
essere disposto a prendere contatto unicamente con le Autorità consolari
sudanesi senza peraltro avere intrapreso nulla in questi mesi per contattarle e
per ottenere dei documenti di viaggio, mentre che alla Polizia cantonale aveva
dichiarato di non avere contattato le Autorità consolari sudanesi per paura e
di non essere intenzionato a fare rientro in Patria (cfr. doc. G allegato
all’istanza di proroga 26 gennaio 2006). Egli ha poi ribadito di volere
lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti
validi.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
2, inc. GIAR 378.2005.3).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad un
test lingua che lo ha riconosciuto con certezza come cittadino nigeriano e
successivamente ad una speciale delegazione nigeriana che non ha potuto
provvedere ad un suo riconoscimento come cittadino di quel Paese (doc. B e C
allegati all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) per l’evidente
mancanza di collaborazione dal momento che __________ si è rifiutato di parlare
e di rispondere alle domane dei commissari, così come da lui stesso dichiarato
in corso dell’audizione 2 febbraio 2006 davanti a questo giudice (inc. GIAR
378.2005
, doc. 6). Con lettera 16 dicembre 2005 la SPI ha comunicato
all’Ufficio federale della migrazione che lo straniero, sentito a verbale l’8 e
l’11 novembre 2005 continuava ad affermare di essere cittadino sudanese e con
lettera 17 gennaio 2006 ha sollecitato l’Ufficio federale della migrazione ad
interessarsi se fosse possibile organizzare un appuntamento con i
rappresentanti del Sudan nonché se fosse possibile sottoporre nuovamente lo
straniero ad una nuova delegazione nigeriana disposta ad intervistare le
persone che negano la loro origine nigeriana (doc. E allegato all’istanza di
proroga di carcerazione 26 gennaio 2006). L’ufficio, con lettera 25 gennaio
2006.
(doc F allegato all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) ha
risposto che avrebbe iscritto __________ alle audizioni previste in marzo 2006
da parte di una nuova delegazione nigeriana. Visto tutto quanto sopra si può
affermare che l’Autorità ha fatto quanto in suo potere per permettere
l'allontanamento di __________. Al contrario è manifesto come sia il
comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto
rientro: egli infatti, dopo essere stato sottoposto ad un test lingua che lo
riconosceva come cittadino nigeriano, si è rifiutato di proferire parola con la
speciale delegazione del governo nigeriano atta a riconoscere le persone
provenienti da quel paese al fine di concedere dei documenti di viaggio per
permetterne il rimpatrio; egli si professa cittadino del Sudan ma nulla ha
intrapreso sino ad oggi per contattare le Autorità di questo paese – avendo
anzi dichiarato alla Polizia di non volere prendere contatto con tali Autorità,
(cfr. doc. G allegato all’istanza di proroga della carcerazione, verbale di
Polizia 25 gennaio 2006) – benché avesse dichiarato a questo giudice, durante
la sua audizione dell’11 novembre 2005, di essere disposto a rivolgersi
all’ambasciata del Sudan per chiedere i propri documenti (inc. GIAR 378.2005.3,
doc. 2, p. 2), dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare
nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità
all’ottenimento dei documenti di viaggio, che gli verrebbero forniti unicamente
in caso di rientro al paese d’origine.
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati connessi con lo
spaccio di stupefacenti (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di
collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo
art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente
l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal
senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della
libertà), l’ulteriore protrazione di tre mesi è da considerare giustificata e
rispettosa del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 26 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere
il giorno 9 maggio 2006, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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