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Decisione

INC.2005.37805

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

7 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

07.02.2006, GIAR

Titolo:

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13b cpv. 2 LDDS

Incarto n.

INC.2005.37805

Lugano

7 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26 gennaio

2006 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________, in detenzione presso il Carcere

di __________

(patr. dal lic. iur. __________, __________)

visti gli inc. GIAR 378.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato

l’11 novembre 2005 (data in cui è stato scarcerato dopo avere scontato una pena

detentiva di 75 giorni di detenzione e revoca della condizionale di pene

sospese per complessivi 65 giorni di detenzione, tutte inflittegli con DA

3099/2005 del 29 agosto 2005), a seguito di decisione del 7 novembre 2005 della

SPI intimatagli in data 9 novembre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di

garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 378.2005.3). __________ è stato

sentito l’11 novembre 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza

della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha ottemperato all’obbligo di

lasciare il territorio svizzero, continuando a commettere reati connessi con la

vendita di sostanze stupefacenti, mettendo in pericolo la salute pubblica, e

che l’assenza di documenti e le sue dichiarazioni contrastanti a propostio

della sua intenzione di lasciare la Svizzera, lasciano supporre che in caso di

liberazione si sottrarrebbe al rimpatrio (doc. 1 inc. 378.2005.3).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 26

gennaio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza del termine di tre mesi di

carcerazione concesso con decisione 11 novembre 2005 di questo ufficio (art.

13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai

fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc.

1.

inc. GIAR 378.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale

d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che

l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto

l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione

allegata alla decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________,

sentito a verbale da questo giudice in data 2 febbraio 2006, in presenza del

proprio patrocinatore e dell’interprete di lingua inglese, ha ribadito di essere cittadino del

Sudan malgrado sia stato riconosciuto con sicurezza come cittadino nigeriano

dell’etnia Ibo in un test lingua effettuato l’11 ottobre 2005, mentre che il 23 novembre 2005 non è stato

riconosciuto quale cittadino nigeriano da una commissione governativa nigeriana

perché si è rifiutato di parlare con i commissari presenti come pure di

rispondere alle loro domande (cfr. dichiarazione di __________ a verbale GIAR 2

febbraio 2006, inc. GIAR 378.2005.5, doc. 6, p. 1 e 2); egli ha dichiarato di

essere disposto a prendere contatto unicamente con le Autorità consolari

sudanesi senza peraltro avere intrapreso nulla in questi mesi per contattarle e

per ottenere dei documenti di viaggio, mentre che alla Polizia cantonale aveva

dichiarato di non avere contattato le Autorità consolari sudanesi per paura e

di non essere intenzionato a fare rientro in Patria (cfr. doc. G allegato

all’istanza di proroga 26 gennaio 2006). Egli ha poi ribadito di volere

lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti

validi.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

2, inc. GIAR 378.2005.3).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad un

test lingua che lo ha riconosciuto con certezza come cittadino nigeriano e

successivamente ad una speciale delegazione nigeriana che non ha potuto

provvedere ad un suo riconoscimento come cittadino di quel Paese (doc. B e C

allegati all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) per l’evidente

mancanza di collaborazione dal momento che __________ si è rifiutato di parlare

e di rispondere alle domane dei commissari, così come da lui stesso dichiarato

in corso dell’audizione 2 febbraio 2006 davanti a questo giudice (inc. GIAR

378.2005

, doc. 6). Con lettera 16 dicembre 2005 la SPI ha comunicato

all’Ufficio federale della migrazione che lo straniero, sentito a verbale l’8 e

l’11 novembre 2005 continuava ad affermare di essere cittadino sudanese e con

lettera 17 gennaio 2006 ha sollecitato l’Ufficio federale della migrazione ad

interessarsi se fosse possibile organizzare un appuntamento con i

rappresentanti del Sudan nonché se fosse possibile sottoporre nuovamente lo

straniero ad una nuova delegazione nigeriana disposta ad intervistare le

persone che negano la loro origine nigeriana (doc. E allegato all’istanza di

proroga di carcerazione 26 gennaio 2006). L’ufficio, con lettera 25 gennaio

2006.

(doc F allegato all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) ha

risposto che avrebbe iscritto __________ alle audizioni previste in marzo 2006

da parte di una nuova delegazione nigeriana. Visto tutto quanto sopra si può

affermare che l’Autorità ha fatto quanto in suo potere per permettere

l'allontanamento di __________. Al contrario è manifesto come sia il

comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto

rientro: egli infatti, dopo essere stato sottoposto ad un test lingua che lo

riconosceva come cittadino nigeriano, si è rifiutato di proferire parola con la

speciale delegazione del governo nigeriano atta a riconoscere le persone

provenienti da quel paese al fine di concedere dei documenti di viaggio per

permetterne il rimpatrio; egli si professa cittadino del Sudan ma nulla ha

intrapreso sino ad oggi per contattare le Autorità di questo paese – avendo

anzi dichiarato alla Polizia di non volere prendere contatto con tali Autorità,

(cfr. doc. G allegato all’istanza di proroga della carcerazione, verbale di

Polizia 25 gennaio 2006) – benché avesse dichiarato a questo giudice, durante

la sua audizione dell’11 novembre 2005, di essere disposto a rivolgersi

all’ambasciata del Sudan per chiedere i propri documenti (inc. GIAR 378.2005.3,

doc. 2, p. 2), dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare

nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità

all’ottenimento dei documenti di viaggio, che gli verrebbero forniti unicamente

in caso di rientro al paese d’origine.

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati connessi con lo

spaccio di stupefacenti (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di

collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo

art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente

l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal

senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della

libertà), l’ulteriore protrazione di tre mesi è da considerare giustificata e

rispettosa del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 26 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere

il giorno 9 maggio 2006, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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