INC.2005.37904
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
25 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.37904
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13b LDDS
Incarto n.
INC.2005.37904
Lugano
25 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul sedente per statuire
sull'istanza/decisione del 17 gennaio 2006 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
visti gli inc. GIAR 379.2005.3/4
e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
28 ottobre 2005, a seguito di decisione 27 ottobre 2005 della SPI, intimata il
28 ottobre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire
l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). __________ è stato sentito lo
stesso giorno da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della
carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"
- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c LDDS
sono date, vista l'assenza di collaborazione e considerato che lo straniero non
ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli nel 2004 (cfr. UFR
25.03.04 e CRA 21.05.04), rimanendo in Svizzera ed interessando le autorità
penali anche per LStup (DA 3373/2005) con conseguente pericolo per l'ordine
pubblico (DTF 125 II 369).
Ricordato che eventuali assicurazioni di voler
lasciare spontaneamente la Svizzera non possono giustificare la scarcerazione
in assenza dei documenti di viaggio (DTF 2A.309/2004). Nel contempo l'autorità
preposta all'allontanamento é invitata ad attivarsi per quanto di sua
competenza".
(inc. GIAR 379.2005.3, doc. 2)
2.
Con decisione/istanza del 17
gennaio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 28 gennaio
2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
tre mesi (cioè sino al 28 aprile 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal
GIAR (doc. 1 inc. GIAR 379.2005.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Nel corso dell'udienza 24 gennaio
2006 l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità
per l'ottenimento dei documenti di legittimazione e di essere cittadino del
Sudan.
4.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125
Considerandi
II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano
senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o
dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS
la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o
se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile
per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va
inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la
modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio
2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è
ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni
delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può
giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il
regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de
droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
5.
I motivi che in data 28 ottobre
2005.
avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________
restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,
l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv.
5.
lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In
particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino del Sudan
(cfr. verb. GIAR 28.10.2005 e 24.01.2006, nonché verb. pol. 13.01.2006 e
7.09
), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 23
novembre 2005, da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza
nigeriana (cfr. fax 24.11.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di un
precedente test LINGUA. Ancora davanti a questo giudice, il 24 gennaio 2006, __________
ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione,
di essere cittadino del Sudan, Paese nel quale non ha alcuna intenzione di
rientrare in quanto là rischierebbe la vita, nonchè di volere lasciare la
Svizzera con mezzi propri.
Va infine ricordato che __________
ha interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup
(DA _________ del 9.09.2005), quindi per un reato tale da mettere in pericolo
la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo
il 2004, anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la
Svizzera (decisione UFR 25.03.2004 di non entrata nel merito sulla domanda
d'asilo; decisioni CRA 21.05.2004 che ha respinto la domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo e CRA 15.06.2004 che ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa).
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 28 ottobre 2005, dette autorità hanno
infatti organizzato l'audizione di __________ da parte della delegazione
nigeriana, audizione che ha avuto luogo il 23 novembre 2005 e nel corso della
quale l'interessato è stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. fax
27.10.2005
e 24.11.2005 della Divisione rimpatri e 28.10.2005 della SPI).
Successivamente la SPI, con
riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento
(seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione nigeriana del 23
novembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di
viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________ -, ha
sollecitato, sia per iscritto (15 dicembre 2005) che telefonicamente (29
dicembre 2005) l'UFM affinché comunicasse entro quanto tempo l'Ambasciata della
Nigeria avrebbe potuto rilasciare un documento di viaggio per __________ al
fine di poter organizzare il volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio
2006, ha informato la SPI di essere tuttora in attesa di ricevere dalle
autorità nigeriane la conferma definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che
ciò dovrebbe avvenire nel corso di febbraio o marzo 2006, precisando nel
contempo che dette autorità dalla citata conferma necessiteranno ancora di
almeno una settimana per l'allestimento del documento di viaggio.
Occorre inoltre tener conto del
fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato -
che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF
2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale
identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti
validi.
6.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione
dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,
l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di
viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso
(cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore
ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello
straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per
quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle
autorità nigeriane nel fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento
(comunque prevista per febbraio o marzo 2006), la protrazione è quindi
giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto
che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito,
impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque
tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso
sollecitando nuovamente le autorità nigeriane. Da ultimo giova ricordare che
l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la
Svizzera (cfr. verb. GIAR 24.01.2006) non può giustificare la sua scarcerazione
senza il necessario possesso di documenti di viaggio che ne consentano il
regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La decisione/istanza 17 gennaio 2006 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto ____________________, __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto ____________________, __________, è prorogata di tre (3) mesi e
verrà a scadere il giorno 28 aprile 2006, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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