INC.2005.37906
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
25 aprile 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.37906
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 cpv. b LDDS
art. 13 cpv. c LDDS
art. 13 cpv. f LDDS
Incarto n.
INC.2005.37906
Lugano
25 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul sedente per statuire
sull'istanza/decisione del 18 aprile 2006 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR
379.2005.3/4/6 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
28 ottobre 2005, a seguito di decisione 27 ottobre 2005 della SPI, intimata il
28 ottobre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire
l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). Egli era stato sentito lo stesso
giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed
adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"
- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c
LDDS sono date, vista l'assenza di collaborazione e considerato che lo
straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli nel 2004
(cfr. UFR 25.03.04 e CRA 21.05.04), rimanendo in Svizzera ed interessando le
autorità penali anche per LStup (__________) con conseguente pericolo per
l'ordine pubblico (DTF 125 II 369).
Ricordato che eventuali assicurazioni di voler
lasciare spontaneamente la Svizzera non possono giustificare la scarcerazione
in assenza dei documenti di viaggio (DTF 2A.309/2004). Nel contempo l'autorità
preposta all'allontanamento é invitata ad attivarsi per quanto di sua
competenza".
(inc.
GIAR 379.2005.3, doc. 2)
Con decisione 25 gennaio 2006,
considerato che i motivi che avevano giustificato la carcerazione erano ancora
dati come pure ancora rispettato era il principio di celerità, veniva concessa
una prima proroga di tre mesi della carcerazione ai fini di allontanamento a
cui è astretto __________ (inc. GIAR 379.2005.4, doc. 7).
2.
Con decisione/istanza del 18
aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 28 aprile
2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
due mesi (cioè sino al 28 giugno 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal
GIAR (doc. 1 inc. GIAR 379.2005.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Sentito a verbale il 24 aprile
2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché sia
stato riconosciuto tale da una speciale commissione __________) bensì __________
e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di
legittimazione come pure di non volere rientrare nel suo paese.
4.
Con osservazioni 23 aprile 2006
(Inc. GIAR 379.2005.6, doc. 5) la difesa chiede che l’istanza di proroga di
carcerazione del 18 aprile 2006 venga respinta ed in subordine che venga
accolta limitatamente al periodo di un mese. Osserva come la delegazione
nigeriana, dopo avere riconosciuto come cittadino __________, non abbia ancora
rilasciato i documenti di viaggio e di conseguenza si imporrebbero ulteriori
accertamenti sulla cittadinanza del summenzionato, in particolare davanti alle
Autorità consolari __________. La difesa solleva poi seri dubbi sul fatto che
le Autorità __________, dopo tre mesi di silenzio, siano realmente intenzionate
a fornire a __________ i necessari documenti di viaggio.
Il ritardo da parte delle
Autorità __________ nel fornire i documenti di viaggio violerebbe il principio
di celerità, di qui la richiesta in via subordinata, di concedere la proroga
soltanto per un mese. Il perdurare della carcerazione amministrativa in via
d’allontanamento, stante le assicurazioni di __________ di volere lasciare la
Svizzera autonomamente e considerati i suoi precedenti penali, per cui è stato
condannato soltanto con decreto d’accusa (il 9 settembre 2005 a 90 giorni di
detenzione), non appare inoltre rispettoso del principio di proporzionalità.
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125
Considerandi
II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità
intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della
carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o
effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va
inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la
modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio
2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è
ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni
delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può
giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il
regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de
droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
6.
I motivi che in data 28 ottobre
2005.
avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________,
ed in data 25 gennaio 2006 una proroga di tre mesi di tale carcerazione restano
tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, tale
protrazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione
dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a
LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________
ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR
28.10
, 24.01.2006 e 24.04.2006, nonché verb. pol. 13.01.2006, 7.09.2005 e
12.04
), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 23
novembre 2005, da parte della delegazione __________ ha indicato cittadinanza __________
(cfr. fax 24.11.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di un precedente
test LINGUA e del fatto che in occasione della sua audizione, avvenuta al
momento della presentazione della domanda d’asilo, egli non ha saputo
rispondere a nessuna domanda volta a verificare le sue conoscenze del __________
oltre a non essere in grado di parlare l’arabo bensì il classico __________
standard tipico della __________. Ancora davanti a questo giudice, il 24 aprile
2006, __________ ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti
di legittimazione, di essere cittadino del __________, Paese nel quale non ha
alcuna intenzione di rientrare in quanto là rischierebbe la vita, nonchè di
volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.
Va infine ricordato che egli ha
interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup (__________del
9.09
, con il quale è stato condannato a 90 giorni di detenzione oltre che
all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni), quindi per un
reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit.,
p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che
doveva lasciare immediatamente la Svizzera (decisione UFR 25.03.2004 di non
entrata nel merito sulla domanda d'asilo; decisioni CRA 21.05.2004 che ha
respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo e CRA 15.06.2004
che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa).
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 28 ottobre 2005 e che la prima proroga è
del 25 gennaio 2006, dette autorità hanno infatti organizzato l'audizione di __________
da parte della delegazione __________, audizione che ha avuto luogo il 23
novembre 2005 e nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto come
di origine nigeriana (cfr. fax 27.10.2005 e 24.11.2005 della Divisione rimpatri
e 28.10.2005 della SPI).
Successivamente la SPI, con
riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento
(seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione __________ del 23
novembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di
viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________ -, ha
sollecitato, sia per iscritto (15 dicembre 2005) che telefonicamente (29 dicembre
2005) l'UFM affinché comunicasse entro quanto tempo l'Ambasciata della __________
avrebbe potuto rilasciare un documento di viaggio per __________ al fine di
poter organizzare il volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio 2006, ha
informato la SPI di essere tuttora in attesa di ricevere dalle autorità __________
la conferma definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che ciò dovrebbe avvenire
nel corso di febbraio o marzo 2006.
Il 16 febbraio la SPI ha
nuovamente sollecitato l’UFM di organizzare il volo di rimpatrio per __________,
ribadendo energicamente tale sollecito il 4 aprile 2006 e il 18 aprile l’UFM ha
comunicato alla SPI (che aveva nuovamente sollecitato via posta elettronica
l’UFM il 13 aprile 2006) che le Autorità __________ in Svizzera hanno
assicurato di potere risolvere la vicenda (comunicando il risultato definitivo)
entro fine aprile o inizio maggio 2006.
Occorre inoltre tener conto del
fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato -
che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF
2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale
identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti
validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio, deve passare
dal governo di __________).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione
dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,
l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di
viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso
(cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un
certo ritardo da parte delle autorità __________ nel fornire indicazioni sulla
conferma del riconoscimento (comunque prevista per fine aprile/maggio 2006,
dopo di che si potrà organizzare il viaggio di rimpatrio), la protrazione è
quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche
conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito
impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è
comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del
caso sollecitando nuovamente le autorità __________. Da ultimo giova ancora una
volta ricordare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. GIAR 24.01.2006 e 24.04.2006) non può
giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di
viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La decisione/istanza 18 aprile 2006 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________, __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a
scadere il giorno 28 giugno 2006, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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