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Decisione

INC.2005.37906

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

25 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è stato incarcerato il

28 ottobre 2005, a seguito di decisione 27 ottobre 2005 della SPI, intimata il

28 ottobre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire

l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). Egli era stato sentito lo stesso

giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed

adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:

"

- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c

LDDS sono date, vista l'assenza di collaborazione e considerato che lo

straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli nel 2004

(cfr. UFR 25.03.04 e CRA 21.05.04), rimanendo in Svizzera ed interessando le

autorità penali anche per LStup (__________) con conseguente pericolo per

l'ordine pubblico (DTF 125 II 369).

Ricordato che eventuali assicurazioni di voler

lasciare spontaneamente la Svizzera non possono giustificare la scarcerazione

in assenza dei documenti di viaggio (DTF 2A.309/2004). Nel contempo l'autorità

preposta all'allontanamento é invitata ad attivarsi per quanto di sua

competenza".

(inc.

GIAR 379.2005.3, doc. 2)

Con decisione 25 gennaio 2006,

considerato che i motivi che avevano giustificato la carcerazione erano ancora

dati come pure ancora rispettato era il principio di celerità, veniva concessa

una prima proroga di tre mesi della carcerazione ai fini di allontanamento a

cui è astretto __________ (inc. GIAR 379.2005.4, doc. 7).

2.

Con decisione/istanza del 18

aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 28 aprile

2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di

due mesi (cioè sino al 28 giugno 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal

GIAR (doc. 1 inc. GIAR 379.2005.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge

cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,

rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in

atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Sentito a verbale il 24 aprile

2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché sia

stato riconosciuto tale da una speciale commissione __________) bensì __________

e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di

legittimazione come pure di non volere rientrare nel suo paese.

4.

Con osservazioni 23 aprile 2006

(Inc. GIAR 379.2005.6, doc. 5) la difesa chiede che l’istanza di proroga di

carcerazione del 18 aprile 2006 venga respinta ed in subordine che venga

accolta limitatamente al periodo di un mese. Osserva come la delegazione

nigeriana, dopo avere riconosciuto come cittadino __________, non abbia ancora

rilasciato i documenti di viaggio e di conseguenza si imporrebbero ulteriori

accertamenti sulla cittadinanza del summenzionato, in particolare davanti alle

Autorità consolari __________. La difesa solleva poi seri dubbi sul fatto che

le Autorità __________, dopo tre mesi di silenzio, siano realmente intenzionate

a fornire a __________ i necessari documenti di viaggio.

Il ritardo da parte delle

Autorità __________ nel fornire i documenti di viaggio violerebbe il principio

di celerità, di qui la richiesta in via subordinata, di concedere la proroga

soltanto per un mese. Il perdurare della carcerazione amministrativa in via

d’allontanamento, stante le assicurazioni di __________ di volere lasciare la

Svizzera autonomamente e considerati i suoi precedenti penali, per cui è stato

condannato soltanto con decreto d’accusa (il 9 settembre 2005 a 90 giorni di

detenzione), non appare inoltre rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se

è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o

espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire

l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,

in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli

indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125

Considerandi

II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:

tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al

massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità

intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della

carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o

effettivi.

Per la messa in detenzione (così

come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di

proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione

dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per

mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,

vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero

(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va

inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la

modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio

2004).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere

sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano

presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti

penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è

ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni

delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può

giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il

regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con

rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de

droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,

settembre 1997, n. 4).

6.

I motivi che in data 28 ottobre

2005.

avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________,

ed in data 25 gennaio 2006 una proroga di tre mesi di tale carcerazione restano

tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, tale

protrazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione

dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a

LDDS.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________

ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR

28.10

, 24.01.2006 e 24.04.2006, nonché verb. pol. 13.01.2006, 7.09.2005 e

12.04

), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 23

novembre 2005, da parte della delegazione __________ ha indicato cittadinanza __________

(cfr. fax 24.11.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di un precedente

test LINGUA e del fatto che in occasione della sua audizione, avvenuta al

momento della presentazione della domanda d’asilo, egli non ha saputo

rispondere a nessuna domanda volta a verificare le sue conoscenze del __________

oltre a non essere in grado di parlare l’arabo bensì il classico __________

standard tipico della __________. Ancora davanti a questo giudice, il 24 aprile

2006, __________ ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti

di legittimazione, di essere cittadino del __________, Paese nel quale non ha

alcuna intenzione di rientrare in quanto là rischierebbe la vita, nonchè di

volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.

Va infine ricordato che egli ha

interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup (__________del

9.09

, con il quale è stato condannato a 90 giorni di detenzione oltre che

all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni), quindi per un

reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit.,

p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che

doveva lasciare immediatamente la Svizzera (decisione UFR 25.03.2004 di non

entrata nel merito sulla domanda d'asilo; decisioni CRA 21.05.2004 che ha

respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo e CRA 15.06.2004

che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa).

In siffatte circostanze e alla

luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi

che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il

principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale

principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non

intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile

allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;

A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:

ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa

di allontanamento di __________ è del 28 ottobre 2005 e che la prima proroga è

del 25 gennaio 2006, dette autorità hanno infatti organizzato l'audizione di __________

da parte della delegazione __________, audizione che ha avuto luogo il 23

novembre 2005 e nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto come

di origine nigeriana (cfr. fax 27.10.2005 e 24.11.2005 della Divisione rimpatri

e 28.10.2005 della SPI).

Successivamente la SPI, con

riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento

(seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione __________ del 23

novembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di

viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________ -, ha

sollecitato, sia per iscritto (15 dicembre 2005) che telefonicamente (29 dicembre

2005) l'UFM affinché comunicasse entro quanto tempo l'Ambasciata della __________

avrebbe potuto rilasciare un documento di viaggio per __________ al fine di

poter organizzare il volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio 2006, ha

informato la SPI di essere tuttora in attesa di ricevere dalle autorità __________

la conferma definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che ciò dovrebbe avvenire

nel corso di febbraio o marzo 2006.

Il 16 febbraio la SPI ha

nuovamente sollecitato l’UFM di organizzare il volo di rimpatrio per __________,

ribadendo energicamente tale sollecito il 4 aprile 2006 e il 18 aprile l’UFM ha

comunicato alla SPI (che aveva nuovamente sollecitato via posta elettronica

l’UFM il 13 aprile 2006) che le Autorità __________ in Svizzera hanno

assicurato di potere risolvere la vicenda (comunicando il risultato definitivo)

entro fine aprile o inizio maggio 2006.

Occorre inoltre tener conto del

fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato -

che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF

2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale

identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti

validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio, deve passare

dal governo di __________).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione

dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,

l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di

viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso

(cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un

certo ritardo da parte delle autorità __________ nel fornire indicazioni sulla

conferma del riconoscimento (comunque prevista per fine aprile/maggio 2006,

dopo di che si potrà organizzare il viaggio di rimpatrio), la protrazione è

quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche

conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito

impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è

comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del

caso sollecitando nuovamente le autorità __________. Da ultimo giova ancora una

volta ricordare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. GIAR 24.01.2006 e 24.04.2006) non può

giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di

viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La decisione/istanza 18 aprile 2006 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________, è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________, __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a

scadere il giorno 28 giugno 2006, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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