INC.2005.38002
Istanza di dissequestro
20 novembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.38002
Data decisione, Autorità:
20.11.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
DECISIONE CHIUSURA ISTRUZIONE FORMALE ANNULATA
NULLITÀ DELL'ATTO DI ACCUSA
art. 196 CPP-TI
art. 197 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.38002
Lugano
3 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29/30
ottobre 2007 da
__________
nell’ambito dei procedimento sfociati nell’ACC __________;
preso atto delle osservazioni del
Procuratore pubblico (7 novembre 2007) e della PC __________ (12 novembre
2007);
visto l’inc. ACC __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
-
Nei confronti di __________ sono stati aperti vari procedimenti penali
per vari titoli di reato (inc. MP __________).
-
In data 12 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti
con scadenza al 1. ottobre 2007.
-
Entro tale termine l’accusato non ha formulato istanza di complementi
istruttori (cfr. lettera 26 settembre 2007), mentre __________, parte civile
nel procedimento di cui all’inc. MP __________, con scritto 1 ottobre 2007, per
il tramite del proprio legale, considerato che nel rapporto di polizia
giudiziaria si fa riferimento ad un rapporto della polizia scientifica
riguardante i vestiti della vittima ed alcune foto, documenti non rinvenuti
nell’incarto visionato, ne ha chiesto l’acquisizione agli atti, nonché ha
prodotto un ultimo certificato medico (datato 12 gennaio 2007) che la concerne,
di cui pure ha chiesto l’acquisizione agli atti.
-
Il 10 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato la chiusura
dell’istruzione formale.
-
Il 17 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha trasmesso al Tribunale
penale cantonale l’atto d’accusa con il quale ha deferito __________ dinanzi
alle __________ (ACC __________).
-
Con scritto di pari data il Procuratore pubblico ha comunicato alle
parti del procedimento di cui all’inc. MP __________, con riferimento alla
richiesta di complementi istruttori presentata dalla parte civile __________,
l’acquisizione agli atti della documentazione fotografica della __________ e
che “la stessa è visionabile presso lo scrivente magistrato”, informandole
nel contempo di aver provveduto “in data odierna” ad inoltrare l’atto
d’accusa al Tribunale penale cantonale.
-
Con lettera 24 ottobre 2007 il difensore di __________ ha chiesto al
Procuratore pubblico di indicargli che cosa era stato acquisito agli atti,
rispettivamente se ciò fosse avvenuto in evasione di una richiesta di
complemento della parte civile oppure d’ufficio, rilevato che l’istruzione era
già stata chiusa il 10 ottobre 2007.
-
Ha fatto seguito lo scritto 25 ottobre 2007 con il quale il Procuratore
pubblico, dopo aver innanzitutto espresso il proprio disappunto “per non
aver sentito più niente da lei malgrado la mia telefonata a seguito della
richiesta di rito abbreviato nella quale le consigliavo di prendere contatto
con l’avvocato di parte civile onde sondare preventivamente la sua
disponibilità ad una procedura abbreviata”, ha comunicato al difensore
dell’accusato che la documentazione fotografica era quella già menzionata nel
rapporto d’inchiesta 26 agosto 2005, per un disguido, non pervenuta
precedentemente, e che l’acquisizione di tale documentazione era stata
ricordata dalla patrocinatrice di parte civile nell’ambito di una richiesta di
complemento istruttorio, rilevando pure “veda lei se intende impugnare
questo atto, avuto riguardo della rilevanza dello stesso, ritenuto che il suo
assistito è reo confesso”.
-
Con reclamo 29 ottobre 2007 __________ chiede che la chiusura
dell’istruzione formale e ogni atto successivo all’acquisizione agli atti della
documentazione fotografica vengano annullati, che al Procuratore pubblico venga
fatto ordine di ri-depositare gli atti e che sia nel contempo accertata la
nullità dell’atto d’accusa. Il reclamante evidenzia che il Procuratore
pubblico, in violazione delle norme del CPP, ha acquisito prove dopo la
chiusura dell’istruzione: il magistrato avrebbe invece dovuto accogliere
formalmente il complemento istruttorio richiesto dalla parte civile, con
comunicazione alle parti, e successivamente procedere ad un nuovo deposito
degli atti ex art. 196 cpv. 4 CPP, del tutto irrilevante la circostanza che
l’accusato sia reo confesso.
-
In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, ribadito il proprio
stupore per l’atteggiamento del patrocinatore dell’accusato sulla questione del
rito abbreviato e dopo aver premesso che il gravame è sprovvisto di interesse
legittimo da parte dell’accusato ex art. 280 CPP, visto che l’esistenza delle
foto risultava già dal rapporto di polizia 26 agosto 2005, ma per un disguido
non erano state precedentemente acquisite agli atti, contesta che si possa
parlare di un vero e proprio complemento istruttorio, analogamente all’ultimo
certificato medico prodotto dalla parte civile. Pur ammettendo che “per
rigoroso rispetto della procedura” si sarebbe dovuto procedere ad un
deposito di tali atti istruttori, il Procuratore pubblico evidenzia che la non
rilevanza di tali atti per la posizione di __________, reo confesso, ha fatto
ritenere di procedere diversamente: in conclusione, pur ammettendo una
violazione formale della procedura, il Procuratore pubblico, rilevato il
formalismo eccessivo della difesa e precisato che in caso di annullamento
dell’atto di accusa, non potrebbe che ripresentarne uno identico, chiede la
reiezione del gravame, siccome sprovvisto di ogni interesse legittimo del
difensore del reclamante, interesse peraltro neppure sostanziato nel gravame,
accogliere il reclamo costituirebbe un mero esercizio formale a carattere defatigatorio.
-
__________, con osservazioni 12 novembre 2007, pur rilevando una
violazione da parte del Procuratore pubblico degli art. 196 e 197 del CPP, ha
precisato di aver rinunciato all’assunzione delle prove richieste con
complemento 1 ottobre 2007 e di aver chiesto al Tribunale penale cantonale, con
scritto di pari data, di assumere agli atti le fotografie e che, pertanto, la
chiusura dell’istruzione formale (e l’atto d’accusa) sarebbero validi: il
reclamo di __________ dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile o comunque
privo di oggetto.
-
In ordine giova rilevare quanto segue. Il reclamo, presentato da persona
legittimata - l’ accusato -, è tempestivo (avendo il reclamante avuto
conoscenza dell’omissione censurata a seguito dello scritto 17 ottobre 2007,
pervenutogli, al più presto, il giorno successivo). Considerato che __________
eccepisce sostanzialmente l’irregolarità della chiusura dell’istruzione formale
predibattimentale, di cui la nullità dell’atto d’accusa ne sarebbe soltanto
l’inevitabile conseguenza, è data la competenza di questo ufficio, in quanto di
fatto viene impugnata un’omissione realizzatasi in sede di istruttoria predibattimentale,
rilevato inoltre che la circostanza che le carenze della chiusura si
manifestino soltanto in uno stadio successivo è insito nella natura stessa
della decisione di chiusura, ultimo atto dell’istruttoria predibattimentale (cfr.
GIAR 1 marzo 2002, inc. 286.97.3). Il reclamo è quindi ricevibile in ordine.
-
Questo ufficio nella decisione 1 marzo 2002 (inc. GIAR 286.97.3) ha già
avuto modo di precisare che:
“a) La
decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad
impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di
completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar
300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già
decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).
b) D’altro
canto, rammentato come l'art. 196 cpv. 1 CPP consenta alle parti di formulare
istanza di complemento di inchiesta, è doveroso attirare l’attenzione sul fatto
che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a
giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta
corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP), e cioé “aver
esaurito l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza
delle parti (art. 196 CPP), con conseguente notifica della chiusura
dell’istruzione formale” (v. decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar
136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar
300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318). Se
la chiusura dell’istruzione formale non soddisfa questi canoni, può essere
eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dell’incarto al magistrato
inquirente affinché perfezioni la fase di assunzione delle prove.
c) La
decisione di rinvio a giudizio rispettivamente di abbandono del procedimento
penale, presa in assenza di decisione su richieste di complemento istruttorio o
emanata in assenza di completa evasione dei complementi richiesti ed ammessi (o
senza il nuovo deposito degli atti dopo nuova acquisizione di prove conseguente
ad accoglimento di una richiesta di complemento istruttorio), è formalmente
nulla (così la massima della citata decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., in Rep.
130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione Giar 19 dicembre 1996,.), ciò che
questo giudice si limita a constatare. Detto altrimenti, l’eventuale
accoglimento del reclamo comporta l’annullamento della decisione di chiusura dell’istruzione
formale, “con conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto d’accusa
nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura
dell’istruttoria” (decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., cit., consid.
5 in fine, p. 5)”.
-
In altre parole, nei suddetti casi, la decisione di chiusura formale
dell’istruttoria deve essere annullata, con la conseguenza che il successivo
atto d’accusa perde ogni e qualsiasi efficacia, in quanto viziato a monte da
un’omissione del Procuratore pubblico di rilevanza tale da esigere che quanto
ha fatto seguito venga considerato come inesistente.
-
Nel caso in esame il Procuratore pubblico, in accoglimento dell’istanza
di complementi istruttori formulata il 1 ottobre 2007 (quindi nel termine del
deposito degli atti) dalla parte civile __________ ha acquisito agli atti il
certificato medico annesso all’istanza (senza neppure comunicarlo alle altre
parti) e, dopo aver decretato la chiusura dell’istruttoria (10 ottobre 2007),
sempre in accoglimento dell’istanza 1 ottobre 2007, ha proceduto ad acquisire agli atti la documentazione fotografica allestita dalla polizia
scientifica, quindi nuove prove. Egli, conformemente a quanto previsto
dall’art. 196 cpv. 4 CPP, avrebbe dovuto procedere mediante nuovo deposito degli
atti limitatamente ai suddetti complementi istruttori concedendo alle parti un
termine per formulare eventuali richieste di complemento (salvo rinuncia), e
soltanto alla scadenza inutilizzata del termine e/o rinuncia, notificare la
chiusura dell’istruzione formale. Ciò non è avvenuto e l’omissione del
Procuratore pubblico va sanzionata con la presente decisione che trae seco la
nullità dell’ACC __________ emanato il 17 ottobre 2007 dal Procuratore
pubblico.
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Giova precisare che se effettivamente si fosse trattato unicamente della
semplice acquisizione agli atti di documentazione, che per un disguido non era
stata formalmente annessa all’incarto precedentemente, “è vero che la prassi
consente di procedere in altro modo, ma ciò può avvenire soltanto con l’accordo
delle parti: prescindere da questo significa concretamente violare il diritto
di essere sentito” (cfr. GIAR 8 agosto 2003, inc. 2002.39503, ad. 2, nonché
Rep. 1989 p. 256), e che in tale ipotesi l’esito del gravame avrebbe forse
potuto essere differente. Nel caso in esame emerge invece, da un lato, che
l’acquisizione delle fotografie e del certificato medico è avvenuta a seguito
dell’accoglimento del complemento istruttorio 1 ottobre 2007 della parte
civile, e, dall’altro, che l’istanza di complemento della parte civile
concerneva, non soltanto le fotografie, ma anche il certificato medico 12
gennaio 2007, documentazione pure acquisita all’incarto dal Procuratore
pubblico, senza comunicarlo alla difesa (negli scritti 17 e 25 ottobre 2007 il
magistrato ha infatti fatto riferimento unicamente alle foto, soltanto nelle
osservazioni al presente gravame ha precisato l’avvenuta acquisizione agli atti
anche del certificato medico 12 gennaio 2007).
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Così stando le cose, le censure sollevate dal reclamante appaiono
fondate (e la difesa non può essere rimproverata di “formalismo eccessivo”):
il reclamo va quindi accolto e la decisione di chiusura emanata nell’ambito del
procedimento penale a carico dell’accusato va annullata con conseguente
declaratoria di formale nullità dell’atto di accusa 17 ottobre 2007 (ACC __________).
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Constatata l’omissione procedurale (peraltro ammessa dal magistrato
d’accusa), del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione la
circostanza che il Procuratore pubblico nelle osservazioni abbia precisato che
in caso di annullamento/nullità dell’atto d’accusa 17 ottobre 2007 ne
ripresenterebbe uno identico, rispettivamente quanto sostenuto da __________ in
sede di osservazioni, rilevato inoltre che, per quanto riguarda il procedimento
abbreviato, spetta al Procuratore pubblico, qualora ritenga di dare seguito
all’istanza di procedura abbreviata formulata dall’accusato, informare le parti
civili e le eventuali parti lese, fissando un termine di 10 giorni per
presentare le loro domande di risarcimento, con l’avvertenza che in caso di
silenzio, verranno demandate al giudice civile (cfr. art. 316b CPP), non alla
difesa prendere contatto con le parti civili e/o lese.
-
Il reclamo deve quindi essere accolto, con la presente decisione
definitiva, tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi
motivi,
visti gli art.
196, 197 CPP e 280 ss. CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
decide
Il reclamo 29 ottobre 2007
presentato da __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr.
Fatti
600.-- e le spese di fr. 150.-- sono poste a carico dello Stato, che
rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
La presente decisione è
definitiva.
Intimazione (con copia di
tutte le osservazioni presentate dalle parti):
Considerandi
Comunicazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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