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Decisione

INC.2005.38403

Libertà provvisoria

22 dicembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato a __________

il 18 luglio 2005, nell'ambito dell'inchiesta __________, con contestuale

promozione dell'accusa per i reati di rapina, rapina aggravata e atti

preparatori punibili (alla rapina) "per avere, fra il 30 giugno 2003 e

l'8 settembre 2003, in almeno tre occasioni, e inoltre il 22 ottobre 2004 in

correità, sub. intenzionalmente aiutato, __________ a commettere rapine ai

danni della __________ di __________ (30 giugno 2003), della stazione di

servizio __________ di __________ (31 luglio 2003), della Banca Raiffeisen di __________

(8 settembre 2003), dello Snack Bar __________ di __________ (22 ottobre 2004),

e inoltre, per avere, a __________, __________, __________ e altre località,

nel periodo maggio e inizio luglio 2005, conformemente ad un piano

prestabilito, preso concrete disposizioni tecniche e organizzative per attuare,

in correità con __________ (detto __________), __________, __________ e __________

e altri non ancora identificati, una rapina ai danni della gioielleria __________

di __________ " (cfr. doc. 1 inc. GIAR 2005.38401).

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo, per necessità istruttorie, pericolo di

collusione e pericolo di fuga (cfr. doc. 6, inc. GIAR citato sopra).

Giova precisare che l'inchiesta __________

era stata aperta nel giugno 2005, quando la Squadra mobile di __________ aveva

segnalato alla Polizia cantonale che una banda composta da cittadini albanesi -

__________ e __________ - già sospettati di essere gli autori di rapine nel __________,

era intenzionata a commettere una rapina in Ticino, a __________. Le verifiche

ed i controlli messi in atto a seguito della segnalazione hanno permesso di

accertare che __________ era in contatto con __________, il quale lo aveva

accompagnato con la sua autovettura da __________ a __________ per effettuare

un primo sopralluogo e nei giorni successivi aveva mantenuto contatti regolari,

incontrandolo poi il 23 giugno u.s. a __________ per la consegna di una pistola

__________, verosimilmente da utilizzarsi per commettere la progettata rapina.

Le informazioni pervenute dall'Italia hanno inoltre permesso di identificare __________

(arrestato a __________ con la sua banda il 9 luglio 2005) e stabilire che

quest'ultimo era verosimilmente l'autore delle rapine ai danni della __________,

della stazione di servizio __________ di __________, della Banca __________ di __________

e dello Snack Bar __________ di __________.

B.

Il 19 dicembre 2005, __________

ha presentato istanza di libertà provvisoria. In via principale chiede di

essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver

rilevato l'assenza di necessità istruttorie, pericolo di

collusione/inquinamento delle prove e di recidiva, evidenzia l'ampia

collaborazione fornita da __________ sin dall'inizio dell'inchiesta, precisa

che il suo ruolo nei fatti incriminati sarebbe stato unicamente quello di

complice e non di correo e che, comunque, la sua partecipazione "potrebbe

entrare in considerazione tutt'al più" per le rapine ai danni della __________

e dello Snack bar __________ e per gli atti preparatori a quella progettata ai

danni della __________. In siffatte circostanze sarebbe lecito ritenere che

l'accusato possa beneficiare di una pena sospesa condizionalmente e che, vista

la collaborazione fornita e la volontà di espiare per quanto ha commesso, egli

non sceglierebbe la fuga quale male minore rispetto al processo penale:

sarebbero quindi dati i presupposti per una sua messa in libertà provvisoria

senza condizioni.

In via subordinata, la difesa

chiede che __________ venga messo in libertà provvisoria dietro versamento di

una cauzione "possibilmente non superiore a fr. 5'000.--", che

verrebbe versata dalla fidanzata, e/o previo deposito dei documenti e obbligo

di non varcare il confine, ritenuto che in attesa del pubblico dibattimento

egli potrebbe risiedere presso la sorella della fidanzata a __________.

C.

Con il preavviso negativo (21

dicembre 2005) il Procuratore pubblico, riassunti i seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ ed evidenziato che l'inchiesta è ormai

conclusa (deposito atti il 16 dicembre u.s.), precisa che il carcere preventivo

si rende necessario per l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, vista la

prevedibile sanzione penale; irrilevanti a tale proposito la residenza

dell'istante nella fascia di confine, così come le semplici dichiarazioni di

intenti di voler dar seguito alle citazioni e di voler restare in Ticino presso

la sorella della fidanzata in attesa del pubblico dibattimento. L'importo di

fr. 5'000.-- proposto quale cauzione sarebbe insufficiente e del tutto

irrisorio. Da ultimo, tenuto conto della prevedibile pena, il carcere

preventivo sarebbe ancora proporzionale.

D.

Con osservazioni 22 dicembre

2005, la difesa, si riconferma integralmente nell'istanza 19 dicembre 2005.

Delle ulteriori argomentazioni si

dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

E ritenuto

Considerandi

1.

L'istanza presentata da __________,

accusato e detenuto, è ricevibile in ordine.

Pure ricevibile e tempestivo il

preavviso del magistrato inquirente consegnato a questo ufficio il 21 dicembre

2005, secondo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza, contestualmente

all'incarto MP __________.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad

esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001

)

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l'esistenza di un reato - e, dall'altro, - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene a dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

I gravi e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ sono dati.

Dagli atti, come peraltro ammesso

dalla difesa, emerge il coinvolgimento di __________ (perlomeno) nelle rapine

ai danni della __________ di __________ e dello Snack Bar __________ di __________,

come pure nella preparazione di quella progettata ai danni della __________ di __________.

In particolare, per quanto

riguarda la rapina alla __________ dell’8 settembre 2003 presso il __________

di __________ risulta che __________ ha spiegato a __________, pur sapendo che

quest'ultimo aveva già commesso rapine in Svizzera, il funzionamento della

cassa continua e le modalità di deposito dell'incasso dei vari negozi,

fornendogli pure indicazioni sull'apertura/chiusura delle porte del centro

commerciale e sul luogo (presso il piazzale della dogana di __________) dove

transitare per riparare più velocemente in Italia. Inoltre, il giorno della

rapina il qui istante ha aspettato __________ al valico di __________ e lo ha

accompagnato nei pressi dello stadio di __________, dove sapeva quest'ultimo

avrebbe rubato un'autovettura per commettere la rapina, appostandosi poi nei

pressi della stazione FFS di __________ per attenderlo ed assisterlo qualora

fossero insorte delle difficoltà e, dopo averlo visto transitare e aver

ricevuto il segnale che tutto era andato come pianificato, lo ha raggiunto a

Ponte Chiasso e con la sua auto lo ha riaccompagnato al suo domicilio di __________,

dove hanno spartito la refurtiva (verb. PP 18.7.2005 p. 2 e 11.8.2005 p. 4;

verb. Pol. 18.7.2005, 25.7.2005 e 21.9.2005).

Relativamente alla rapina dl 22

ottobre 2004 ai danni dello Snack Bar __________ a __________ emerge invece che

__________ ha preso informazioni sull'esistenza di contanti presso il locale,

sull'ubicazione della cassaforte, le abitudini del gerente, i sistemi di

sorveglianza ecc. da __________, che lavorava nel locale quale cameriere, ha

organizzato un incontro fra __________ e __________; qualche settimana prima

della rapina ha accompagnato __________ a __________ per sottrarre

un'autovettura che sarebbe poi servita per commettere la rapina; il giorno

della rapina è stato informato dallo stesso __________ che la stessa era

avvenuta e successivamente lo ha accompagnato a __________ per vendere un

orologio provento della rapina, ricevendo per sé un compenso di almeno 1'000.--

Euro e facendo in modo che anche __________ venisse ricompensato con 800.--

Euro (cfr. verb. PP 18.7.2005 p. 3, 11.8.2005 p. 5 e 6 e 25.8.2005; verb. Pol.

18.7

, 23.7.2005 e 10.8.2005).

Da ultimo, per quanto concerne

gli atti preparatori alla rapina ai danni della __________ di __________, dagli

atti risulta che __________, non soltanto si è messo a disposizione per

effettuare un sopralluogo, ma ha pure fatto in modo di procurare a __________

una base sicura dove nascondersi dopo la rapina (disegnandogli pure una mappa

per raggiungerla); inoltre, dalle conversazioni telefoniche intercettate è

risultato che, l'accusato oltre a fornire ulteriori informazioni, si è detto

disposto ad un ulteriore sopralluogo, nonché a mettere a disposizione di __________

e correi un ulteriore ufficio (a Chiasso) dove rifugiarsi dopo la rapina (cfr.

verb. PP 18.7.2005 p. 3 e 15.12.2005; verb. Pol. 18.7.2005, 31.8.2005,

29.9.2005

e 4.11.2005).

Quelli sopra indicati

costituiscono certamente gravi indizi della partecipazione di __________ ai

fatti addebitatigli ed indicano che egli ha attivamente e fattivamente

collaborato con __________ e a __________ per la preparazione e per "il

buon esito" delle rapine: spetterà poi alla Corte del merito

pronunciarsi sulla corretta qualificazione giuridica dell'agire dell'istante

(correità-complicità), così come valutare la collaborazione da lui fornita agli

inquirenti.

4.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

In capo a __________ è senz'altro

dato concreto pericolo di fuga.

__________ è cittadino __________

e risiede a __________ con la fidanzata; non ha particolari legami (personali e

lavorativi) con la Svizzera. Se è vero che ha lavorato in Svizzera sino al

2002/2003, per sua stessa ammissione, successivamente, egli non ha più svolto

alcuna attività lavorativa in Svizzera - tale non può essere quella svolta

presso gli uffici della società __________ a __________, peraltro senza alcun

permesso -. La sua situazione economica è "disastrata", l'accusato

stesso si dichiara "indigente" (cfr. anche verb. PP 11.8.2005)

- e senza alcuna concreta prospettiva lavorativa per il futuro.

Non va poi trascurato che la pena

prevista per il reato principale, rapina, va da un minimo di 6 mesi di

detenzione ad un massimo di 2 anni di reclusione e che le imputazioni in gioco,

se confermate in sede di giudizio, potrebbero avere quale conseguenza una pena

detentiva non di lieve entità e non necessariamente al beneficio della

sospensione condizionale. In queste circostanze, l'istante non ha evidentemente

alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità nella prospettiva - in

caso di condanna - di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli

addebiti mossigli ed appare quindi piuttosto verosimile che possa decidere di

darsi alla latitanza all'estero. In altre parole, la tentazione di rendersi

irreperibile per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza

appare sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non

esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto -

e non può essere evitato con misure meno incisive come quelle da lui proposte.

Ricordato che l'importo cauzionale deve essere adeguato all'effettivo pericolo

di fuga ed alla gravità del reato e non al limite teorico delle possibilità

dell'accusato (CRP 17.11.2005, 60.2005.357, consid. 12), in concreto, una

cauzione di soli fr. 5'000.--, che peraltro verrebbe versata dalla fidanzata di

__________, appare importo manifestamente insufficiente a garantire la presenza

dell'accusato al pubblico dibattimento e quindi a scongiurare il pericolo di

fuga, ciò, si ribadisce, in considerazione della gravità dei reati

addebitatigli e del conseguente rischio di pena. Questo giudice non ritiene di

entrare nel merito di una valutazione di una cauzione superiore a quella

proposta, ritenuto che dagli atti emerge l'assenza di qualsivoglia

disponibilità finanziaria da parte di __________, che, come detto, si trova in

una situazione di indigenza, e che la fidanzata potrebbe versare una cauzione

contenuta nell'importo massimo fr. 5'000.--. Per quanto riguarda invece

l'asserita disponibilità a depositare i documenti di legittimazione e a

rimanere in Ticino presso la sorella della fidanzata, basti rilevare, da un

lato, che, trattandosi di cittadino straniero senza particolari legami con la

Svizzera, il deposito dei documenti appare misura di dubbia utilità ed

efficacia "preventiva" e comunque causa di inevitabili disagi, tanto

più che l'accusato ha il fulcro dei propri interessi in Italia e che in

Svizzera non ha alcuna concreta prospettiva lavorativa (Rep. 1989 p. 293) e,

dall'altro, che la mera e generica dichiarazione d'intenti di rimanere in

Svizzera, non permette in quanto tale di ovviare al pericolo di fuga.

5.

L'opposizione del Procuratore

pubblico alla messa in libertà provvisoria di __________ è fondata, oltre che

sull'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, su quella di un

concreto pericolo di fuga. Per quanto concerne gli altri presupposti per il

mantenimento della carcerazione preventiva - considerato che nel preavviso il

magistrato inquirente evidenzia che allo stadio attuale dell'inchiesta - atti

depositati il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006 - non sussistono

più bisogni istruttori, eccezion fatta per eventuali richieste di complementi

istruttori che le parti potrebbero richiedere entro il 3 gennaio 2006, né

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e neppure accenna

all'esistenza di un pericolo di recidiva - appare superflua una loro analisi in

questa sede.

6.

In conclusione, in capo a __________

sono presenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga (in sè non

limitabile con la misure sostitutive proposte).

Il perdurare del carcere

preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità, sia per

rapporto al rischio di pena presumibile per reati di sicura gravità (non

necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), sia con

riferimento al rispetto del principio di celerità, essendo il procedimento, che

peraltro risulta essere stato condotto con sollecitudine, alla fase conclusiva

(deposito atti ordinato il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006).

Visto quanto precede l’istanza

presentata da __________ deve essere respinta con la presente decisione, esente

da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile

entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art.

284.

cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140 cifra

1.

e 3, 260 bis cpv. 1 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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