INC.2005.38403
Libertà provvisoria
22 dicembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.38403
Data decisione, Autorità:
22.12.2005, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.38403
Lugano
22 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 19 dicembre 2005 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 21 dicembre 2005 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano
preso atto delle osservazioni
della difesa (22 dicembre 2005) che conferma contenuti e conclusioni
dell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
considerato
Fatti
A.
__________ è stato arrestato a __________
il 18 luglio 2005, nell'ambito dell'inchiesta __________, con contestuale
promozione dell'accusa per i reati di rapina, rapina aggravata e atti
preparatori punibili (alla rapina) "per avere, fra il 30 giugno 2003 e
l'8 settembre 2003, in almeno tre occasioni, e inoltre il 22 ottobre 2004 in
correità, sub. intenzionalmente aiutato, __________ a commettere rapine ai
danni della __________ di __________ (30 giugno 2003), della stazione di
servizio __________ di __________ (31 luglio 2003), della Banca Raiffeisen di __________
(8 settembre 2003), dello Snack Bar __________ di __________ (22 ottobre 2004),
e inoltre, per avere, a __________, __________, __________ e altre località,
nel periodo maggio e inizio luglio 2005, conformemente ad un piano
prestabilito, preso concrete disposizioni tecniche e organizzative per attuare,
in correità con __________ (detto __________), __________, __________ e __________
e altri non ancora identificati, una rapina ai danni della gioielleria __________
di __________ " (cfr. doc. 1 inc. GIAR 2005.38401).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, per necessità istruttorie, pericolo di
collusione e pericolo di fuga (cfr. doc. 6, inc. GIAR citato sopra).
Giova precisare che l'inchiesta __________
era stata aperta nel giugno 2005, quando la Squadra mobile di __________ aveva
segnalato alla Polizia cantonale che una banda composta da cittadini albanesi -
__________ e __________ - già sospettati di essere gli autori di rapine nel __________,
era intenzionata a commettere una rapina in Ticino, a __________. Le verifiche
ed i controlli messi in atto a seguito della segnalazione hanno permesso di
accertare che __________ era in contatto con __________, il quale lo aveva
accompagnato con la sua autovettura da __________ a __________ per effettuare
un primo sopralluogo e nei giorni successivi aveva mantenuto contatti regolari,
incontrandolo poi il 23 giugno u.s. a __________ per la consegna di una pistola
__________, verosimilmente da utilizzarsi per commettere la progettata rapina.
Le informazioni pervenute dall'Italia hanno inoltre permesso di identificare __________
(arrestato a __________ con la sua banda il 9 luglio 2005) e stabilire che
quest'ultimo era verosimilmente l'autore delle rapine ai danni della __________,
della stazione di servizio __________ di __________, della Banca __________ di __________
e dello Snack Bar __________ di __________.
B.
Il 19 dicembre 2005, __________
ha presentato istanza di libertà provvisoria. In via principale chiede di
essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver
rilevato l'assenza di necessità istruttorie, pericolo di
collusione/inquinamento delle prove e di recidiva, evidenzia l'ampia
collaborazione fornita da __________ sin dall'inizio dell'inchiesta, precisa
che il suo ruolo nei fatti incriminati sarebbe stato unicamente quello di
complice e non di correo e che, comunque, la sua partecipazione "potrebbe
entrare in considerazione tutt'al più" per le rapine ai danni della __________
e dello Snack bar __________ e per gli atti preparatori a quella progettata ai
danni della __________. In siffatte circostanze sarebbe lecito ritenere che
l'accusato possa beneficiare di una pena sospesa condizionalmente e che, vista
la collaborazione fornita e la volontà di espiare per quanto ha commesso, egli
non sceglierebbe la fuga quale male minore rispetto al processo penale:
sarebbero quindi dati i presupposti per una sua messa in libertà provvisoria
senza condizioni.
In via subordinata, la difesa
chiede che __________ venga messo in libertà provvisoria dietro versamento di
una cauzione "possibilmente non superiore a fr. 5'000.--", che
verrebbe versata dalla fidanzata, e/o previo deposito dei documenti e obbligo
di non varcare il confine, ritenuto che in attesa del pubblico dibattimento
egli potrebbe risiedere presso la sorella della fidanzata a __________.
C.
Con il preavviso negativo (21
dicembre 2005) il Procuratore pubblico, riassunti i seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ ed evidenziato che l'inchiesta è ormai
conclusa (deposito atti il 16 dicembre u.s.), precisa che il carcere preventivo
si rende necessario per l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, vista la
prevedibile sanzione penale; irrilevanti a tale proposito la residenza
dell'istante nella fascia di confine, così come le semplici dichiarazioni di
intenti di voler dar seguito alle citazioni e di voler restare in Ticino presso
la sorella della fidanzata in attesa del pubblico dibattimento. L'importo di
fr. 5'000.-- proposto quale cauzione sarebbe insufficiente e del tutto
irrisorio. Da ultimo, tenuto conto della prevedibile pena, il carcere
preventivo sarebbe ancora proporzionale.
D.
Con osservazioni 22 dicembre
2005, la difesa, si riconferma integralmente nell'istanza 19 dicembre 2005.
Delle ulteriori argomentazioni si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
E ritenuto
Considerandi
1.
L'istanza presentata da __________,
accusato e detenuto, è ricevibile in ordine.
Pure ricevibile e tempestivo il
preavviso del magistrato inquirente consegnato a questo ufficio il 21 dicembre
2005, secondo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza, contestualmente
all'incarto MP __________.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001
)
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l'esistenza di un reato - e, dall'altro, - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene a dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
I gravi e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ sono dati.
Dagli atti, come peraltro ammesso
dalla difesa, emerge il coinvolgimento di __________ (perlomeno) nelle rapine
ai danni della __________ di __________ e dello Snack Bar __________ di __________,
come pure nella preparazione di quella progettata ai danni della __________ di __________.
In particolare, per quanto
riguarda la rapina alla __________ dell’8 settembre 2003 presso il __________
di __________ risulta che __________ ha spiegato a __________, pur sapendo che
quest'ultimo aveva già commesso rapine in Svizzera, il funzionamento della
cassa continua e le modalità di deposito dell'incasso dei vari negozi,
fornendogli pure indicazioni sull'apertura/chiusura delle porte del centro
commerciale e sul luogo (presso il piazzale della dogana di __________) dove
transitare per riparare più velocemente in Italia. Inoltre, il giorno della
rapina il qui istante ha aspettato __________ al valico di __________ e lo ha
accompagnato nei pressi dello stadio di __________, dove sapeva quest'ultimo
avrebbe rubato un'autovettura per commettere la rapina, appostandosi poi nei
pressi della stazione FFS di __________ per attenderlo ed assisterlo qualora
fossero insorte delle difficoltà e, dopo averlo visto transitare e aver
ricevuto il segnale che tutto era andato come pianificato, lo ha raggiunto a
Ponte Chiasso e con la sua auto lo ha riaccompagnato al suo domicilio di __________,
dove hanno spartito la refurtiva (verb. PP 18.7.2005 p. 2 e 11.8.2005 p. 4;
verb. Pol. 18.7.2005, 25.7.2005 e 21.9.2005).
Relativamente alla rapina dl 22
ottobre 2004 ai danni dello Snack Bar __________ a __________ emerge invece che
__________ ha preso informazioni sull'esistenza di contanti presso il locale,
sull'ubicazione della cassaforte, le abitudini del gerente, i sistemi di
sorveglianza ecc. da __________, che lavorava nel locale quale cameriere, ha
organizzato un incontro fra __________ e __________; qualche settimana prima
della rapina ha accompagnato __________ a __________ per sottrarre
un'autovettura che sarebbe poi servita per commettere la rapina; il giorno
della rapina è stato informato dallo stesso __________ che la stessa era
avvenuta e successivamente lo ha accompagnato a __________ per vendere un
orologio provento della rapina, ricevendo per sé un compenso di almeno 1'000.--
Euro e facendo in modo che anche __________ venisse ricompensato con 800.--
Euro (cfr. verb. PP 18.7.2005 p. 3, 11.8.2005 p. 5 e 6 e 25.8.2005; verb. Pol.
18.7
, 23.7.2005 e 10.8.2005).
Da ultimo, per quanto concerne
gli atti preparatori alla rapina ai danni della __________ di __________, dagli
atti risulta che __________, non soltanto si è messo a disposizione per
effettuare un sopralluogo, ma ha pure fatto in modo di procurare a __________
una base sicura dove nascondersi dopo la rapina (disegnandogli pure una mappa
per raggiungerla); inoltre, dalle conversazioni telefoniche intercettate è
risultato che, l'accusato oltre a fornire ulteriori informazioni, si è detto
disposto ad un ulteriore sopralluogo, nonché a mettere a disposizione di __________
e correi un ulteriore ufficio (a Chiasso) dove rifugiarsi dopo la rapina (cfr.
verb. PP 18.7.2005 p. 3 e 15.12.2005; verb. Pol. 18.7.2005, 31.8.2005,
29.9.2005
e 4.11.2005).
Quelli sopra indicati
costituiscono certamente gravi indizi della partecipazione di __________ ai
fatti addebitatigli ed indicano che egli ha attivamente e fattivamente
collaborato con __________ e a __________ per la preparazione e per "il
buon esito" delle rapine: spetterà poi alla Corte del merito
pronunciarsi sulla corretta qualificazione giuridica dell'agire dell'istante
(correità-complicità), così come valutare la collaborazione da lui fornita agli
inquirenti.
4.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).
In capo a __________ è senz'altro
dato concreto pericolo di fuga.
__________ è cittadino __________
e risiede a __________ con la fidanzata; non ha particolari legami (personali e
lavorativi) con la Svizzera. Se è vero che ha lavorato in Svizzera sino al
2002/2003, per sua stessa ammissione, successivamente, egli non ha più svolto
alcuna attività lavorativa in Svizzera - tale non può essere quella svolta
presso gli uffici della società __________ a __________, peraltro senza alcun
permesso -. La sua situazione economica è "disastrata", l'accusato
stesso si dichiara "indigente" (cfr. anche verb. PP 11.8.2005)
- e senza alcuna concreta prospettiva lavorativa per il futuro.
Non va poi trascurato che la pena
prevista per il reato principale, rapina, va da un minimo di 6 mesi di
detenzione ad un massimo di 2 anni di reclusione e che le imputazioni in gioco,
se confermate in sede di giudizio, potrebbero avere quale conseguenza una pena
detentiva non di lieve entità e non necessariamente al beneficio della
sospensione condizionale. In queste circostanze, l'istante non ha evidentemente
alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità nella prospettiva - in
caso di condanna - di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli
addebiti mossigli ed appare quindi piuttosto verosimile che possa decidere di
darsi alla latitanza all'estero. In altre parole, la tentazione di rendersi
irreperibile per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza
appare sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non
esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto -
e non può essere evitato con misure meno incisive come quelle da lui proposte.
Ricordato che l'importo cauzionale deve essere adeguato all'effettivo pericolo
di fuga ed alla gravità del reato e non al limite teorico delle possibilità
dell'accusato (CRP 17.11.2005, 60.2005.357, consid. 12), in concreto, una
cauzione di soli fr. 5'000.--, che peraltro verrebbe versata dalla fidanzata di
__________, appare importo manifestamente insufficiente a garantire la presenza
dell'accusato al pubblico dibattimento e quindi a scongiurare il pericolo di
fuga, ciò, si ribadisce, in considerazione della gravità dei reati
addebitatigli e del conseguente rischio di pena. Questo giudice non ritiene di
entrare nel merito di una valutazione di una cauzione superiore a quella
proposta, ritenuto che dagli atti emerge l'assenza di qualsivoglia
disponibilità finanziaria da parte di __________, che, come detto, si trova in
una situazione di indigenza, e che la fidanzata potrebbe versare una cauzione
contenuta nell'importo massimo fr. 5'000.--. Per quanto riguarda invece
l'asserita disponibilità a depositare i documenti di legittimazione e a
rimanere in Ticino presso la sorella della fidanzata, basti rilevare, da un
lato, che, trattandosi di cittadino straniero senza particolari legami con la
Svizzera, il deposito dei documenti appare misura di dubbia utilità ed
efficacia "preventiva" e comunque causa di inevitabili disagi, tanto
più che l'accusato ha il fulcro dei propri interessi in Italia e che in
Svizzera non ha alcuna concreta prospettiva lavorativa (Rep. 1989 p. 293) e,
dall'altro, che la mera e generica dichiarazione d'intenti di rimanere in
Svizzera, non permette in quanto tale di ovviare al pericolo di fuga.
5.
L'opposizione del Procuratore
pubblico alla messa in libertà provvisoria di __________ è fondata, oltre che
sull'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, su quella di un
concreto pericolo di fuga. Per quanto concerne gli altri presupposti per il
mantenimento della carcerazione preventiva - considerato che nel preavviso il
magistrato inquirente evidenzia che allo stadio attuale dell'inchiesta - atti
depositati il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006 - non sussistono
più bisogni istruttori, eccezion fatta per eventuali richieste di complementi
istruttori che le parti potrebbero richiedere entro il 3 gennaio 2006, né
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e neppure accenna
all'esistenza di un pericolo di recidiva - appare superflua una loro analisi in
questa sede.
6.
In conclusione, in capo a __________
sono presenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga (in sè non
limitabile con la misure sostitutive proposte).
Il perdurare del carcere
preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità, sia per
rapporto al rischio di pena presumibile per reati di sicura gravità (non
necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), sia con
riferimento al rispetto del principio di celerità, essendo il procedimento, che
peraltro risulta essere stato condotto con sollecitudine, alla fase conclusiva
(deposito atti ordinato il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006).
Visto quanto precede l’istanza
presentata da __________ deve essere respinta con la presente decisione, esente
da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile
entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art.
284.
cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140 cifra
1.
e 3, 260 bis cpv. 1 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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