INC.2005.39804
Proroga del carcere preventivo
12 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2005.39804
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.39804
Lugano
12 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sulla richiesta di proroga del
carcere preventivo presentata il 29 dicembre 2005 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________
viste le osservazioni della
difesa (7 gennaio 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato 24
luglio 2005 con l'accusa di avere intenzionalmente ucciso lo stesso giorno a __________
la moglie __________. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso
l'accusa per titolo di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale (doc.
1 e 2, inc. GIAR 398.2005.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo stante l'esistenza, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione
(doc. 3 inc. GIAR cit.).
Inizialmente __________ ha
ammesso di aver colpito la moglie con un martello. Dapprima ha sostenuto di
aver agito per legittima difesa in quanto la moglie lo avrebbe aggredito con un
coltello da cucina, provocandogli pure delle ferite al costato ed alla gamba
sinistra, successivamente ha poi confessato di averla aggredita con il
coltello, cogliendola di sorpresa (verb. PP 24.7.2005, 9.8.2005, 16.8.2005 e 31.8.2005).
B.
Con la presente istanza il
Procuratore pubblico chiede che la carcerazione cui è astretto __________ venga
prorogata di 4 mesi. Il magistrato inquirente, dopo aver evidenziato i gravi
indizi di reato (confessione), elenca i motivi che ancora ostano alla chiusura
dell'istruzione formale (consegna della perizia psichiatrica e relativa
eventuale delucidazione, consegna della perizia tecnica e sua eventuale
delucidazione, contestazione dei referti peritali all'accusato, consegna di
rapporti di polizia giudiziaria e di polizia e scientifica, completazione del
rapporto di inchiesta sulla fuga di __________ a Zurigo nell'aprile 2005, audizione
di testimoni, deposito degli atti) e sostiene l'esistenza di un concreto
pericolo di fuga. Inoltre, il magistrato inquirente rileva che "l'assenza
della perizia psichiatrica non permette di concludere per l'assenza di un
pericolo di recidiva, anche se ciò sembra alquanto verosimile" e che
non vi alcun pericolo di collusione "eccetto eventualmente per i testi __________
e __________ (per i quali comunque non vi è indizio concreto". Da
ultimo il Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità
e celerità nella conduzione dell'inchiesta.
C.
Con osservazioni 7 gennaio 2006
la difesa non si oppone alla concessione della proroga, ritenendola corretta e
commisurata alle esigenze istruttorie.
D.
In data 3 gennaio 2006 è
pervenuta al Ministero pubblico la perizia psichiatrica 22 dicembre 2005
allestita dal Dott. __________.
e considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata prima del
termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (24
gennaio 2006, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto
di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza a carico
dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche
in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente
decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è
giudice del merito) basta far riferimento alle ripetute ammissioni
dell'accusato (cfr. verb. Pol. 24.07.2005; GIAR 25.07.2005; PP 24.7.2005,
9.8
, 16.8.2005 e 31.8.2005.) in uno con i riscontri oggettivi (cfr.
rapporto d'arresto 25.7. 2005, esito esame autoptico 12.9.2005), per confermare
l'esistenza, in capo a __________, di gravi indizi in relazione ai reati
ascritti.
4.
Come riconosciuto dalla difesa
l'inchiesta è ancora in corso e determinate prove devono ancora essere
effettuate e/o completate.
5.
Per giustificare il protrarsi
della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,
se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al
perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). __________ è
cittadino ______ senza una vera dimora, senza lavoro e senza alcun legame con
la Svizzera (e neppure con altri Paesi europei). Tenuto conto della gravità dei
fatti addebitatigli e della prevedibile pena (il perito ha escluso che
l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità) sussiste il rischio
concreto che in tale prospettiva __________ cerchi di rientrare nel proprio
Paese d'origine dove risiede la sua famiglia, o comunque si renda irreperibile,
potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale
male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore
carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292).
6.
Giova rilevare che nel referto
peritale 22 dicembre 2005/3 gennaio 2006, il dott. __________ ha ritenuto che
al momento dei fatti né la capacità di valutazione né quella di
conseguentemente agire di __________ fossero scemate, non ha ritenuto opportuna
l'adozione di misure secondo gli art. 42 e 43 cfr. 1 cpv. 1 CP, rispettivamente
necessario, in caso di sospensione condizionale della pena, imporre ad __________
controlli medici ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CP, mentre sul quesito "3.
Mette il periziando gravemente in pericolo la sicurezza pubblica?" si
è espresso concludendo che "Il reato di cui il periziando è accusato è
il primo di cui si ha notizia di rilevanza penale. Considerando inoltre che le
circostanze contestuali caratterizzanti il reato stesso sono difficilmente
riproducibili, ne deriva che non sussiste, all'oggi, un macroscopico rischio di
recidiva". Il perito ha quindi escluso l'esistenza di un pericolo
concreto di recidiva atto a giustificare la protrazione della carcerazione
preventiva.
7.
La durata della proroga è
strettamente connessa, ovviamente, con la questione della proporzionalità del
carcere preventivo, che deve essere analizzata da angolature diverse: da un
lato occorre mettere in relazione la durata con la gravità della fattispecie e la
pena presumibile, dall'altro (e ritenuto che la detenzione preventiva non è e
non può essere espiazione anticipata, di principio - cfr. anche art. 105 cpv. 1
CP) occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità, tenuto
conto della complessità/particolarità della fattispecie (SJ 1981 p. 383 e
citazioni; artt. 102 CPP, 31 cpv. 3 CF e 5 cifra 3 CEDU; G. Piquerez, op. cit.,
n. 2392, 2429 ss.; M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, in REP 1989, pag. 296 nota 53).
In concreto se si tiene conto
della gravità del reato imputato (assassinio, sub. omicidio intenzionale) e
della pena presumibile (tanto più che il perito ha stabilito che al momento dei
fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire
dell'accusato erano scemate) la carcerazione preventiva sin qui subita con
l'aggiunta di ulteriori quattro mesi, è certamente ancora proporzionata (si
vedano i minimi di pena previsti di 10 anni, rispettivamente 5 anni per i reati
ascritti). Per quanto riguarda il principio di celerità, dall'incarto non
emergono, ritenuta anche la complessità dell'inchiesta (più versioni dei fatti
da parte dell'accusato, difficoltà incontrate nell'assunzione dei testi
reticenti e diffidenti verosimilmente per ragioni culturali nei confronti degli
inquirenti), elementi evidenti e macroscopici che inducano a non considerare
pertinente quanto asserito dal Procuratore pubblico e riconosciuto dalla difesa
su questo punto.
In conclusione, la richiesta del
magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per la proroga
della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, una proroga di
quattro mesi appare adeguata ed ancora rispettosa dei principi di
proporzionalità e celerità, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente
di procedere indilatamente nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.
8.
Conformemente a quanto sopra
espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto
l’accusato è prorogato fino al 24 maggio 2006 (compreso), con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284.
cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 111 e 112 CP, 102, 103, 279 e 284 CPP,
decide:
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il 24 maggio 2006 (compreso).
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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