INC.2005.39805
Proroga carcere preventivo
11 maggio 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2005.39805
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.39805
Lugano
11 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 3 maggio 2006 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________, __________, attualmente detenuto
c/o __________
(rappr. d'ufficio dall'avv. __________, __________)
viste le osservazioni della
difesa (4 maggio 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Per i fatti essenziali, e per
quanto necessario, si può rinviare a precedente decisione che accoglieva una
prima istanza di proroga del carcere preventivo del qui accusato:
"A.
__________ è stato arrestato
24 luglio 2005 con l'accusa di avere intenzionalmente ucciso lo stesso giorno a
__________ la moglie __________. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha
promosso l'accusa per titolo di assassinio, subordinatamente omicidio
intenzionale (doc. 1 e 2, inc. GIAR 398.2005.1).
L'arresto è stato confermato
da questo giudice il giorno successivo stante l'esistenza, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione
(doc. 3 inc. GIAR cit.).
Inizialmente __________ ha
ammesso di aver colpito la moglie con un martello. Dapprima ha sostenuto di
aver agito per legittima difesa in quanto la moglie lo avrebbe aggredito con un
coltello da cucina, provocandogli pure delle ferite al costato ed alla gamba sinistra,
successivamente ha poi confessato di averla aggredita con il coltello,
cogliendola di sorpresa (verb. PP 24.7.2005, 9.8.2005, 16.8.2005 e 31.8.2005)."
(sentenza 12 gennaio 2006, GIAR 398.2005.4)
B.
Con la presente istanza il
Procuratore pubblico chiede che la carcerazione cui è astretto __________ venga
prorogata di ulteriori 2 mesi. Il magistrato inquirente, dopo aver evidenziato
i gravi indizi di reato (confessione), elenca i motivi che ancora ostano alla
chiusura dell'istruzione formale (verbale interrogatorio del dr. __________,
consegna di rapporti di polizia giudiziaria e di polizia e scientifica,
ulteriore audizione dei genitori della vittima, nonché dell'accusato, stesso
deposito degli atti, per il quale la difesa ha chiesto un termine di almeno 30
giorni) e sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di fuga. Da ultimo il
Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità e
celerità nella conduzione dell'inchiesta.
C.
Con osservazioni 4 maggio 2006 la
difesa non si oppone alla concessione della proroga, ritenendola corretta.
E considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata prima del
termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (24
maggio 2006, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto
di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Per quanto concerne l'esistenza
di seri e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente quella di un concreto
pericolo di fuga - definito dal Procuratore pubblico "in sostanza
comunque l'unico vero motivo atto a giustificare appieno la proroga del carcere
preventivo" (cfr. istanza p. 3) -, si può senz'altro far capo (DTF 123
I 30 consid. c) a quanto detto nella decisione 12 gennaio 2006 (Inc. GIAR
2006.398
). Infatti, non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e/o
dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle
conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:
"3.
L'esistenza a carico
dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche
in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente
decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è
giudice del merito) basta far riferimento alle ripetute ammissioni
dell'accusato (cfr. verb. Pol. 24.07.2005; GIAR 25.07.2005; PP 24.7.2005,
9.8
, 16.8.2005 e 31.8.2005.) in uno con i riscontri oggettivi (cfr.
rapporto d'arresto 25.7. 2005, esito esame autoptico 12.9.2005), per confermare
l'esistenza, in capo a __________, di gravi indizi in relazione ai reati
ascritti.
(…)
5.
Per giustificare il
protrarsi della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere
concreto e rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
In casu il pericolo di fuga
è dato e concreto.
__________ è cittadino ______ senza una vera dimora,
senza lavoro e senza alcun legame con la Svizzera (e neppure con altri Paesi
europei). Tenuto conto della gravità dei fatti addebitatigli e della
prevedibile pena (il perito ha escluso che l'accusato abbia agito in stato di
scemata responsabilità) sussiste il rischio concreto che in tale prospettiva __________
cerchi di rientrare nel proprio Paese d'origine dove risiede la sua famiglia, o
comunque si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di una
fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal
rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292)."
(sentenza 12 gennaio
2006, GIAR 2005.39404)
4.
Dal profilo istruttorio giova
evidenziare che, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa, l'inchiesta è
ancora in corso, seppure ormai nella fase conclusiva, e determinate prove
devono essere effettuate e/o completate: interrogatorio del dr. __________ già
previsto per il 2 giugno p.v., consegna dei rapporti di polizia giudiziaria e
di polizia scientifica prevista per inizio giugno, ulteriore audizione
dell'accusato, ulteriore audizione dei genitori della vittima, deposito degli
atti. In proposito dagli atti non emergono elementi, e neppure il magistrato
inquirente ne avanza, che permettano di concludere in merito all'esistenza di
pericolo di collusione o inquinamento.
5.
Per completezza giova ricordare
che il perito ha escluso l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva (cfr.
perizia 22 dicembre 2005/3 gennaio 2006), precisando pure che al momento dei
fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire di __________
erano scemate.
6.
La durata della proroga è
strettamente connessa, ovviamente, con la questione della proporzionalità del
carcere preventivo, che deve essere analizzata da angolature diverse: da un
lato occorre mettere in relazione la durata con la gravità della fattispecie e
la pena presumibile, dall'altro (e ritenuto che la detenzione preventiva non è
e non può essere espiazione anticipata, di principio - cfr. anche art. 105 cpv.
1.
CP) occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità, tenuto
conto della complessità/particolarità della fattispecie (SJ 1981 p. 383 e
citazioni; artt. 102 CPP, 31 cpv. 3 CF e 5 cifra 3 CEDU; G. Piquerez, op. cit.,
n. 2392, 2429 ss.; M. Luvini,
I presupposti materiali del
carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, pag. 296 nota
53).
In concreto, se si tiene conto
della gravità del reato imputato (assassinio, sub. omicidio intenzionale) e
della pena presumibile (tanto più che il perito ha stabilito che al momento dei
fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire
dell'accusato erano scemate) la carcerazione preventiva sin qui subita con
l'aggiunta di ulteriori due mesi, è certamente ancora proporzionata (si vedano
i minimi di pena previsti di 10 anni, rispettivamente 5 anni per i reati
ascritti).
Per quanto riguarda invece il
principio di celerità, nel caso in esame, un'ulteriore richiesta di proroga
può, di primo acchito, destare qualche perplessità in considerazione sia del
fatto che __________, sin dall'inizio, ha sostanzialmente ammesso le proprie
responsabilità, sia della circostanza che alcuni atti istruttori non siano
stati effettuati in maniera del tutto tempestiva (per esempio la perizia
psichiatrica, ricevuta il 3.1.2006 è stata inviata alle parti il 10 gennaio
2006.
ed per il verbale di delucidazione, richiesto dalla difesa con scritto 13
gennaio 2006, la relativa citazione è stata spiccata il 18 gennaio 2006 per il
22.
febbraio 2006, verbale poi rinviato al 1 marzo 2006; il complemento della
perizia sugli schizzi di sangue, ricevuta il 3 febbraio 2006, è stato ordinato,
con riferimento alle ricostruzioni dei fatti pervenute al Ministero pubblico il
21.
febbraio 2006, il 7 marzo 2006 con un termine scadente il 15 aprile 2006, la
verbalizzazione del perito ha avuto luogo il 24 aprile 2006 con contestuale
consegna del complemento peritale; non risulta, dagli atti in possesso di
questo giudice, siano stati già citati i genitori della vittima per un
ulteriore interrogatorio). Vanno tuttavia considerati la complessità dell'inchiesta
(più versioni dei fatti da parte dell'accusato, difficoltà incontrate
nell'assunzione non solo dell'accusato stesso, ma anche dei testi reticenti e
diffidenti verosimilmente per ragioni culturali nei confronti degli
inquirenti), nonché il fatto che comunque da un esame dell'incarto non emergono
tempi morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione e comunque l'inchiesta è in fase conclusiva.
Circostanze queste ultime che permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di proporzionalità.
In conclusione, la richiesta del
magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per la proroga
della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, una proroga di due
mesi appare adeguata ed (ancora) rispettosa dei principi di proporzionalità e
celerità. Tale lasso di tempo appare infatti sufficiente per procedere agli
atti istruttori mancanti e a quanto necessario per concludere l'inchiesta.
Giova comunque aggiungere
che un'eventuale ulteriore richiesta di proroga della carcerazione preventiva
porrebbe problemi concreti in relazione al rispetto del principio di celerità;
il magistrato inquirente è quindi inviato a procedere indilatamente nei prossimi
incombenti.
Da ultimo, in via abbondanziale,
giova rilevare che la richiesta 12 aprile 2006 della difesa volta ad ottenere
un termine di almeno 30 giorni per il deposito atti, non può costituire un
motivo di proroga della carcerazione preventiva, tanto più che la difesa, da
tempo, ha completo accesso agli atti, nonché ha avuto modo di partecipare
attivamente agli atti d'inchiesta (audizioni di testi, ricostruzioni).
7.
Conformemente a quanto sopra
espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto
l’accusato è prorogato fino al 24 luglio 2006 (compreso), con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284.
cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 111 e 112 CP, 102, 103, 279 e 284 CPP,
decide:
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 24 luglio 2006 (compreso).
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster